Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 26/07/2023, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2023
N. 01834/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01702/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Associazione Culturale La Collinetta Capaccio Paestum, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Forrisi, con domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Sichelmanno, 8;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Grimaldi e Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Parrocchia di San IT AR, in persona del Parroco p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione di C.C. del Comune di Capaccio Paestum n. 70 del 2.8.2018 avente ad oggetto “ Trasferimento beni immobili Parrocchia S. IT AR. Provvedimenti .”, con la quale il Comune ha stabilito, tra l'altro, di “ prendere atto, condividendone le finalità, ed approvare le richieste prodotte dal parroco … riguardanti l'area di sedime della chiesa dedicata a San IT AR, della casa canonica, dei locali attigui, oltreché della corte/superficie immediatamente adiacente ed in prossimità, adeguatamente dimensionata per gli scopi perseguiti ”, nonché “ di attivare i procedimenti amministrativi e normativi relativi al trasferimento nella forma giuridica ed amministrativa consentita dalla legge, dei beni richiamati ai punti precedenti, alla Comunità Parrocchiale di San IT AR …”;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati in data 14.02.2019:
- della deliberazione di C.C. del Comune di Capaccio Paestum n. 96 del 30.11.2018, pubblicata in data 4.12.2018, avente ad oggetto “ Deliberazione C.C. n. 70/2018 – Ulteriori provvedimenti ”, con la quale il Comune, nel “ ribadire e confermare di condividere le finalità ed approvare le richieste prodotte dal parroco pro-tempore sac. don Donato Orlando della Comunità Parrocchiale di San IT AR …” ha stabilito, tra l'altro, di “ trasferire la proprietà piena con atto di donazione all'Ente Parrocchia San IT M. del fabbricato destinato alla chiesa del Santo Patrono IT M. dell'adiacente casa canonica e del terreno sul quale insistono i predetti fabbricati, unitamente della corte che li circonda a partire dal Campanile ” e “ così come concordato con la CEI di trasferire il diritto di superficie per 99 anni dell'area verde compresa nel parco urbano denominato la collinetta della superficie di m 2 4.376,00, già meglio individuata nell'estratto di mappa allegata al Consiglio comunale del 2 agosto 2018, di cui si allega anche lo stralcio planimetrico del foglio di mappa n. 12, particella n. 2870 ”, vincolando il trasferimento dei beni richiamati “ quale valorizzazione degli stessi, all'esclusiva destinazione quale luogo di culto cattolico e per iniziative di attività religiose e pastorali …”;
- della nota prot. n. 403/2017 UTD dell'Ordinario e Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, acquisita al prot. gen.le n. 40854 del 2017, non conosciuta, ove necessario;
- dei verbali delle competenti commissioni consiliari (Pianificazione Territoriale e Bilancio e Finanza) del 29.11.2018, ove necessario;
- della “proposta di emendamento” a firma del Consigliere comunale avv. Domenico Vecchio, ove necessario;
-di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 giugno 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30.10.2018 e depositato in data 9.11.2018, l’Associazione ricorrente, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), costituitasi in data 1 ottobre 2018 per “ svolgere le attività a difesa del patrimonio, dell’ambiente, del territorio e della cultura di Capaccio Paestum ”, mediante l’articolazione di plurimi motivi di gravame, ha contestato la fondatezza della delibera n. 70 del 2.08.2018 con cui il Consiglio Comunale di Capaccio, in accoglimento delle richieste prot. n. 27119 del 02.08.2016 e prot. n. 27118 del 02.08.2016, avanzate dal parroco p.t. della Comunità Parrocchiale di "San IT AR", ha disposto di attivare i procedimenti finalizzati a trasferire, in favore della Parrocchia, nella forma giuridica ed amministrativa che sarebbe stata successivamente individuata, le porzioni di territorio comunale, appresso indicate, pervenute all’ente locale, a titolo non oneroso, dall’Agenzia del Demanio.
2. Più precisamente, con le note summenzionate, il Parroco p.t. di “San IT AR” richiedeva:
a) il trasferimento in proprietà dell’area di sedime della chiesa dedicata a "S. IT AR", della casa canonica e dei locali attigui, oltreché della corte immediatamente adiacente, con idoneo incremento di superficie, al fine di realizzare un'adeguata delimitazione/recinzione, per la salvaguardia delle condizioni minime di sicurezza e per il necessario ampliamento della struttura esistente, da destinare ad uffici parrocchiali/Sagrestia e servizi igienici, e per l'ampliamento dei locali da adibire ad attività catechistiche e parrocchiali in genere.
Le aree in parola sono comprese nella scheda tecnica dell'Agenzia del Demanio n. SAB1146, corrispondente al luogo di culto cattolico della Chiesa dedicata a "S. IT AR", con annessi campanile e locali, già adibiti a casa canonica, e per le attività e le funzioni proprie parrocchiali e, in quanto tali, rientrano nella disponibilità esclusiva della parrocchia dedicata a "S. IT AR", per come risulta dalla predetta scheda ed altresì precisato nel verbale di consegna dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2015/16049/DRCAM/NA4 dell’11.12.2015;
b) la concessione in comodato dell'area attigua alla Chiesa dedicata a "S. IT AR", al fine di poterla adibire ad area verde attrezzata per attività ludico, sportivo-ricreative, onerandosi dell'allestimento, anche con le dovute attrezzature, della manutenzione, del mantenimento e della vigilanza, concordando la libera fruizione ai cittadini ed ai ragazzi ed operatori dell'oratorio e parrocchiali in genere, domandando altresì la possibilità/occorrenza della delimitazione della superficie, concordando anche giorni ed orari di accesso alla stessa.
Le aree in parola sono comprese nella scheda tecnica dell'Agenzia del Demanio n. SAB1143, e corrispondono al cd. “ Centro di Servizio di Capaccio Scalo, Aree Verdi e Scuola Materna ”, giusto verbale di consegna prot. n. 2015/16046/DRCAM/NA4 dell'11.12.2015 dell'Agenzia del Demanio, quali aree destinate ovvero da destinare a finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività (scuole, musei, biblioteche, parchi, etc.).
2.1 Con la delibera n. 70/2018, le istanze di trasferimento in proprietà e comodato, avanzate dal Parroco p.t. della Parrocchia di “S. IT AR sono state, dunque, considerate dal Consiglio Comunale meritevoli di una positiva valutazione, in quanto aventi ad oggetto porzioni del territorio comunale già di interesse pubblico - istituzionale, per le finalità dichiarate e da perseguire.
In particolare, il Consiglio Comunale, avuto specifico riguardo alle aree comprese nella scheda tecnica n. SAB1143, corrispondenti al cd. " Centro di Servizio di Capaccio Scalo, Aree Verdi e Scuola Materna ”, ha ritenuto che la Parrocchia di "S. IT AR” potesse garantirne il mantenimento della destinazione funzionale di interesse pubblico, anche utilizzandole quale luogo di culto cattolico ed annessi.
In considerazione di ciò, nell’assentire le istanze del Parroco, il Consiglio ha specificamente deliberato di vincolare il successivo provvedimento di trasferimento in favore della Parrocchia, a pena di revoca dello stesso, alla destinazione delle aree in parola quale di luogo di culto cattolico (quelle di cui alla scheda n. SAB1146) ovvero allo svolgimento di iniziative ed attività religiose - pastorali e di carattere pubblico - istituzionali e ricreative (quelle di cui alla scheda n. SAB1143), con oneri economici di manutenzione e vigilanza ad esclusivo carico della Parrocchia medesima, da svolgersi in modo congiunto con il Comune di Capaccio Paestum, mediante la stipula di accordi/protocolli/d'intesa formali vincolanti, nelle forme consentite dalla vigente normativa in materia, dando così mandato ai responsabili dei servizi e delle aree funzionali competenti, di adottare ogni conseguente atto o/e provvedimento.
3. L’Associazione odierna ricorrente, giusta delibera del Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2018, ha, dunque, impugnato la summenzionata delibera comunale n. 70/2018, all’uopo articolando una pluralità di motivi di diritto, con il dichiarato intento di « evitare che l’area estesa circa 10000,00 mq., valutabile diversi milioni di euro, sita in Capaccio Scalo, in parte destinata a parco pubblico a verde attrezzato comunale e in parte occupata da immobili utilizzati dalla locale parrocchia, venga modificata e/o distratta dai rispettivi utilizzi, attraverso variazioni rilevanti dello stato dei luoghi (canonica e chiesa) e/o utilizzi diversi e/o limitati rispetto a quelli attuali (la Collinetta). Il tutto a tutela dell’esistente e di tutti i vincoli urbanistici gravanti sull’area nonché dell’attuale utilizzo pubblico dell’area “La Collinetta”.».
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14.02.2019, affidato ad una pluralità di motivi di diritto, l’Associazione ricorrente ha impugnato la successiva delibera n. 96 del 30.11.2018 con cui il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum, facendo seguito alla delibera n. 70/2018 ha deliberato di:
- trasferire in piena proprietà, a titolo di donazione, il fabbricato destinato alla Chiesta del Santo Patrono IT AR, l’adiacente casa canonica e la relativa area di sedime, unitamente alla corte che li circonda, a partire dal campabile;
- trasferire, così come concordato con la C.E.I., il solo di diritto di superficie, per 99 anni, dell’area verde compresa nel parco urbano, denominato “La Collinetta”, per una superficie complessiva di € 4.376,00, distinta in catasto al foglio 12, particella n. 2870.
- di vincolare il trasferimento dei beni sopra richiamati, quale valorizzazione degli stessi, all’esclusiva destinazione quale luogo di culto cattolico e per iniziative ed attività religiose e pastorali, nel rispetto della vigente normativa.
5. Il Comune di Capaccio Paestum ha depositato memoria di mera forma.
6. In occasione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 giugno 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, in vista della quale la ricorrente ha insistito nelle proprie ragioni, il Collegio ha avvertito le parti circa la possibile definizione del ricorso nel senso dell’inammissibilità per carenza di una posizione giuridica legittimante l’impugnazione e, dunque, di interesse. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, per come prospettato in sede di discussione.
8. Risulta dagli atti di causa che l’Associazione odierna istante si sia costituita soltanto in data 1 ottobre 2018 (cfr. atto costitutivo, depositato in data 4 maggio 2023) ovvero in epoca successiva all’adozione delle delibere consiliari oggetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.
Rebus sic stantibus , difetta, ad avviso del Collegio, quella stabilità dell’assetto organizzativo che la giurisprudenza amministrativa esige, unitamente ad altri, per ammettere la legittimazione a ricorrere da parte delle associazioni non riconosciute, quale è la ricorrente.
In proposito, è sufficiente rinviare a quell’orientamento, anche di questa Sezione (cfr. T.A.R. Campania, NO, sez. II, 27/12/2022, n. 3663), secondo cui la legittimazione processuale delle associazioni in parola è condizionata dall’esistenza di tre requisiti, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell'ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo – nella specie mancante – oltre che alla sua c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'associazione intende agire in giudizio (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 05/10/2022, n. 12639; sez. I, 14 giugno 2021, n. 7041; Consiglio di Stato sez. IV, 29/04/2020, n. 2733; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 567/2011; n. 915/2016; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, n. 7907/2020; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 398/2011).
9. In conclusione, il ricorso è inammissibile, per carenza di posizione giuridica legittimante e, dunque, di interesse.
10. Le spese, tenuto conto della natura formale della costituzione del Comune, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di posizione giuridica legittimante e, dunque, di interesse, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Olindo Di Popolo, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Olindo Di Popolo |
IL SEGRETARIO