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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4347/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ELISA SALVONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n. 166/B, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SABRINA Parte_2 C.F._2
PAOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Prato (PO), piazzale Falcone e Borsellino n.4, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 26 aprile 2008 presso il comune di Villa Basilica (Lu) ed iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune nell'anno 2008, alla parte II, Serie A, n. 1, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle opportune annotazioni nei Registri dello Stato Civile.
b) Confermare, per quanto occorrer possa, l'assegnazione della casa familiare, posta nel Comune di Villa Basilica (Lu), via delle Cartiere n. 194, con tutti gli arredi e le suppellettili che la corredano, alla signora che ne è proprietaria. Pt_1
c) Dichiarare che il signor e la signora sono economicamente indipendenti, poiché Pt_2 Pt_1
1 entrambi titolari di autonomo reddito da pensione più che sufficiente per le loro esigenze di vita. Non sussistono quindi i presupposti per la corresponsione di un reciproco assegno di divorzile, cui, in ogni caso e per quanto occorrer possa, i ricorrenti espressamente rinunciano.
d) Il signor in adempimento di quanto disposto al punto 4) degli accordi di separazione, si Pt_2 obbliga a versare alla signora entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza di Pt_1 divorzio, mediante bonifico bancario “c.d. Immediato”, la somma di Euro 1.000,00. Si impegna ed obbliga altresì a consegnare alla signora copia della ricevuta del detto bonifico, tramite il Pt_1 proprio legale, non appena lo avrà effettuato.
e) Il signor e la signora dichiarano che, una volta ottenuto l'esatto adempimento Pt_2 Pt_1 delle obbligazioni previste al punto 4) degli accordi di separazione ed al punto d) degli accordi di divorzio, non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altro e viceversa, per alcun titolo e/o ragione.
f) Le spese di lite del presente atto devono intendersi integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Villa Basilica (LU) il 26/4/2008, dal quale non sono nati - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 497 pubblicata il 3/12/2024, passata in giudicato in data 5/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 25/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: 2 a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Villa Basilica (LU) in data Parte_1 Parte_2
26/4/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villa Basilica (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie A, dell'Anno 2008; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Basilica (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ELISA SALVONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n. 166/B, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SABRINA Parte_2 C.F._2
PAOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Prato (PO), piazzale Falcone e Borsellino n.4, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 26 aprile 2008 presso il comune di Villa Basilica (Lu) ed iscritto nel Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune nell'anno 2008, alla parte II, Serie A, n. 1, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle opportune annotazioni nei Registri dello Stato Civile.
b) Confermare, per quanto occorrer possa, l'assegnazione della casa familiare, posta nel Comune di Villa Basilica (Lu), via delle Cartiere n. 194, con tutti gli arredi e le suppellettili che la corredano, alla signora che ne è proprietaria. Pt_1
c) Dichiarare che il signor e la signora sono economicamente indipendenti, poiché Pt_2 Pt_1
1 entrambi titolari di autonomo reddito da pensione più che sufficiente per le loro esigenze di vita. Non sussistono quindi i presupposti per la corresponsione di un reciproco assegno di divorzile, cui, in ogni caso e per quanto occorrer possa, i ricorrenti espressamente rinunciano.
d) Il signor in adempimento di quanto disposto al punto 4) degli accordi di separazione, si Pt_2 obbliga a versare alla signora entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza di Pt_1 divorzio, mediante bonifico bancario “c.d. Immediato”, la somma di Euro 1.000,00. Si impegna ed obbliga altresì a consegnare alla signora copia della ricevuta del detto bonifico, tramite il Pt_1 proprio legale, non appena lo avrà effettuato.
e) Il signor e la signora dichiarano che, una volta ottenuto l'esatto adempimento Pt_2 Pt_1 delle obbligazioni previste al punto 4) degli accordi di separazione ed al punto d) degli accordi di divorzio, non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altro e viceversa, per alcun titolo e/o ragione.
f) Le spese di lite del presente atto devono intendersi integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Villa Basilica (LU) il 26/4/2008, dal quale non sono nati - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 497 pubblicata il 3/12/2024, passata in giudicato in data 5/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 25/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: 2 a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Villa Basilica (LU) in data Parte_1 Parte_2
26/4/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villa Basilica (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie A, dell'Anno 2008; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Basilica (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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