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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 8310/2024, promossa da: C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Sebastiano Dario Lattuca (C.F.:
) e William Giambattista Lattuca (C.F.: C.F._1
) C.F._2
-attrice opponente- Contro (C.F. e P.IVA: Controparte_2
), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Maroncelli (C.F.:
), C.F._3
-convenuta opposta- avverso il decreto ingiuntivo n. 519/2024, emesso dal Tribunale di Venezia l'08/03/2024 e pubblicato l'11/03/2024 (r.g. n. 2582/2024). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, 1)
Nel merito revocare il predetto decreto ingiuntivo perché l'odierna opposta ha emesso le fatture oggetto del monitorio, che venivano tempestivamente contestate, in assenza di alcun ordinativo, per importi superiori a quelli concordati e in assenza di alcun titolo giuridico, in violazione del fondamentale principio di buona fede contrattuale emettendo fatture per ore di lavoro effettivamente lavorate e per noleggi di beni e attrezzature mai richiesti, vista
l'insussistenza dell'asserito credito, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato con ogni utile statuizione;
[…] 3) condannare la convenuta opposta al pagamento, in favore di
delle spese e dei compensi del presente procedimento, da distrarre in favore Controparte_1 dei sottoscritti difensori anticipatari”. In via istruttoria: omissis.
Per parte convenuta opposta:
[…] In via principale: - rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da con atto di citazione del 27.04.2024 avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo telematico n. 519/2024 Ing. (n. 2582/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di
Venezia il 08.03.2024 unitamente ad ogni domanda ivi svolta dall'opponente e, per l'effetto, confermare il menzionato provvedimento monitorio;
- condannare, comunque ed in ogni caso,
l'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Controparte_1 favore del la somma capitale di € 66.079,76 e/o la diversa maggiore Controparte_2
o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio e/o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi di mora dalla data di scadenza delle singole fatture azionate sino all'effettivo pagamento, oltre le spese relative alla fase monitoria. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di giudizio. In via istruttoria: omissis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
La società ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 519/2024 emesso dal Tribunale di Venezia
l'08/03/2024 e pubblicato l'11/03/2024 (r.g. n. 2582/2024), con il quale le è stato ingiunto di pagare al la somma Controparte_2 di € 66.079,76, oltre interessi e spese, in quanto le fatture nn. 80 (€
7.524,96), 81 (€ 15.452,78), 82 (€ 11.466,68), 85 (€ 6.342,48), 89 (€
927,20), 90 (€ 732,00), 91 (€ 8.901,90), 95 (€ 585,6), 99 (€ 973,56), 100
(€ 5.430,40) e 101 (€ 7.760,20) emesse dalla società nel 2021 CP_2 per servizi svolti, lavorazioni eseguite e spese anticipate in suo favore sono rimaste inevase.
ha rappresentato di aver formato, insieme ad e CP_1 CP_2 ad altre società, la rete di imprese “Industry Service” a partire da marzo
2021. Nell'ambito dei rapporti di rete, al fine di dare continuità lavorativa alla n difficoltà economica, le due società in questione CP_2 si sono accordate nel senso di organizzare le commesse in modo che avrebbe acquistato il materiale necessario, mentre CP_1
n possesso di personale, officine e certificazioni, avrebbe eseguito CP_2
i lavori.
Pag. 2 di 8 ha esposto, poi, di aver effettuato una ricognizione dei CP_1 rapporti dare/avere con la e di aver estinto per compensazione i CP_2 debiti nei confronti di quest'ultima, relativi alle fatture n. 80 e 81 oggetto di ingiunzione, versando alla convenuta la residua somma di €
255,80 con bonifico bancario del 23/12/2021.
Quanto alle restanti fatture oggetto del monitorio, l'opponente ha rappresentato di averle tempestivamente contestate con missive p.e.c. allegate agli atti.
L'attrice, quindi, ha rilevato l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, invocando anche l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., per contrarietà a buona fede del comportamento della controparte.
Con comparsa di risposta del 12/07/2024, si è costituito in giudizio il rassegnando le conclusioni riportate in Controparte_2
epigrafe e contestando quanto ex adverso allegato.
Il Giudice, all'udienza del 12/12/2024, fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., riservandosi all'esito il deposito della sentenza nei termini di legge.
IN DIRITTO.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Nel procedimento per ingiunzione, a seguito dell'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione finalizzato all'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, in cui il creditore opposto mantiene la posizione sostanziale di attore e il debitore opponente quella di convenuto. Trovano quindi applicazione i principi generali in materia di onere della prova, per cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
Pag. 3 di 8 modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass., Sez. Un., n.
13533/2001).
Nel caso di specie, la società opponente ha, in primo luogo, eccepito l'estinzione (non già l'originaria inesistenza) del credito di cui alle fatture n. 80 e 81 del 31/08/2021 per compensazione;
tuttavia, non ha puntualmente provato – come era suo onere – l'esistenza degli asseriti controcrediti nei confronti di
[...]
ha però documentato di aver pagato alla controparte CP_3 la somma pari ad euro 255,80, con bonifico bancario del 23/12/2021
(doc. 7 di parte attrice), imputando tale pagamento a saldo delle fatture nn. 80 e 81 (per il resto onorate, in tesi, in forza dell'indimostrato accordo di compensazione). Il convenuto, pur avendo CP_2 contestato la dedotta compensazione, non ha tuttavia specificamente contestato la ricezione ti tale somma, né la sua imputazione a pagamento delle fatture nn. 80 e 81; e poiché grava sul creditore eccepire e provare che il pagamento ricevuto debba imputarsi ad un credito diverso (arg. ex Cass., n. 27247/2023), in assenza di ciò, la somma di cui trattasi dovrà effettivamente essere scomputata da quanto dovuto in forza delle fatture nn. 80 e 81.
Quanto alle somme relative alle ulteriori fatture azionate in sede monitoria, ha affermato di nulla dovere, Controparte_1 richiamandosi, reiteratamente, al contenuto delle contestazioni da tempo già sollevate alla controparte con le comunicazioni PEC sub docc.
8 (“CONTESTAZIONE FATTURE PER DISTACCO
PERSONALE”), 9 (“CONTESTAZIONE FATTURE”) e 10
(“CONTESTAZIONE FATTURE 82, 85, 89, 90 91, 95, 99 e 100”).
A ben vedere, tuttavia, il doc. 8 riguarda la sola fattura n. 82, il doc.
10 le sole fatture nn. 99 e 100, mentre il doc. 9 è irrilevante, in quanto comunicazione inviata all'opposta dalla rete Industry Service, soggetto diverso rispetto a e comunque generica, priva cioè Controparte_1 di specifici riferimenti ai fatti e alle fatture di causa.
Sul contenuto dei docc. 8 e 10 si dirà appena sotto.
Pag. 4 di 8 Sono rimasti, pertanto, non specificamente contestati – in violazione dell'onere posto dall'art. 167 c.p.c. in capo al convenuto in senso sostanziale e con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – i singoli fatti sottesi all'emissione delle fatture nn. 85, 89, 90, 91, 95 e 101, in esse cristallizzati e richiamati dall'opposta.
Ebbene, quanto alla fattura n. 82, dalla lettura del doc. 8 emerge che non abbia contestato la debenza nell'an, ma solo nel CP_1 quantum del costo del distacco del personale affermando che vi CP_2 sarebbe stato un errore nel calcolo del costo medio orario e ritenendo che, secondo la corretta metodologia di calcolo esposta, l'importo dovuto sarebbe pari ad euro 10.506,66, anziché ad euro 11.466,68.
Applicando le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., in presenza di puntuali contestazioni sul quantum e sui conteggi effettuati – come ne caso di specie –, grava sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, l'onere della dimostrazione della correttezza dell'importo fatturato e dei criteri di calcolo adottati. Per ottenere la condanna al pagamento di una somma determinata, infatti, l'attore deve provare anche l'ammontare del credito (Cass., n. 8463/2016). Ciò nonostante, il non ha fornito la prova che l'importo richiesto sia Controparte_2 quello dovuto alla stregua dell'accordo tra le parti, né si è proposto di altrimenti dimostrare la correttezza dei propri conteggi, essendosi limitato a replicare (cfr. doc. 5): che in passato è stato utilizzato anche con altre società il medesimo prospetto elaborato dallo studio paghe, senza che siano mai state mosse contestazioni;
che il costo indicato è corretto poiché è il costo effettivo. Nessuno di tali argomenti, tuttavia, consente di superare l'assenza di prova delle tariffe e dei parametri di calcolo pattuiti dalle parti o effettivamente in uso nel settore.
La somma di cui alla fattura in questione deve quindi ritenersi dovuta nell'ammontare riconosciuto dall'opponente.
Quanto alle fatture nn. 99 e 100, sulla scorta del richiamato doc. 10,
ha dedotto l'assenza di titolo giuridico a fondamento del CP_1 credito azionato.
Pag. 5 di 8 Il pur essendo suo onere, non ha provato il Controparte_2 fondamento della propria pretesa, ma si è limitato ad allegare che lo svolgimento dei servizi di distacco di personale e consegna di attrezzature al cantiere di Porto Tolle sarebbe stato oggetto di un accordo verbale tra le parti che, tuttavia, è rimasto indimostrato.
Inoltre, non è possibile affermare, in assenza di evidenze specifiche in tal senso, che il servizio di distacco di personale dovesse necessariamente includere anche gli ulteriori servizi di consegna di attrezzature e messa a disposizione di automezzi, con riaddebito di
“spese vive” interamente a carico di . Ciò, invero, non è CP_1 desumibile né dal contratto di rete di imprese (doc. 3 del fascicolo monitorio, il quale non attiene alla ripartizione dei lavori), né dalla semplice circostanza che, nel loro rapporto di collaborazione,
[...]
acquistava i materiali mentre essendo in possesso di CP_1 CP_2 personale, officine e certificazioni, eseguiva i lavori.
Tra le somme dovute dall'opponente vanno pertanto espunte quelle di cui alle fatture nn. 99 e 100.
Non può trovare accoglimento, infine, l'eccezione di inadempimento formulata dalla società debitrice (che peraltro non è stata riproposta nelle conclusioni). L'eccezione (in applicazione dei principi generali desumibili, ex multis, da Cass. civ., n. 14896/2021) appare generica, in quanto non ha allegato in modo preciso, puntuale e CP_1 circostanziato il preteso inadempimento di controparte;
contraddittoria e non proporzionata allo scopo, considerato che l'opponente pretende di nulla dovere, pur non avendo contestato specificamente la debenza della maggior parte delle somme fatturate che risultano quindi riconosciute e dovute;
contraria a buona fede, in quanto, oltre a tutto ciò, con comportamento processuale che dev'essere senz'altro stigmatizzato,
l'opponente ha inteso contestare le fatture azionate in via monitoria, richiamandosi alla comunicazione prodotta sub doc. 10, denominato
“CONTESTAZIONE FATTURE 82, 85, 89, 90 91, 95, 99 e 100”, contro ogni evidenza, giacché, come si è visto, sin dal suo oggetto, la
Pag. 6 di 8 comunicazione in questione è relativa alle sole fatture 99 e 100.
Da tutto quanto sopra discende che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato e condannata al pagamento Controparte_1 della minor somma capitale di € 58.459,98, maggiorata degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo, con la precisazione che negli ordinativi sottesi alle sole fatture n. 85, 89, 90 e 91, le parti hanno concordato che “in deroga al disposto D. Lgs. 231/2002, gli interessi di mora, decoreranno da una richiesta scritta ex art. 1219 del Codice Civile”; pertanto i relativi interessi sono dovuti dalla data del 24/04/2023 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio).
Le spese processuali di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto della misura in cui la domanda viene definitivamente accolta, della modesta complessità della controversia, dell'attività difensiva effettivamente espletata, della sostanziale assenza di una fase istruttoria e della decisione nelle forme semplificate, il che giustifica l'applicazione dei parametri minimi.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 519/2024 emesso dal Tribunale di Venezia l'08/03/2024 e pubblicato l'11/03/2024 (r.g. n. 2582/2024);
2. CONDANNA la parte opponente a corrispondere alla parte opposta la somma di € 58.459,98, oltre interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002 come indicato in parte motiva;
3. CONDANNA la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese processuali di entrambe le fasi del giudizio che si liquidano complessivamente in € 8.173,00 per compensi professionali ed € 534,70 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Pag. 7 di 8 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Testimone_1
tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013.
[...]
Venezia, così deciso il 09/01/2025
IL GIUDICE Tobia Aceto
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