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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/11/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione Prima Civile
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. rg. 8756 dell'anno 2019 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Italo Begozzo, C.F._2
attori contro
(c.f. ), (c.f..: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ed C.F._4 Parte_3 C.F._5 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Alessio;
Parte_4 C.F._6
convenuti contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._7 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Piergiorgio Forlin, C.F._8
convenuti nonché contro
( ), Controparte_5 C.F._9
convenuta contumace
Oggetto: proprietà
Conclusioni: per parte attrice: “Riguardo ai convenuti , , Controparte_5 Parte_3 Parte_4
, - In via principale accertata in via incidentale l'illegittimità del terrapieno e del
[...] CP_1 Controparte_2 muro di contenimento sito tra i mappali 1137 - 726 ed accertata la pericolosità del muro di contenimento condannare i sig.ri , , , alla demolizione a Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_2 loro spese delle opere illegittime (terrapieno e muro di contenimento);
In via subordinata qualora venisse accertata la legittimità del terrapieno e del muro di contenimento, condannare i sig.ri
, , , alla demolizione Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_2 dell'attuale muro di contenimento nella sua completa estensione ed alla sua ricostruzione a regola d'arte ovvero dichiararsi gli stessi tenuti a sopportare per intero le spese di ripristino e conservazione del muro stesso
Condannare gli stessi al pagamento della indennità di cui all'art. 874 cc
- condannare i signori , , , a Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_2 tenere indenni gli attori per le spese sostenute per le pratiche edilizie presentate i progetti e le indagini geologiche pari ad € 9374,84 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria.
Riguardo ai convenuti e In via principale: accertata la violazione in materia di distanza tra edifici CP_3 CP_4 condannare i convenuti e proprietari del mappale 1490 alla demolizione del Controparte_3 Controparte_4 terrapieno pavimentato sopra indicato.
In via subordinata: In ogni caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiararsi gli stessi tenuti a corrispondere l'indennità di medianza ex art. 874 cc per tutta la lunghezza della servitù usucapita”
Conclusioni parte convenuta , , CP_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
: “Nel merito In via principale - accertato e dichiarato che il muro di contenimento che delimita i terreni Parte_4 catastalmente censiti al NCEU del Comune di Arquà CA (PD), fg 5, mapp. n. 726 di proprietà dei convenuti
, , ed e n. 1137 di proprietà degli attori CP_1 Controparte_6 Parte_3 Parte_4 ed è eretto su quest'ultimo mappale, rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, Parte_2 Parte_1 le domande da costoro svolte nei confronti dei detti convenuti dirette ad ottenere la loro condanna alla demolizione e ricostruzione del muro in parola e del terrapieno insistente sul mapp. 726 di proprietà dei convenuti;
- rigettare altresì la domanda di condanna dei convenuti a rifondere agli attori la complessiva somma di € 9.374,84 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione.
In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, da parte di (C.F.: CP_1
), (C.F.: ), C.F._3 Controparte_6 C.F._4 Parte_3
(C.F.: ed (C.F.: ), del C.F._5 Parte_4 C.F._6 diritto di mantenere, sulla porzione del mappale 726 del NCT del Comune di Arquà CA di loro proprietà, la sopraelevazione eseguita, nei primi anni del 1990, nella penisola pavimentata ubicata ad est rispetto al mappale 1137 di proprietà degli attori ed nonché l'aderenza al muro di cinta posto a confine con il Parte_2 Parte_1 predetto mappale 1137. In ogni caso con vittoria di spese e compenso di lite, maggiorato di spese generali, accessori fiscali e previdenziali”.
Conclusioni per parte convenuta: e “In via preliminare Dichiararsi Controparte_3 Controparte_4 inammissibile, per difetto di interesse a dedurla, l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita intercorso tra i consorti ed i signori - dedotta dagli attori alla prima udienza del 17.7.2020. Per l'effetto: Parte_5 CP_5 Parte_2
Nel merito In principalità respingersi, perché infondata in fatto ed in diritto, la domanda di demolizione del terrapieno pavimentato che insiste nel mappale 1490 di proprietà dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
In subordine, nell'ipotesi di ritenuta sussistenza, nel mappale 1490 di proprietà dei detti convenuti, di un terrapieno artificiale, accertarsi e dichiararsi in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione da parte di (c.f. Controparte_3
) e (c.f. ) del diritto di mantenere, sul C.F._7 Controparte_4 C.F._8 terrapieno insistente sul mappale 1490 del NCEU del Comune di Arquà CA (PD), la sopraelevazione ivi realizzata e quindi la nuova “costruzione” costituita dall'esistente terrapieno artificiale pavimentato venutasi a determinare con l'innalzamento del preesistente terrapieno naturale in aderenza al muro di cinta delimitante il mappale 1137 attualmente di proprietà degli attori e anche a distanza inferiore rispetto a Parte_2 Parte_1 quella fissata dal codice civile o dal regolamento/strumento urbanistico del Comune di Arquà CA, rigettando conseguentemente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda attorea di demolizione dello stesso per violazione delle norme in materia di confini .
Respingersi altresì la domanda di indennità di medianza ex art. 874 c.c. per l'eventualità in cui la stessa risultasse formulata in danno dei consorti e , non ricorrendone i presupposti di legge, essendo Controparte_3 Controparte_4
stato eretto su porzione del mapp. 1490, a sostegno del terrapieno naturale ivi esistente e sopraelevato, un muro di contenimento in aderenza e non in appoggio alla preesistente mura di proprietà degli attori.
Qualora in via preliminare fosse dichiarata l'ammissibilità e fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di compravendita intercorso tra i consorti e e i signori e eccezione dedotta dagli attori CP_3 CP_4 CP_5 Parte_2 all'udienza del 17.7.2020, dichiararsi il difetto di legittimazione dei convenuti a contraddire rispetto Controparte_7 alla domanda formulata in loro danno dagli attori, essendo legittimati a tanto i loro danti causa e In CP_5 Parte_2 ogni caso con rifusione delle spese e compensi di lite, da liquidarsi come da nota di cui viene riservato il deposito.”
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione gli attori, proprietari di una abitazione con annessi e terreno pertinenziale insistente sul mapp. 1137 in Arquà CA (PD), convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Padova
, , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_8 Parte_4 CP_1 Controparte_2
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni Parte_3 contraria istanza ed eccezione respinta,-In via principale accertata in via incidentale l'illegittimità del terrapieno e del muro di contenimento sito tra i mappali 1137 e 726 ed accertata la pericolosità del muro di contenimento condannare i sig.ri , , , alla demolizione a Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_2 loro spese delle opere illegittime(terrapieno e muro di contenimento); In via subordinata qualora venisse accertata la legittimità del terrapieno e del muro di contenimento, condannare i sig.ri , , Controparte_5 Parte_3
, alla demolizione dell'attuale muro di contenimento nella sua Parte_4 CP_1 Controparte_2 completa estensione ed alla sua ricostruzione a regola d'arte. In ogni caso: - accertata la violazione in materia di distanza tra edifici condannare i convenuti e proprietari del mappale 1490 alla demolizione del Controparte_3 Controparte_4 terrapieno pavimentato sopra indicato. -condannare i signori , , Controparte_5 Parte_3 Parte_4
, a tenere indenni gli attori per le spese sostenute per le pratiche edilizie presentate
[...] CP_1 Controparte_2
i progetti e le indagini geologiche pari ad € 9.374,84 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria con vittoria di spese e compensi come per legge.” Allegavano gli attori: i) di essere proprietari del mappale 1137 confinante a nord con il mappale 726, di proprietà pro indiviso di Controparte_5
, ed a ovest con il mapp. 1490 Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_2 di proprietà di e;
ii) che i sig.ri Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_3
, avevano eseguito delle opere sul confine della Parte_4 CP_1 Controparte_2 proprietà degli attori consistenti in un muro di circa m. 38,00 ed un terrapieno a ridosso di detto muro, che ritenevano illegittime e pericolanti e avevano inoltre creato un ulteriore terrapieno artificiale pavimentato in appoggio al muro di confine con la loro proprietà che insisteva in parte sul mapp.726 ed in parte sul mapp.1490, di proprietà di e;
iii) che tale terrapieno Controparte_3 Controparte_4 pavimentato con annesso caminetto cui avevano accesso i proprietari del mappale 726 era stato costruito in violazione delle norme in materia di confini e senza adeguare il muro di confine alla mutata destinazione;
iv) che sul confine lato nord del mapp. 1137 insisteva un muro lungo circa 38 metri che separa la proprietà degli attori dal mapp 726 e verso gli anni 1990-95 i proprietari del mappale 726, scavando a ridosso di detta recinzione, avevano provocato il quasi totale crollo del muro di cinta originario, costruito per intero sulla proprietà degli attori dal dante causa degli stessi con lo scopo esclusivo di delimitare la proprietà; v) che il muro era stato ricostruito dai convenuti, proprietari del mappale 726, con ripresa di getto di calcestruzzo di spessore di circa cm 20 su fondazione di pietrame e su blocchi di calcestruzzo alleggeriti, associando elementi di diversa natura e con diversa resistenza e nella ricostruzione era stata alterata la quota del terreno della loro proprietà, costruendo un terrapieno a ridosso del muro sul quale oggi insisteva una fascia carrabile;
vi) che il muro era stato elevato di circa 3 metri rispetto all'altezza originaria e trasformato, senza le necessarie autorizzazioni e rispetto delle norme tecniche, in un muro di contenimento ed era pertanto illegittimo e doveva essere demolito;
viii) che in data 09.08.2012 la Polizia Amministrativa giudiziaria aveva riscontrato che il muro di
contenimento tra le proprietà e e la pensilina sul lato est e la scalinata sul lato nord CP_1 Parte_2 erano difformi/abusive e, in data 22.10.2012, ordinato ai sig.ri , Controparte_5 Controparte_2
e di sospendere i lavori edilizi;
ix) in data 10.02.2014 i Parte_3 CP_1 Parte_4 convenuti avevano formulato istanza di sanatoria per le opere realizzate in assenza di titolo abitativo tra cui il muro di confine che veniva dichiarata improcedibile;
x) che non era dato sapere se era stato emesso ordine di demolizione del muro e del terrapieno artificiale e che pertanto, qualora il giudice avesse accertato in via incidentale l'illegittimità dei medesimi, chiedeva la condanna di Controparte_5
, alla demolizione a loro spese Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_2 delle opere illegittime (terrapieno e muro di contenimento) ed alla ricostruzione del muro di cinta;
xi) che nella denegata ipotesi in cui il terrapieno artificiale ed il muro di contenimento fossero stati oggetto di sanatoria, il muro attualmente esistente doveva comunque essere demolito e ricostruito a norma con spese a carico della parte tenuta alla manutenzione, posto che il muro centrale era stato realizzato dai convenuti con calcestruzzo di qualità mediocre, senza adeguata impermeabilizzazione e privo di fori di drenaggio, essendo l'opera in precario equilibrio statico con pericolo di crollo e conseguente frana del terrapieno e travolgimento della abitazione attorea;
xii) che la perizia dell' Ing.
evidenziava la presenza di due fessurazioni verticale sul lato destro e sinistro e uno Persona_1 slittamento della parte centrale di 4 cm verso la proprietà degli attori con rottura per taglio sopra il piano fondazione sicchè le acque non doverosamente convogliate invadevano la proprietà degli attori i quali, già nel 2013 avevano contestato lo stillicidio e intimato ai vicini il ripristino a norma;
xiii) che il muro era attualmente inadeguato allo scopo e sussisteva elevato pericolo di crollo e gravava sui convenuti la responsabilità di mettere in sicurezza il muro di contenimento, trattandosi di terrapieno artificiale creato dai proprietari del mappale 726; xiv) che nel tempo numerosi erano stati i tentativi da parte degli attori di addivenire ad una soluzione concordata per procedere alla demolizione e rifacimento del muro e, nel 2017, le parti avevano raggiunto un accordo con i sig.ri e Controparte_2 in base al quale si sarebbe proceduto alla ricostruzione dello stesso, con Parte_3 suddivisione delle spese tra i due confinanti;
xv) che gli attori, preoccupati che l'eventuale crollo del terrapieno e del muro di contenimento potesse travolgere la loro abitazione, si erano resi disponibili a sostenere la metà delle spese per la messa in sicurezza del muro pur essendo tale onere integralmente a carico dei proprietari del fondo 726 e avevano dato incarico all' arch. di presentare una Per_2 CP_ pratica allo scopo di procedere al rifacimento del muro e il relativo progetto veniva sottoscritto per presa visione e consenso delle parti anche dai convenuti , e Parte_3 CP_5 CP_10 CP_1
e ; xvi) che era stata richiesta all' Ing. la stesura di un progetto di
[...] CP_2 Controparte_11 massima definitivo esecutivo di un muro di contenimento ed eseguite indagini geologiche e geotecniche da parte della il cui costo era stato sostenuto per intero dagli attori;
Controparte_12 xvii) che i convenuti proprietari del mappale 726 avevano contestato il progetto dell' Ing. CP_11 sicchè gli attori avevano richiesto un secondo progetto all' ing sostenendo anche in questo Persona_1 caso i relativi costi e richiesto un preventivo alla ditta Materiali Edili F.lli che preventivava una spesa di circa € 28.000,00; xviii) che tuttavia al momento di dare inizio ai lavori i proprietari del mappale 726 si dichiaravano contrari e quindi i lavori non venivano eseguiti e gli attori provvedevano a saldare i professionisti per l'importo di € 9.374,84 di cui chiedevano il rimborso in ipotesi di accoglimento della domanda di condanna di parte convenuta alla demolizione e rifacimento del muro;
ix) che dal 2017 la pericolosità dell'opera si era acuita e, nel timore di crollo del muro, gli attori avevano costruito a ridosso del muro, un muro di rinforzo che rappresentava però una soluzione non definitiva, per le evidenti infiltrazioni di acqua.
In ragione di quanto sopra gli attori chiedevano, qualora fosse accertata in via incidentale l'illegittimità del terrapieno artificiale insistente sul mappale 726, la condanna dei convenuti alla demolizione del terrapieno, del muro di contenimento ed alla ricostruzione dell'originario muro di cinta. Per l'ipotesi in
cui si fosse ritenuto il terrapieno ed il muro di contenimento legittimo, chiedevano di ordinare a parte convenuta di procedere alla demolizione e ricostruzione a norma del muro di contenimento pericolante, con condanna dei convenuti, in entrambi i casi, a tenere indenne gli attori di tutti gli esborsi sostenuti. Rappresentavano che il contraddittorio era stato esteso a e in quanto Controparte_3 Controparte_4 proprietari del mappale 1490 sul quale Controparte_5 Parte_3 Parte_4
, avevano creato un ulteriore terrapieno artificiale sul confine con la CP_1 Controparte_2 proprietà degli attori senza le necessarie autorizzazioni, con ciò creando una sorta di “penisola” con annesso caminetto del quale usufruivano i proprietari del mappale 726. Chiedevano quindi la demolizione del terrapieno e della “penisola” e il ripristino dello stato dei luoghi, essendo il muro sul quale era stato addossato il terrapieno, un muro di confine e non di contenimento, né possedendo esso le caratteristiche di impermeabilizzazione e di drenaggio delle acque necessarie ed essendo inoltre l'opera stata costruita in violazione delle norme sulle distanze dal confine. Precisavano che il terrapieno artificiale pavimentato era una vera e propria costruzione in senso tecnico giuridico che violava le norme in materia di distanza tra costruzioni e nella specie quanto statuito dall'art. 46 Norme Tecniche di attuazione del Comune di Arqua CA, sicchè il terrapieno e la penisola dovevano essere demoliti e doveva essere ripristinato lo stato dei luoghi con spese a carico di controparte.
Si costituivano in giudizio i convenuti coniugi e comproprietari Controparte_13 Controparte_14 in Arquà CA (Pd), con , per quote indivise, del mappale 726, confinante, sul lato Controparte_5 sud, con il mappale 1137 in comproprietà tra gli attori contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito In via principale- accertato e dichiarato che il muro di contenimento posto a confine dei mappali n. 726 e 1137 del NCEU del Comune di Arquà CA (PD) è di proprietà di ed rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande da Parte_2 Parte_1 costoro svolte nei confronti di , , ed dirette ad CP_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_4 ottenere la loro condanna alla demolizione e ricostruzione del detto muro e del terrapieno insistente sul mapp. 726 di proprietà dei convenuti;
- rigettare la domanda di condanna dei convenuti a rifondere agli attori la complessiva somma di € 9.374,84 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione. In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, da parte di (C.F.: ), CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: ), (C.F.: ed
[...] C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), del diritto di mantenere, sulla porzione del Parte_4 C.F._6 mapp. 726 del NCT del Comune di Arquà CA di loro proprietà, la sopraelevazione eseguita, nei primi anni del 1990, nella penisola pavimentata ubicata ad est rispetto al mapp. 1137 di proprietà degli attori ed Parte_2
nonché l'aderenza al muro di cinta posto a confine con il predetto mappale 1137. In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e compenso di lite, maggiorato di spese generali, accessori fiscali e previdenziali.
Precisavano in fatto i convenuti che: i) a far data dal 1973, anno di costruzione del fabbricato attualmente di loro proprietà, il confine tra i due mappali era sempre stato costituito da una muretta di recinzione con infissa una rete metallica costruita sul proprio terreno dal dante causa degli attori che, nel corso degli anni, ne aveva curato la manutenzione;
ii) nell'ultimo decennio era drasticamente mutata la conformazione della proprietà degli attori che, prima del 2009, presentava, nella parte prospiciente quella della famiglia , una pavimentazione con quota di poco inferiore al livello del terreno di CP_1 sedime di proprietà di quest'ultima; ii) a seguito di DIAE del 29.9.2009, prot. 4869 del Comune di Arquà CA, gli attori avevano sbancato l'anzidetta porzione di terreno di loro proprietà in larghezza per lo spazio intercorrente tra il lato nord del loro fabbricato ed il muro di confine con la proprietà
e, in lunghezza, per tutta l'estensione del fabbricato di loro proprietà; iii) il muro di m. 38 che CP_1 separa i mappali 726 e 1137 era idealmente sezionabile in tre segmenti di cui: a) il primo si sviluppa per circa 17/18 m. dalla pubblica via, costeggiando il giardino di proprietà b) il Parte_6 secondo, che parte dalla scalinata esistente sulla proprietà degli attori, si sviluppa per tutta la lunghezza del fabbricato attoreo;
c) il terzo va dal punto in cui termina quello precedente sino alla fine della
proprietà attorea sul lato est, correndo in corrispondenza dell'annesso rustico che insiste sulla parte finale della stessa;
iv) l'unico tratto di muro oggetto di intervento da parte dei era stato il tratto CP_1 sub lett. a) ricostruito tra il 1990 ed il 1995 dopo che, durante i lavori di rifacimento dell'impianto fognario, si era verificato il crollo parziale di quello esistente ma tali lavori non furono eseguiti a livello di fondazione, essendo consistiti nel ripristino della quota preesistente, come risultava dalla relazione tecnica dell' Ing. che dimetteva in giudizio sub doc. 03; v) il tratto di muro sub lett. b) Persona_3 rispetto al quale gli attori lamentavano l'indebolimento della struttura e della capacità di contenimento, con conseguente verificarsi di problemi di staticità, infiltrazioni e crepe, era stato realizzato, in calcestruzzo, dagli attori, a seguito dello sbancamento dell'area esistente tra il loro fabbricato e la proprietà , posto che il dislivello che si era venuto a determinare tra le due proprietà aveva reso CP_1 necessaria la realizzazione del tratto di muro in questione che era stato eretto dagli attori sulla loro proprietà, quale muro di contenimento del terrapieno formatosi a seguito dello sbancamento eseguito, sino al limite dell'originaria muretta di recinzione cui aderiva, previa gettata di una pavimentazione in calcestruzzo e con la costruzione di una scala che, dalla detta pavimentazione, saliva al giardino posto tra il fabbricato di proprietà degli attori e la pubblica, siccome si evinceva dalla medesima perizia dell'Ing. ; vi) il tratto di muro sub lettera c) costituiva l'originario muro di contenimento CP_11 costruito dal dante causa degli attori sul terreno di sua proprietà e anche su di esso i convenuti non avevano mai svolto alcun tipo di intervento;
vii) a partire dall'anno 2012 gli attori avevano incaricato diversi professionisti di redigere relazioni tecniche e progetti esecutivi aventi ad oggetto il muro di contenimento da loro costruito in aderenza all'originaria muretta di recinzione al fine di rimediare alle conseguenze di lavori non eseguiti a regola d'arte e su richiesta degli attori, i fratelli e CP_1 CP_2
avevano partecipato ad alcuni sopralluoghi e incontri organizzati dagli attori con i tecnici ai quali
[...] non avevano tuttavia mai conferito alcun incarico, limitandosi ad apporre la propria firma, per presa visione, sul progetto predisposto per la dall'Arch. in quanto ritenuta necessaria come CP_9 Per_2 confinanti e ad autorizzare il posizionamento, sulla fascia carrabile esistente sulla loro proprietà, del camion betoniera, dei materiali e delle attrezzature necessarie per eseguire, dall'alto, i lavori di rifacimento del muro di contenimento costruito in aderenza all'originaria muretta di recinzione;
viii) la fascia carrabile di proprietà dei signori , che costeggia il muro di confine con la proprietà degli CP_1 attori erroneamente qualificata come 'terrapieno', esisteva sin dal 1973, anno di acquisto del mappale 726 da parte del dante causa dei deducenti e, da allora, non era mai stata interessata da sopraelevazioni di sorta, essendo rimasto il piano di campagna della stessa sempre inalterato nel tempo, trattandosi di un vialetto cementato che, partendo dalla pubblica via, viene utilizzato dai convenuti e dalle loro famiglie per accedere a piedi ed in auto alle proprie abitazioni.
In diritto i convenuti rappresentavano che la domanda diretta ad ottenere la condanna dei convenuti a demolire a loro spese il terrapieno ed il muro di contenimento era palesemente infondata e andava rigettata considerato che i) il muro di cinta originario era "costruito per intero sulla proprietà degli attori dal dante causa degli stessi e padre del signor 2; ii) a seguito dello sbancamento eseguito nel 2009 dagli Parte_2 attori sulla loro proprietà, il dislivello del piano di campagna tra i mappali degli attori e dei convenuti era significativamente aumentato sì da creare, tra i due fondi, una scarpata artificiale che aveva reso necessaria la costruzione ex novo, in aderenza al muro originariamente esistente, di un muro di contenimento, finalizzato a sostenere il terreno impedendone lo smottamento. Precisavano al riguardo che, quando il dante causa dei convenuti aveva acquistato nel 1973 il mappale 726, la conformazione fisica del mappale 1137 di proprietà attorea era assai diversa dall'attuale in quanto, in corrispondenza della parte centrale del muro di contenimento, vi era una pavimentazione con quota pressoché allo stesso livello di quella esistente sulla proprietà dei convenuti, siccome si evinceva dalla documentazione fotografica che dimetteva sub doc. 01. Rilevano quindi che tale stato di fatto era radicalmente diverso da quello attuale, essendo state tra l'altro create, nella facciata del fabbricato che fronteggia la proprietà
, una porta ed una finestra. Con riferimento al muro di contenimento, rilevavano inoltre che sia il CP_1 primo tratto della mura, sia l'ultimo erano stati costruiti dal padre dell'attore Parte_2 all'interno della sua proprietà, sicchè la manutenzione ed i relativi costi competevano esclusivamente a parte attrice;
quanto al tratto centrale del muro risultava documentalmente provato dalla relazione tecnica redatta dall' Ing. che nel 2009 gli attori avevano sbancato il terreno, costruito una CP_11 scala in calcestruzzo ed un muro finalizzato a sostenere sia l'originario muretto di cinta per le sollecitazioni derivanti dall'aver aumentato notevolmente l'iniziale dislivello tra le proprietà confinanti, sia la scarpata venutasi in tal modo a creare. Rilevavano che, considerato che sia il muro originario sia quello sottostante di contenimento costruito in aderenza allo stesso erano stati realizzati da parte attrice (o comunque dal suo dante causa) sulla loro proprietà, gli asseriti problemi di staticità, impermeabilizzazione e drenaggio delle acque piovane non potevano che essere diretta conseguenza di lavori eseguiti non a regola d'arte dagli stessi attori i quali nulla potevano pretendere dai convenuti;
Quanto all'asserita pericolosità del muro di contenimento, rilevavano che gli attori avevano riportato in atto di citazione alcuni brani della perizia di accertamento redatta il 4.6.2012 dall' ing. Persona_1 estrapolandoli dal loro contesto originario riferito esclusivamente ai primi 15 m di muro di confine che, partendo dalla pubblica via, costeggia tutto il giardino degli attori per estenderli a tutto il muro di contenimento di complessivi 38 metri. Inoltre rilevavano l'eccessività dell'assunto attoreo per cui l'eventuale crollo del muro potesse comportare la frana del terrapieno e il travolgimento dell'abitazione, trattandosi di un muro di altezza di m.1,30-1,50 posto a confine tra il vialetto carrabile dei convenuti ed il giardino degli attori. Contestavano infine la richiesta di condanna a tenere indenni gli attori per le spese relative alle pratiche edilizie per non essere mai stato raggiunto tra le parti alcun accordo in tal senso essendo stati i tecnici tutti individuati ed incaricati dagli attori. Quanto alla domanda formulata nei confronti dei signori e diretta ad ottenere la loro condanna a demolire la 'penisola CP_3 CP_4 pavimentata' rilevavano che, contrariamente a quanto affermato dagli attori, detta 'penisola' ricadeva per quasi la metà della sua estensione, sul mappale 726 di loro proprietà, limitrofo al mappale 1490, di proprietà di e nei soli confronti dei quali era stata formulata domanda di demolizione. CP_3 CP_4
Rilevavano quindi che, pur non essendo attinti dalla detta domanda, avevano interesse a contraddire sul punto, invocando l'intervenuta usucapione del diritto di mantenere la sopraelevazione che era stata realizzata nella parte del terrapieno naturale che insiste sul mappale 726 di loro proprietà, risalendo l'opera ai primi anni del 1990. Precisavano al riguardo di aver soprelevato di circa 80 cm/1 m. le porzioni dei mappali 1490 e 726, che costituiscono la 'penisola pavimentata' menzionata dagli attori, al fine di portare il piano di calpestio della stessa alla medesima quota di quello della restante parte di mappale 726 e che tale porzione era stata in seguito regolarizzata dal punto di vista urbanistico mediante sanatoria. Aggiungevano che, sul mappale dei convenuti, avevano costruito una nuova mura in aderenza all'originaria posta a confine con la proprietà attorea nonché un sistema di convoglio delle acque piovane allo scopo di sostenere la spinta del terreno sopraelevato e di evitare la formazione di infiltrazioni che potessero danneggiare/indebolire l'esistente muro di confine.
Considerato che
la sopraelevazione del terrapieno ed il relativo muro di contenimento, “creati per accentuare il naturale dislivello esistente”, rientravano nella nozione di costruzione in senso tecnico-giuridico e che era configurabile l'usucapio del diritto di mantenere la sopraelevazione di una nuova “costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dal regolamento urbanistico comunale”, formulavano in via riconvenzionale domanda volta a dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di mantenere la penisola pavimentata nello stato di fatto esistente risalendo ai primi anni 1990 la esecuzione dei lavori di sopraelevazione. Infine i convenuti chiedevano la condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 1 o comma 3, c.p.c., essendo stato il giudizio radicato travisando i fatti ed attribuendo ai convenuti delle condotte da loro mai tenute in forza di motivi palesemente pretestuosi ed infondati.
Anche i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo in via riconvenzionale Controparte_7
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione, da parte di CP_3
(c.f. ) e (c.f. ), del diritto di
[...] C.F._7 Controparte_4 C.F._8 mantenere, sul terrapieno insistente sul mapp. 1490 del NCEU del Comune di Arquà CA (PD), la sopraelevazione ivi realizzata e, quindi, la nuova “costruzione” costituita dell'esistente terrapieno artificiale pavimentato venutasi a determinare con l'innalzamento del preesistente terrapieno naturale in aderenza al muro di cinta delimitante il mappale 1137 attualmente di proprietà degli attori e anche a distanza inferiore a Parte_1 Parte_2 quella fissata dal codice civile o dal regolamento/strumento urbanistico del Comune di Arquà CA, rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda di demolizione dello stesso per violazione delle norme in materia di confini. Con rifusione delle spese e dei compensi, maggiorati di spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Premettevano i convenuti di essere comproprietari per quote indivise in ragione del 50% del mappale 1490 sito in Arquà CA e di aver da mesi assunto la determinazione di vendere la porzione sulla quale insta il terrapieno pavimentato, oggetto di causa, alle altre parti convenute nel presente giudizio che ne avevano l'uso e che era loro interesse contrastare la domanda formulata nei loro confronti, evidenziandone la manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto, poiché l'eventuale accoglimento della stessa avrebbe potuto interferire negativamente sulla stipula del contratto definitivo in programma con i promissari acquirenti. Rappresentavano che, all'inizio degli anni novanta era stata innalzata la quota di un terrapieno naturale esistente su parte del mappale 1490, pavimentandone la superficie e realizzando su di esso un caminetto, il tutto previa costruzione di una muratura di contenimento in aderenza alla mura preesistente al fine di evitare infiltrazioni d'acqua piovana sulla adiacente proprietà attorea. Contestavano che il terrapieno fosse stato realizzato “senza le necessarie autorizzazioni ” e rilevavano che, quand'anche l'assunto rispondesse a verità, la circostanza non impediva l'acquisto per usucapione della proprietà della costruzione quale doveva ritenersi il terrapieno artificiale e che la giurisprudenza di legittimità era pacifica nel ritenere ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti/strumenti urbanistici locali e ciò anche nel caso in cui la costruzione fosse abusiva, non incidendo sui requisiti del possesso ad usucapionem il difetto della concessione edilizia.
Alla prima udienza di comparizione gli attori contestavano le difese svolte dai convenuti ed eccepivano la nullità dell'atto di compravendita dei convenuti e di data 1marzo 2011 per aver ad CP_3 CP_4 oggetto un terreno con costruzione abusiva e chiedevano, per l'ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti, il riconoscimento dell'indennità di medianza ex art. 854 c.c. posto che il muro era divenuto comune. Quanto alla penisola gli attori rilevavamo che la domanda dei e consorti non poteva trovare accoglimento in quanto, trattandosi di domanda di Parte_7 accertamento di una servitù prediale, essa poteva essere proposta solo dal proprietario del fondo dominante e tale qualità difettava in capo agli stessi, considerato che la “penisola” ricade in larga parte nel mappale 1490 di proprietà dei signori e in parte nel mappale 841 di proprietà della Parte_5 sig.ra contumace. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 sesto Controparte_5 comma c.p.c. la causa veniva istruita mediante l'espletamento di c.t.u. affidata inizialmente all'architetto il quale dava avvio alle operazioni peritali. Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo Persona_4 scrivente Giudice, in quale preso atto della rinuncia all'incarico già conferito al c.t.u. , Per_4 nominava c.t.u. in sua sostituzione, l'Ing. il quale, dopo alcune richieste di proroga, Controparte_15 depositava il proprio elaborato in data 17.2.2025. Espletate le prove orali, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 27.10. 2025, di seguito rinviata all'udienza del 3.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la pronuncia della sentenza. Di seguito all'udienza del 3.11.2025 comparivano mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il
procuratore di parte attrice e di parte convenuta i quali discutevano la causa Parte_5 riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni precisate in epigrafe e il Giudice riservava la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17 e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si considera altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato il contenuto assertivo degli scritti difensivi dimessi dalle parti, come sopra riassunto, va detto che all'esito del giudizio le domande attoree devono ritenersi infondate e vanno rigettate.
L'esame delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti impone, anzitutto, di chiarire i profili di carattere preliminare connessi alla legittimazione e alla validità dei titoli di proprietà invocati, considerata la eccezione di nullità del titolo di acquisto del mappale 1490 sollevata dagli attori ex art. 46 del D.P.R. 380/2001.
L'eccezione risulta anzitutto inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. Gli attori hanno infatti convenuto in giudizio in quanto proprietari del fondo mappale 1490, al fine di Parte_5 chiederne la condanna alla demolizione della penisola sicchè difetta l'interesse attoreo alla sollevata eccezione posto che, qualora ritenuta fondata, verrebbe meno la qualità di proprietari dei convenuti e, con essa, la legittimazione passiva a subire il richiesto ordine di demolizione. Premesso quanto sopra, l'eccezione di nullità è comunque infondata. Il presupposto da cui muove l'eccezione di nullità è che la presenza di un "terrapieno pavimentato" renda mendace la dichiarazione, contenuta nell'atto di compravendita, secondo cui l'area è "senza fabbricati" Tale assunto è privo di fondamento. Un "terrapieno pavimentato" non costituisce un "fabbricato" né nel linguaggio comune né in quello tecnico-giuridico. La nozione di fabbricato implica una costruzione edilizia dotata di strutture verticali, copertura e volumetria interna (Trib. Agrigento, sentenza 982 del 25.6.2024). Un terrapieno, invece, è un'opera di sistemazione e modifica del suolo finalizzata a renderlo piano e stabile. È del tutto privo degli elementi costitutivi di un fabbricato: non ha strutture verticali, non ha copertura, non crea volumetria e non delimita uno spazio chiuso. La giurisprudenza ha chiarito che l'alternativa tra "edificato" e "non edificato" non ammette un tertium genus e la qualificazione del bene deve basarsi sull'oggetto formalmente compravenduto, che in questo caso è un terreno e non un edificio (cfr. Cass. n. 25341 del 20.09.2024). In secondo luogo, e in via dirimente, anche qualora la dichiarazione fosse ritenuta non veritiera, ciò non comporterebbe la nullità del contratto. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, in particolare a Sezioni Unite, ha stabilito che le nullità previste dalla legislazione urbanistica (art. 46 D.P.R. 380/2001) e catastale (art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985) sono di natura "testuale" e "formale" (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8230 del 22.3.2019; Cass. n. 18194 del 2.09.2024; Cass. n. 27531 del 15.10.2025). Tale principio significa che la sanzione della nullità colpisce esclusivamente la mancata inclusione nell'atto delle dichiarazioni e menzioni richieste dalla legge quali gli estremi del titolo abilitativo o la dichiarazione di conformità catastale. La legge non sanziona con la nullità la non veridicità o il carattere mendace della dichiarazione, una volta che questa sia stata
formalmente resa nell'atto. Le Sezioni Unite con la suindicata sentenza n. 8230 del 2019 hanno affermato il seguente principio di diritto: "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato". Lo stesso principio si applica alla conformità catastale, per la quale la nullità è comminata solo in caso di omissione della dichiarazione, non per la sua eventuale falsità (cfr. Cass. n. 27531 del 15.10.2025). L'atto di compravendita in questione contiene le dichiarazioni richieste dalla normativa e la sollevata contestazione, non vertendo su un'omissione formale (l'atto di compravendita contiene tutte le dichiarazioni richieste dalla legge) ma sulla presunta mendacità di una dichiarazione, esula dal perimetro della nullità assoluta, la quale non può essere estesa per analogia a ipotesi non espressamente previste. L'eventuale difformità sostanziale potrebbe rilevare, al più, nei rapporti tra i contraenti originari come vizio della cosa venduta o inadempimento, ma non integra una causa di nullità del contratto opponibile erga omnes. Ne consegue che l'eccezione di nullità deve ritenersi priva di fondamento e va quindi rigettata.
Tanto sopra preliminarmente osservato, venendo al merito giova ricordare che il giudizio trae origine dalla contrapposizione tra gli attori, proprietari del mappale 1137 e i convenuti, proprietari dei confinanti mappali 726 e 1490 in ordine alla asserita illegittimità e pericolosità delle opere che i convenuti – avrebbero eseguito sul confine della proprietà attorea, CP_1 Controparte_16 consistenti nella trasformazione dell'originario muro di cinta in un muro di contenimento con terrapieno a ridosso del muro e creazione di un terrapieno artificiale pavimentato insistente in parte sul mappale 726 di proprietà – – e in parte sul mappale 1490 di proprietà CP_1 Parte_3 Parte_4
– Nella specie il muro di contenimento realizzato dai convenuti sarebbe illegittimo, Pt_8 CP_4 pericolante e inadeguato a tale scopo, trattandosi di terrapieno artificiale realizzato con materiali di scarsa qualità oltre che in violazione delle distanze legali.
Sulla scorta di tale prospettazione, gli attori hanno chiesto, previo accertamento della illegittimità delle opere realizzate, la condanna dei convenuti alla demolizione del terrapieno, del muro di contenimento e alla ricostruzione dell'originario muro di cinta. Per l'ipotesi in cui il terrapieno e il muro di contenimento fossero stati accertati legittimi, la condanna dei convenuti alla demolizione e ricostruzione del muro di contenimento e, in entrambi i casi, la condanna dei convenuti al rimborso delle spese tecniche sostenute per l'importo di euro 9.374,84. Gli attori hanno inoltre chiesto la condanna dei convenuti proprietari del mappale 1490 alla demolizione del terrapieno Parte_5 pavimentato per la violazione delle norme in materia di distanze.
La ricostruzione storica effettuata dagli attori è stata integralmente contestata dalla difesa dei convenuti i quali hanno ammesso di aver eseguito, verso gli anni 1990 dopo un Controparte_17 crollo localizzato per lavori fognari, solo interventi sul primo tratto del muro e negato invece la esecuzione di alcun intervento sul secondo e terzo tratto del muro stesso, precisando che erano stati invece gli attori ad eseguire, nel 2009, lavori sul secondo tratto del muro a seguito di sbancamento sul mappale 1137. I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti e in via riconvenzionale, quand'anche non destinatari della domanda di demolizione del terrapieno pavimentato, ma sussistendo lo stesso in parte anche sul mappale di loro proprietà, formulato domanda di usucapione del diritto di mantenere la sopraelevazione eseguita, nei primi anni del 1990, sulla porzione del mappale 726 del NCT del Comune di Arquà CA di loro proprietà oltre che l'aderenza al muro di cinta posto a confine con il predetto mappale 1137.
I convenuti hanno contestato l'asserita artificialità del terrapieno pavimentato e Parte_5 chiesto il rigetto delle domande attoree e formulato, in via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della natura artificiale del terrapieno, di accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione del diritto di mantenere la sopraelevazione venutasi a determinare con l'innalzamento del
preesistente terrapieno naturale in aderenza al muro di cinta delimitante il mappale 1137 di proprietà degli attori anche se a distanza inferiore rispetto a quella fissata dal codice civile o dal regolamento/strumento urbanistico del Comune di Arquà CA.
La domanda attorea volta a ottenere la condanna dei convenuti alla demolizione e al rifacimento del muro per cui è giudizio è infondata deve essere rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e lo stato del manufatto per le ragioni di seguito esplicitate.
Come correttamente ricordato da parte attrice la disciplina delle spese per la costruzione e manutenzione di un muro di contenimento tra fondi a dislivello varia a seconda dell'origine del dislivello stesso. L'art. 887 c.c., che prevede una ripartizione delle spese tra i proprietari dei fondi confinanti, si applica solo all'ipotesi di dislivello di origine naturale. Qualora, invece, il dislivello sia stato causato artificialmente dall'opera dell'uomo, l'obbligo di costruzione e manutenzione del muro di sostegno grava interamente sul proprietario del fondo che, con la propria attività, ha dato causa al dislivello o lo ha aggravato (Corte D'Appello L'Aquila n. 391/2021). Tuttavia, il caso di specie presenta una peculiarità decisiva considerato che il muro è pacificamente di proprietà esclusiva degli attori, in quanto insistente per intero sul loro fondo. Tale circostanza, accertata dal C.T.U., che il muro insiste per intero sulla proprietà degli attori è dirimente e sposta il baricentro della controversia dalla disciplina dei muri comuni o sul confine a quella della responsabilità per danni derivanti da beni in proprietà esclusiva.
La proprietà esclusiva del muro radica la responsabilità per la sua custodia e manutenzione in capo agli attori stessi, ai sensi dell'art. 2053 c.c. norma che pone una presunzione di responsabilità a carico del proprietario, superabile solo con la prova di un fattore causale esterno (caso fortuito o fatto illecito del terzo) che abbia interrotto il nesso eziologico. La giurisprudenza ha chiarito che per superare tale presunzione, il proprietario deve fornire la prova positiva di un fattore esterno, come il caso fortuito o il fatto illecito di un terzo, che abbia un'efficacia causale autonoma e assorbente nella produzione del danno (Cass. n.5695 del 27.2.2019).
L'azione degli attori, pertanto, si qualifica come un'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., tesa a dimostrare che la causa della rovina del proprio muro è da imputare al fatto illecito dei convenuti. In questo quadro, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe interamente sugli attori, i quali devono dimostrare in modo rigoroso e univoco a) la condotta illecita dei convenuti, ovvero gli specifici interventi da loro realizzati sul muro;
b) il danno ingiusto, rappresentato dall'inidoneità statica del muro e dal conseguente pericolo di crollo e il nesso di causalità diretto ed esclusivo (o quantomeno prevalente) tra la condotta illecita dei convenuti e il danno, provando che senza tali interventi il muro non si troverebbe nell'attuale stato di pericolosità. La pronuncia della Cassazione citata dagli attori nelle note conclusive relativa alla ripartizione delle spese in caso di condotte concorrenti, non fa che confermare questo impianto: per poter addebitare la responsabilità o una quota di essa ai convenuti era onere degli attori fornire in giudizio la prova della responsabilità dei convenuti per il mutamento dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Traslando i suddetti principi al caso de quo, deve rilevarsi che tale onere probatorio non risulta assolto dagli attori posto che dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio, Ing. emerge un quadro fattuale che non Controparte_15 fornisce la prova certa e inequivocabile necessaria per fondare una pronuncia di condanna a carico dei convenuti.
Dal complesso quadro probatorio versato in atti mediante l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio e prove orali è emerso infatti quanto segue:
- l'abitazione degli attori è stata edificata precedentemente a quella dei convenuti Controparte_18
essendo stata la prima autorizzata dal Comune di Arquà CA in data 3.12.1970 con
[...] ottenimento della agibilità in data 22.11.1972 e la seconda autorizzata in data 10.04.1973 con agibilità ottenuta in data 9.5.1976. Per costruire i fabbricati e realizzare i cortili è stato necessario effettuare dei movimenti del terreno ed operare degli sterri e dei riporti del terreno (cfr. elaborato peritale);
- il muro esistente tra i mappali 1137 e 726 è di proprietà degli attori in quanto ricade interamente nel mappale 1137 di proprietà attorea ed originariamente, il primo tratto di esso, era di contenimento del dislivello tra i fondi e non di cinta (cfr. elaborato peritale);
- il muro è idealmente sezionabile in tre diversi tratti: il primo tratto del muro (dalla recinzione all'inizio della scala) ha una altezza variabile da 70 a 150 cm e lunghezza di 19 metri, risale all'anno 1970 ed è riconducibile a dante causa degli attori, il quale lo eresse in blocchi di cemento legati Controparte_19 con malta per contenere il dislivello creato all'atto della costruzione del fabbricato e nella specie “per sostenere il terrapieno venutosi a creare a seguito dello sbancamento del terreno antistante al fabbricato” in quanto “per realizzare il cortile piano corrispondente al terrazzamento degli attori è stato necessario operare degli sterri e dei riporti del terreno” . Negli anni 1990/1995 i convenuti , a seguito del cedimento, durante l'esecuzione di CP_1 lavori di scavo per il rifacimento dell'impianto fognario, della porzione superiore di tale tratto di muro, eseguirono un intervento di ripristino consistito in un consolidamento della sua parte superiore in cemento armato, senza variazione delle quote o modifica della struttura portante. Il c.t.u suppone che i convenuti abbiano, verso il 1975 al momento della realizzazione della Controparte_17 stradina di accesso al loro fabbricato, leggermente innalzato tale tratto in cemento armato non legato alle porzioni sottostanti (cfr. elaborato peritale);
- il secondo tratto del muro posto di fronte al fabbricato attoreo è costituito per un tratto da due muri affiancati e per un tratto da un muro in calcestruzzo eretto dagli attori. Il Consulente ha accertato che le distanze tra fabbricati risultano conformi e che “a) originariamente non era presente alcun muro di sostegno parallelo al fabbricato attoreo, ma una semplice muretta che degradava da est verso ovest;
b) i convenuti negli anni CP_1 settanta del novecento hanno innalzato la parte più a ovest della muretta per contenere il terrapieno realizzato sul lato sud del loro fabbricato;
c) nel 2009 gli attori hanno demolito la copertura del pollaio e il muro di sostegno perpendicolare al fabbricato, scavato il terreno tra la facciata nord del fabbricato e il confine e contestualmente hanno a) rinforzato il muro preesiste tramite la creazione di un nuovo muro in cemento armato addossato al primo;
b) realizzato un nuovo muro di sostegno in cemento armato”. Al riguardo il C.t.u. ha precisato che anteriormente all'esecuzione di tali interventi, vi era solo una muretta e ciò in quanto il lato est e parte del lato nord del piano terra del primo piano dell'abitazione attorea erano interrati e su un tratto del lato nord era presente un marciapiede la cui quota era leggermente inferiore a quella del cortile dei convenuti;
tale marciapiede sul lato nord del fabbricato attoreo venne demolito dagli attori ed eseguito un ulteriore scavo tra la facciata nord del fabbricato e il confine nord a seguito del quale venne realizzato un nuovo muro di sostegno in calcestruzzo addossato nella parte ovest a quello preesistente in blocchi di cemento e nella parte contro terra.
- il terzo tratto del muro che rappresenta la parete nord degli annessi costruiti dagli attori è stato realizzato in tre fasi successive e si compone alla base di una parte originaria in blocchi di cemento con sovrastante getto che presumibilmente era la muretta originaria, e di integrazioni successive, in cemento armato per il tratto intermedio e in blocchi di cemento per il tratto superiore. Il consulente ha chiarito che la parte originaria di tale tratto di muro risale agli anni 1970 per opera del dante causa degli attori mentre presume che le integrazioni successive siano riconducibili all'opera dei convenuti;
- il muro di contenimento di proprietà attorea sito tra i mappali 1137 e 726 deve essere demolito e ricostruito. Al riguardo il c.t.u. ha rilevato che “relativamente ai tratti 1 e 3 sia staticamente inidoneo al contenimento dei terreni … 1) è stato realizzato dal basso verso l'alto utilizzando materiali diversi (blocchi di cemento e cemento armato) che non collaborano tra loro;
2) sono presenti spostamenti orizzontali di entità non trascurabile (anche 6 cm) e diverse fessurazioni;
3) il muro necessita di interventi di manutenzione straordinaria …4) i getti di calcestruzzo appaiono non ben eseguiti…”. “il tratto 2 si compone per una parte di due muri affiancati, quello più a nord in blocchi di cemento è degli anni settanta del novecento, mentre quello più a sud è stato realizzato dal signor in Parte_2 cemento armato intorno al 2010 di supporto al precedente;
per la restante parte di un nuovo muro in cemento armato realizzato dal signor ne 2010. I muri in cemento armato sono stati realizzati senza previa Parte_2 denuncia…il muro presenta inoltre fessurazioni verticali che permettono tra l'altro il passaggio dell'acqua con conseguente ossidazione dei ferri di armatura… inoltre è stato armato con una sola rete elettrosaldata posta in posizione centrale.. armatura decisamente insufficiente in relazione allo spesso re del muro...” (cfr. elaborato peritale pag. 88-95);
- il terrapieno realizzato dai convenuti in corrispondenza della parte finale del terzo tratto del muro di contenimento a nord del mappale 1137 non presenta profili di irregolarità dal punto di vista urbanistico;
- il terrapieno pavimentato e il caminetto ivi costruito sito a ovest del mappale 1137 che si estende tra i mappali 726, 841 e 1490 consiste in un rialzo del terreno pavimentato in cemento e rifinito in parte con cordoli e costituisce costruzione in senso tecnico giuridico. La porzione che insiste sui mappali 726 e 841 è stata sanata con permesso di costruire in sanatoria n. 606 del 13.5.2014 a seguito di domanda del 21.6.2010 mentre quella ricadente sul mappale 1490 di proprietà risulta irregolare Parte_5 perché “ i non avevano titolo per presentare la pratica edilizia”; tale porzione dista rispetto alla parete, CP_1 priva di aperture, del fabbricato attoreo che la fronteggia di metri 7,58, superiore ai 5 metri prescritti dalle NTA del Comune di Arquà CA per le pareti non finestrate (cfr. elaborato peritale);
- la pavimentazione del terrapieno è presente da oltre trent'anni, in buono stato di conservazione, utilizzata stabilmente e pacificamente dai convenuti. Il teste ha dichiarato che la Tes_1 pavimentazione del terrazzamento era già presente almeno dagli anni 90 e veniva regolarmente utilizzata come area di sosta e svago dai convenuti. Gli stessi attori, in sede di interrogatorio formale, hanno ammesso che “la pavimentazione è stata eseguita oltre vent'anni fa”, confermando implicitamente l'epoca di realizzazione e la stabilità dell'assetto.
Alla luce di quanto sopra la richiesta attorea di condanna dei convenuti alla demolizione e ricostruzione del muro di contenimento di proprietà attorea deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento per il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e lo stato di pericolo del manufatto. Nella specie la tesi attorea, che propone di ripartire la responsabilità sulla base del "mutamento dei luoghi" addebitabile ai convenuti, pur essendo astrattamente logica, non ha trovato un solido e inequivocabile riscontro probatorio nelle risultanze peritali stante l'incertezza degli interventi addebitabili ai convenuti, l'interruzione del nesso causale e la mancata individuazione della causa dell'accertata inidoneità del muro imputabile in via esclusiva o comunque prevalente ai convenuti.
Difatti con riguardo al tratto 1 del muro, l'indagine tecnica ha accertato che l'origine del muro è opera del dante causa degli attori per contenere un dislivello da lui stesso creato. L'intervento dei convenuti nel 1995 è descritto come un ripristino della parte superiore che non appare aver modificato la struttura portante. L'innalzamento di tratto del muro ad opera dei convenuti verso il 1975 è solo supposta dal consulente tecnico senza certezza sicché tale supposizione tecnica non può valere quale prova del fatto storico dell'innalzamento imputabile ai convenuti. Relativamente al tratto 2 il consulente descrive una situazione complessa con interventi successivi di entrambe le parti: i convenuti avrebbero innalzato una parte della muretta preesistente negli anni '70 per contenere un loro terrapieno. Tuttavia, gli attori, in
epoca molto più recente, nell'anno 2009, hanno eseguito un intervento strutturale di notevole portata, realizzando un nuovo muro in cemento armato addossato al preesistente e un ulteriore nuovo muro di sostegno. Tale tratto di muro è stato pertanto oggetto, nell'anno 2009, di significativi interventi ad opera degli stessi attori i quali, demolendo manufatti preesistenti quali la copertura del pollaio e il muro di sostegno perpendicolare al fabbricato, provvidero allo scavo del terreno esistente tra la facciata nord dell'edificio e il confine e realizzarono un nuovo muro di sostegno in cemento armato, in parte addossato al precedente muro in blocchi. Questo intervento degli attori costituisce un fatto sopravvenuto che si inserisce con forza nel nesso causale, rendendo quindi impossibile stabilire se l'attuale inidoneità sia da ricondurre all'originario innalzamento o al successivo, e più invasivo, intervento degli stessi proprietari che può aver quindi verosimilmente agito come causa sopravvenuta sufficiente a produrre l'evento. Anche per il terzo tratto del muro l'indagine tecnica non offre certezza in ordine alla responsabilità dei convenuti: la base è attribuita al dante causa degli attori. Le integrazioni successive ad opera dei convenuti non sono frutto di un accertamento fattuale supportato da prove oggettive ma di una mera presunzione del c.t.u. In assenza di "prova certa", non è possibile addebitare ai convenuti la responsabilità per la compromissione di questa sezione del muro (Trib. Roma n. 467 del 10.01.2025 Cass. Civ., Sez. 3, n. 5695 del 27.02.2019). In conclusione, dall'esame complessivo, non è emersa piena prova della causa dell'attuale inidoneità statica del muro, non essendo risultato un nesso causale diretto e univoco tra gli interventi (peraltro solo in parte accertati e in parte presunti) dei convenuti e la necessità di demolire il muro, sicché la tesi attorea sostenuta nelle note conclusive che vorrebbe i convenuti responsabili in via esclusiva per i tratti 1 e 3 e concorrente per il tratto 2, si scontra con l'assenza di prova certa richiesta dall'art. 2043 c.c. L'attore non ha dimostrato che, senza gli interventi dei convenuti, il muro non si sarebbe trovato nell'attuale stato di degrado evidenziando, al contrario, le risultanze peritali cause alternative o concorrenti pienamente plausibili, interventi strutturali significativi e recenti posti in essere dagli attori stessi oltre che la carente o omessa manutenzione del muro che costituisce obbligo del proprietario ex art. 2053 c.c.
La domanda di demolizione del terrapieno pavimentato sito sui mappali dei convenuti formulata dagli attori va rigettata stante la fondatezza delle domande riconvenzionali di usucapione formulate dai convenuti.
La espletata c.t.u., la documentazione in atti e le prove orali (cfr. testimonianza e interpello Tes_1 attori) espletate convergono nel dimostrare che tale terrapieno pavimentato esiste ed è utilizzato in modo continuo e indisturbato da oltre vent'anni. Tale possesso, pacifico e non interrotto, è idoneo ad integrare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'usucapione del diritto reale di mantenere l'opera nella sua attuale conformazione. In diritto, è ammissibile l'usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione (o di un terrapieno/penisola) a distanza inferiore a quella legale o regolamentare (anche se l'opera sia abusiva: profilo irrilevante sul piano del possesso utile, in quanto confinato all'ambito pubblicistico). La Corte di Cassazione ha riconosciuto che è usucapibile il diritto reale di mantenere una costruzione a distanza inferiore da quella legale, trattandosi di servitù che si concreta nel tollerare l'altrui occupazione o prossimità, purché se ne verifichino possesso ed esercizio ultraventennali (Cass. 18.2.2013, n. 3979; Cass. 16.7.2015, n. 14916). L'eventuale abusività dell'opera non impedisce l'usucapibilità, rilevando l'assenza di titolo solo sul piano pubblicistico (Cass. 3979/2013).
I dati versati in giudizio collocano agli inizi degli anni '90 l'intervento di sopraelevazione e pavimentazione del terrapieno insistente sui mappali 726 e 1490 e la sua aderenza al muro di confine con la proprietà attorea.
Né può condividersi l'assunto attoreo che la domanda dei convenuti Controparte_20 non potrebbe trovare accoglimento in quanto, trattandosi di domanda di accertamento di una servitù prediale, essa potrebbe essere proposta solo dal proprietario del fondo dominante, qualità che
difetterebbe in capo agli stessi, ricadendo la “penisola” in larga parte anche nel mappale 1490 di proprietà dei signori e in parte nel mappale 841 di proprietà della contumace Parte_5 CP_5
Difatti la legittimazione ad agire per l'acquisto di una servitù a favore del fondo comune non
[...] richiede la proprietà esclusiva dell'intero bene. Ciascun comproprietario, in quanto titolare pro quota del diritto, possiede la qualità e l'interesse necessari per agire a tutela e a vantaggio della cosa comune. Costituisce principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui nelle azioni reali come l'usucapione il litisconsorzio necessario non si applica al lato attivo del rapporto ma solo a quello passivo (Corte di Cassazione, sentenza n. 5063 del 26 febbraio 2025) e ciò in quanto l'azione promossa da alcuni comproprietari per l'acquisto di un diritto a favore del bene comune non pregiudica in alcun modo i diritti degli altri contitolari rimasti inerti o contumaci, producendo l'eventuale sentenza di accoglimento produce un effetto utile al bene, accrescendone il valore e l'utilità.
Ne consegue che deve essere accolta sia la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti
[...]
sia quella del pari formulata dai convenuti di mantenere sui Controparte_21 Parte_5 mappali di loro rispettiva proprietà (726 e 1490) il terrapieno pavimentato nelle sue attuali dimensioni in aderenza al muro in confine.
La domanda formulata dagli attori in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, di dichiararsi i convenuti tenuti a corrispondere l'indennità di medianza ex art. 874 cc per tutta la lunghezza della servitù usucapita è infondata e va rigettata, stante l'assenza dei relativi presupposti essendo l'opera in aderenza e non in appoggio.
Va infine rigettata in quanto infondata la domanda attorea di rimborso delle spese tecniche sostenute per l'importo di € 9.374,84. Parte attrice non ha infatti fornito in giudizio come era suo onere alcun elemento probante la conclusione di un accordo vincolante con i convenuti per la ripetizione delle spese sostenute per gli incarichi conferiti ai professionisti. Difetta altresì per quanto sopra detto alcuna causalità giuridicamente rilevante tra una condotta illecita dei convenuti e la necessità delle spese, non essendo emersa la ascrivibilità ai convenuti di violazioni strutturali tali da fondare la loro responsabilità.
La richiesta di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria va rigettata stante l'assenza di elementi univoci di dolo o colpa grave imputabili alla condotta attorea.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto le domande attoree devono ritenersi infondate e vanno quindi rigettate, mentre vanno accolte le domande riconvenzionale di usucapione formulate dai convenuti. In considerazione dell'esito della lite, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza della lite di valore indeterminabile di complessità media sulla base del DM 147/2022. Le spese della espletata c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Giudice presso il Tribunale di Padova dott.ssa Francesca Marchiori definitivamente pronunciando nella causa Rg. n. 8756/2019, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
1) rigetta l'eccezione attorea di nullità sollevata in relazione all'atto di acquisto del 2011 di CP_3
e ;
[...] Controparte_4
2) rigetta integralmente in quanto infondate le domande proposte da e Parte_2 Parte_1
nei confronti dei convenuti , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_3 CP_22
nonché nei confronti di e;
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
3) in accoglimento delle domande riconvenzionali, dichiara che in favore dei sigg. , CP_1 [...]
, e si è usucapita la servitù di mantenere, sulla porzione CP_2 Parte_3 Controparte_22 del mapp. 726 del NCT del Comune di Arquà CA di loro proprietà, la sopraelevazione eseguita, nei primi anni del 1990, nella penisola pavimentata ubicata ad est rispetto al mapp. 1137 di proprietà degli attori ed nonché l'aderenza al muro di cinta posto a confine Parte_2 Parte_1 con il predetto mappale 1137;
4) dichiara che in favore dei sigg. e si è usucapita la servitù di Controparte_3 Controparte_4 mantenere, sulla porzione del mappale 1490 del NCT del Comune di Arquà CA di loro proprietà, la sopraelevazione eseguita, nei primi anni del 1990, nella penisola pavimentata ubicata ad est rispetto al mapp. 1137 di proprietà degli attori ed nonché l'aderenza al muro Parte_2 Parte_1 di cinta posto a confine con il predetto mappale 1137;
5) rigetta la domanda attorea di riconoscimento di indennità di medianza ex art. 874 c.c.;
6) condanna e , in solido tra loro, a rifondere le spese di lite, che Parte_2 Parte_1 liquida in favore di , , e in CP_1 Controparte_2 Parte_3 Controparte_22 complessivi € 10.860,00, oltre accessori (spese generali, iva e cpa) e in favore di e Controparte_3
nell'importo complessivo di € 10.860,00, oltre accessori (spese generali, iva e cpa); Controparte_4
7) pone definitivamente a carico di e , in solido tra loro, le spese della Parte_2 Parte_1
CTU già liquidate in atti.
Così deciso in Padova, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Marchiori