Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1106
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Sentenza 28 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, riguarda una causa di risarcimento danni ai sensi dell'art. 43 del d.l. n. 36/2022, promossa da eredi di un soggetto deportato durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli attori hanno richiesto l'accertamento del diritto al risarcimento per i danni subiti dal loro genitore a causa dell'internamento nei campi di lavoro del Terzo Reich. La parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, sostenendo la prescrizione del credito risarcitorio.

Il giudice ha accolto la domanda degli attori, affermando la legittimazione attiva degli eredi e disattendendo l'eccezione di prescrizione, richiamando la norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini di guerra. Ha quindi accertato il diritto al risarcimento, quantificando il danno in € 180.500,00, oltre agli interessi compensativi. La decisione si fonda sulla prova documentale dell'internamento e sulla considerazione che i danni derivanti da crimini contro l'umanità non sono soggetti a prescrizione, stabilendo così un importante precedente giuridico in materia di risarcimento per le vittime di crimini di guerra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1106
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 1106
    Data del deposito : 28 maggio 2025

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