Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 314/2024 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. ssa Valeria ALBINO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere rel. dott. Paolo GIBELLI Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Massa, in data 25.09.2023, n.542/23, pubblicata in pari data, all'esito del procedimento civile n. 651/2022 r.g. Tribunale di Massa promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in Carrara (MS), Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti dall'avv. Ferdinando Genovesi del Foro di Massa-Carrara, con studio in Carrara, (MS), viale Galileo Galilei n. 134, ove ha eletto domicilio
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Carrara (MS), piazza Controparte_1
II Giugno 1 (c.f. , rappresentato e difeso come da procura in atti dagli Avv.ti P.IVA_1
Sonia Fantoni e Lucia Ferraro del Foro di Massa-Carrara ed elettivamente domiciliato in
Carrara Piazza 2 Giugno 1 presso l'Avvocatura Comunale
APPELLATO avente a oggetto: locazione / assegnazione- decadenza casa di CP_2 nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“”Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Massa, dott. Massimo Ginesi, in data 25.09.2023, pubblicata in pari data, all'esito del procedimento civile n. 651/2022 r.g. Tribunale di Massa: accogliere le conclusioni rese da in primo grado (che si riportano), per travisamento delle Parte_1 risultanze delle prove assunte, mancanza degli elementi di diritto e per difetto e/o insufficienza di motivazione, “Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, - accertare il diritto della sig.ra Pt_1
a mantenere l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Carrara
[...]
(MS), via Mulazzo n.3/B, in quanto sussistenti i requisiti previsti dalla legge per la sua conservazione;
- per le conseguenze dichiarare nulla o annullare o dichiarare inefficace l'ordinanza n. 346/15 del
30.07.2015, prot. n. 55641,emessa dal , Controparte_1 Controparte_3
avente ad oggetto “ordinanza di sgombero dell'alloggio di edilizia residenziale Controparte_4 pubblica ( identificato con codice unità immobiliare occupato dal nucleo CP_2 P.IVA_2 familiare della sig.ra , nonché la comunicazione al n. prot. 55756, datata 12/14.08.2015 ed Pt_2 emessa dal Comune di Carrara, Settore Servizi Sociali / Servizi CP_3 Controparte_4
1
(E.R.P.) sito in via Mulazzo n. 3/B (Codice Unità Immobiliare: occupato dal nucleo P.IVA_2 familiare della Sig.ra indicata in oggetto.”, nonché atti e /o determinazioni Parte_1 successivi/e di pari portata, per contrarierà a norme imperative e/o per carenza di presupposto - e quindi condannare/ordinare il (al) di Carrara, in persona del Sindaco legale rappresentante CP_1 protempore, a rinnovare il contratto di locazione (o in alternativa a stipularne uno nuovo) in favore della sig.ra per il suddetto alloggio;
il tutto direttamente al o con delega Parte_1 CP_1 dello stesso alla società di gestione di in Controparte_5 CP_6 prefiggendo termine con conseguente condanna ex art 614 bis c.p.c. in caso di ritardo a somma cui ci si rimette. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“…disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato, l'appello proposto dalla RA , Parte_1 confermando la sentenza di primo grado impugnata, in ogni sua parte. Con vittoria di spese e competenze ed ogni altra conseguente pronuncia di legge per entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello tempestivamente depositato avverso la sentenza indicata in epigrafe, la
Difesa appellante, facendo rinvio alle difese già svolte in primo grado, ha dedotto, quali premesse in fatto, in particolare, quanto segue:
- era assegnataria dell' immobile di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Carrara Parte_1
(MS), via Mulazzo n. 3/B, di proprietà del Comune di Carrara, immobile condotto in locazione in virtù del contratto n. 6532, da lei stipulato con E.R.P. di Massa-Carrara S.p.a. (società di gestione) in data
4.12.2007 , come documentato in atti;
- essa risiedeva nel predetto immobile da tempo risalente, prima con il marito e i figli e poi Pt_1 con la figlia e la famiglia di costei, formatasi nel frattempo ( in numero variabile di 4/5 persone);
- a fronte di tale situazione abitativa, , al tempo marito della figlia della nel Persona_1 Pt_1 giugno 2011, abbandonava la casa familiare, con l'effetto che la moglie, il 4 settembre dello stesso anno, proponeva formale querela per tale irresponsabile condotta, originata, peraltro, da crescenti tensioni di coppia, sì da rendere incompatibile la convivenza, ancor più dopo aver scoperto che l'uomo aveva contratto ingenti debiti;
- in allora, dunque, il Comune di Carrara aveva notificato all'assegnataria dell'alloggio di cui è causa la comunicazione di accertamento di condizioni di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, datata
6.07.2011, con invito a presentare controdeduzioni, il tutto contestando, da un lato le posizioni reddituali, non più compatibili con la conduzione di un alloggio popolare, dall'altro il possesso di altra abitazione idonea alle esigenze del nucleo familiare;
- la pertanto, replicava a mezzo di relazione tecnica asseverata, a firma del geom. Pt_1 CP_7
con la quale contestava le ragioni dedotte dal Comune, sulla base di argomenti tecnici, come
[...] da perizia in atti e, allo stesso tempo, significava le particolari difficoltà in cui si trovava, anche il nucleo nel suo insieme, da un punto di vista economico;
- nelle more, tuttavia, intervenuta a febbraio 2012 la separazione della figlia dal genero, come comunicato tempestivamente all'Ente, il , in data 11.06.2015, notificava ulteriore Controparte_1 diffida di decadenza dall'assegnazione dell'immobile, contestando la sola situazione di “possidenza”, con invito a presentare controdeduzioni;
2 - l'assegnataria, dunque, rivolgeva controdeduzioni sia al di Carrara, che all'E.R.P. di CP_1
Massa-Carrara s.p.a., spiegando che l'immobile di sua proprietà non era idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare;
- il , tuttavia, reputando insussistenti tali giustificazioni, emetteva comunque Controparte_1
l'ordinanza di sgombero n. 346/15 del 30.07.2015, prot. n. 55641, disponendo l'esecuzione della stessa, notificando gli atti alla in data 14.08.2015; Pt_1
- in esito a tale atto, dunque, si apriva un contenzioso di fronte al TAR Toscana, presso cui Pt_1
impugnava detti atti ( ordinanza di sgombero e comunicazione di trasmissione della
[...] stessa), giudizio amministrativo, rubricato al n.1386/2015, che veniva definito, in rito, con la sentenza n. 777/2021, pubblicata in data 24.05.2021, sentenza che rilevava il difetto della giurisdizione amministrativa, a favore di quella ordinaria, atteso che un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, emesso nel corso della fase esecutiva del rapporto instauratosi successivamente all'assegnazione dell'alloggio medesimo, aveva ad oggetto ed incideva sulla posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario del bene;
- la dunque, per l'effetto, riassumeva il giudizio innanzi il Giudice Ordinario, instaurando il Pt_1 giudizio di rito locatizio n. n. 651/2022 r.g. Tribunale di Massa;
- nella causa, così riassunta, si costituiva il , con l'effetto che le Parti, dopo alcuni Controparte_1 rinvii richiesti per tentare un accordo transattivo, concludevano nel senso di cui in epigrafe: la Pt_1 in particolare, chiedendo di accertare il proprio diritto a mantenere l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in questione, non sussistendo i presupposti per la decadenza, con le pronunce conseguenti, anche in ordine al rinnovo, e vittoria di spese;
il instando, Controparte_1 invece, per il rigetto delle avversarie pretese, con vittoria, a sua volta di spese;
- in data 25.09.2023, dunque, veniva pronunciata la sentenza del Tribunale di Massa, il quale decideva quanto segue:
“Il Tribunale definitivamente respinge la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 4.629,00 per competenze (1.623 studio, 601 introduttiva, 940 istruttoria/trattazione, 1.465 decisionale) oltre spese generali 15% e accessori di legge”. Il Tribunale, va detto, giungeva a tale conclusione in forza, in particolare, dei seguenti argomenti, muovendo dal presupposto, non più controverso, che sussistesse la giurisdizione ordinaria:
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati a soddisfare esigenze abitative dei meno abbienti, erano da ascriversi, ex art 826 c.c., al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico territoriale, con conseguente rigorosa applicazione dei parametri di assegnazione previsti dalla legge;
- risultava, ciò detto, incontestato che la fosse stata, nel corso del rapporto negoziale Pt_1 correlato alla specialità del bene immobile di cui è causa e ad essa assegnato, proprietaria di altro immobile, poi venduto a terzi nel 2018;
- risultava incontestato, come osservato dal Comune in allora convenuto, che detto immobile fosse stato venduto a terzi per uso civile abitazione, il che imponeva di ritenere che l'immobile medesimo fosse idoneo ad assolvere alla funzione che gli era propria;
- risultava, dunque, che l'immobile stesso ben avrebbe potuto svolgere detta funzione anche in favore dell'allora ricorrente e del di lei nucleo familiare;
- non rilevante era che detta proprietà dell'assegnataria fosse posta in zona poco salubre o fosse in condizioni di cattiva manutenzione, trattandosi di parametri irrilevanti, in assenza della prova della totale inutilizzabilità del bene, inutilizzabilità, peraltro, non riconducibile a condotte, anche meramente omissive, del titolare, a fronte di una situazione, come nel caso di specie, di scarsa manutenzione, essendo, infatti, dirimente che l'immobile avesse mantenuto un valore residuo.
3 Il Tribunale, dunque, riteneva che le acquisizioni processuali fossero incompatibili con l'accoglimento delle pretese dell'allora ricorrente, in rapporto alla normativa applicabile, ratione temporis, con riferimento alla disciplina stabilita, nel tempo, dall'art.35 L.R.T. n. 96/1996, dalla successiva L.R.T. n. 41/2015 e da quella ancora successiva di cui alla L.R.T. 2/2019, sub all.A), atteso che , in ogni caso, rispetto a tali norme, rilevava la disponibilità in capo all'assegnatario di un immobile, in termini patrimoniali, idoneo a soddisfare, in via diretta o indiretta, le esigenze del soggetto, con conseguente preclusione del mantenimento del beneficio pubblico.
In forza di quanto sopra, il primo Giudice osservava, infine, che l'assenza di tale requisito, da solo, legittimava l'emissione del provvedimento impugnato, comportando la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, essendo indubbia la necessità che la sussistenza dei requisiti dovesse permanere per l'intera durata del rapporto negoziale de quo, in ragione delle peculiarità del bene.
Il Tribunale argomentava, altresì, la propria decisione, ponendo in risalto che la non Pt_1 aveva dato prova, ex art 2697 comma I c.c., che l'immobile di cui era titolare fosse inidoneo astrattamente ed irreversibilmente a soddisfare le esigenze del di lei nucleo familiare, atteso che quanto riportato nelle relazioni tecniche prodotte, a firma Geom. risultava decisamente CP_7 contraddittorio: l'inidoneità dei locali, a tal riguardo, emergeva, infatti, solo nell'integrazione del 2015
e non nelle prime relazioni, né, ancora, tale inidoneità era stata di impedimento alla già rammentata vendita dell'immobile in questione, come civile abitazione, nel 2018, vendita di cui il Giudicante richiamava il contenuto, nello stesso senso essendo inconferenti le osservazioni difensive in ordine alla superfice utile per il nucleo familiare, le quali non tenevano conto del venir meno di un membro dell'originario nucleo familiare convivente. Il Giudice di primo grado, pertanto, giungeva alla conclusione sopra riportata, condannando l'allora ricorrente al pagamento delle spese di lite, in rapporto alle cause di valore indeterminabile, con riferimento ai valori minimi.
Avverso tale pronuncia ha proposto, come anticipato, il presente gravame , Parte_1 con riferimento ad un unico articolato motivo, nei termini che seguono:
1. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA
Con tale doglianza la Difesa appellante ha inteso sottoporre a critica le affermazioni di cui alla sentenza impugnata nella parte “…che va da “Quanto agli argomenti di merito addotti dall'opponente, va preliminarmente rilevato che risulta pacifico e non contestato che l'attrice sia stata, in corso di rapporto, proprietaria di altro immobile, poi venduto a terzi nel 2018” (pag. 3) a “così come le osservazioni in ordine alla superficie utile per il nucleo familiare non tengono conto che il marito della odierna attrice non fa più parte della nucleo familiare convivente” (pag. 4). In merito, l'appellante ha lamentato che nel respingere la domanda il primo Giudice aveva totalmente sposato le argomentazioni del , secondo cui la normativa regionale Controparte_1 non contemplava, ai fini della declaratoria di decadenza, alcun riferimento all' adeguatezza/idoneità dell'alloggio di via Alteta, quello di cui è causa, rispetto alle esigenze del nucleo familiare. La a fronte dell'assunto sotteso alla pronuncia, in forza del quale era sufficiente che Pt_1 la stessa fosse, o fosse stata, titolare di un diritto di proprietà su altro immobile, ha evidenziato come il quadro normativo di riferimento non conducesse a tale conclusione.
L'appellante, in particolare:
- ha richiamato l'art. 35, comma 2, lett. l), L.R.T. 96/1996, secondo cui impeditivo era l'essere
“divenut[a] titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4”;
- ha, dunque, fatto riferimento al citato allegato A, par. 2, lett. d), secondo cui, ai fini dell'assegnazione, era rilevante: l' “assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero”;
4 - ha contestato, allora, che l'immobile all'epoca di proprietà della fosse ad uso Pt_1 abitativo, espressione da intendersi come “idoneo all'uso abitativo;
- ha contestato, a riguardo, la pertinenza della circostanza che l'immobile medesimo fosse stato venduto nel 2018, a terzi, per uso civile abitazione, trattandosi di espressione afferente solo all'inquadramento catastale/formale, inquadramento del tutto autonomo da quello, diverso, esistente in concreto;
- ha sottolineato, a conferma, come, d'altra parte, il valore complessivo dato all'immobile in quella compravendita era stato di € 120.000,00, valore che non si attagliava certamente ad un bene di 108/122 mq (con pertinenza esterna), sposandosi, sicuramente, con un bene di scarso pregio, quanto a reale consistenza, condizioni e localizzazione.
La Difesa appellante, pertanto, ha evidenziato come l'acquirente avesse, a ben vedere, comprato “solo un volume”, da ristrutturare, coerentemente a quanto già dimostrato, atteso che l'immobile “ de quo” risultava di fatto inabitabile, anzitutto per ragioni di insalubrità dei locali, ciò per la presenza di copiose infiltrazioni, sia da terra, che dal tetto, di cui il appellato era stato CP_1 tempestivamente reso edotto, sia in occasione delle ultime controdeduzioni, sia in forza delle precedenti controdeduzioni medesime , del settembre 2011.
A sostegno di ciò, l'appellante, nel richiamare l'ulteriore relazione tecnica redatta dal Geom.
nell'ottobre 2011, nella quale era stato chiarito che le condizioni strutturali e Controparte_7 manutentive dell'immobile erano tali da rendere l'immobile stesso inabitabile, ha evidenziato come tutto ciò offrisse quella prova piena che, invece, il primo Giudice aveva ritenuto mancante, sulla base di un giudizio di contraddittorietà immotivato, tenuto conto del tenore della sequenza di relazioni tecniche prodotte in giudizio, fra loro del tutto coerenti, redatte a distanza di appena due mesi l'una dall'altra (agosto 2011 e ottobre 2011) e fra loro complementari. La a tal riguardo, ha poi precisato che la carenza di manutenzione dell'edificio non Pt_1 era imputabile a sua colpa, ma alla mancanza delle necessarie risorse economiche, deducendo, altresì, che, dopo la redazione delle relazioni tecniche, ella aveva provveduto, anche stipulando un finanziamento, alla riparazione del tetto dell'immobile di sua proprietà, al solo fine di limitare le rammentate infiltrazioni, atteso che il denaro non era stato sufficiente, né a provvedere al rifacimento delle fondazioni, né a ristrutturare l'interno dei locali ( sì che da una parte, l'edificio era ancora soggetto ad infiltrazioni da terra, e dall'altra, i vani interni erano invivibili a causa, anche delle pregresse infiltrazioni provenienti dal tetto).
A conforto di detti assunti , Parte appellante ha, ancora, precisato che le risorse economiche di famiglia erano state in parte depauperate dall'irresponsabile condotta del citato , Persona_1 al punto da dover impiegare, allora, come ora, la parte della sua pensione per aiutare la figlia, Pt_1 lasciata da sola ad accudire due figli.
La Difesa appellante ha , altresì, contestato le conclusioni del Tribunale, evidenziando come, financo, alcuni locali dell'immobile risultassero inabitabili per ragioni giuridiche, come argomentato in atti, atteso che:- la loro altezza risultava, documentatamente, inferiore al minimo previsto dal regolamento edilizio comunale, il tutto in forza della planimetria allegata alla comunicazione di contestazione della decadenza, da cui emergeva come i locali al piano terreno avessero un'altezza di 2,40 m., a fronte di una disciplina edilizia, per i locali non accessori, stabilità in m. 2,70 netti, come da art. 25, comma 3, del regolamento stesso;
- gli stessi locali, altresì, non rispondevano al requisito del minimo rapporto aeroilluminante, stabilito, dal medesimo art. 25 del regolamento edilizio del
Comune di nella misura di 1/8 fra superfici finestrate e superficie del pavimento. CP_6
In ragione di ciò, ha, inoltre, sottolineato, Parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che nell'edificio di cui si tratta vi erano due principali vani al pian terreno, ossia l'ingresso ed il soggiorno, che erano giuridicamente inabitabili, esattamente come quello che era stato indicato come W.C. e cucina, sì che per l'effetto, anche in caso di eventuale ristrutturazione dei locali: - dei
5 sei vani “di fatto”, solo quelli al piano primo erano giuridicamente abitabili;
- dei 70,72 mq. “di fatto” solo 35,21 mq., erano, conseguentemente, giuridicamente abitabili, metri quadri molto inferiori a quelli già indicati, anche in esito ad una misurazione più attenta.
In forza di tali dati fattuali, pertanto, la ha contestato che potesse ravvisarsi in capo a Pt_1 se stessa quella situazione di possidenza ostativa, ravvisata dal Comune e dal Tribunale, quale causa di decadenza dall'assegnazione, l'immobile a lei intestato non potendo essere sussunto sotto quelli qualificati “idonei all'uso abitativo”, in ragione anche del numero dei soggetti componenti del nucleo familiare, da valutarsi nella sua interezza, nel caso di specie da valutarsi con riferimento alle esigenze di 4/5 persone: il tenore della tabella A allegata alla previgente L.R.T. 96/96 confortava tale assunto, nello stabilire il rapporto minimo fra spazio e abitanti, oltre che in termini di vani catastali, tali da non soddisfare detti requisiti minimi.
La Difesa appellante, ancora, nell'evidenziare che la disciplina sopravvenuta di cui alla L.R.T.
n. 41 del 31.03.2015, aveva effettivamente sostituito la citata disciplina con una norma laconica dal tenore “assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero”, ha, tuttavia, assunto che doveva escludersi che detta modifica normativa avesse abrogato la necessità, ai fini della dichiarazione di decadenza, così come ai fini della possibilità di accesso all'abitazione “popolare”, che l'assegnatario ( o aspirante tale) fosse rispettivamente o meno titolare di un diritto reale su immobili, comunque, non solo “ad uso abitativo”, ma anche “idonei alle esigenze abitative del nucleo familiare”, il tutto in forza della
“ratio” della disciplina originaria. In definitiva la Difesa appellante ha sottolineato, a sostegno delle proprie doglianze, che l'immobile di via Alteta, oggetto di controversia, per la sua valenza, anche ammesso che fosse stato in condizioni di vivibilità, non sarebbe comunque risultato idoneo all'uso abitativo dell'intero nucleo familiare facente capo alla a fronte di una superficie abitabile complessiva di circa 35,00 Pt_1 mq., rispetto a 4/5 persone, tanto che rispetto alla L.R.T, n.96/96, la superficie minima idonea avrebbe dovuto essere di almeno 65 mq., situazione fattuale che, anche rispetto alla più elastica normativa sopravvenuta, risultava in concreto inidonea alla vita domestica del nucleo “ de quo”.
Negli stessi termini, di fatto, la Parte appellante ha evidenziato come non vi fosse corrispondenza fra la rendita catastale assegnata e quella reale, in ragione del parametro di cui alla previgente lettera d), Tabella A, allegata alla legge n.96/96, con esclusione, dunque, di ogni superamento del limite previsto.
La altresì, ha sottolineato come la recente riforma della materia, di cui alla L.R.T. Pt_1
2/2019, sostitutiva di quella n. 96/1996 e sue successive modificazioni, avesse chiarito, trattando della possidenza, che “l'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8” (lettera d1, allegato A, L.R.T. 2/2019), introducendo, così, un rapporto pari a “complessivamente due o più persone a vano utile, salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente” (art. 12, comma 8), il tutto con l'effetto di confermare, financo ai sensi di tale normativa, come, nel caso di specie, l'immobile valutato ai fini della decadenza tale non fosse, in relazione alle sue dimensioni, determinando un'ipotesi di sovraffollamento, che comportava l'inadeguatezza dell'alloggio alle esigenze del nucleo familiare in esame, dovendosi scartare dal computo i due locali al piano terra.
Nel rammentare, ancora, l'insalubrità dei locali, l'inadeguatezza dei servizi igienici e, in sostanza, le condizioni concrete dell'immobile di cui si tratta, ha concluso la che il primo Pt_1
Giudice sarebbe dovuto giungere alla conclusione che la stessa non aveva mai posseduto un bene utilizzabile per il proprio nucleo, a maggior ragione tenuto conto del contesto ambientale , atteso che l'immobile stesso si trovava in una delle località, “…più “tristi”…” di insediamento antropico (testualmente: “…a 100 metri vi è l'enorme area dismessa dell'ex Farmoplant - produzione fitofarmaci altamente nocivi del Gruppo Montedison-, chiusa dopo un pericoloso disastro ambientale accaduto nel 1988.
6 Trattasi di Area S.I.N. per la quale, tra l'altro, il - Sentenza n. 1348/2020- e il Consiglio di Stato CP_8
-vedasi cronaca locale, doc. 17 ns. fascicolo primo grado- ebbero già a pronunciarsi anche di recente in materia di bonifica. La zona oltre alla presenza della dismessa industria chimica - e a quella di nuovi insediamenti industriali edificati a seguito di parziali bonifiche- è percorsa da opere di canalizzazione ammorbate dai residui industriali - Canale di Bonifica Lavello) e ha un connotato chiaramente poco vivibile.
Non dimentichiamo che l'areale su cui ebbe a sorgere il Polo Chimico di era stato oggetto di CP_6 bonifiche negli anni '30 dello scorso secolo, bonifiche per superare le problematiche tipiche delle zone palustri;
quindi, le caratteristiche dei luoghi non sono certamente mai state favorevoli all'abitazione civile. In questo contesto si colloca l'immobile già della sig.ra valga il vero!...”). Pt_1
Nel termine dato per la notifica dell'appello e decreto, si è costituito il , il Controparte_1 quale ha contestato le ragioni di doglianza dell'appellante chiedendo la totale reiezione del gravame, con conferma della sentenza impugnata.
Detto Ente, in particolare, ha eccepito la fallacia degli argomenti avversari svolti nel giudizio di appello , atteso che il Tribunale, muovendo dal corretto assunto della necessità di una
“applicazione rigorosa dei parametri di assegnazione previsti dalla legge”, quanto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tenuto conto della peculiarità di tali beni, aveva evidenziato come ciò che rilevava, a tal fine, ai fini della decadenza, era che l'assegnatario avesse la disponibilità di un bene immobile idoneo, da un punto di vista patrimoniale, a soddisfare (in via diretta o indiretta) le sue esigenze.
Il Comune di pertanto, ha sottolineato, contrastando le avversarie deduzioni, quanto CP_6 segue:
- era pacifico che la fosse stata, in corso di rapporto, proprietaria di altro immobile, poi Pt_1 venduto a terzi nel 2018;
- non era contestato che detto immobile fosse stato venduto per civile abitazione, sì da attestare l'idoneità ad assolvere la funzione che gli era propria;
- di nessuna valenza era la “cattiva manutenzione” dell'immobile stesso, non avendo provato l'originaria ricorrente la totale inutilizzabilità del bene, per cause riconducibili, peraltro, a condotte a lei stessa non imputabili;
- dirimente era, per l'effetto, che la beneficiaria , attuale appellante, avesse la disponibilità di un bene immobile che, sotto il profilo patrimoniale, era idoneo a soddisfare, come detto, in via diretta o indiretta, le esigenze del soggetto, determinando, pertanto, una situazione di “ possidenza” tale da determinare la decadenza dell'assegnazione, per il venir meno dei presupposti dell' assegnazione medesima;
- a conferma di ciò, l'immobile in discussione era stato venduto dalla ad € 120.000,00, Pt_1 come da rammentata compravendita del 2018.
Parte appellata ha, poi, osservato che la legge applicabile, come modificata dalla L.R.T.
n.n.41/2015, non faceva alcun riferimento all'adeguatezza/idoneità dell'alloggio in ordine alle esigenze del nucleo familiare, atteso che, in particolare, l'art. 35 L.R.T. n. 96/1996, così come modificato dalla rammentata L.R.T.n. 41/2015, prevedeva espressamente la decadenza nell'ipotesi in cui l'assegnatario fosse “ divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d)”, ciò a fronte del tenore di tale allegato, sempre come modificato dalla stessa L.R. del 2015, secondo cui, dunque, rilevava, come da lett d), l' :“assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano
o all'estero” e non altro.
Il a tal riguardo, ha, inoltre, evidenziato: CP_1
- come dovesse essere applicata tale normativa e non l'art.35 L.R.T. n. 96/96, nella versione originale, in relazione alla “ratio”, indubitabilmente tesa a destinare, nell'interesse pubblico, una
7 determinata parte del patrimonio immobiliare pubblico alle esigenze dei bisognosi, garantendo l'assegnazione (e la sua permanenza) di alloggi E.R.P., nella sostanza, a chi non era in condizioni economiche tali da potervi provvedere in via autonoma, facendo un uso del bene conforme alla legge;
- come nel caso di specie erano, dunque, venuti pacificamente meno i requisiti per la conservazione dell'alloggio, con la conseguente inevitabile decadenza dall'assegnazione, atto con valenza dichiarativa e sottratto a qualsivoglia valutazione discrezionale, atteso che la P.A. era tenuta solo ad accertare il venir meno dei requisiti per mantenere l'assegnazione medesima, integrante una causa sopravvenuta di risoluzione del contratto, senza margini di rilevanza per situazioni meramente soggettive;
- come, inoltre, la condizione di impossidenza immobiliare, dovesse essere posseduta dall'intero nucleo familiare e, appunto, permanere “in costanza di rapporto”, essendo anche rilevante che l'impossidenza stessa fosse venuta meno per un certo periodo, atteso che era financo irrilevante che la proprietà venisse ceduta prima dell'avvio della procedura di decadenza, procedura come tale legittima in tali fattispecie.
La Parte appellata, pertanto, ha evidenziato come il venir meno dei presupposti per l'assegnazione dell'alloggio in questione risultava per “tabulas”, al di là degli sforzi avversari, risultando, inoltre, irrilevante qualsivoglia presunta inabitabilità del fabbricato, così come la sua eventuale inidoneità rispetto alle esigenze abitative del nucleo familiare della neppure Pt_1 potendosi dimenticare, peraltro, che era acquisito agli atti: - il buono stato di manutenzione del fabbricato ed anche la sua occupazione, fino a pochi mesi prima, da parte di tali e Parte_3
, ivi residenti dal 2010 (così la relazione della Polizia Municipale di del 22 Parte_4 CP_6 settembre 2011); - un contratto di locazione dell'anno anno 2009 tra la e tale , Pt_1 Persona_2 residente nell'immobile (così gli accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate). Il Comune, in merito, ha aggiunto: - che a dette acquisizioni, tali da descrivere, fino all'anno 2010, un immobile locato ed idoneo all'abitazione, si aggiungeva il dirimente tenore dell'atto di compravendita già citato, Notaio Rep. n. 134971, con cui l'immobile medesimo era stato Per_3 venduto a tali Lleshi, nel 2018, ad uso civile abitazione, con compiuta descrizione , anche in termini di categoria e mq, al prezzo di 120.000,00 € ; - che le caratteristiche del bene, pertanto, integravano con certezza la decadenza accertata;
- che, ancora, l'eventuale insalubrità dell'immobile, dovuta a carenza di manutenzione da parte della proprietaria, non rilevava ai fini della decadenza, né poteva incidere a riguardo la lamentata, asserita, inadeguatezza dell'immobile medesimo, rispetto al nucleo, in relazione alla normativa in vigore all'atto della decadenza medesima. Ciò detto, in esito alla prima udienza, il Collegio ha, dunque, fissato udienza cartolare di discussione per il 22.4.2025, con termine per note difensive finali, sì che, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte di quanto sopra, devesi chiarire che oggetto della controversia è la procedura di decadenza che venne avviata nel 2015, come da ordinanza n.346/15, 30.7.15, prot. 55641 del
, segnatamente impugnata, e la conseguente comunicazione n. 55756 Controparte_1
12/14.8.2015, emessa dall'Ente, per lo sgombero dell'alloggio e.r.p., sito in via Mulazzo 3/B, attività amministrativa, in tema di diritti, quanto all'assegnatario, in forza, come incontestato, in punto legge applicabile, della L.R.T. n. 96/96, come modificata dalla L.R.T., n.41 del 31.3.2015, pubblicata l'8.4.15, normativa, peraltro, citata negli atti “ de quibus”.
Fatta tale premessa, la controversia devoluta alla Corte, nei limiti del motivo di appello proposto, attiene, dunque, alla sussistenza della condizione di “possidenza” in capo a Pt_1
8 , con riferimento ad un immobile ad uso abitativo, possidenza tale da essere ostativa alla Pt_1 permanenza dell'assegnazione della casa e.r.p. sopra citata, per essere venuti meno i presupposti di legge.
In rapporto a quanto sopra, allora, in via preliminare, la disciplina da applicare quale parametro, è quella dell'art.35 L.R.T. n.96/96, come modificato, rectius sostituito, dalla L.R.T. n.
41/15, norma che, nello stabilire la verifica biennale della permanenza delle condizioni di fruizione dell'alloggio pubblico, prevedeva la decadenza, con connessa risoluzione di diritto del contratto e rilascio dell'immobile ( comma 6), in base al fatto che fosse venuto meno uno dei presupposti di cui al comma 2, dell'art.35 medesimo, nella specie essendo stata contestata la condizione di possidenza impeditiva, di cui alla lett.l), il cui presupposto era la titolarità : “…di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lett.d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso A, paragrafo 4”. Giova subito rammentare che la normativa di rinvio era del seguente tenore, anch'essa modificata dalla L.R.T. n.41/15, attenendo, in positivo, ai requisiti necessari per l'assegnazione: “
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobile ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero” , con esclusione pacifica ed incontestata di qualsivoglia situazione riconducibile al paragrafo 4 dello stesso allegato A ( relativo alla partecipazione ai bandi di assegnazione dei coniugi separati assegnatari in sede civile di casa coniugale o di quote di immobili).
Orbene, muovendo da tale inquadramento, deve essere osservato, rispetto alla fattispecie, in rapporto alle articolate doglianze dell'appellante, quanto segue:
- è pacifico ed incontestato che l'assegnataria , attuale appellante, sia stata Parte_1 proprietaria, al 100%, dell'alloggio sito in in via Alteta 66, di cui al foglio 107, particella 470, CP_6 sub. 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 6 vani, rendita catastale di euro 325,37, a seguito, peraltro, di variazione del classamento del 17.5.2006, ciò come da visura catastale dell'NCEU del
Comune di CP_6
- la circostanza, in termini di piena titolarità, e le caratteristiche dell'immobile sono state dichiarate e specificate, peraltro, nell'atto di vendita, per atto pubblico, 15.2.2018, Notaio Persona_4 atto con cui la ha venduto il citato immobile ai coniugi così descritto: “
[...] Pt_1 CP_9 porzione di fabbricato ad uso civile abitazione su due piani, composta da ingresso-cucina con camino, un vano, disimpegno e ripostiglio a piano terra e di due vani , bagno e terrazzo al piano primo , al quale si accede tramite scala esterna”, il tutto come da planimetria catastale depositata il
2.1.2018, con la seguente variazione descrittiva, foglio 107, particella 470, subalterno 2 ( già sub 1), zona censuaria 1, cat. A/3, classe 2, vani 5, superficie catastale mq. 122 totale, escluse aree scoperte mq. 108, rendita euro 271,14;
- quanto sopra appare di per sé già dirimente, atteso che è una mera suggestione difensiva assumere che i dati catastati, frutto, peraltro, di variazioni fatte dal proprietario ed oggetto di dichiarazioni in sede di atto pubblico, abbiano solo valenza urbanistica;
- in ogni caso, a tali acquisizioni si aggiunge che l'immobile venne pagato € 120.000,00, un prezzo eloquente e che dice, in ogni caso, “ troppo” rispetto alle prospettazioni dell'appellante, del tutto inverosimili, documentalmente, sotto un duplice punto di vista;
- tale prezzo, infatti, da un lato attesta la valenza patrimoniale, per nulla marginale, dell'immobile, in modo coerente, comunque, alle dimensioni ed all'uso abitativo, considerata la zona in cui si trovava, di scarsissimo pregio, “ pessima”, per ammissione della stessa come sopra Pt_1 riportato, oltre che in ragione della necessità di importanti lavori, dall'altro si appalesa, invece, manifestamente incompatibile con la vendita di un fabbricato, posto in una “pessima” zona, in tesi, come sostenuto in causa, per la gran parte non abitabile e quasi fatiscente ( tanto da essere equiparato ad un mero “ volume”), sì che non è dato comprendere, ove tale seconda
9 rappresentazione fosse vera, la ragione per cui l'immobile medesimo sarebbe stato pagato, da una coppia di coniugi, un prezzo, di fatto, esorbitante ed inspiegabile;
- non corrono in aiuto della va detto, le relazioni tecniche prodotte, anche in sede di Pt_1 procedimento amministrativo, dall'appellante, relazione tecniche che meritano di essere analiticamente considerate, in rapporto alla sequenza degli accertamenti stessi;
- a tal riguardo, la relazione Geom. ricevuta il 29.8.2011, asseverata il 24.8.2011, con CP_7 riferimento alla Tabella A, in allora vigente, dà atto di una superficie valutabile netta di 70,72 mq adeguata al numero di abitanti, come riportato dal Geometra stesso, considerato che , a fronte dell'allontanamento dal nucleo familiare di , separatosi di fatto e poi legalmente, Persona_1 erano sufficienti 65mq per 4 persone ( nello specifico la la figlia ed i due nipoti), a fronte di Pt_1 un richiamo improprio alla Tabella B, sempre come allora vigente, trattandosi questi di criteri relativi alla determinazione dei punteggi per coloro che erano nelle condizioni di partecipare al bando pubblico, come da rammentata Tabella A;
- l'appendice 28.10.2011 del Geom. peraltro, oltre ad non essere, in sé, asseverata, CP_7 conferma la precedente relazione, aggiungendo mere valutazioni sulla presenza di fenomeni di
“risalita”, tali da rendere , apoditticamente, insalubri i locali, anche in ragione di infiltrazioni dal tetto, dando atto, peraltro, circa i fenomeni e l'impossibilità di ovviarvi, del mero riferito della Pt_1 chiarendo, significativamente, di fare riferimento ai sopralluoghi effettuati prima della relazione dell'agosto 2011, il tutto in relazione, anche in questo caso agli eterogenei parametri di cui alla Tabella B di allora, per l'assegnazione dei punteggi, nei termini già indicati;
- l'appendice ulteriore 29.8.2015 del Geom. ancora, oltre ad non essere, in sé, CP_7 asseverata, contiene una modifica delle dichiarazioni giurate del tecnico stesso, con il ricalcolo dei vani già attribuiti, anche punto categoria, assumendo, in particolare: - che i due locali a piano terra non potevano rientrare nella categoria A, avendo un'altezza di 2,40 m., contro i necessari 2,70 m., di cui all'art.25 R.E.C. di Massa;
- che sussisteva l'inidoneità dei vani medesimi quanto al rapporto aeroilluminante;
- che sempre tali locali ed il bagno superiore non rispondevano, altresì, al parametro della dimensione minima lineare, con effetti anche circa la compatibilità con il comma 6 del citato art.25, sempre, si noti, in forza dei sopralluoghi anteriori al 24.8.11, il tutto senza tenere conto che trattasi di normativa afferente agli immobili nuovi, derogabile per gli immobili preesistenti ( come desumibile dall' u.c. dell'art.25 del R.E.C.) e del fatto che, comunque, la Tabella A, come modificata dalla legge n.41/15, prevedeva la decadenza su presupposti semplificati come da combinato disposto del nuovo art.35, lett.l) e comma 2, lett. d), nuova Tabella A);
- l'inattendibilità delle predette considerazioni tecniche, per quanto occorra, risulta, peraltro, anche da altri plurimi fattori, atteso che: - è pacifico che la come da essa stessa dedotto, Pt_1 abbia posto in essere interventi per evitare le infiltrazioni dal tetto, al di là di aver contratto un debito
( il che non rileva), circostanza che depone ulteriormente in senso opposto alla descrizione sostenuta per smentire la condizione di possidenza ostativa, considerato che tale scelta sarebbe stata inspiegabile per un bene invendibile ed inabitabile;
- non a caso, ancora, dagli accertamenti della
Polizia Municipale , come allegati agli atti, si desume, financo, la “ messa a reddito” dell'immobile
“de quo”, atteso che , come da nota 26.9.11 e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, l'immobile medesimo era stato locato da tali e , che avevano mantenuto Parte_3 Parte_4 ivi la loro residenza ancora a settembre 2011, il tutto a fronte di rilievi fotografici per nulla attestanti qualsivoglia ipotetica fatiscenza della proprietà di cui si tratta;
- per mera completezza, merita di essere chiarito, alla decadenza medesima si sarebbe pervenuti anche applicando la nuova L.R.T. n.2/19, sub art.38, comma 3, lett. l) , in rapporto alla nuova Tabella A, comma 2, lett. d1, che descrive , in capo alla con riferimento ad un nucleo Pt_1 di 4 persone, l'idoneità dell'immobile venduto, con esclusione della situazione di sovraffollamento ostativa, prevista dall'art.12, comma 8, a fronte di 5 vani, come da citato atto pubblico: il rigore,
10 ulteriore della nuova norma, di cui al citato comma 2, sub lett.d2, correlato, comunque, al valore dell'immobile, conferma la valutazione che precede. In conclusione, diversamente da quanto affermato dall'appellante, la proprietà della Pt_1 da cui ebbe a scaturire il procedimento di decadenza di cui è causa, aveva certamente le caratteristiche di un immobile ad uso abitativo, in ragione dell'infondatezza o irrilevanza delle deduzioni di cui al gravame in punto insalubrità dei locali, difetti strutturali e manutentivi degli stessi, questi, semmai, comunque, imputabili alla tessa, che, come per il tetto, avrebbe potuto, negli Pt_1 anni, provvedere ad altre riparazioni, piuttosto che attendere, grazie all'assegnazione di un alloggio di e.r.p., di incassare la ragguardevole somma di € 120.000,00, al di là della, come detto, manifesta inconsistenza della pretesa fatiscenza dell'immobile medesimo: tale importo, d'altra parte, non può tacersi, come osservato dal Tribunale, è effettivamente indice inequivoco di una valenza patrimoniale del bene rilevante e dirimente circa i soddisfacimento, in via diretta o indiretta, delle esigenze abitative del nucleo della donna, in rapporto alla “ratio” sottesa al regime di fruizione degli edifici di e.r.p.
Le difese finali, va detto, non offrono elementi ulteriori meritevoli di argomentazione, reiterando le posizioni già assunte.
In conclusione, osserva la Corte, come ritenuto dal primo Giudice, ricorrevano e ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui alla decadenza impugnata, insieme all'atto conseguente, sì che l'appello deve essere totalmente respinto. Discende da detta decisione la condanna alle spese dell'appellante, non essendovi ragione alcuna per derogare al principio di soccombenza, spese che, tenuto conto del DM 55/14, con riferimento allo scaglione di valore indicato, indeterminabile, di complessità bassa, applicando i valori medi, minimi quanto alla fase di istruttoria/trattazione, devono essere liquidate in complessivi €
8.469,00, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge.
Ricorrono, infine, in capo a le condizioni di cui all'art.13, comma 1 quater Parte_1
DPR 115/02, attesa la totale infondatezza del gravame, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello n. 314/24, avente ad oggetto la sentenza emessa in 25.9.23, n.542/23 dal Tribunale di Massa e depositata in pari data, RG 651/22, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza appellata;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di parte appellata, spese che liquida in complessivi € 8.469,00, oltre al 15% ex art.2 DM
55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che ricorrono in capo a le condizioni di cui all'art.13, comma 1quater, Parte_1
DPR 115/02, a seguito del totale rigetto dell'appello, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 23.4.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott.ssa Valeria Albino
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