TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2023 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIRRONE MONICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDOROSSI CARLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA CANTELLI, 11 CP_1 giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
, , , n.q. di successori di Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, Per_1 rappresentati e difesi dall'Avv. MARTELLI MATTEO, giusta procura in atti,
TERZI CHIAMATI;
e contro
pagina 1 di 6 Controparte_5 rappresentato e difeso dall'Avv. PENNICA GIOVANNI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MARSALA, 45 BOLOGNA, giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 29/01/2025, le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per via telematica.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito in proprio e quale Parte_1 erede di deceduta presso la struttura di Medicina Generale della Casa di Cura Città di Persona_2
Parma il 27.01.2013, dopo essere caduta accidentalmente dal letto presso cui era alloggiata, dopo un intervento operatorio per una frattura al femore sinistro.
Costituitasi in giudizio, la ha esteso il contraddittorio agli eredi del Prof. CP_1 Persona_1 ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento;
ha ricusato ogni addebito.
Gli eredi del Prof. hanno esteso il contraddittorio alla Compagnia assicurativa CP_3 [...]
hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento;
hanno ricusato CP_5 ogni addebito.
La Compagnia assicurativa si è associata alle difese degli altri convenuti in punto di prescrizione;
ha eccepito l'inoperatività della polizza.
La trattazione della causa recupera in semplicità se vagliata alla luce dei criteri ordinanti della materia.
Secondo la prospettazione attorea, la Cura risponde perché, nel periodo nel corso del quale CP_1
è rimasta ricoverata, si è verificato un evento avverso (la caduta), evitabile con la Persona_2 diligenza richiesta dalle peculiarità del caso, da cui si è innescato, senza soluzione di continuità, un decorso (con)causale che ha procurato la morte della paziente.
Nella prospettiva che pare preferibile, il ricovero presso una struttura sanitaria privata determina l'instaurarsi di una relazione qualificata (voluta ma comunque non occasionale – diversamente che in caso di ricorso a una struttura pubblica), che si articola nella conclusione di due contratti collegati: il primo, con la struttura sanitaria;
il secondo, con il medico che interviene.
Riconosciuta la figura dei contratti collegati (arg. ex art. 34, co. 1 Cod. Cons.), ricondotta ad unità
l'operazione economica, si dirà che la disciplina destinata a governare il rischio dell'inadempimento va
(ri)costruita in maniera tale che la distinzione tra le figure coinvolte non veicoli forme surrettizie di limitazione della responsabilità, che rischierebbero di contravvenire a principi di ordine pubblico.
Se così è, la struttura sanitaria è destinata a rispondere di tutti gli eventi sfavorevoli che colpiscono il paziente nel periodo in cui lo aveva in carico.
Ammesso che la lesione di un diritto rilevante nella vita di relazione (diritto alla salute) può essere assunta quale fatto illecito dannoso quando circonda l'area dei rischi tipicamente riconducibili alla violazione degli obblighi dedotti in contratto, si dirà che il codice ben conosce tale tipo di correlazione pagina 3 di 6 dinamica e l'ha affidata a un criterio di disciplina, che può, anche, essere assunto a modello: l'art. 1681
c.c.
Nel caso di specie, come ha chiarito il CTU nel corso dell'ATP espletato ante causam, è accaduto che sia deceduta, all'esito di una caduta. Persona_2
Tale caduta era senz'altro evitabile, in quanto essa può dirsi funzione della violazione di buona pratica assistenziale in rapporto alla assenza della messa in atto di adeguate misure di vigilanza e protezione di soggetto grande anziano non autonomo né autosufficiente e ad elevato rischio di eventi avversi quali cadute.
Si può quindi ritenere che la difesa di parte convenuta non ha fornito prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, specie quelle già indicate, all'epoca dell'evento, dalle
Raccomandazioni e Linee Guida denominate “Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie” edite nel 13/11/2011 (aggiornata al 01/12/2011) a cura del Ministero della
Salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN-Direzione Generale della
Programmazione ex Ufficio III”.
La violazione del precetto che imponeva l'immobilizzazione e la sorveglianza della paziente ha quindi cagionato, principalmente, la caduta e, quindi, l'exitus della paziente, senza che sia intervenuto alcun fattore causale, autonomo e indipendente, che abbia interrotto il nesso di dipendenza causale tra gli eventi: tale sequenza relazionale impone quindi di ritenere l'evento morte come una conseguenza provocata dalla violazione della regola di condotta imposta alla struttura sanitaria – sulla base di quella direttrice sistemica, ricavabile dall'art. 1221 co. 1 c.c., che prevede una regola di responsabilità oggettiva per i rischi funzionalmente connessi a un fatto illecito dannoso.
Sulla scorta di tali considerazioni, la risponde dell'evento di danno procurato, per il fatto CP_1 dei propri dipendenti, che hanno omesso l'adozione delle misure precauzionali (predisposizione di spondine e sorveglianza attiva) utili a impedire l'evento.
La responsabilità della struttura – anche nel regime ante l. cd Gelli-Bianco – aveva natura contrattuale: la prescrizione era dunque decennale e utilmente interrotta dall'introduzione del ricorso per ATP, nel
2017.
Parte convenuta ha, poi, esteso il contraddittorio agli eredi del Prof. sul punto, risulta sufficiente CP_3 riportare quanto osservato dalla difesa del terzo, ossia che al medico evocato in giudizio spettavano competenze per la cura delle condizioni patologiche della sig.ra e non la verifica ed Per_2 implementazione delle linee guida per la prevenzione delle cadute, compito da attribuire alla Direzione
Aziendale. Il danno riportato dalla paziente non può quindi dirsi funzionalmente connesso ad alcuna,
pagina 4 di 6 specifica, violazione di una regola di condotta da parte del medico, chiamato in garanzia (rivalsa) dalla
. CP_1
La considerazione è assorbente delle contestazioni in punto di prescrizione.
Riconosciuto il fatto dannoso occorre adesso ricostruire le conseguenze dannose, patite dall'attrice.
Ella ha diritto di ricevere, jure haereditario, il danno procurato alla madre.
Il CTU ha descritto un periodo di sofferenza acuta, intercorso tra il giorno della caduta (24.01.13) e la morte (17.04.2013). La sofferenza è stata crescente;
verificatasi la caduta, non vi è più stata possibilità concreta di evitare l'esito (ormai) micidiale.
Va quindi riconosciuto un indennizzo parametrato sul massimo della somma riconoscibile, per ogni giorno, come IT: euro 173,00 x 84 = euro 14.532,00.
Va, poi, riconosciuto il danno da lesione del rapporto parentale.
Fatta applicazione della Tabella di Milano e dei coefficienti di graduazione per valutare l'intensità del vincolo1, si può riconoscere la somma di € 150.000,00.
Gli importi figurano il danno in termini monetari attuali: interessi dalla sentenza.
Non c'è stata specifica, analitica, allegazione di alcuna altra perdita, qualificabile in termini di danno patito in proprio (diverso dalla lesione del rapporto parentale).
Le spese dell'ATP convergono nelle spese di lite, che vengono addossate alla parte soccombente.
Stante le oscillazioni continue della giurisprudenza nella materia, ragioni di equità suggeriscono di compensare integralmente tra le altre parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 860/23 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di parte attrice, di € Controparte_1
164.532,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice, che liquida in € 12.000,00, oltre € 545,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di Casa di Cura Città di Parma le spese di ATP, liquidate come in esito alla procedura;
rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le altre parti le spese di lite.
Parma, 06/05/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel caso di specie, l'età avanzata della vittima (anni 94); la distanza necessitata dalle precarie preesistenti condizioni di salute;
la non convivenza;
suggeriscono di mantenere il danno risarcibile ai confini del minimo riconoscibile (compreso tra un minimo di € 148.618,00 e un massimo di € 265.948,00 con un valore medio pari a € 207.283,00).
pagina 5 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2023 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIRRONE MONICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDOROSSI CARLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA CANTELLI, 11 CP_1 giusta procura in atti,
CONVENUTO;
e contro
, , , n.q. di successori di Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, Per_1 rappresentati e difesi dall'Avv. MARTELLI MATTEO, giusta procura in atti,
TERZI CHIAMATI;
e contro
pagina 1 di 6 Controparte_5 rappresentato e difeso dall'Avv. PENNICA GIOVANNI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MARSALA, 45 BOLOGNA, giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 29/01/2025, le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per via telematica.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito in proprio e quale Parte_1 erede di deceduta presso la struttura di Medicina Generale della Casa di Cura Città di Persona_2
Parma il 27.01.2013, dopo essere caduta accidentalmente dal letto presso cui era alloggiata, dopo un intervento operatorio per una frattura al femore sinistro.
Costituitasi in giudizio, la ha esteso il contraddittorio agli eredi del Prof. CP_1 Persona_1 ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento;
ha ricusato ogni addebito.
Gli eredi del Prof. hanno esteso il contraddittorio alla Compagnia assicurativa CP_3 [...]
hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento;
hanno ricusato CP_5 ogni addebito.
La Compagnia assicurativa si è associata alle difese degli altri convenuti in punto di prescrizione;
ha eccepito l'inoperatività della polizza.
La trattazione della causa recupera in semplicità se vagliata alla luce dei criteri ordinanti della materia.
Secondo la prospettazione attorea, la Cura risponde perché, nel periodo nel corso del quale CP_1
è rimasta ricoverata, si è verificato un evento avverso (la caduta), evitabile con la Persona_2 diligenza richiesta dalle peculiarità del caso, da cui si è innescato, senza soluzione di continuità, un decorso (con)causale che ha procurato la morte della paziente.
Nella prospettiva che pare preferibile, il ricovero presso una struttura sanitaria privata determina l'instaurarsi di una relazione qualificata (voluta ma comunque non occasionale – diversamente che in caso di ricorso a una struttura pubblica), che si articola nella conclusione di due contratti collegati: il primo, con la struttura sanitaria;
il secondo, con il medico che interviene.
Riconosciuta la figura dei contratti collegati (arg. ex art. 34, co. 1 Cod. Cons.), ricondotta ad unità
l'operazione economica, si dirà che la disciplina destinata a governare il rischio dell'inadempimento va
(ri)costruita in maniera tale che la distinzione tra le figure coinvolte non veicoli forme surrettizie di limitazione della responsabilità, che rischierebbero di contravvenire a principi di ordine pubblico.
Se così è, la struttura sanitaria è destinata a rispondere di tutti gli eventi sfavorevoli che colpiscono il paziente nel periodo in cui lo aveva in carico.
Ammesso che la lesione di un diritto rilevante nella vita di relazione (diritto alla salute) può essere assunta quale fatto illecito dannoso quando circonda l'area dei rischi tipicamente riconducibili alla violazione degli obblighi dedotti in contratto, si dirà che il codice ben conosce tale tipo di correlazione pagina 3 di 6 dinamica e l'ha affidata a un criterio di disciplina, che può, anche, essere assunto a modello: l'art. 1681
c.c.
Nel caso di specie, come ha chiarito il CTU nel corso dell'ATP espletato ante causam, è accaduto che sia deceduta, all'esito di una caduta. Persona_2
Tale caduta era senz'altro evitabile, in quanto essa può dirsi funzione della violazione di buona pratica assistenziale in rapporto alla assenza della messa in atto di adeguate misure di vigilanza e protezione di soggetto grande anziano non autonomo né autosufficiente e ad elevato rischio di eventi avversi quali cadute.
Si può quindi ritenere che la difesa di parte convenuta non ha fornito prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, specie quelle già indicate, all'epoca dell'evento, dalle
Raccomandazioni e Linee Guida denominate “Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie” edite nel 13/11/2011 (aggiornata al 01/12/2011) a cura del Ministero della
Salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN-Direzione Generale della
Programmazione ex Ufficio III”.
La violazione del precetto che imponeva l'immobilizzazione e la sorveglianza della paziente ha quindi cagionato, principalmente, la caduta e, quindi, l'exitus della paziente, senza che sia intervenuto alcun fattore causale, autonomo e indipendente, che abbia interrotto il nesso di dipendenza causale tra gli eventi: tale sequenza relazionale impone quindi di ritenere l'evento morte come una conseguenza provocata dalla violazione della regola di condotta imposta alla struttura sanitaria – sulla base di quella direttrice sistemica, ricavabile dall'art. 1221 co. 1 c.c., che prevede una regola di responsabilità oggettiva per i rischi funzionalmente connessi a un fatto illecito dannoso.
Sulla scorta di tali considerazioni, la risponde dell'evento di danno procurato, per il fatto CP_1 dei propri dipendenti, che hanno omesso l'adozione delle misure precauzionali (predisposizione di spondine e sorveglianza attiva) utili a impedire l'evento.
La responsabilità della struttura – anche nel regime ante l. cd Gelli-Bianco – aveva natura contrattuale: la prescrizione era dunque decennale e utilmente interrotta dall'introduzione del ricorso per ATP, nel
2017.
Parte convenuta ha, poi, esteso il contraddittorio agli eredi del Prof. sul punto, risulta sufficiente CP_3 riportare quanto osservato dalla difesa del terzo, ossia che al medico evocato in giudizio spettavano competenze per la cura delle condizioni patologiche della sig.ra e non la verifica ed Per_2 implementazione delle linee guida per la prevenzione delle cadute, compito da attribuire alla Direzione
Aziendale. Il danno riportato dalla paziente non può quindi dirsi funzionalmente connesso ad alcuna,
pagina 4 di 6 specifica, violazione di una regola di condotta da parte del medico, chiamato in garanzia (rivalsa) dalla
. CP_1
La considerazione è assorbente delle contestazioni in punto di prescrizione.
Riconosciuto il fatto dannoso occorre adesso ricostruire le conseguenze dannose, patite dall'attrice.
Ella ha diritto di ricevere, jure haereditario, il danno procurato alla madre.
Il CTU ha descritto un periodo di sofferenza acuta, intercorso tra il giorno della caduta (24.01.13) e la morte (17.04.2013). La sofferenza è stata crescente;
verificatasi la caduta, non vi è più stata possibilità concreta di evitare l'esito (ormai) micidiale.
Va quindi riconosciuto un indennizzo parametrato sul massimo della somma riconoscibile, per ogni giorno, come IT: euro 173,00 x 84 = euro 14.532,00.
Va, poi, riconosciuto il danno da lesione del rapporto parentale.
Fatta applicazione della Tabella di Milano e dei coefficienti di graduazione per valutare l'intensità del vincolo1, si può riconoscere la somma di € 150.000,00.
Gli importi figurano il danno in termini monetari attuali: interessi dalla sentenza.
Non c'è stata specifica, analitica, allegazione di alcuna altra perdita, qualificabile in termini di danno patito in proprio (diverso dalla lesione del rapporto parentale).
Le spese dell'ATP convergono nelle spese di lite, che vengono addossate alla parte soccombente.
Stante le oscillazioni continue della giurisprudenza nella materia, ragioni di equità suggeriscono di compensare integralmente tra le altre parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 860/23 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di parte attrice, di € Controparte_1
164.532,00, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice, che liquida in € 12.000,00, oltre € 545,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di Casa di Cura Città di Parma le spese di ATP, liquidate come in esito alla procedura;
rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le altre parti le spese di lite.
Parma, 06/05/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel caso di specie, l'età avanzata della vittima (anni 94); la distanza necessitata dalle precarie preesistenti condizioni di salute;
la non convivenza;
suggeriscono di mantenere il danno risarcibile ai confini del minimo riconoscibile (compreso tra un minimo di € 148.618,00 e un massimo di € 265.948,00 con un valore medio pari a € 207.283,00).
pagina 5 di 6