Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 20/05/2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.4379/2023 del
R.G.A.C. promossa da:
Parte 1 Parte 2 Parte_3 rappr. e dif. dall'avv. PETITO KATIA
-Ricorrente-
Contro
CP 1
rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
-Resistente-
Fatto e diritto
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, entrambe le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione del riconoscimento del diritto invocato in ricorso CP (vedasi memoria di costituzione dell' e note per la trattazione scritta).
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, come tra l'altro richiesto concordemente dalle parti, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nella specie, va rilevato che il riconoscimento del relativo diritto e di ogni consequenziale beneficio è avvenuto nel mese di maggio 2025 (vedasi documentazione CP allegata dall' ovvero in data successiva sia al deposito del ricorso (marzo 2023) sia alla
,
notifica del medesimo alla controparte ( marzo 2025).
Sulla scorta di tali elementi ed in applicazione dei principi sopra esposti, deve ritenersi che parte resistente abbia dato causa al presente giudizio e che la stessa sarebbe verosimilmente risultata soccombente qualora si fosse giunti ad una pronuncia nel merito.
Per le ragioni fin qui esposte, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
La liquidazione è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, tenuto conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia e delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (quindi senza fase istruttoria). Deve tenersi conto dei valori medi previsti dal D.M. cit. con riduzione nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di
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lite, che liquida in complessivi €. 1.863,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Lucchetti