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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EL LO Presidente dott. TR DI Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, Parte_1 P.IVA_1
13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZEROLI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DIVAGNO, 1/F CP_1 C.F._1
71043 MANFREDONIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 C.F._2
DIVAGNO, 1/F 71043 MANFREDONIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 C.F._3
DIVAGNO, 1/F 71043 MANFREDONIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
avente ad oggetto: Mutuo sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza n. 4773/2023 depositata in cancelleria il 7 giugno 2023, mai notificata, emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio
TO IL, nell'ambito del giudizio R.G.N. 44229/2022:
Nel merito ed in via definitiva, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4773/2023, assolvere da ogni pretesa Parte_1 restitutoria avanzata dai Signori e in relazione CP_1 Controparte_2 Controparte_3 all'anticipata estinzione dei contratti di finanziamento n. 26412, 22396 e 22990 sottoscritti con
(ora denominata Controparte_4 Controparte_5
, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e disporre la
[...] restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi;
Conseguentemente condannare: la Signora alla restituzione della somma capitale di € 895,96.-; CP_1 il Signor alla restituzione della somma capitale di € 760,12.-; Controparte_2 il Signor alla restituzione della somma capitale di € 584,04.-; Controparte_3 il tutto oltre interessi e spese legali, a favore di pari a quanto versato dalla stessa Parte_1 in adempimento della sentenza n. 4773/2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Per e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere.
pagina 2 di 10 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I. Il giudizio di primo grado.
I.
1. e -unitamente ai sigg.ri , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_6 CP_7
CP_1
, , , e convenivano in giudizio CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_16
(“ ) dinanzi al Tribunale di Milano, con ricorso ex art. 702bis Parte_2 Parte_1
c.p.c., al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla restituzione, secondo il criterio pro rata temporis, della quota parte degli oneri (spese di assicurazione, lavorazione pratica, commissione rete distributiva e commissione di gestione) corrisposti in sede di stipula di alcuni contratti di finanziamento. Tali contratti di finanziamento, poi estinti anticipatamente dai ricorrenti CP_1
e nei confronti di erano stati dai medesimi in origine stipulati con CP_2 CP_3 Parte_1
(poi divenuta e infine Controparte_4 Controparte_17 [...]
. I ricorrenti domandavano altresì declaratoria di nullità delle Controparte_5 clausole contrattuali contenenti pattuizione contraria al disposto dell'art. 125 sexies TUB.
I.
2. Resisteva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Parte_1 rispetto all'azione di nullità contrattuale sul rilievo della differenza tra cessione del credito e cessione del contratto. In ogni caso la resistente rilevava che, stante la natura up-front degli oneri controversi, questi non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi dell'art. 125 sexies
T.U.B..
I.
3. All'esito del giudizio, mutato il rito da semplificato ad ordinario, il Tribunale di Milano accertava il diritto, tra gli altri, delle parti e , alla ripetizione, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 secondo il criterio pro rata temporis, delle spese di assicurazione, istruttoria e commissione pagate in pagina 3 di 10 occasione dei contratti di finanziamento per i quali era causa. L'iter motivazionale del primo giudice, relativamente a quanto di interesse in questa sede, risulta così sintetizzabile:
-la questione del difetto di legittimazione passiva della convenuta doveva “prosaicamente” essere risolta avendo esclusivo riguardo al fatto che la somma dovuta per l'estinzione dei finanziamenti era stata da essa incassata (“In base alla documentazione prodotta, relativamente alla posizione di
(cfr. all. 1.10), è stata l'odierna convenuta, se non anche a calcolare, a incassare Controparte_2 la somma pagata per l'estinzione del finanziamento: dunque la stessa è legittimata passiva alla ripetizione. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla posizione di (all. Controparte_3
1.11; si precisa che il conteggio è stato svolto da fusasi per incorporazione nella stessa CP_18 convenuta), (all. 1.8) e (all. 1.13). L'odierna convenuta non ha CP_1 Controparte_19 mai allegato di avere incassato le somme in esame per conto della cedente il credito, sola ipotesi in cui si sarebbe dovuta valutare la legittimazione passiva sostanziale relativamente all'azione di ripetizione.
Consegue la sua legittimazione passiva sostanziale);
-detto ciò, per tutti i contratti successivi al 19.10.2010, come quelli stipulati da e CP_1 CP_2
, la pretesa di ridurre, all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, i costi c.d. fissi, o up CP_3 front, oltre ai costi recurring, era fondato, sulla base dell'interpretazione vincolante dell'art. 125 sexies
TUB fatta dalla CGUE con la c.d. sentenza CP_20
-le clausole dei contratti di finanziamento, tacciate di nullità dai ricorrenti, non potevano in realtà dirsi nulle, stante che non disponevano riguardo al rimborso dei costi up front: esse erano semmai lacunose,
e tale lacuna veniva colmata normativamente dall'art. 125 sexies TUB. In ogni caso, nessuna statuizione poteva essere presa in relazione a tali clausole contrattuali, in quanto stipulate con soggetti distinti dalla convenuta, non essendo stati evocati in giudizio i relativi contraddittori, ovvero le controparti contrattuali degli attori.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, con esclusivo riferimento alle Parte_1 posizioni e , affidandosi ai motivi seguenti, che si riassumono in sintesi: CP_1 CP_2 CP_3
1.1 Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_1
La appellante, ribadendo di essersi limitata a rendersi cessionaria del credito rinveniente dai contratti nn. 26412, 22396 e 22990 stipulati da con i signori e Controparte_4 CP_1 CP_2
, censura l'affermazione del primo giudice per cui “Circa le posizioni degli attori CP_3 CP_1
pagina 4 di 10 e il contratto di finanziamento, si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_19 eccepisce, è stato stipulato con soggetti diversi rispetto all'odierna convenuta. Quest'ultima allega di essersi resa mera cessionaria dei crediti derivanti dal rapporto, ma non anche del rapporto contrattuale. La questione, più prosaicamente, deve tuttavia essere risolta avendo riguardo al soggetto che ha incassato la somma dovuta per l'estinzione anticipata del finanziamento”, osservando che, da un lato, il regime delle eccezioni nella cessione del credito deve desumersi coordinando il principio dell'opponibilità al cessionario delle stesse eccezioni opponibili al cedente con la necessità di salvaguardare la posizione del cessionario, e che, dall'altro, il diritto alla ripetizione delle somme scaturirebbe dalla nullità delle clausole contrattuali che escludono la ripetizione dei costi non maturati in ipotesi di estinzione anticipata dei rapporti: tale nullità deve essere fatta valere necessariamente nei confronti del contraente originario, anche laddove vi sia stata cessione del credito. Risulterebbe perciò evidente, a dispetto di quanto ritenuto dal primo giudice, il difetto di titolarità passiva di essa appellante rispetto alla domanda di restituzione delle commissioni e spese corrisposte dagli appellati CP_1
e . CP_2 CP_3
1.2 Sull'infondatezza della richiesta restitutoria rassegnata Signori e . CP_1 CP_2 CP_3
A. Le commissioni di gestione.
B. Le spese lavorazione pratica e le commissioni rete distributiva.
Con questo motivo mediante richiamo a varia giurisprudenza di merito, assume che, Parte_1 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, per i contratti di finanziamento conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 196 del 23 luglio 2021, che ha modificato il testo dell'art. 125 sexies
TUB, continuino ad applicarsi l'art. 125 sexies nel vecchio testo e le disposizioni della Banca d'Italia, per cui i costi up front, attinenti alla fase preliminare e formativa del regolamento negoziale, non sono rimborsabili, mentre lo sono i costi recurring, relativi alla fase esecutiva del contratto e soggetti a maturazione nel tempo per la durata del contratto;
aggiunge che la Corte di Giustizia Europea, con recente sentenza n. 555 del 9 febbraio 2023, è intervenuta in tema di rimborso degli oneri a seguito di estinzione anticipata dei contratti, affermando che: “nulla osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti alla durata del credito”, esprimendo, seppur in tema di interpretazione della direttiva n. 2014/17 sul credito immobiliare e non anche della direttiva 2008/48/CE relativa al credito al consumo, un principio diametralmente opposto a quello affermato dalla sentenza Lexitor: poiché entrambe le Direttive adottano una medesima definizione di pagina 5 di 10 “costo totale del credito”, ed entrambe prevedono analoghi strumenti di tutela del consumatore quale parte debole del rapporto contrattuale, a dire della appellante non vi sarebbe ragione per prevedere una disciplina diversa per rapporti che presentino marcate analogie.
2. Sul criterio di calcolo pro rata temporis.
Con questo motivo è censurata la sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto degli attori CP_1
e ad ottenere da la ripetizione delle spese di assicurazione, CP_2 CP_3 Parte_1 istruttoria e commissione, pagate in occasione dei contratti di finanziamento per i quali è causa, secondo il criterio pro rata temporis. Rappresenta infatti la appellante che l'Arbitro Bancario
Finanziario, Collegio di Roma, con decisione del 2 luglio 2021, n. 15987, nel pronunciarsi in relazione al tema del rimborso degli interessi in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento sottoscritto dal consumatore mediante cessione di quote dello stipendio, ha statuito che è legittimo che l'istituto di credito rimborsi i costi up-front (qualora da restituire) “secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi” o comunemente detto criterio “alla francese”, salvo non vi sia una clausola contrattuale che disponga il contrario. Il criterio adottato dal
Tribunale sarebbe pertanto errato. Peraltro, l'attore , in sede di estinzione del Controparte_3 rapporto, aveva ricevuto il rimborso della complessiva somma di € 1.294,76, ed alla luce di tale versamento, il cui importo è stato calcolato - in armonia con il contratto - secondo il criterio del costo ammortizzato, alcuna ulteriore somma sarebbe stata liquidabile in favore del medesimo . CP_3
II.2 Si sono costituiti gli appellati, con preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, qui effettuandosi un'estrema sintesi, gli appellati hanno ribadito il richiamo alla sentenza dell'11 settembre 2019 della CGUE (c.d. Lexitor), la quale ha sancito che la riduzione deve includere tutti i costi a carico del consumatore, superando la distinzione tra oneri up front e oneri recurring, richiamando la diretta applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor in ragione del fatto che la norma interna (125sexies TUB e, per i finanziamenti antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141/2010, art. 125.2 TUB, testo previgente) è trasposizione della regola sancita dalla direttiva (art. 16 direttiva 2008/48), e deve dunque essere letta in conformità a quest'ultima come interpretata dalla
Corte di Giustizia. Di qui la necessità di “- almeno incidentalmente – dichiararsi nulle le eventuali clausole contrattuali che escludano determinati oneri dalla riduzione del costo del credito per violazione dell'art. 125-sexies TUB o 125.2 TUB, testo previgente, essendo le stesse derogabili soltanto in senso favorevole al cliente ai sensi dell'art. 127 TUB.”. Gli appellati hanno poi osservato pagina 6 di 10 che la citata sentenza della Corte di Giustizia UE 9/02/2023, causa C-555/21 riguarda una fattispecie diversa da quella di causa, avendo ad oggetto la Direttiva UE 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, per cui, come già affermato nella giurisprudenza di merito, la stessa non varrebbe a porre in dubbio la fondatezza del diverso approccio, al credito personale ai consumatori, della sentenza Lexitor. Gli appellati hanno quindi argomentato in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva del finanziatore per i costi di intermediazione e per i costi assicurativi. In merito alle modalità di calcolo dei costi up front da restituire, hanno osservato che il punto focale della motivazione contenuta nella sentenza è la negazione di un qualsiasi tipo di CP_20 distinzione interna ai costi sostenuti dal consumatore e complessivamente indicati come “costo totale del credito”, dal che si ricaverebbe che la CGUE abbia escluso la possibilità di operare una distinzione, tra i costi, anche in ordine alle modalità di calcolo della restituzione.
II.3 All'udienza del 01.10.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve ritenersi superata dal momento che il Consigliere istruttore, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 348bis c.p.c. nella formulazione vigente, ha disposto la trattazione dell'appello fissando udienza ex art. 352 c.p.c..
III.
1. Nel merito, è fondato il primo motivo di appello, in ciò risultando assorbite le questioni trattate nei restanti motivi.
III.
2. sin dall'abbrivio del giudizio, ha negato la propria “legittimazione passiva” Parte_1 rispetto all'azione di nullità esperita dai ricorrenti avverso le clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie al disposto dell'art. 125sexies TUB, eccependo di essersi resa meramente cessionaria del credito da restituzione dei finanziamenti senza subentrare nei contratti.
Va ricordato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Ne deriva che, a fronte della chiara eccezione di sarebbe stato onere degli odierni Parte_1 appellati dare prova, contraria, del subentro della controparte nei contratti e della conseguente sua pagina 7 di 10 legittimazione a contraddire rispetto all'azione di nullità. Ciò non è accaduto, ed anzi non pare inopportuno rilevare che, proprio a fronte della difesa di gli odierni appellati, nella Parte_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., ebbero ad associarsi alla domanda di estensione del contraddittorio alla propria controparte contrattuale , Conti Correnti di Controparte_5 CP_5
Domanda però disattesa dal primo giudice, di tal ché quest'ultima non è mai stata
[...] Pt_1 parte del giudizio.
III.
3. Il primo giudice, nell'affrontare la questione “prosaicamente”, ha peraltro commesso un errore di fondo, e cioè ritenere, come ha infatti dichiarato, che la domanda degli attori fosse di ripetizione dell'indebito, e dunque di condanna alla restituzione, in questo senso correttamente rivolta al percettore delle somme in tesi indebitamente versate. Così erroneamente ritenendo, il primo giudice non si è realmente confrontato con la sussistenza o meno della legittimazione passiva di Parte_1 rispetto alla vera, ed unica, domanda proposta, di declaratoria della nullità della clausola contrattuale contraria al disposto dell'art. 125sexies c.p.c., con conseguente accertamento del diritto alla restituzione della quota parte non maturata dei costi per commissioni ed assicurazione in applicazione del principio pro rata temporis.
III.
4. Ebbene, rispetto alla domanda di declaratoria della nullità è pacifico che non sia legittimata a contraddire la mera cessionaria del credito.
Come affermato dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 3034/2020, non massimata, anche se con specifico riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale), “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” ed ancora “nella cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite: sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene
pagina 8 di 10 completamente estromesso dalla titolarità del rapporto. Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e ss., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore ”.
Ne consegue che il cessionario del credito non può essere destinatario delle azioni relative alla validità del contratto fonte del credito ceduto, rispetto alle quali resta legittimato passivamente il cedente.
III.
4. Dunque, le domande che gli odierni appellati hanno proposto nei confronti di Parte_1 senza aver provato che la stessa fosse subentrata nei contratti di finanziamento piuttosto che aver meramente acquistato il credito derivatone, devono essere rigettate in totale riforma della sentenza di primo grado.
III.
5. Va accolta la domanda di di restituzione delle somme versate agli appellati, in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di ripetizione dei costi secondo il criterio pro rata temporis. I suddetti importi devono essere maggiorati, ex art. 1282 c.c., degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 6 marzo 2023, n. 662).
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore della controversia, già ritenuto dal Tribunale quale indeterminabile (complessità bassa), applicati i parametri medi (minimi per la fase istruttoria del primo grado) avendo riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Milano n. 4773/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, in riforma della suddetta sentenza così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da e CP_1 Controparte_2 Controparte_21
Parte_1
2. Condanna per l'effetto e alla restituzione CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di di quanto rispettivamente da quest'ultima ricevuto in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi come da motivazione.
3. Condanna gli appellati, in via fra loro solidale, alla rifusione in favore della appellante delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 16.704,00 per pagina 9 di 10 compensi (di cui € 6.713,00 per il primo grado di giudizio ed € 6.946,00 per il presente grado di giudizio), oltre ad € 147,00 per anticipazioni nel presente giudizio e rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
TR DI EL LO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EL LO Presidente dott. TR DI Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, Parte_1 P.IVA_1
13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZEROLI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DIVAGNO, 1/F CP_1 C.F._1
71043 MANFREDONIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 C.F._2
DIVAGNO, 1/F 71043 MANFREDONIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3 C.F._3
DIVAGNO, 1/F 71043 MANFREDONIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
avente ad oggetto: Mutuo sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza n. 4773/2023 depositata in cancelleria il 7 giugno 2023, mai notificata, emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio
TO IL, nell'ambito del giudizio R.G.N. 44229/2022:
Nel merito ed in via definitiva, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4773/2023, assolvere da ogni pretesa Parte_1 restitutoria avanzata dai Signori e in relazione CP_1 Controparte_2 Controparte_3 all'anticipata estinzione dei contratti di finanziamento n. 26412, 22396 e 22990 sottoscritti con
(ora denominata Controparte_4 Controparte_5
, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e disporre la
[...] restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi;
Conseguentemente condannare: la Signora alla restituzione della somma capitale di € 895,96.-; CP_1 il Signor alla restituzione della somma capitale di € 760,12.-; Controparte_2 il Signor alla restituzione della somma capitale di € 584,04.-; Controparte_3 il tutto oltre interessi e spese legali, a favore di pari a quanto versato dalla stessa Parte_1 in adempimento della sentenza n. 4773/2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Per e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere.
pagina 2 di 10 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I. Il giudizio di primo grado.
I.
1. e -unitamente ai sigg.ri , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_6 CP_7
CP_1
, , , e convenivano in giudizio CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_16
(“ ) dinanzi al Tribunale di Milano, con ricorso ex art. 702bis Parte_2 Parte_1
c.p.c., al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla restituzione, secondo il criterio pro rata temporis, della quota parte degli oneri (spese di assicurazione, lavorazione pratica, commissione rete distributiva e commissione di gestione) corrisposti in sede di stipula di alcuni contratti di finanziamento. Tali contratti di finanziamento, poi estinti anticipatamente dai ricorrenti CP_1
e nei confronti di erano stati dai medesimi in origine stipulati con CP_2 CP_3 Parte_1
(poi divenuta e infine Controparte_4 Controparte_17 [...]
. I ricorrenti domandavano altresì declaratoria di nullità delle Controparte_5 clausole contrattuali contenenti pattuizione contraria al disposto dell'art. 125 sexies TUB.
I.
2. Resisteva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Parte_1 rispetto all'azione di nullità contrattuale sul rilievo della differenza tra cessione del credito e cessione del contratto. In ogni caso la resistente rilevava che, stante la natura up-front degli oneri controversi, questi non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi dell'art. 125 sexies
T.U.B..
I.
3. All'esito del giudizio, mutato il rito da semplificato ad ordinario, il Tribunale di Milano accertava il diritto, tra gli altri, delle parti e , alla ripetizione, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 secondo il criterio pro rata temporis, delle spese di assicurazione, istruttoria e commissione pagate in pagina 3 di 10 occasione dei contratti di finanziamento per i quali era causa. L'iter motivazionale del primo giudice, relativamente a quanto di interesse in questa sede, risulta così sintetizzabile:
-la questione del difetto di legittimazione passiva della convenuta doveva “prosaicamente” essere risolta avendo esclusivo riguardo al fatto che la somma dovuta per l'estinzione dei finanziamenti era stata da essa incassata (“In base alla documentazione prodotta, relativamente alla posizione di
(cfr. all. 1.10), è stata l'odierna convenuta, se non anche a calcolare, a incassare Controparte_2 la somma pagata per l'estinzione del finanziamento: dunque la stessa è legittimata passiva alla ripetizione. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla posizione di (all. Controparte_3
1.11; si precisa che il conteggio è stato svolto da fusasi per incorporazione nella stessa CP_18 convenuta), (all. 1.8) e (all. 1.13). L'odierna convenuta non ha CP_1 Controparte_19 mai allegato di avere incassato le somme in esame per conto della cedente il credito, sola ipotesi in cui si sarebbe dovuta valutare la legittimazione passiva sostanziale relativamente all'azione di ripetizione.
Consegue la sua legittimazione passiva sostanziale);
-detto ciò, per tutti i contratti successivi al 19.10.2010, come quelli stipulati da e CP_1 CP_2
, la pretesa di ridurre, all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, i costi c.d. fissi, o up CP_3 front, oltre ai costi recurring, era fondato, sulla base dell'interpretazione vincolante dell'art. 125 sexies
TUB fatta dalla CGUE con la c.d. sentenza CP_20
-le clausole dei contratti di finanziamento, tacciate di nullità dai ricorrenti, non potevano in realtà dirsi nulle, stante che non disponevano riguardo al rimborso dei costi up front: esse erano semmai lacunose,
e tale lacuna veniva colmata normativamente dall'art. 125 sexies TUB. In ogni caso, nessuna statuizione poteva essere presa in relazione a tali clausole contrattuali, in quanto stipulate con soggetti distinti dalla convenuta, non essendo stati evocati in giudizio i relativi contraddittori, ovvero le controparti contrattuali degli attori.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, con esclusivo riferimento alle Parte_1 posizioni e , affidandosi ai motivi seguenti, che si riassumono in sintesi: CP_1 CP_2 CP_3
1.1 Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_1
La appellante, ribadendo di essersi limitata a rendersi cessionaria del credito rinveniente dai contratti nn. 26412, 22396 e 22990 stipulati da con i signori e Controparte_4 CP_1 CP_2
, censura l'affermazione del primo giudice per cui “Circa le posizioni degli attori CP_3 CP_1
pagina 4 di 10 e il contratto di finanziamento, si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_19 eccepisce, è stato stipulato con soggetti diversi rispetto all'odierna convenuta. Quest'ultima allega di essersi resa mera cessionaria dei crediti derivanti dal rapporto, ma non anche del rapporto contrattuale. La questione, più prosaicamente, deve tuttavia essere risolta avendo riguardo al soggetto che ha incassato la somma dovuta per l'estinzione anticipata del finanziamento”, osservando che, da un lato, il regime delle eccezioni nella cessione del credito deve desumersi coordinando il principio dell'opponibilità al cessionario delle stesse eccezioni opponibili al cedente con la necessità di salvaguardare la posizione del cessionario, e che, dall'altro, il diritto alla ripetizione delle somme scaturirebbe dalla nullità delle clausole contrattuali che escludono la ripetizione dei costi non maturati in ipotesi di estinzione anticipata dei rapporti: tale nullità deve essere fatta valere necessariamente nei confronti del contraente originario, anche laddove vi sia stata cessione del credito. Risulterebbe perciò evidente, a dispetto di quanto ritenuto dal primo giudice, il difetto di titolarità passiva di essa appellante rispetto alla domanda di restituzione delle commissioni e spese corrisposte dagli appellati CP_1
e . CP_2 CP_3
1.2 Sull'infondatezza della richiesta restitutoria rassegnata Signori e . CP_1 CP_2 CP_3
A. Le commissioni di gestione.
B. Le spese lavorazione pratica e le commissioni rete distributiva.
Con questo motivo mediante richiamo a varia giurisprudenza di merito, assume che, Parte_1 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, per i contratti di finanziamento conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 196 del 23 luglio 2021, che ha modificato il testo dell'art. 125 sexies
TUB, continuino ad applicarsi l'art. 125 sexies nel vecchio testo e le disposizioni della Banca d'Italia, per cui i costi up front, attinenti alla fase preliminare e formativa del regolamento negoziale, non sono rimborsabili, mentre lo sono i costi recurring, relativi alla fase esecutiva del contratto e soggetti a maturazione nel tempo per la durata del contratto;
aggiunge che la Corte di Giustizia Europea, con recente sentenza n. 555 del 9 febbraio 2023, è intervenuta in tema di rimborso degli oneri a seguito di estinzione anticipata dei contratti, affermando che: “nulla osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti alla durata del credito”, esprimendo, seppur in tema di interpretazione della direttiva n. 2014/17 sul credito immobiliare e non anche della direttiva 2008/48/CE relativa al credito al consumo, un principio diametralmente opposto a quello affermato dalla sentenza Lexitor: poiché entrambe le Direttive adottano una medesima definizione di pagina 5 di 10 “costo totale del credito”, ed entrambe prevedono analoghi strumenti di tutela del consumatore quale parte debole del rapporto contrattuale, a dire della appellante non vi sarebbe ragione per prevedere una disciplina diversa per rapporti che presentino marcate analogie.
2. Sul criterio di calcolo pro rata temporis.
Con questo motivo è censurata la sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto degli attori CP_1
e ad ottenere da la ripetizione delle spese di assicurazione, CP_2 CP_3 Parte_1 istruttoria e commissione, pagate in occasione dei contratti di finanziamento per i quali è causa, secondo il criterio pro rata temporis. Rappresenta infatti la appellante che l'Arbitro Bancario
Finanziario, Collegio di Roma, con decisione del 2 luglio 2021, n. 15987, nel pronunciarsi in relazione al tema del rimborso degli interessi in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento sottoscritto dal consumatore mediante cessione di quote dello stipendio, ha statuito che è legittimo che l'istituto di credito rimborsi i costi up-front (qualora da restituire) “secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi” o comunemente detto criterio “alla francese”, salvo non vi sia una clausola contrattuale che disponga il contrario. Il criterio adottato dal
Tribunale sarebbe pertanto errato. Peraltro, l'attore , in sede di estinzione del Controparte_3 rapporto, aveva ricevuto il rimborso della complessiva somma di € 1.294,76, ed alla luce di tale versamento, il cui importo è stato calcolato - in armonia con il contratto - secondo il criterio del costo ammortizzato, alcuna ulteriore somma sarebbe stata liquidabile in favore del medesimo . CP_3
II.2 Si sono costituiti gli appellati, con preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, qui effettuandosi un'estrema sintesi, gli appellati hanno ribadito il richiamo alla sentenza dell'11 settembre 2019 della CGUE (c.d. Lexitor), la quale ha sancito che la riduzione deve includere tutti i costi a carico del consumatore, superando la distinzione tra oneri up front e oneri recurring, richiamando la diretta applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor in ragione del fatto che la norma interna (125sexies TUB e, per i finanziamenti antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
141/2010, art. 125.2 TUB, testo previgente) è trasposizione della regola sancita dalla direttiva (art. 16 direttiva 2008/48), e deve dunque essere letta in conformità a quest'ultima come interpretata dalla
Corte di Giustizia. Di qui la necessità di “- almeno incidentalmente – dichiararsi nulle le eventuali clausole contrattuali che escludano determinati oneri dalla riduzione del costo del credito per violazione dell'art. 125-sexies TUB o 125.2 TUB, testo previgente, essendo le stesse derogabili soltanto in senso favorevole al cliente ai sensi dell'art. 127 TUB.”. Gli appellati hanno poi osservato pagina 6 di 10 che la citata sentenza della Corte di Giustizia UE 9/02/2023, causa C-555/21 riguarda una fattispecie diversa da quella di causa, avendo ad oggetto la Direttiva UE 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, per cui, come già affermato nella giurisprudenza di merito, la stessa non varrebbe a porre in dubbio la fondatezza del diverso approccio, al credito personale ai consumatori, della sentenza Lexitor. Gli appellati hanno quindi argomentato in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva del finanziatore per i costi di intermediazione e per i costi assicurativi. In merito alle modalità di calcolo dei costi up front da restituire, hanno osservato che il punto focale della motivazione contenuta nella sentenza è la negazione di un qualsiasi tipo di CP_20 distinzione interna ai costi sostenuti dal consumatore e complessivamente indicati come “costo totale del credito”, dal che si ricaverebbe che la CGUE abbia escluso la possibilità di operare una distinzione, tra i costi, anche in ordine alle modalità di calcolo della restituzione.
II.3 All'udienza del 01.10.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve ritenersi superata dal momento che il Consigliere istruttore, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 348bis c.p.c. nella formulazione vigente, ha disposto la trattazione dell'appello fissando udienza ex art. 352 c.p.c..
III.
1. Nel merito, è fondato il primo motivo di appello, in ciò risultando assorbite le questioni trattate nei restanti motivi.
III.
2. sin dall'abbrivio del giudizio, ha negato la propria “legittimazione passiva” Parte_1 rispetto all'azione di nullità esperita dai ricorrenti avverso le clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie al disposto dell'art. 125sexies TUB, eccependo di essersi resa meramente cessionaria del credito da restituzione dei finanziamenti senza subentrare nei contratti.
Va ricordato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Ne deriva che, a fronte della chiara eccezione di sarebbe stato onere degli odierni Parte_1 appellati dare prova, contraria, del subentro della controparte nei contratti e della conseguente sua pagina 7 di 10 legittimazione a contraddire rispetto all'azione di nullità. Ciò non è accaduto, ed anzi non pare inopportuno rilevare che, proprio a fronte della difesa di gli odierni appellati, nella Parte_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., ebbero ad associarsi alla domanda di estensione del contraddittorio alla propria controparte contrattuale , Conti Correnti di Controparte_5 CP_5
Domanda però disattesa dal primo giudice, di tal ché quest'ultima non è mai stata
[...] Pt_1 parte del giudizio.
III.
3. Il primo giudice, nell'affrontare la questione “prosaicamente”, ha peraltro commesso un errore di fondo, e cioè ritenere, come ha infatti dichiarato, che la domanda degli attori fosse di ripetizione dell'indebito, e dunque di condanna alla restituzione, in questo senso correttamente rivolta al percettore delle somme in tesi indebitamente versate. Così erroneamente ritenendo, il primo giudice non si è realmente confrontato con la sussistenza o meno della legittimazione passiva di Parte_1 rispetto alla vera, ed unica, domanda proposta, di declaratoria della nullità della clausola contrattuale contraria al disposto dell'art. 125sexies c.p.c., con conseguente accertamento del diritto alla restituzione della quota parte non maturata dei costi per commissioni ed assicurazione in applicazione del principio pro rata temporis.
III.
4. Ebbene, rispetto alla domanda di declaratoria della nullità è pacifico che non sia legittimata a contraddire la mera cessionaria del credito.
Come affermato dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 3034/2020, non massimata, anche se con specifico riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale), “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” ed ancora “nella cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite: sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene
pagina 8 di 10 completamente estromesso dalla titolarità del rapporto. Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e ss., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore ”.
Ne consegue che il cessionario del credito non può essere destinatario delle azioni relative alla validità del contratto fonte del credito ceduto, rispetto alle quali resta legittimato passivamente il cedente.
III.
4. Dunque, le domande che gli odierni appellati hanno proposto nei confronti di Parte_1 senza aver provato che la stessa fosse subentrata nei contratti di finanziamento piuttosto che aver meramente acquistato il credito derivatone, devono essere rigettate in totale riforma della sentenza di primo grado.
III.
5. Va accolta la domanda di di restituzione delle somme versate agli appellati, in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di ripetizione dei costi secondo il criterio pro rata temporis. I suddetti importi devono essere maggiorati, ex art. 1282 c.c., degli interessi legali decorrenti dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 6 marzo 2023, n. 662).
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore della controversia, già ritenuto dal Tribunale quale indeterminabile (complessità bassa), applicati i parametri medi (minimi per la fase istruttoria del primo grado) avendo riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Milano n. 4773/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, in riforma della suddetta sentenza così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da e CP_1 Controparte_2 Controparte_21
Parte_1
2. Condanna per l'effetto e alla restituzione CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in favore di di quanto rispettivamente da quest'ultima ricevuto in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi come da motivazione.
3. Condanna gli appellati, in via fra loro solidale, alla rifusione in favore della appellante delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 16.704,00 per pagina 9 di 10 compensi (di cui € 6.713,00 per il primo grado di giudizio ed € 6.946,00 per il presente grado di giudizio), oltre ad € 147,00 per anticipazioni nel presente giudizio e rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
TR DI EL LO
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