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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 370 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall' avv. Lorenza Piterà in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliati in Catanzaro presso il suo studio sito in via Eraclea, n. 36/G
APPELLANTI
CONTRO
in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Michele Orefice e Vincenzo
Puccio virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato in Botricello presso lo studio dell'avv. Puccio, sito in via Ilaria
Alpi, 2/A
APPELLATO
Sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per gli appellanti , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, per i motivi
[...] sopra esposti, accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza
n. 87/2022, pubblicata il 27.1.2022 e pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Scillone, nella causa iscritta al n. R.G. 6404/2014, in via principale nel merito: A) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'impugnata delibera condominiale relativamente al punto B della stessa;
B) Per l'effetto, disporre la ripartizione dell'ingiunzione di pagamento, notificata dal al Controparte_2 P_
, tra i condomini seguendo il criterio della suddivisione per millesimi di proprietà,
[...]
o per il numero degli occupanti i singoli appartamenti, o comunque adottare un criterio che non vada a ledere gli interessi degli odierni appellanti e che L'Ecc.ma Corte adita riterrà più consono al caso sottoposto;
C) Condannare altresì parte convenuta al risarcimento delle spese che gli odierni appellanti hanno dovuto sopportare per esperire il tentativo di conciliazione, così come per legge, per un importo pari ad € 48,80, giusta ricevuta allegata all'atto di citazione nonché delle successive spese pari ad € 211,48 per chiusura mediazione e giuste ricevute già in atti;
D) Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per l'appellato :“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto giacché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente nel suo contenuto l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2014 e i coniugi Parte_1
e convenivano in giudizio innanzi al Giudice Parte_4 Parte_3 di Pace di Catanzaro il , in persona del suo amministratore p.t., Controparte_1 chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullamento della delibera condominiale del 20/11/2013, relativamente al punto B della stessa avente ad oggetto la ripartizione dell'ingiunzione di pagamento notificata dal CP_2
relativa ai canoni acqua, fogna e depurazione relativi all'anno 2003.
[...]
A sostegno della domanda deducevano che tale ingiunzione di pagamento doveva essere ripartita tra i condomini sulla base dei millesimi di proprietà o per il numero degli abitanti dei singoli appartamenti o in base ad un criterio che tenesse conto degli interessi dei condomini, o infine quello ritenuto idoneo dal giudice adito.
Chiedevano, inoltre, il risarcimento delle spese che gli odierni attori avevano dovuto sopportare per esperire il tentativo di conciliazione.
Con comparsa di costituzione e risposta resisteva in giudizio il , in Controparte_1 persona del suo amministratore p.t., eccependo in via preliminare e pregiudiziale,
l'incompetenza per materia del G.d.P. adito e domandando, nel merito, il rigetto della domanda attorea giacché infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 747/2015, emessa in data 19.05.2015 e pubblicata in data
05.06.2015, il Giudice di Pace adito accoglieva l'eccezione sollevata dal convenuto e dichiarava la propria incompetenza per materia in favore di quella del P_
Tribunale di Catanzaro, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per riassumere la causa innanzi al Giudice dichiarato competente.
La causa quindi veniva riassunta innanzi al Tribunale di Catanzaro da Pt_1 Pt_4
e e all'udienza del 19.02.21 veniva trattenuta in decisione con concessione Parte_3 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 87/2022 pubblicata il 27/01/2022 pronunciando nella causa promossa da e i coniugi Parte_1 [...]
e cosi ha deciso: “ 1) respinge la domanda;
2) Parte_4 Parte_3
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.”
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e i Parte_1 coniugi e con atto di citazione del 01.03.2022 Parte_4 Parte_3 fondato sui seguenti motivi:
1. Erronea ricostruzione dei fatti per aver ritenuto inesistenti i contatori divisionali e ritenuto operante sino alla impugnata delibera il principio della divisione dei consumi idrici per millesimi. Con tale motivo gli appellanti contestano al primo giudice di aver ritenuto inesistenti i contatori individuali e rilevano sul punto che l'esistenza di detti contatori divisionali è stata confermata dall'amministratore Orefice con mail del 14.09.2013. Con il medesimo motivo gli appellanti sostengono inoltre che il primo giudice avrebbe errato anche allorchè ha asserito che il sino alla delibera del 25.10.2012 avrebbe P_ adottato il criterio dei millesimi di proprietà per ripartire le spese dei canoni idrici.
2) Con il secondo motivo, “Inesistenza di una deliberazione adottata all'unanimità (o di una convenzione sottoscritta da tutti i condomini) in deroga all'art. 1123 c.c.” gli appellanti contestano al primo giudice di aver rigettato la domanda attorea con una motivazione errata, fondata sulla presunta approvazione all'unanimità della delibera impugnata che avrebbe legittimato il a ripartire le spese in parti uguali. P_
Sul punto rilevano gli appellanti che, contrariamente a quanto asserito dal Giudice, la delibera impugnata non è stata approvata all'unanimità, circostanza questa confermata dallo stesso amministratore che avrebbe, altresì, confermato che non esisteva neppure un regolamento contrattuale vincolante per tutti i condomini idoneo a derogare alle regole civilistiche.
3) Con il terzo motivo gli appellanti censurano l'errata liquidazione delle spese di lite, ed in particolare contestano la liquidazione delle spese del giudizio sostenendo che il primo giudice non avrebbe tenuto conto dell'effettivo valore della causa. Censurano quindi la mancanza di motivazione sul criterio adottato ai fini della ripartizione di dette spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/06/2022 si è costituito in appello il insistendo per il rigetto del gravame e chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.04.24 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, previa sostituzione del relatore con l'ausiliario Avv.to Rosario M. Giuffrè, con ordinanza del 22.04.24 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti sollevano “L'erronea ricostruzione dei fatti per aver (il giudice) ritenuto inesistenti i contatori divisionali e ritenuto operante sino alla impugnata delibera il principio della divisione dei consumi idrici per millesimi”. Sotto il primo profilo gli appellanti rilevano che la domanda meritava di essere accolta in quanto l'istruttoria espletata in primo grado avrebbe confermato l'esistenza di contatori individuali del consumo dell'acqua che consentivano al di P_ ripartire le spese dell'ingiuzione di pagamento, oggetto della delibera impugnata, sulla base dell'effettivo consumo rilevato per ogni unità immobiliare e non applicando, come invece avvenuto, in deroga alla disciplina contenuta nell'art. 1123 c.c., il criterio dell'uguale ripartizione delle spese fra tutti i condomini.
A fondamento della censura suddetta gli appellanti richiamano una mail del
14.09.2013 nella quale, a loro dire, lo stesso amministratore di avrebbe P_ confermato l'esistenza di tali contatori.
Invero, con la mail su indicata l'amministratore Orefice risponde scrivendo:“non CP_3 risultano agli atti del condominio letture parziali di contatori c.d. di sottrazione installati in ogni unità immobiliare ed in grado di consentire il riparto delle spese tra le sottoutenze
o comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso. Se il precedente amministratore avesse provveduto a far rilevare i consumi dei contatori individuali sottoponendoli al vaglio dell'assemblea la bolletta sarebbe stata calcolata sulla base dei consumi rilevati dal contatore generale, mentre la ripartizione interna sarebbe stata eseguita sulla base dei consumi effettuati dai singoli condomini”, confermando l'esistenza dei contatori, ma evidenziando l'impossibilità di procedere ad una lettura dei singoli consumi proprio a causa della mancata rilevazione dei consumi dal contatore generale, tesi avvalorata dalla circostanza che neppure il precedente amministratore ha potuto rilevare l'esistenza di consumi individuali, procedendo ad una diversa ripartizione della spesa.
D'altra parte anche prima che venisse incardinato il giudizio del primo grado, ossia nel corso fase della mediazione, è stata accertata l'impossibilità di procedere ad una rilevazione dei consumi per singole unità immobiliari, e ciò si evince chiaramente allorchè il mediatore Avv. Costa, pronunciandosi sulla richiesta di parere in merito alla congruità dei metodi di ripartizione delle spese, ha risposto che “entrambi i criteri suggeriti dalle parti siano parimenti equi. In particolare .. non essendo possibile risalire all'effettivo consumo da parte dei condomini dell'acqua oggetto di consumo di cui alla vertenza, in termini di liceità entrambi i criteri non ledono alcuna norma giuridica vigente”. Stante quanto sopra è chiaro che il giudice del Tribunale, nel ritenere l'inesistenza dei contatori individuali, sia stato indotto dalle risultanze dell'istruttoria e non, come asserito dagli appellanti, da una erronea ricostruzione dei fatti.
Ad ogni modo la circostanza che negli anni precedenti si sia proceduto alla ripartizione dei consumi in parti uguali anziché in base ai consumi individuali, non impediva agli attori, odierni appellanti, di impugnare la delibera condominiale del 20/11/2013, relativamente al punto B della stessa avente ad oggetto la ripartizione dell'ingiunzione di pagamento notificata dal relativa ai canoni acqua, fogna e Controparte_2 depurazione relativi all'anno 2003.
Tale motivo viene comunque assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti hanno dedotto “l'inesistenza di una deliberazione adottata all'unanimita' (o di una convenzione sottoscritta da tutti i condomini) in deroga all'art. 1123 c.c.” che è da ritenenrsi meritevole di pregio. Con tale censura più precisamente gli appellanti contestano al primo giudice di aver rigettato la domanda attorea con una motivazione errata in quanto la delibera impugnata non
è stata approvata all'unanimità.
Ebbene in punto di diritto va osservato che in linea generale la ripartizione delle spese condominiali è disciplinata dall'art. 1123 c.c., il quale stabilisce che il criterio fondamentale per la ripartizione delle spese destinate a servire i condomini in misura diversa, come quelle del canone acqua, è quello secondo il quale dette spese siano ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Ne discende che, nei casi come quello di specie, in cui ogni appartamento può avere consumi di acqua diversi a seconda delle differenti abitudini del nucleo abitativo, è sempre preferibile, ove possibile in ragione della presenza di contatori individuali, la ripartizione delle spese sulla base dell'utilizzo effettivo di ogni singola unità immobiliare.
Laddove, invece i singoli appartamenti non siano dotati di strumenti idonei al conteggio dell'acqua, o comunque (come nella fattispecie) non sia possibile individuare con esattezza gli specifici consumi di ciascuna unità immobiliare, si rende necessaria una diversa modalità di ripartizione dei costi e la relativa spesa dovrà essere sostenuta dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, ossia sulla base del calcolo dei millesimi per ciascuna unità abitativa o in relazione alla grandezza dell'appartamento. Va, inoltre, precisato che, l'adozione di un metodo di riparto alternativo a quello richiesto per legge richiede l'approvazione di tutti i condomini all'unanimità. (Cass.
Civ. sente. n. 6010 del 2019). E' quindi fondata la censura formulata dagli appellanti inordine alla circostanza che nel caso di specie non sia stata raggiunta l'unanimità dei condomini.
All'uopo, sull'esatta qualificazione dell'unanimità va precisato che quando la legge richiede l'adozione di una delibera all'unanimità si intende che è necessario il voto favorevole non solo dei presenti in assemblea, ma di “tutti i condomini” il che significa che, per ottenersi l'unanimità nessun condomino deve essere assente in assemblea o, se non presente, deve aver dato delega a un altro condomino affinché lo rappresenti. L'unanimità, poi, può essere raggiunta in differenti modi che possono essere la classica votazione in assemblea con alzata di mano, o attraverso un accordo scritto firmato, anche in momenti divesi, o tramite un regolamento contrattuale approvato da tutti i condomini.
Non vi è dubbio che la modifica dei criteri di ripartizione delle spese rientra tra i casi che richiedono l'approvazione all'unanimità, e altrettanto certo è che, come rilevato dagli appellanti, nella delibera impugnata tale unanimità non è stata raggiunta.
Invero, dalla lettura della delibera del 20.11.2013 si evince che alla votazione sul punto 2 dell'o.d.g avente ad oggetto:“Atto ingiunzione fiscale n. 228 del CP_2
– settore finanziario ufficio tributi per canoni acqua, fogna e depurazione
[...] anno 2003- riparto spese e situazione versamenti” erano presenti 9 condomini su 17 proprietari convocati e che dei 9 presenti 7 hanno espresso voto favorevole, 2 voto contrario e nessuno si è astenuto, sicchè è evidente il mancato raggiungimento della unanimità.
Va ulteriormente precisato che è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui è “nulla per impossibilità dell'oggetto la delibera condominiale che, assunta in assenza di unanimità, modifichi gli esistenti criteri legali o convenzionali di riparto delle spese necessarie gravanti sul singolo per la prestazione dei servizi comuni”. (Cass. Civ. sent. n. 29220 del 13.11.2018).
Passando al terzo motivo di impugnazione gli appellanti hanno contestato il capo relativo alle spese di lite dolendosi della mancanza di motivazione in merito al criterio di ripartizione delle stesse, ed anche detto motivo viene ad essere assorbito dall'accoglimento del motivo principale, e quindi dalla riforma della sentenza anche su detto capo. Alla luce delle superiori motivazioni l'appello va accolto, ed in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata la nullità della delibera impugnata relativamente al punto
B della stessa avente ad oggetto la ripartizione dell'ingiunzione di pagamento relativa ai canoni acqua, fogna e depurazione relativi all'anno 2003.
Le spese del giudizio del primo grado di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano in favore di parte appellante - avuto Controparte_1 riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 – in applicazione dello scaglione fino a € 1.101,00 (così come richiesto dall'appellante) in complessivi €
1.059,20 per compensi professionali, già aumentato del 60% per la presenza di tre parti, per fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria, oltre rimb. forf.
15%, CPA ed IVA come per legge.
Le spese del giudizio del secondo grado vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano a carico del in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, in favore di parte appellante - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in applicazione dello scaglione fino a € 1.101,00 (così come richiesto dall'appellante) in complessivi € 1.076,80, già aumentato del 60 % per la presenza di tre parti, per fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria- trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass. Civ. n. 29857/2023, oltre rimb. forf.
15%, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
contro il così provvede:
[...] Controparte_1
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara nulla la delibera del 20.11.2013 relativamente al punto B della stessa avente ad oggetto la ripartizione dell'ingiunzione di pagamento relativa ai canoni acqua, fogna e depurazione relativi all'anno 2003.
• Condanna il in persona dell'Amministratore pro tempore al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore degli appellanti
, e Parte_2 Parte_3 Parte_1 liquidandole in complessivi € 1.059,20 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge. • Condanna il al pagamento delle spese del giudizio di secondo Controparte_1 grado, in favore degli appellanti , e Parte_2 Parte_3
, liquidandole in complessivi € 1.076,80 per compensi Parte_1 professionali oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10.02.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo