Art. 2.
La corresponsione delle somme dovute in applicazione dell'art. 1 sara' effettuata, per un quinto nell'esercizio finanziario 1954-55 e per il rimanente in due parti eguali negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.
La corresponsione delle somme dovute in applicazione dell'art. 1 sara' effettuata, per un quinto nell'esercizio finanziario 1954-55 e per il rimanente in due parti eguali negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.