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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
EP RA, all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2570/2020 R.G. vertente
fra
, nata l'[...] a [...], cf. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Maria Molinari ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Potenza alla Via del Popolo n. 62, giusta mandato in atti;
RICORRENTE E
(CF: , in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliano,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 19.10.2020 e ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
, docente di scuola secondaria di I grado, in servizio su posto di sostegno presso
[...]
l'Istituto Comprensivo di Picerno, adiva il giudice del lavoro ed esponeva che il Dirigente
1 TI del predetto Istituto, in data 27/04/2020, riceveva una segnalazione, trasmessa via e-mail dal genitore di un alunno della classe II C, in cui si evidenziava che la stessa, durante il periodo di chiusura della scuola a causa dell'emergenza sanitaria, non effettuava i collegamenti on-line e non era presente nello svolgimento della DAD (didattica a distanza); che, per tali ragioni, con nota del D.S. della scuola picernese, prot. 1745 del 5.05.2020, indirizzata alla ricorrente, le venivano contestate le assenze continuative nel pe-riodo dal
5.03.2020 al 5.05.2020 per non aver partecipato né alle attività didattiche, né a quelle extra- curriculari;
che la ricorrente, lo stesso giorno 5/5/2020, nel riscontrare l'email del Dirigente
TI, confermava l'assenza dal servizio, rappresentando le difficoltà riscontrate nell'utilizzo dei mezzi informatici;
che il Capo d'Istituto, ritenuto che la condotta della docente integrasse un illecito disciplinare con nota prot. 246 Ris del 5/5/2020, notiziava l'Ufficio per i procedimenti disciplinari circa le condotte tenute dalla;
che Parte_1 quest'ultimo, con contestazione di addebiti prot. 5175 del 04/06/2020, avviava il procedimento disciplinare, fissando per il giorno 04/08/2020 l'audizione a difesa della ricorrente e all' esito dell'instaurato contraddittorio, con provvedimento prot. 11091 del
28/09/2020 veniva concluso il procedimento disciplinare con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per 11 giorni.
Allegava in diritto: la violazione del termine perentorio per la contestazione di addebito, la mancata affissione del codice disciplinare;
la illegittimità della sanzione irrogata, a fronte della infondatezza e/o insussitenza degli addebiti;
la inadeguatezza e sproporzione rispetto ai comportamenti contestati.
Tanto premesso, adiva il Tribunale per accertare e dichiarare nulli gli Parte_1 atti impugnati ed annullare la sanzione inflitta con ogni conseguenziale effetto, e condanna del convenuto al risarcimento del danno e alle spese di giudizio. CP_1
Si costituiva il giudizio il , in persona Controparte_3 del in carica, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ex art.414 CP_2 comma 1 n. 2 ,per la mancata indicazione del convenuto e, nel merito domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, deducendo la legittimità e la proporzionalità della sanzione conservativa applicata.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione documentale e l'espletamento della prova testimoniale e, sulle conclusioni delle parti, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa
2 matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso atteso che, se effettivamente il ricorso si presenta privo di indicazione del soggetto che si conviene in giudizio, tuttavia l'atto introduttivo ha comunque raggiunto il suo scopo essendosi puntualmente costituito il convenuto;
dalla memoria difensiva risulta, infatti, una CP_1 compiuta ed articolata difesa in fatto e diritto, e dunque, conformemente alla normativa codicistica (art. 156 comma 3 c.p.c.) ed alla giurisprudenza di legittimità, se la controparte si costituisce in giudizio e l'obiettivo dell'atto è raggiunto, il vizio deve considerarsi sanato.
Per ciò che concerne la doglianza di parte ricorrente afferente la violazione dei termini utili per la contestazione dell'addebito, avvenuta oltre il termine fissato dall'art. 55 bis comma 4 del D.Lgs n. 165 del 2001, la stessa deve ritenersi priva di fondamento: l'art. 103, comma 5, del d.l. 18 del 17 marzo 2020 espressamente prevede: “I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020” e, ancora, alla luce del successivo d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 la prefata sospensione è stata prorogata, prevedendo espressamente all'art. 37 che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”. Risulta agli atti che la contestazione disciplinare è stata notificata alla ricorrente in data 4.6.2020, dunque, se si considera dies a quo il 16 maggio, conformemente alle norme emergenziali sopra riportate, non v'è tardività della notifica.
Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata affissione del codice disciplinare, anch'essa appare infondata posto che, nel caso di specie, come allegato e provato in atti, il codice disciplinare risulta rinvenibile e disponibile in più sezioni del sito istituzionale della scuola www.icpicerno.edu.it ;
Quanto al merito, nel caso di specie, occorre verificare se i comportamenti contestati dal convenuto alla parte ricorrente siano tali da legittimare, anche sul piano della CP_1 proporzionalità, la sanzione della sospensione dal servizio pari a 11 giornate.
Al riguardo giova riportare il contenuto della contestazione disciplinare del 4.6.2020 Co prot.5175, di rilievo per la presente indagine: “Si contesta che la è stata assente da tutte le
3 attività didattiche a partire dal 5 marzo c.a.. In particolare, da quando si è resa necessaria la didattica a distanza a causa dell'emergenza epidemiologica, nonostante il Dirigente
TI abbia emanato diversi provvedimenti dirigenziali, dando istruzioni per la DAD e sollecitando il senso di responsabilità e di collaborazione, nonché indicando la necessità di seguire scrupolosamente tali indicazioni (es. utilizzare la piattaforma GSuite, la chat whatsapp di classe e di sezione), sottolineando, vieppiù, che i docenti sono tenuti al Co potenziamento della didattica a distanza, la non si è resa partecipe di nessuna delle Co attività promosse. Si contesta, pertanto, che la non ha attivato i canali virtuali per la
DAD; non ha partecipato ai webinar per la scuola secondaria di primo grado (nei giorni
6/3/2020, 11/03/2020, 19/03/2020, 8/4/2020); non ha mai partecipato alle video-lezioni attivate per garantire la didattica a distanza;
non ha inviato, entro il 10/4/2020, al Dirigente
TI il feedback sulla rimodulazione delle attività progettate a favore degli alunni con disabilità; non ha preso parte al Consiglio di classe della 2^C in modalità “videochiamata meet”, convocato in data 20/4/2020 e tenutosi il 29/4/2020; non ha avuto contatti via whatsapp con gli alunni alla SV affidati, privando, di fatto, questi ultimi dell'insegnamento di cui necessitano. Le condotte sopra descritte, qualificabili come atti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione, come gravi negligenze in servizio (art. 494 e 495 del d.lgs. 297/1994), nonché come assenza priva di valida giustificazione tale da pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione (art. 55 quater del d.lgs. 165/2001), costituiscono gravi illeciti disciplinari, dai quali potrebbe scaturire anche la sanzione del licenziamento disciplinare.”
Il convenuto, a fronte delle condotta appena descritta, irrogava alla sig.ra CP_1
, la sanzione della sospensione dall'insegnamento per giorni 11, concedendole, Parte_1 per i predetti giorni, l'assegno alimentare di cui all'art. 500 del D.Lgs. n. 297/1994. Parte ricorrente allega l'insussistenza dei fatti addebitati, ritenendo ingiusta la sanzione comminatale e richiede, pertanto, il risarcimento dei danni asseritamente patiti, quantificati in
€ 10.000,00; la stessa confermava di essere stata assente dalle attività svolte, adducendo di aver avuto problemi a collegarsi a causa delle sue carenze informatiche;
di aver risolto solo successivamente i problemi con le sue credenziali di accesso;
di aver, comunque, comunicato con i suoi alunni tramite whatsapp, di aver partecipato al Consiglio di classe attraverso una telefonata con una collega, che l'avrebbe messa in vivavoce.
Cio' posto, dalla documentazione in atti emerge che a causa della emergenza sanitaria, a far data dal 5/3/2020, si è reso necessario lo svolgimento delle attività didattiche a distanza;
il
Dirigente TI dell' Picerno è stato, pertanto, chiamato ad organizzare una nuova CP_5
4 tipologia di offerta formativa e a tal fine, ha prontamente organizzato incontri, webinar, ed ha predisposto note con cui provvedeva a diffondere tutte le indicazioni utili per la didattica a distanza;
nelle plurime iniziative organizzate il Dirigente TI sollecitava il senso di responsabilità e di collaborazione dei docenti.
Orbene, risulta provato che la ricorrente non partecipava alle attività formative promosse, né cercava soluzioni tempestive per risolvere le sue difficoltà nell'avvalersi degli strumenti tecnologici;
non v'è prova, infatti, che la docente abbia tempestivamente informato il
Dirigente TI delle difficoltà lavorative riscontrate, né ha mai riferito di non essere in possesso di propria strumentazione idonea allo svolgimento della DAD.
Con una e-mail del 27/4/2020 inviata al Dirigente, il genitore di uno degli alunni affidati alle cure della prof.ssa rappresentava che la professoressa, durante il Parte_1 periodo emergenziale, non era presente nelle attività didattiche a distanza e non effettuava alcun collegamento.
Ciò posto, la ricorrente deve pacificamente ritenersi assente nei giorni in cui non ha prestato la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile, non avendo erogato da remoto il
“servizio” della didattica a distanza. La giurisprudenza sul punto ha affermato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n.
165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgono a "scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza per la fruizione (previa richiesta) di pause, ferie e in generale di cause di sospensione del rapporto di lavoro.” (Cass.n. 18326/2016). Nel caso di specie, la sanzione irrogata è di sospensione dal servizio, ove, come precisato negli scritti difensivi del convenuto, alla luce della normativa vigente, stante il comportamento CP_1
Cont della ricorrente, l' avrebbe potuto valutare finanche la sanzione del licenziamento disciplinare.
Applicando i principi appena riportati della giurisprudenza di legittimità, occorre valutare se, nel caso di specie, ricorrano elementi per ritenere, scriminata la condotta tenuta dal lavoratore.
Ebbene la giustificazione addotta dalla docente relativa ai problemi di collegamento che non gli avrebbero consentito di erogare da remoto il “servizio” della didattica a distanza, non può considerarsi circostanza idonea a scriminare la sua condotta, anche in considerazione del
5 mancato collegamento per un periodo decisamente lungo e protrattosi ben oltre il numero di giorni consentiti dalla normativa vigente.
Da quanto sopra, appare evidente come le condotte contestate e provate nel presente giudizio, si pongano in contrasto con i doveri fondamentali del lavoratore, nello specifico, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione di docente e, per l'effetto, rendano, anche sul piano della proporzionalità, legittima la sanzione conservativa impugnata nonché priva di fondamento l'allegazione relativa alla mancata affissione del codice disciplinare.
Il rigetto della domanda afferente la declaratoria di nullità della sanzione inflitta, formulata da parte ricorrente conduce al rigetto anche della ulteriore e conseguenziale domanda di risarcimento del danno.
Per le ragioni esposte, segue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso, nonché per la natura vetusta dello stesso
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19.10.2020, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Potenza, lì 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EP RA
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