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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3336/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3336/23 R.G. promossa da:
e Controparte_1 CP_2
con l'Avv. Cesare Riccardo
attori contro
CP_3
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Elena Taricco
convenuto
premesso
che
- con citazione in riassunzione notificata il 3.2.23 i Sig.ri hanno evocato in giudizio CP_1
il Sig. chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile sito in Torino, in via Carrera CP_3
n. 121D da lui detenuto sine titulo e al risarcimento dei danni da occupazione abusiva;
pagina 1 di 6 - il Sig. si è costituito in giudizio chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare il suo CP_3
intervenuto acquisito per usucapione dell'immobile oggetto di causa;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di alcuni testi e nell'interrogatorio formale delle parti;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del successivo termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- i Sig.ri hanno chiesto la condanna del Sig. al rilascio dell'immobile destinato CP_1 CP_3
a negozio-magazzino sito in Torino, via Carrera n. 121D da lui illegittimamente occupato e al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo;
- il Sig. si è opposto alle domande avversarie sostenendo di aver acquistato la CP_3
proprietà dell'immobile per usucapione in conseguenza dell'ininterrotto possesso dall'inizio del 2001 sino, quanto meno, al 15.6.22 allorché il Sig. Controparte_1
accompagnato dal proprio difensore gli ha consegnato una raccomandata a mani contenente la diffida al rilascio (il punto 8) della comparsa indica il 2021 anziché il 2001
per un evidente errore di battitura, come si evince dagli altri paragrafi);
- sotto il profilo procedurale, si dà atto dell'irrilevanza delle eccezioni del convenuto riguardanti la mediazione poiché, trattandosi secondo la prospettazione attorea di occupazione senza titolo, l'incombente non era obbligatorio e non costituiva condizione di procedibilità della domanda;
- nel merito, occorre stabilire se la domanda riconvenzionale del Sig. avente ad CP_3
oggetto l'usucapione sia fondata;
pagina 2 di 6 - tale domanda non è preclusa dall'art. 1164 c.c. poiché nella fattispecie in esame il Sig.
per espressa affermazione attorea al punto 5 di citazione, era privo di qualsiasi titolo CP_3
che legittimasse la sua detenzione, quali un contratto di comodato o di locazione, per cui non era necessaria alcuna espressione di interversione del possesso;
- quanto all'attività di fatto esercitata dal Sig. si rileva che: CP_3
a) il teste , che abita nella vicina via Cardezza dal 2001, ha confermato che Tes_1
dall'inizio del 2001 l'unità immobiliare oggetto di causa è stata utilizzata soltanto dal Sig.
come ha potuto constatare transitando quotidianamente in via Carrera per le CP_3
esigenze della vita quotidiana e per andare a trovare la sorella;
b) il teste ha confermato che dal 2001 l'immobile è stato utilizzato ininterrottamente Tes_2
dal Sig. CP_3
c) la medesima circostanza è stata confermata dalla teste , la cui abitazione si Tes_3
affaccia sul negozio del Sig. la teste ha inoltre precisato che fino al 2000 i locali CP_3
ospitavano un negozio di oggettistica con l'insegna "non voglio mica la luna" e di non aver mai visto abitare in quei locali persone diverse dal Sig. CP_3
- le richiamate deposizioni, non contrastate da deposizioni in senso contrari (gli attori non hanno indicato testi) convergono nel dimostrare che dal 2001 il Sig. ha posseduto CP_3
l'immobile in modo continuato, pieno, esclusivo e incontrastato;
- tale condotta è avvalorata dagli interventi sull'immobile eseguiti dal Sig. che sono CP_3
consistiti - come affermato dal convenuto in comparsa di risposta e non contestato da controparte nella successiva memoria del 4.12.23 con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. -
nel rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto, nell'elettrificazione della serranda e nel collegamento dei locali ad un gabinetto che era, in origine, comune ad altri due negozi;
- gli attori non hanno né dedotto né provato di essersi opposti al potere di fatto sull'immobile esercitato dal Sig. CP_3
pagina 3 di 6 - non producono effetti, in questa prospettiva, neppure gli atti unilaterali non rivolti al Sig.
e non attuati direttamente sul bene, quali il pagamento di spese condominiali e il CP_3
pagamento di imposte poiché manca l'indispensabile prova univoca che il Sig. ne CP_3
fosse a conoscenza (Cass. 9530/14 "il pagamento degli oneri condominiali da parte del
proprietario dell'immobile, quale indice univoco e sicuro di comportamento dominicale, se
noto al detentore, ne esclude l'"animus rem sibi habendi", necessario ai fini
dell'usucapione");
- il possesso dell'immobile da parte del Sig. sin dal 2001 non è smentito neppure dal CP_3
contratto di locazione stipulato i il 2.5.02 dai Sig.ri e dal Sig. poiché non CP_1 Pt_1
vi è prova che il conduttore Sig. in seguito al contratto, sia entrato nella materiale Pt_1
detenzione dell'immobile esercitandovi a titolo derivativo quel potere che, invece, è stato esercitato di fatto e uti dominus dal Sig. CP_3
- l'assenza di un titolo, e quindi la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. in capo al Sig.
non è contraddetta neppure dalla prospettazione attorea, in termini peraltro CP_3
dubitativi, di un'eventuale sublocazione dal Sig. al Sig. della quale non esiste Pt_1 CP_3
alcun riscontro;
- nella fattispecie in esame sussistono, pertanto, i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ,il
possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto
corrispondente all'esercizio del relativo diritto , manifestando- con il puntuale compimento
di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura
- un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto
su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità
del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal
giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle
pagina 4 di 6 utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare" (Cass.
25922/05);
- le prove testimoniali hanno infatti dimostrato in capo al Sig. "un possesso continuo, CP_3
pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la
cosa come propria" che si protratto dall'inizio del 2001 per oltre venti anni e al quale è
corrisposta la completa inerzia del proprietario che si è astenuto dall'esercitare le sue potestà e non ha reagito al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. 19196/05);
-
per questi motivi
si devono respingere le domande attoree e dichiarare l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. da parte del Sig. del negozio-magazzino, il quale risulta CP_3
catastalmente intestato ancora ai precedenti proprietari Sig.ri e che Pt_2 CP_4
l'avevano ceduta ai Sig.ri con rogito del 30.4.86; CP_1
- non si può, per contro, dichiarare l'usucapione del gabinetto perché la relativa domanda dovrebbe essere proposta nei confronti di tutti coloro che, dagli atti, ne risulterebbero formali proprietari;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza degli attori;
- i relativi compensi vengono così liquidati a favore dello Stato secondo i parametri di cui al
D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 600
b) fase introduttiva: euro 500
c) fase istruttoria: euro 1.200
d) fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 3.200, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
P. Q. M.
pagina 5 di 6 il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- respinge le domande proposte da e;
Controparte_1 CP_2
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di (C.F. CP_3
dell'immobile sito in Torino, via Carrera n. 121/D, costituito da un C.F._1
negozio al piano terra catastalmente censito al F 1168 part. 85;
- condanna in solido e al pagamento in favore dello Stato Controparte_1 CP_2
delle spese processuali che liquida in euro 3.200 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 21 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3336/23 R.G. promossa da:
e Controparte_1 CP_2
con l'Avv. Cesare Riccardo
attori contro
CP_3
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Elena Taricco
convenuto
premesso
che
- con citazione in riassunzione notificata il 3.2.23 i Sig.ri hanno evocato in giudizio CP_1
il Sig. chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile sito in Torino, in via Carrera CP_3
n. 121D da lui detenuto sine titulo e al risarcimento dei danni da occupazione abusiva;
pagina 1 di 6 - il Sig. si è costituito in giudizio chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare il suo CP_3
intervenuto acquisito per usucapione dell'immobile oggetto di causa;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di alcuni testi e nell'interrogatorio formale delle parti;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del successivo termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- i Sig.ri hanno chiesto la condanna del Sig. al rilascio dell'immobile destinato CP_1 CP_3
a negozio-magazzino sito in Torino, via Carrera n. 121D da lui illegittimamente occupato e al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo;
- il Sig. si è opposto alle domande avversarie sostenendo di aver acquistato la CP_3
proprietà dell'immobile per usucapione in conseguenza dell'ininterrotto possesso dall'inizio del 2001 sino, quanto meno, al 15.6.22 allorché il Sig. Controparte_1
accompagnato dal proprio difensore gli ha consegnato una raccomandata a mani contenente la diffida al rilascio (il punto 8) della comparsa indica il 2021 anziché il 2001
per un evidente errore di battitura, come si evince dagli altri paragrafi);
- sotto il profilo procedurale, si dà atto dell'irrilevanza delle eccezioni del convenuto riguardanti la mediazione poiché, trattandosi secondo la prospettazione attorea di occupazione senza titolo, l'incombente non era obbligatorio e non costituiva condizione di procedibilità della domanda;
- nel merito, occorre stabilire se la domanda riconvenzionale del Sig. avente ad CP_3
oggetto l'usucapione sia fondata;
pagina 2 di 6 - tale domanda non è preclusa dall'art. 1164 c.c. poiché nella fattispecie in esame il Sig.
per espressa affermazione attorea al punto 5 di citazione, era privo di qualsiasi titolo CP_3
che legittimasse la sua detenzione, quali un contratto di comodato o di locazione, per cui non era necessaria alcuna espressione di interversione del possesso;
- quanto all'attività di fatto esercitata dal Sig. si rileva che: CP_3
a) il teste , che abita nella vicina via Cardezza dal 2001, ha confermato che Tes_1
dall'inizio del 2001 l'unità immobiliare oggetto di causa è stata utilizzata soltanto dal Sig.
come ha potuto constatare transitando quotidianamente in via Carrera per le CP_3
esigenze della vita quotidiana e per andare a trovare la sorella;
b) il teste ha confermato che dal 2001 l'immobile è stato utilizzato ininterrottamente Tes_2
dal Sig. CP_3
c) la medesima circostanza è stata confermata dalla teste , la cui abitazione si Tes_3
affaccia sul negozio del Sig. la teste ha inoltre precisato che fino al 2000 i locali CP_3
ospitavano un negozio di oggettistica con l'insegna "non voglio mica la luna" e di non aver mai visto abitare in quei locali persone diverse dal Sig. CP_3
- le richiamate deposizioni, non contrastate da deposizioni in senso contrari (gli attori non hanno indicato testi) convergono nel dimostrare che dal 2001 il Sig. ha posseduto CP_3
l'immobile in modo continuato, pieno, esclusivo e incontrastato;
- tale condotta è avvalorata dagli interventi sull'immobile eseguiti dal Sig. che sono CP_3
consistiti - come affermato dal convenuto in comparsa di risposta e non contestato da controparte nella successiva memoria del 4.12.23 con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. -
nel rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto, nell'elettrificazione della serranda e nel collegamento dei locali ad un gabinetto che era, in origine, comune ad altri due negozi;
- gli attori non hanno né dedotto né provato di essersi opposti al potere di fatto sull'immobile esercitato dal Sig. CP_3
pagina 3 di 6 - non producono effetti, in questa prospettiva, neppure gli atti unilaterali non rivolti al Sig.
e non attuati direttamente sul bene, quali il pagamento di spese condominiali e il CP_3
pagamento di imposte poiché manca l'indispensabile prova univoca che il Sig. ne CP_3
fosse a conoscenza (Cass. 9530/14 "il pagamento degli oneri condominiali da parte del
proprietario dell'immobile, quale indice univoco e sicuro di comportamento dominicale, se
noto al detentore, ne esclude l'"animus rem sibi habendi", necessario ai fini
dell'usucapione");
- il possesso dell'immobile da parte del Sig. sin dal 2001 non è smentito neppure dal CP_3
contratto di locazione stipulato i il 2.5.02 dai Sig.ri e dal Sig. poiché non CP_1 Pt_1
vi è prova che il conduttore Sig. in seguito al contratto, sia entrato nella materiale Pt_1
detenzione dell'immobile esercitandovi a titolo derivativo quel potere che, invece, è stato esercitato di fatto e uti dominus dal Sig. CP_3
- l'assenza di un titolo, e quindi la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. in capo al Sig.
non è contraddetta neppure dalla prospettazione attorea, in termini peraltro CP_3
dubitativi, di un'eventuale sublocazione dal Sig. al Sig. della quale non esiste Pt_1 CP_3
alcun riscontro;
- nella fattispecie in esame sussistono, pertanto, i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ,il
possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto
corrispondente all'esercizio del relativo diritto , manifestando- con il puntuale compimento
di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura
- un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto
su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità
del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal
giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle
pagina 4 di 6 utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare" (Cass.
25922/05);
- le prove testimoniali hanno infatti dimostrato in capo al Sig. "un possesso continuo, CP_3
pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la
cosa come propria" che si protratto dall'inizio del 2001 per oltre venti anni e al quale è
corrisposta la completa inerzia del proprietario che si è astenuto dall'esercitare le sue potestà e non ha reagito al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. 19196/05);
-
per questi motivi
si devono respingere le domande attoree e dichiarare l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. da parte del Sig. del negozio-magazzino, il quale risulta CP_3
catastalmente intestato ancora ai precedenti proprietari Sig.ri e che Pt_2 CP_4
l'avevano ceduta ai Sig.ri con rogito del 30.4.86; CP_1
- non si può, per contro, dichiarare l'usucapione del gabinetto perché la relativa domanda dovrebbe essere proposta nei confronti di tutti coloro che, dagli atti, ne risulterebbero formali proprietari;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza degli attori;
- i relativi compensi vengono così liquidati a favore dello Stato secondo i parametri di cui al
D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 600
b) fase introduttiva: euro 500
c) fase istruttoria: euro 1.200
d) fase decisionale: euro 900
per complessivi euro 3.200, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
P. Q. M.
pagina 5 di 6 il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- respinge le domande proposte da e;
Controparte_1 CP_2
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di (C.F. CP_3
dell'immobile sito in Torino, via Carrera n. 121/D, costituito da un C.F._1
negozio al piano terra catastalmente censito al F 1168 part. 85;
- condanna in solido e al pagamento in favore dello Stato Controparte_1 CP_2
delle spese processuali che liquida in euro 3.200 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 21 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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