Sentenza 23 giugno 2014
Massime • 1
In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sebbene l'art. 18, quarto comma, legge fall. richiami espressamente il solo art. 327, primo comma, cod. proc. civ., va ritenuta l'applicabilità anche del secondo comma della menzionata disposizione per ragioni riconnesse al rispetto del principio del contraddittorio, riferibile anche al procedimento prefallimentare. Ne consegue che, qualora il reclamo sia stato tardivamente proposto a causa di un vizio della notificazione del ricorso ex art. 15 legge fall., occorre distinguere l'ipotesi di inesistenza di quest'ultima - assistita da una presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza del procedimento, con onere per la controparte di fornire la prova contraria - da quella della sua nullità, rispetto alla quale spetta al reclamante l'onere di dimostrare di non averne avuto conoscenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/2014, n. 14232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14232 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. DIDONE NI - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE NI Pietro - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10961-2012 proposto da:
LE IG, in proprio e nella qualità di socio accomandatario munito di rappresentanza della S.I.S.E.T. S.A.S. di LI ER & C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso l'avvocato VOLPE PIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato QUARTA PIER MICHELE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO S.I.S.E.T. DI LI ER & C. S.A.S., nonché di LE IG, in proprio e nella qualità di socio accomandatario, in persona del Curatore dott.ssa CORVACCHIOLA MARI NICLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso l'avvocato SPERDUTI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
ITALPREFABBRICATI S.P.A. INDUSTRIA ITALIANA DI PREFABBRICATI, DE FAZIO ANTONIO;
- Intimati -
avverso la sentenza n. 212/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato SPERDUTI PAOLO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza 12/10/2011-14/3/2012, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da EN LU, in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della SISET s.a.s. di PE LF & C, nei confronti del Fallimento SISET di PE LF & C, di De AZ NI e della FA s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 4 maggio 2010, dichiarativa del fallimento della società e del socio accomandatario EN LU, e condannato il reclamante alle spese.
La Corte del merito ha ritenuto decorso il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., comma 2 e L. Fall., art. 18, comma 4, atteso il deposito della sentenza del Tribunale il 4/5/2010 ed il deposito del ricorso per reclamo del 12/1/2011. La Corte aquilana, premessa l'applicabilità al processo fallimentare dell'art. 327 c.p.c., comma 2 nonostante il mancato richiamo di cui alla L. Fall., art. 18, comma 4, ha avuto riguardo alle notifiche del ricorso e del decreto L.
Fall., ex art. 15, effettuate alla società ed al socio accomandatario dai due creditori istanti, De AZ ed FA s.p.a., ed ha concluso nel senso che le notifiche alla società presso la sede legale di Chieti non si erano perfezionate, atteso che L'Ufficiale giudiziario, quanto alla notifica ad istanza del De AZ, aveva attestato l'omessa notifica "perché in via Piaggio non ho rinvenuto la suddetta società e da informazioni assunte anche presso la postina che effettua il recapito in tale zona la suddetta società non trovasi ivi" e quanto alla notifica ad istanza della FA, aveva indicato: "non potuto notificare perché non reperita in Via Piaggio, chieste informazioni in loco la suddetta società è risultata essere sconosciuta".
Quanto alle notifiche effettuate al legale rappresentante, la Corte territoriale ha rilevato che il creditore De AZ aveva notificato al precedente legale rappresentante PE LF e che FA aveva notificato al EN presso la residenza di questi in Pescara, via Segantini, 29, ma che tuttavia l'agente postale aveva barrato la casella " per irreperibilità del destinatario", senza provvedere alle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. o della L. n. 890 del 1982, art. 8.
Ne consegue, secondo la Corte aquilana, la nullità della notifica, e quindi l'onere per il reclamante di provare che la nullità gli ha impedito di avere conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza camerale, onere non assolto, ed anzi è in atti la prova contraria, stante i legami del EN col precedente legale rappresentante PE, al quale è stata effettuata regolare notifica del ricorso e decreto L. Fall., ex art. 15, come da informazioni della Guardia di Finanza.
Avverso detta sentenza ricorre il EN, in proprio e quale accomandatario, con ricorso affidato a due motivi.
Si difende il solo Fallimento.
Gli intimati De AZ ed FA non hanno svolto difese. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Col primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 18, comma 4, art. 140 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8 e art. 2729 c.c. Secondo il ricorrente, la notifica non è stata eseguita per la temporanea assenza del destinatario, è quindi inesistente per il destinatario ed è viziato il ragionamento della Corte d'appello, che ha presunto l'esistenza di "stretti rapporti" tra il EN ed il PE considerando la cessione delle quote del 18/4/2009, mentre la notifica al primo sarebbe avvenuta il 18/3/2010.
1.2.- Col secondo motivo, la parte denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere ritenuto che il EN avesse conoscenza del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare. La parte ribadisce che non è stata eseguita la notifica nei propri confronti e che erra la Corte del merito nel presumere la conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare per la presunta comunicazione effettuata dal PE al EN. 2.1.- Va rapidamente sgombrato il campo dall'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, sollevata dal Fallimento, per avere il ricorrente "confezionato" il proprio atto mediante allegazione diretta della copia fotostatica della sentenza d'appello, di copie di avvisi di ricevimento, di buste per notifica e stralci di relate di notifica. Ed infatti, il ricorrente non si è limitato al mero inserimento di detti atti all'interno del ricorso ed al richiamo agli stessi, ma ha provveduto alla narrazione della vicenda processuale individuando i punti salienti di causa, sì da rispettare il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (vedi a riguardo, la recente ordinanza delle Sezioni unite, 4324/2014). 2.2.- Il primo motivo del ricorso è infondato. Va esaminata in via preliminare la questione dell'applicabilità dell'art. 327 c.p.c., comma 2 al reclamo avverso la sentenza di fallimento, atteso che la
L. Fall., art. 18, comma 4 (applicabile nella formulazione risultante a seguito del correttivo di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007), richiama esplicitamente solo il primo comma della norma del codice di rito (come già nella formulazione a seguito del D.Lgs. n. 5 del 2006). L'art. 327 c.p.c., "Decadenza dall'impugnazione", come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, ratione temporis applicabile, così recita: " Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell'art. 395, nei nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.". La L. Fall., art. 18, comma 4, dispone: "Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data di notificazione della sentenza a norma dell'art. 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1". Secondo il Fallimento, dovrebbe ritenersi in limine inapplicabile il disposto di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, atteso che il giudizio fallimentare non si palesa quale giudizio di parti in senso tradizionale, non pare ipotizzabile lo stesso giudizio contumaciale, ed inoltre, la sentenza dichiarativa di fallimento gode di un particolare regime di efficacia erga omnes, collegata alla data di iscrizione nel registro delle imprese, che non può essere superata per il fallito, tant'è che per questi la L. Fall., art. 16, u.c. fa riferimento alla data precedente di pubblicazione ai sensi dell'art. 133 c.p.c., comma 1, coerentemente con il dies a quo di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1. Ciò posto, si osserva che la Corte del merito ha ritenuto di applicare al processo fallimentare l'art. 327 c.p.c., comma 2 nonostante il mancato richiamo, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Detta interpretazione deve ritenersi corretta.
La questione in oggetto si pone per la prima volta avanti a questa Corte.
Nel precedente regime fallimentare, che alla L. Fall., art. 18, disciplinando l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, non richiamava in alcun modo l'art. 327 c.p.c., con la pronuncia 6979/1991 si è affermato che qualora, per la mancanza di notificazione o comunicazione al debitore della sentenza dichiarativa del suo fallimento non possa decorrere il termine breve di opposizione, di cui alla L. Fall., art. 18 nel testo emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 1980, trova applicazione analogica l'art. 327 c.p.c., non solo nella parte in cui commina il termine annuale di decadenza, ma anche nella disciplina del suo secondo comma con riguardo all'esclusione della decadenza dall'impugnazione nelle ipotesi ivi previste di mancata conoscenza del processo, da ciò conseguendo che l'inutile decorso dell'anno della pubblicazione di detta sentenza non comporta la decadenza dalla facoltà di opposizione da parte del debitore nei cui confronti non sia stato instaurato, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, un effettivo contraddittorio. Anche la pronuncia 17014/2004, in tema di opposizione L. Fall., ex art. 195 alla dichiarazione di insolvenza, sì è espressa nel senso di ritenere applicabile analogicamente l'art. 327 c.p.c. nella sua interezza, a ragione del rispetto del principio del contraddittorio e nella irrilevanza dell'inizio del giudizio nella forma del ricorso e quale giudizio camerale.
Nel fallimento riformato, con la sentenza 9321/2013, questa Corte si è pronunciata in relazione alla diversa questione della chiusura del fallimento, rilevando che l'inapplicabilità dell'art. 327 c.p.c., comma 2, con riferimento al termine per la proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura, deriva dalla peculiarità del procedimento fallimentare, nella specie giustificabile con la natura di procedimento incidentale da riconoscersi al reclamo endofallimentare, sicché la "conoscenza del processo" di cui alla citata norma va riferita alla conoscenza del procedimento fallimentare, conseguendone, pertanto, che quella disposizione potrebbe fondatamente essere invocata solo dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui alla L. Fall., art. 92. Ciò posto, per la stessa ragione già fatta valere nella pronuncia 6979/1991, ed a maggior ragione nel fallimento riformato, nel reclamo L. Fall., ex art. 18 deve ritenersi applicabile anche l'art. 327 c.p.c., comma 2 per il rispetto del principio del contraddittorio, di cui è espressione effettiva la norma in oggetto;
è infatti ormai pacifico che il procedimento per la dichiarazione di fallimento è un procedimento a cognizione piena, sia pure da svolgersi con il rito camerale, a cui vanno applicati i principi in materia di giudizi contenziosi, primo fra tutti quello del contraddittorio (così le pronunce 20836/2010 e 22926/2009). Con la pronuncia resa a sezioni unite, 18243/2008 (e conforme, la successiva, resa a sezione semplice, 2817/2009), è stato affermato che per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto. Alla stregua di detto principio, va esaminata la fattispecie.
Occorre partire dal rilievo della Corte d'appello, che il EN non ha in alcun modo censurato, della residenza di questi in Pescara, via Segantini, n. 29; ne consegue che il mancato recapito dell'atto presso detta residenza è da imputarsi ad una temporanea assenza, e che il mancato completamento delle formalità richieste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, per la notifica a mezzo posta ha determinato la nullità della notificazione, ma non l'inesistenza (così, tra le tante, le pronunce 10998/2011, 25031/2008). Ma anche ove si volesse ritenere l'irreperibilità del EN presso la residenza, a seguire l'indicazione dell'Agente postale, si sarebbe dovuto procedere al completamento della fattispecie notificatoria ex art. 149 c.p.c.. In ogni caso, posto che, per principio consolidato, l'inesistenza della notificazione si verifica allorquando la stessa venga eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario (così tra le tante, le pronunce 13970/2013, 102/02 e 10278/2001), è di palese evidenza come il EN non possa far valere l'inesistenza della notificazione disposta presso quella che la stessa parte non nega essere la sua residenza.
Da ciò consegue l'onere per il ricorrente di provare il requisito soggettivo di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2, ovvero di non avere avuto conoscenza del processo a ragione della nullità. È di immediata evidenza che il ricorrente non ha allegato ne' provato alcunché in merito, non ha dedotto di non essere stato neppure interrogato ne' che il Curatore non ha provveduto all'apprensione dei beni.
2.3.- Il secondo motivo è inammissibile, perché rivolto verso parte della pronuncia della Corte del merito superflua ai fini del decidere, e comunque assorbito dal rigetto del primo motivo. 3.1.- Il ricorso va pertanto respinto, e va enunciato il seguente principio di diritto: " Va ritenuta l'applicabilità al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dell'art. 327 c.p.c., comma 2, per il rispetto del principio del contraddittorio, e va considerato se si versi in un caso di notificazione inesistente o nulla, atteso che, nel primo, si presume iuris tantum la mancata conoscenza del processo, spettando alla controparte la prova contraria, mentre, nel secondo caso, spetta al reclamante provare di non avere avuto conoscenza del processo a ragione della nullità". Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi;
oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014