Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/2014, n. 14232
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Sentenza 23 giugno 2014

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In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sebbene l'art. 18, quarto comma, legge fall. richiami espressamente il solo art. 327, primo comma, cod. proc. civ., va ritenuta l'applicabilità anche del secondo comma della menzionata disposizione per ragioni riconnesse al rispetto del principio del contraddittorio, riferibile anche al procedimento prefallimentare. Ne consegue che, qualora il reclamo sia stato tardivamente proposto a causa di un vizio della notificazione del ricorso ex art. 15 legge fall., occorre distinguere l'ipotesi di inesistenza di quest'ultima - assistita da una presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza del procedimento, con onere per la controparte di fornire la prova contraria - da quella della sua nullità, rispetto alla quale spetta al reclamante l'onere di dimostrare di non averne avuto conoscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/2014, n. 14232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14232
    Data del deposito : 23 giugno 2014

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