Sentenza 3 luglio 2017
Parere definitivo 23 aprile 2019
Ordinanza presidenziale 18 marzo 2022
Ordinanza collegiale 4 agosto 2023
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 7 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/07/2025, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06515/2025REG.PROV.COLL.
N. 01261/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2018, proposto da
LB F.Lli S.S. Soc. Agricola, AN ER e MA S.S. Agricola, AN UA S.S. Soc. Agricola, Soc. Agricola F.Lli IC S.S., IO DO e CE S.S. Soc. Agr., Az. Agr. LL UN, Az. Agr. OL Silvio, Lisioni F.Lli S.S. Agr., AC CE e Attilio G. S.S., NG F.Lli OV e AN S.S. Soc. Agr., Az. Agr. Orsini OV, Soc. Agr. PE IE RT S.S., TT IO e AN S.S. Soc. Agr., Az. Agr.LL BI, Az. Agr.TR MA, OL PP e RG Soc. Agr., Az.Agr. AN AN, NC LE e CA S.S. Soc. Agr., NZ F.Lli S.S. Agricola, TT IO e GE S.S. Soc. Agr., NI OL e GE S.S. Agr., LI UN & C. S.S. Soc. Agr., Az. Agr. Rezzola Michelangelo, Az.Agr. OL GI, ON e NA S.S. Agr., Fenilazzo di Cavaliere Attilio e Figli S.S., Soc. Agr. Costa F.Lli di GE e GI S.S., PA AI e RI S.S. Soc. Agr., DI TR e AN S.S. Soc. Agr., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Manca Bitti, Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca Bitti in Roma, via GI Luciani 1;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Società Esatri S.p.A. ora Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7668/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Vista la sentenza non definitiva n. 7037 del 7 agosto 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti appellate l’avvocato dello Stato Paolo Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le Aziende agricole odierne appellanti hanno impugnato cartelle di pagamento ad esse notificate per il pagamento del prelievo supplementare imputato ad esse aziende in relazione alla campagna lattiera 2004-2005.
2. Con sentenza di questo Consiglio di Stato n 8663/2022 sono stati annullati gli atti impositivi del prelievo relativo alla indicata annata lattiera.
3. Per tale ragione, con sentenza non definitiva n. 7037 del 7 agosto 2024, il Collegio ha dichiarato la perdita di efficacia delle cartelle di pagamento notificate alle aziende indicate in dispositivo e per l’effetto ha dichiarato, per le aziende medesime, l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse.
4. Con la medesima sentenza non definitiva, tuttavia, il Collegio rilevava che la Azienda agricola PA IA, ora PA IO e RI, e l’Azienda agricola LL GE, ora LL BI, pur figurando tra le Aziende appellanti non risultavano destinatarie della sentenza del Consiglio di Stato n. 8663/2022; pertanto rimetteva la causa in istruttoria, prospettando una possibile causa di inammissibilità del ricorso di primo grado in relazione alla mancata impugnazione dell’atto di accertamento del prelievo supplementare, notificato alle predette Aziende PA e LL, assegnando alle stesse termine sino al 30 ottobre 2024 per depositare memorie e documenti finalizzate a dimostrare, eventualmente, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 8663/2022 riguardava anche le suddette Aziende o, in alternativa, per controdedurre all’eccezione di inammissibilità indicata al paragrafo che precede.
5. Ad evasione dell’ordine istruttorio contenuto nella sentenza non definitiva n. 7037/2024, le appellanti producevano documentazione dalla quale emergeva, a loro dire, che:
- il debito dell’Azienda PA relativo al prelievo supplementare per l’annata 2004/2005 era stato saldato tramite compensazione con premi PAC;
- il debito dell’Azienda LL, relativo al prelievo supplementare dovuto per l’annata 2004/2005, sarebbe stato annullato.
5.1. Con memoria del 30 ottobre 2024 le due Aziende hanno concluso per l’accoglimento del ricorso
6. EA ha depositato istanza di rinvio dell’udienza di trattazione del 29 maggio 2025, onde completare le verifiche amministrative del caso.
7. All’udienza del 29 maggio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, ritenendo privo di utilità un rinvio della causa.
8. Il Collegio osserva, infatti, che la documentazione prodotta dalle Aziende PA e LL a seguito della sentenza non definitiva n. 7037/2024, sia irrilevante ai fini del decidere, tenuto conto delle censure articolate nel primo grado del giudizio.
8.1. Come si evince dall’esame del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, una copia del quale è stata acquisita dal Collegio, le censure articolate avverso le cartelle impugnate non individuavano, quale vizio delle stesse, il già avvenuto pagamento del debito: le censure articolate in primo grado, infatti, ruotano intorno alla erronea determinazione, a monte, del prelievo o alla illegittimità del medesimo per mancata comunicazione di avvio del procedimento o per mancata notificazione di esso al produttore; le cartelle esattoriali, in definitiva, sono state impugnate per motivi afferenti alla illegittimità dell’atto di prelievo, e non anche per vizi propri. L’unico vizio proprio della cartella impugnata, dedotto con il ricorso di primo grado, è quello n. 13, con cui si sostiene l’illegittimità della cartella in quanto la procedura di riscossione esattoriale non potrebbe essere utilizzata per il recupero del prelievo supplementare. Anche a voler rintracciare nell’atto d’appello una censura con cui si deduca l’illegittimità delle cartelle impugnate in ragione del già avvenuto pagamento del debito, una simile censura dovrebbe ritenersi nuova, e come tale inammissibile.
8.2. Ne consegue che l’avvenuto pagamento dell’importo portato dalla cartella impugnata, pure se dimostrato, non consentirebbe al Collegio di annullarla ma semmai di dare atto della sua esecuzione ovvero del suo adempimento, ragione per cui non v’è motivo per accogliere l’istanza di rinvio avanzata dagli appellanti, cui EA ha aderito, essendo la stessa funzionale a consentire la produzione di documentazione non rilevante ai fini del decidere.
9. Sul merito dell’atto d’appello il Collegio deve rilevarne l’inammissibilità a cagione della esposizione estremamente confusa, che non individua chiaramente i motivi d’appello e i capi della sentenza oggetto di impugnazione, e che non si compendia in una critica al ragionamento del primo giudice: l’atto d’appello, infatti, in sostanza ripropone le censure di primo grado, limitandosi a soggiungere che il TAR non ne avrebbe tenuto conto; inoltre non consente di stabilire con certezza a quali censure di primo grado siano connesse le varie censure esposte nell’atto d’appello, sicché non è neppure da escludere che nell’atto d’appello siano stati veicolati nuovi motivi. A causa di ciò il Collegio, già con l’ordinanza n. 7543/2023 aveva invitato parte appellante a depositare una memoria che dimostrasse la riconducibilità delle censure articolate in appello con quelle dedotte in primo grado: tale invito è rimasto, però, inadempiuto.
9.1. In ogni caso, anche a voler ritenere l’appello ammissibile, tenuto conto del fatto che il perimetro del thema decidendum è individuato dal ricorso di primo grado, nel quale sono state articolate 13 censure, delle quali 12 finalizzate a denunciare illegittimità afferenti gli atti impositivi del prelievo, l’inammissibilità va comunque dichiarata con riferimento alle suddette 12 censure, alla luce del fatto che le Aziende agricole PA e LL non hanno dimostrato di aver impugnato per tempo gli atti di prelievo relativi alla annata 2004/2005, e di averne ottenuto l’annullamento, né hanno dimostrato di essere destinatarie della sentenza del Consiglio di Stato n. 8663/2022. Quanto alla censura n. 13, essa non risulta riproposta nell’atto d’appello ed è comunque manifestamente infondata, essendo pacifico che il recupero del debito relativo al prelievo supplementare per sforamento delle quote latte possa e debba essere effettuato mediante la procedura di riscossione di cui al D.P.R. n. 603/72.
10. In conclusione, nei confronti delle Aziende agricole PA e LL l’atto d’appello deve essere dichiarato inammissibile e infondato.
11. In considerazione della limitata attività defensionale svolta da EA si può disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Azienda agricola PA IA, ora PA IO e RI e dalla Azienda agricola LL GE, ora LL BI, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
RT Caponigro, Consigliere
OV Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO