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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 464 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), con gli avvocati C.F._2 Parte_3 C.F._3
Maurizio Granieri e Bruno Bonaro
-attori-
E
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro P.IVA_1
-convenuto-
NONCHÉ
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. Controparte_2
-convenuta-
avente ad oggetto: risarcimento ex art. 43 d.l. n. 36/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore dell'intestato Tribunale, gli odierni attori, in qualità di eredi di (nato il [...] e deceduto il 9/4/2015), hanno evocato in giudizio Persona_1 esclusivamente il e la (cfr. Controparte_1 Controparte_2
atto di citazione e relata di notifica, con conseguente abbandono della domanda proposta
Pag. 1 a 10 originariamente nei confronti, altresì, della e del Controparte_3 [...]
al fine di ottenere, ai sensi del d.l. n. 36/2022, Controparte_4
l'accertamento del diritto iure hereditario al risarcimento dei danni patiti dal proprio genitore, in conseguenza dell'internamento nei campi di lavoro del Terzo Reich nel periodo 8/9/1943 –
31/8/1945.
1.1. Il ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda Controparte_1
e ne ha chiesto il rigetto.
1.2. Non si è, invece, costituita la BB Germania. CP_2
2. La pretesa risarcitoria azionata è fondata, nei termini che di seguito si espongono.
3. Occorre premettere che l'art. 43 del d.l. n. 36/2022 ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, prevedendo, in particolare, che:
“
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la
BB italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente Controparte_2
della BB 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al CP_5
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo CP_5
periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del
Pag. 2 a 10 Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla BB italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della BB 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980,
n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente…”.
Come ricostruito dalla giurisprudenza intervenuta in materia (cfr., tra le tante, Trib. Venezia, sent. n.
2215/2025), la ratio della disposizione, resa esplicita dal comma 1, è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la BB italiana e la BB di Germania, reso esecutivo con CP_2
decreto del Presidente della BB 14 aprile 1962, n. 1263; e per tale via tenere indenne la
BB AL DE dalle azioni e pretese vantate nei confronti della medesima per i fatti specificati nel comma 1, al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
La costituzione del istituisce dunque un peculiare meccanismo di traslazione dell'onere CP_5
economico risarcitorio in capo al medesimo sulla scorta di quella che è già stata definita dalla CP_5
Corte Costituzionale (cfr. sentenza 21.7.2023, n. 159) una sorta di espromissione (o accollo, a seconda della tesi seguita) ex lege a contenuto eccezionalmente liberatorio, che “formalizza” lo Stato italiano come unico soggetto pagatore e unico soggetto legittimato passivo quanto meno rispetto alle azioni promosse in data successiva alla entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022, laddove, sul piano processuale, unico soggetto titolare dal lato passivo della situazione giuridica dedotta nel presente giudizio risulta essere il , presso il quale il è stato Controparte_1 CP_5
istituito.
Pag. 3 a 10 In altri termini, rispetto alle azioni giudiziarie proposte dopo l'istituzione del Fondo, debitrice non è più la BB ma la BB Italiana, che è subentrata nel debito Controparte_2
risarcitorio.
3.1. Per effetto di siffatta ricostruzione, deve essere affermato il difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico in capo alla BB AL DE (pure evocata nel presente giudizio), per essere il divenuto ex lege, in virtù della norma di cui all'art. Controparte_1
43 del decreto-legge n. 36/2022, il titolare, dal lato passivo, del rapporto controverso.
4. Deve essere, altresì, affermata la legittimazione attiva degli odierni attori.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n. 10519).
4.2. Nel caso di specie, non essendo controverso tra le parti né il decesso di in Persona_1
data 4/9/2015, né che gli attori siano figli del de cuius (cfr. situazione di famiglia storica, versata in atti), può ritenersi, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che questi ultimi abbiano assolto a tale onere probatorio.
Con riguardo all'accettazione dell'eredità, inoltre, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità: secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che, essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.
La stessa proposizione dell'azione in parola può ritenersi, dunque, idonea a provare l'accettazione implicita dell'eredità.
La prova della qualità di erede, pertanto, legittima gli attori ad agire per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'illecito extracontrattuale subito dal de cuius. Invero, oggetto della successione
Pag. 4 a 10 mortis causa è tutta la parte trasmissibile del patrimonio del defunto, e non vi è dubbio che i crediti risarcitori siano componenti di tale patrimonio, con la sola eccezione delle ipotesi di intrasmissibilità espressamente previste dalla legge.
5. Ciò posto, quanto al merito della questione controversa, occorre esaminare, prioritariamente,
l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, sollevata da parte convenuta, sul presupposto per Contr il quale il (quale espromittente ex lege e, quindi, in forza delle regole di cui all'art. 1272, terzo comma, c.c.) è legittimato a sollevare tutte le eccezioni non strettamente personali al debitore originario inerenti al diritto oggetto del giudizio (perciò anche quella inerente la prescrizione).
5.1. Orbene, tenuto conto dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (cfr. sent. n. 3642/24),
è necessario evidenziare che deve ritenersi pacificamente esistente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma (che ha trovato espresso riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel 1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”) integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art.10 Cost., che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
(Corte Cost. 24/10/2007 n. 349).
La norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva agli avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività. L'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto (quale la prescrizione), non valgono necessariamente in ambito civile.
In particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che imponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento.
Per contro, e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che imponga la imprescrittibilità di pretese giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare.
Deve ritenersi che, proprio con la già citata pronuncia n. 3642/2024, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale
Pag. 5 a 10 (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla
Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del
Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona.
Peraltro, posto che, sempre con la richiamata pronuncia, la Cassazione ha affermato che, solo a partire dal 2004 (e, in particolare, dalla sentenza n. 5044, ossia da quando è stata esclusa l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo), potevano essere fatte valere le pretese risarcitorie del tipo di quelle azionate nel presente giudizio, la norma sulla imprescrittibilità dei fatti illeciti correlati ai crimini di guerra ovvero ai crimini c.d. internazionali ha avuto genesi prima ancora che l'azione risarcitoria da parte degli ex militari internati fosse legalmente esercitabile, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2935 c.c. (cfr. Trib. Venezia, sent. n. 2215/2025).
Non contrasta, peraltro, con tale ricostruzione il testo della norma di cui al comma 6 dell'art. 43 del d.l. n. 36/2022, laddove “fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”. Ed infatti, la disposizione solo apparentemente è confliggente con la norma consuetudinaria internazionale che pone il principio dell'imprescrittibilità (non ponendosi in tal senso un problema di legittimità costituzionale della norma interna). Siffatto comma, in particolare, implica il richiamo alle disposizioni civilistiche del Libro VI, Titolo V, Sezione IV del codice civile e, in particolare, all'art. 2947, comma 2, c.c., ai sensi del quale “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato
e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Ne consegue che, laddove alla astratta previsione dell'illecito come reato è correlata la imprescrittibilità, il comma da ultimo menzionato deve necessariamente essere letto e inteso nel senso che tale imprescrittibilità – come eccezione alla regola generale posta dal primo comma – si applica giocoforza anche all'azione civile risarcitoria. Contr 5.2. Per quanto sin qui esposto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal deve essere disattesa.
6. Tanto premesso, la documentazione versata in atti dagli attori consente di affermare il raggiungimento di più che adeguata prova della deportazione patita dal proprio congiunto.
In particolare: a) dal foglio matricolare, rilasciato dal Distretto Militare di Cosenza, emerge che
, militare chiamato alle armi il 9/1/1943, è stato catturato dalle forze armate tedesche Persona_1
Pag. 6 a 10 dal 9/9/1943 al 31/8/1945; b) dal certificato della Croce Rossa del 15/10/2001, si evince che il prigioniero è stato internato a Stalag III D, Berlino, Abeitskommando 4 (prigioniero di guerra n.
301329); c) in data 22/1/1963 gli è stata conferita la Croce al merito di guerra in riconoscimento dei sacrifici sostenuti nell'adempimento del dovere in guerra, mentre, d) con decreto del Presidente della
BB, gli è stata riconosciuta la medaglia d'onore prevista per i cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari deceduti.
Inoltre, costituiscono fatti notori ed acclarati, in tal senso rilevanti ex art. 115, secondo comma, c.p.c. per la formazione del convincimento del giudice, che immediatamente dopo l'armistizio dell'
08.09.1943 i militari italiani, in quanto considerati traditori, furono privati dello status di prigionieri di guerra (e di conseguenza della protezione assicurata dalle convenzioni internazionali, sostituiti da quello di internati) e che essi vennero deportati nei campi di lavoro o di concentramento all'interno della Germania nazionalsocialista o nei territori da essa occupati ed impiegati come forza lavoro in condizioni di assoluta disumanità e sofferenza, con privazione di ogni diritto e libertà.
Risultano, pertanto, dimostrate la cattura e la prigionia, elementi sufficienti a considerare integrato l'illecito ex artt. 2043 c.c. e di conseguenza la sussistenza di tutti i presupposti per accedere al Fondo di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022 da parte degli odierni attori, nella loro spiegata qualità.
7. Per ciò che concerne il danno-conseguenza, premesso che il dante causa degli attori è sopravvissuto alla guerra, alla cattura tedesca, nonché all'internamento, deve essere rilevato che la prova del pregiudizio sofferto ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti. Come è stato osservato (v. in motivazione Cass. n. 25164/2020), “esiste … nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione) … La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante”.
Pag. 7 a 10 7.1. Orbene, nel caso di specie, ferma restando la non predicabilità di un danno in re ipsa, è indubbio che la cattura e la deportazione, così come la sottoposizione a lavori forzati in condizioni degradanti e disumane, senza riposo e senza compenso, in un contesto di privazione di ogni forma minima di libertà, costituiscono azioni che per massima di comune esperienza sono tali da determinare una condizione di certa afflizione fisica e psicologica e perciò di gravità tale da compromettere gravemente l'equilibrio psicologico di una persona, ragion per cui il pregiudizio patito e lamentato dall'attore può considerarsi dimostrato in via presuntiva.
Del resto, le predette condizioni di prigionia - praticate nei confronti di tutti i soggetti prigionieri da parte delle forze armate tedesche - risultano essere un fatto storicamente accertato e che va assunto come notorio in difetto di prova contraria, che nel presente giudizio non si rinviene (così Trib.
Genova, sent. n. 1134/2025).
8. Per ciò che attiene alla liquidazione in senso stretto del danno, assumendo rilievo la lesione di valori inerenti alla persona, la quantificazione non può che essere effettuata sulla scorta di criteri equitativi.
A tal fine, si reputa opportuno, sulla scorta di quanto stabilito dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe (cfr. le già richiamate Trib. Venezia, sent. n. 2215/2025 e Trib. Genova, sent. n.
1134/2025), aversi riguardo al lasso di tempo in cui si è protratta la prigionia, assumendo, come parametro di calcolo dell'importo giornaliero del danno liquidabile, quello previsto dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione in ipotesi di illegittima custodia cautelare, pari alla somma giornaliera conteggiata in via giurisprudenziale di euro 235,82, da aumentarsi sino all'importo di euro
250,00, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (tenuto in particolare conto delle sofferenze patite in seguito alla privazione della libertà subita).
Considerato che è rimasto prigioniero per 722 giorni (dal 9/9/1943 al 31/8/1945), Persona_1 la somma liquidabile ammonta a complessivi € 180.500,00 (pari ad euro 250,00 x 722 giorni).
Sul predetto importo, costituente un c.d. credito di valore – giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato – vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, i quali vanno riconosciuti alla parte danneggiata in presenza di una domanda estesa agli stessi (Cass. n.
10376/2024; Cass. n. 4938/2023, ma cfr. anche Cass. n. 5317/2022 che ammette il riconoscimento degli interessi compensativi anche d'ufficio perché compresi nell'originario petitum della domanda).
Gli interessi compensativi sulle somme liquidate, infatti, servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento delle somme e sono corrispondenti ai frutti che le somme di denaro dovute a titolo di risarcimento avrebbero prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento. La misura degli stessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli
Pag. 8 a 10 interessi legali da applicarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (da individuarsi con la data della liberazione dell'attore risalente al 05.07.1945) e di anno e anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo scolpito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 21396 del 2014 e
Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
8.1. In assenza di ogni allegazione riguardante il periodo successivo alla liberazione, non vi è prova di una sofferenza specifica ulteriore a quella sofferta durante il periodo di cattura, ovvero di postumi alla salute permanenti che consentano di pervenire ad ulteriori liquidazioni risarcitorie. Infondata è inoltre la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per la mancata remunerazione per i giorni di lavoro svolti durante la deportazione e la prigionia. La genericità della domanda svolta e l'assenza di ogni allegazione minima circa dati univoci oggettivi in ordine al trattamento retributivo a cui l'attore avrebbe avuto diritto, non consente di ritenere acquisiti criteri sui cui basare una quantificazione del danno necessariamente equitativa.
8.2. Da ultimo, mette conto evidenziare che, in assenza di ogni prova circa il fatto che l'attore abbia fruito di pensioni sussidi o indennizzi in relazione al periodo di prigionia in territorio tedesco, si appalesa destituita di fondamento l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal
– peraltro in via del tutto generica (circostanza che rende inammissibile l'istanza ex art. CP_1
210 c.p.c., pur richiesta da parte convenuta, in quanto meramente esplorativa) –, che pertanto va respinta, non potendosi procedere ad alcuna riduzione del risarcimento del danno nemmeno ex art
1227 c.c.
9. Non si fa luogo ad alcuna condanna dell'Amministrazione statale posto che, ai sensi del citato art. 43 d.l. 30.04.2022 n. 36, convertito in legge n. 79/2022, ai fini dell'accesso al Fondo è necessario e sufficiente l'accertamento del fatto illecito e la liquidazione del danno complessivamente subito dall'attore, in quanto vittima di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti dalle forze del Terzo Reich.
10. La complessità della causa e la controvertibilità delle questioni affrontate, attestata dalla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti in materia, in uno con l'assenza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Nulla deve, invece, essere disposto per le spese rispetto al rapporto tra gli attori e la BB
di Germania, stante la contumacia di quest'ultima. CP_2
P.Q.M.
Pag. 9 a 10 il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda formulata nei confronti della;
Controparte_2
- accoglie la domanda proposta nei confronti del , e Controparte_1 per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto degli odierni attori, in qualità di eredi di , Persona_1
al risarcimento dei danni patiti dal de cuius, a causa della detenzione nello Stammlager III D di
Berlino nel periodo dal 8 settembre 1943 al 31 agosto 1945; b) liquida i suddetti danni in misura pari ad € 180.500,00, oltre agli interessi compensativi da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva, oltre agli interessi al saggio legale sulla somma così risultante dalla data della presente decisione sino al saldo;
c) dà atto che la presente decisione, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022 come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
- nulla per le spese rispetto al rapporto processuale tra gli attori e la Controparte_2
[...]
Si comunichi.
Catanzaro, 28/05/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10