Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1072/2021 R.G.
promossa da:
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renzo Turri e Pietro Turri del Foro di Prato, elettivamente domiciliata presso il loro studio per procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 83, terzo comma c.p.c.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(p.IVA: Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianandrea Rosati del Foro di Prato, elettivamente domiciliata presso il suo studio per procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 83, terzo comma c.p.c.
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Pagamento somma-provvigioni
PRIMA UDIENZA: 27/10/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 27/09/2024
Conclusioni delle parti:
Per l'opposta: “come da memoria ex art. 183, 6 comma n. 1)”2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la società conveniva in Giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Prato, la società , al Controparte_1 fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale -a far data dal 27/9/2020- per inadempimento della
[...] non provata la pretesa creditoria ingiunta, e Controparte_2 conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto con condanna della opposta alla restituzione delle maggiori somme eventualmente pagate in conseguenza della provvisoria esecutività del decreto.
A sostegno dell'opposizione deduceva che la aveva Controparte_1 richiesto, con il monitorio, il pagamento dei crediti portati dalle fatture n.
1/001 del 5/1/2021 per provvigioni relative al mese di ottobre 2020 per Euro
965,71, n. 5/001 del 3/2/21 per Euro 893,16 e n. 6/001 del 3/2/2021 per Euro
6.800,98, tutte riferibili a “Portafoglio esistente da Beta”. Assumeva
l'opponente che l'ingiungente non aveva mai fornito prova di avere effettuato concretamente le prestazioni previste nel contratto di consulenza ed
1Voglia il Tribunale di Prato: a) accertare e dichiarare, anche se del caso in via riconvenzionale, l'intervenuta risoluzione al 27/09/2020 del rapporto contrattuale stipulato tra le parti per inadempimento della
[...] ; b) sentire altresì dichiarare ed accertare infondata e non provata la pretesa creditoria della CP_1 per non aver la stessa dimostrato di aver concretamente svolto Controparte_1 Controparte_1 le dettagliate attività previste nel contratto di consulenza e intermediazione del 2/1/2019 e comunque, per Co aver calcolato le provvigioni sugli incassi di relativi a tutti i clienti a suo tempo acquisiti dalla
[...]
senza alcuna distinzione e specificazione delle commissioni generate dai soli “portafogli Parte_3 lle lettere “d” e “e” del paragrafo 1 dell'allegato 1 “provvigioni riconosciute” al contratto 2/1/2019; c) sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della alla CP_1 CP_1Co restituzione delle maggiori somme che fossero state corrisposte da in forza ione del decreto opposto. In via istruttoria per l'ammissione di tutte le prove per interrogatorio e per testi (con i testi indicati) come indicate con la memoria 183 VI° comma n. 2 e n° 3 e non ammesse. Vittoria di spese ed onorari di causa. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO: rigettare l'opposizione e le domande ex adverso proposte, inquanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 208/2021- 473/2021 RG depositato dal Giudice del Tribunale di Prato il 23.02.2021. IN IPOTESI nel merito -in denegata ipotesi di revoca o dichiarazione di nullità
o inefficacia o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare la al pagamento, Parte_1 in favore della dell'importo di € 8.659,85 (comprensivo degli Controparte_1 importi dovuti per le ritenute fiscali) dovuto per i titoli e le ragioni di cui alle fatture ingiunte ed esplicitati e ulteriormente documentati in parte narrativa (fatture n. 1/001 del 05.01.21 di € 965,71, n. 5/001 del 03.02.21 di € 893,16 e n. 6/001 del 03.02.21 di € 6800,98 -doc.ti da 19 a 21- fascicolo monitorio) o di quel diverso maggiore o minore -condannare in ogni caso l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi, in favore della opposta, in via equitativa nell'importo ritenuto di giustizia dal Giudice, per la palese temerarietà della lite instaurata. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
Pag. 2 di 14 intermediazione del 2/1/2019; in particolare la aveva Controparte_1 avanzato una richiesta monitoria basata, per ogni fattura emessa, su una somma a titolo di provvigioni, che, anziché essere calcolata su parametri variabili a seconda della attività svolte, veniva sempre applicata al massimo di quanto astrattamente previsto e senza allegare prova alcuna dell'attività svolta;
infatti l'allegato A, ai punti n. 1 e 2 lettere b) prevedeva una provvigione del
20% delle commissioni annue generate solo qualora il consulente avesse seguito anche la gestione del programma assicurativo e lo curasse direttamente, cosa che nella specie non era stata dimostrata;
in particolare essendo in uso alla BNI specifiche procedure operative, al rispetto delle quali la ingiunta si era obbligata, era suo obbligo dimostrare la gestione del programma assicurativo. Precisava che i documenti allegati alle fatture poste a base del ricorso monitorio, non erano idonei a provare la pretesa creditoria avanzata e che varie volte era stato contestato l'errato calcolo delle provvigioni applicate, tanto che fin dal mese di agosto 2020 era stata invocata l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento. Ciò malgrado,
l'ingiungente aveva continuato ad avere l'illegittimo possesso di documenti, poi allegati alle fatture, e non aveva provveduto alla restituzione della strumentazione informatica. Insisteva, quindi per l'accertamento della intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale al 27/9/2020, per la declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria avanzata e per la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/05/2021, si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
la quale contestava integralmente la proposta opposizione, in quanto
[...] infondata, strumentale e dilatoria. Premetteva della pendenza di altro giudizio di opposizione a D.I. n. 208/2021, che aveva dato vita alla causa R.g.
2802/2020 Tribunale di Prato, al quale chiedeva, preliminarmente che il presente giudizio venisse riunito.
Nel merito assumeva che al ricorso monitorio erano stati allegati i contratti regolatori del rapporto (quello del 23/2/2015 e successivo del 2/1/2019), in adempimento dei quali venivano emesse fatture mensili per i corrispettivi
Pag. 3 di 14 spettanti a titolo di commissioni per servizi di intermediazione assicurativa resi e descritti nei citati contratti. In particolare, al primo contratto era subentrato, senza soluzione di continuità, il secondo, che si portava dietro tutto il portafoglio clienti. L'articolo 3) del citato contratto regolava dettagliatamente il corrispettivo spettante al consulente, e le relative fatture erano state emesse in virtù dell'attività di intermediazione assicurativa svolte in collaborazione con la società per effetto dei rapporti Parte_1 contrattuali, ed in particolare si trattava di commissioni calcolate su polizze assicurative stipulate da terzi attraverso i servizi di intermediazione resi dalla precisava che nessuna contestazione era mai stata Controparte_1 Cont avanzata sull'operato di essa comparente da parte ma anzi, le relative spettanze erano sempre state pagate (anche se, in taluni casi dietro notifica del decreto ingiuntivo). Pertanto, vi era prova documentale di pagamenti eseguiti i quali confermavano la fondatezza della pretesa creditoria avanzata, trattandosi di fatture aventi la medesima identica causale di quelle azionate con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e più nello specifico i criteri di calcolo delle commissioni erano quelli precisati nei contratti e precisati all'articolo 3) del contratto del 2019. Segnatamente la percentuale prevista era del 70% da calcolarsi sul 100% delle commissioni generate sul portafoglio clienti denominato “Unità Prato ex Beta-Portafoglio
Nuovo Nencini Federico” e sul 50% delle commissioni generate sul portafoglio clienti denominato “Unità Prato ex Beta-Portafogli esistente da Beta”.
Rilevava che le commissioni erano state calcolate sulla base degli estratti conto inviati dalla come dimostrato dalla corrispondenza intercorsa fra le CP_4 parti nel periodo aprile-ottobre 2020, e, che, quindi, corrispondevano esattamente alle percentuali calcolate sui rendiconti delle provvigioni maturate Cont sulle polizze assicurative, come comunicate dalla negli estratti conto mensili.
Nelle fatture oggetto di ricorso monitorio, gli importi erano stati calcolati nella misura pari al 70% della metà delle commissioni generate, quindi assolutamente aderente alla previsione contrattuale.
Nel precisare che i criteri di quantificazione delle provvigioni maturate erano rimasti sempre gli stessi per la durata di tutto il rapporto, insisteva per il
Pag. 4 di 14 rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in ipotesi subordinata per la condanna della al pagamento Parte_1 delle somme dovute, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c, con provvedimento emesso fuori udienza in data 05/07/2022, il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti, e precisamente le prova testimoniale richiesta dalla parte opposta limitatamente ai capitoli n. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 formulati nella memoria n. 2) e la prova testimoniale richiesta dalla parte opponente limitatamente ai capitoli 8 e 9 della relativa memoria, nonché l'interrogatorio formale del legale rappresentante della sui capitoli 6 Controparte_1
e 7 sempre della memoria di parte opponente n. 2).
Espletata la prova per testi, veniva svolta consulenza tecnica volta ad accertare se le somme richieste da con le fatture poste a base Controparte_1 del ricorso per ingiunzione, fossero state calcolate applicando correttamente le percentuali provvigionali stabilite e riportate nell'allegato 1) al contratto concluso tra le parti in data 02/01/2019, eventualmente ricalcolando le provvigioni nel rispetto della tabella e se esse comprendessero o meno le polizze relative ai clienti riconducibili al “gruppo” a cui Controparte_5 aveva fatto riferimento la testimone Successivamente, in Testimone_1 sede di udienza del 26/09/2023, su richiesta di parte opposta, il quesito veniva esteso all'ulteriore accertamento sulla verifica della presenza delle polizze del gruppo anche nelle fatture allegate sub. 7-13, 14-25, 26 e 27 Controparte_5 da parte opposta”.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 29/07/2024, tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti che seguono.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di
Pag. 5 di 14 cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(fra le tante Cass. 27/6/2000 n. 8718); in questo giudizio il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. 17/2/2004 n. 2997). Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n.
17371).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione, ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ed estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Nel caso di specie è da ritenere che la parte opposta, attrice in senso sostanziale, non abbia fornito piena ed adeguata prova del credito vantato e che dunque l'opposizione al decreto ingiuntivo vada in parte accolta.
Preliminarmente va dato atto della non obbligatorietà nel presente giudizio degli effetti del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 744/2021 del Tribunale di Prato pubblicata in data 25/01/2021, emessa fra le medesime parti all'esito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1132/2020, atteso
Pag. 6 di 14 che le fatture oggetto di quel ricorso monitorio, e del relativo giudizio a cognizione piena, erano diverse rispetto a quelle di cui alla presente causa.
Risulta pacifico e non contestato che i rapporti fra le parti erano regolati fino al 31/12/2018, dal contratto del 2015, e precisamente trovavano fondamento in una “lettera di collaborazione ai sensi dell'art. 22, COMMA 10, d.l. 18 ottobre
2012 n. 179” in data 23/2/2015. All'epoca di vigenza di tale contratto, entrambe le parti erano iscritte nella Sezione B del Registro Unico Intermediari, pertanto l'accordo regolamentava, in sostanza, una collaborazione fra broker assicurativi.
E' altresì assodato che in data 02/01/2019 veniva risolto consensualmente tale contratto e concluso un nuovo accordo, in seguito alla modifica dello status di intermediario da parte di che, a decorrere dalla data Controparte_1 del 02/01/2019 era iscritta alla sezione E) del Registro Unico Intermediari, e pertanto non poteva più svolgere direttamente attività di intermediazione.
Con il nuovo contratto veniva pattuito che avrebbe Controparte_1 dovuto svolgere tutta una serie di prestazioni e precisamente: presentare ed Cont introdurre ai propri clienti, in modo da farli acquisire quali clienti dell'intermediario, prestare attività di consulenza ed assistenza finalizzata alla presentazione e proposta di prodotti assicurativi (fra cui assistenza e consulenza per la gestione del programma assicurativo, redazione dei questionari di rilevazione di rischio, reperimento dei documenti e delle informazioni necessarie alla trattazione del rischio e dei capitolati di polizza, ecc..) e prestare assistenza nella gestione dei contratti assicurativi in caso di sinistro;
a fronte di tali attività, la si impegnava a corrispondere le CP_4 commissioni indicate nell'Allegato n. 1) al contratto (ovvero la diversa percentuale di volta in volta concordata per iscritto) da applicare alle Cont commissioni fatturate (ed incassate) mensilmente da agli assicuratori presso i quali erano intermediati i contratti assicurativi, e sugli importi fatturati annualmente e ricevuti da dai clienti. CP_4
In particolare, l'Allegato 1) stabiliva espressamente il seguente impianto commissionale: Cont
-Sul portafoglio Clienti che hanno già rilasciato incarico di brokeraggio a per effetto dell'attività svolta da Controparte_1
Pag. 7 di 14 A) Il 20% delle commissioni annue generate, per l'acquisizione dell'incarico di Cont brokeraggio a cui si aggiunge:
B) Il 20% delle commissioni annue generate, qualora il Consulente segua anche la gestione del programma assicurativo e lo curi direttamente, a cui si aggiunge:
C) un ulteriore 30% delle commissioni annue generate e calcolate nel seguente modo: sul 100% delle commissioni generate sul portafoglio codificato al centro di responsabilità “Unità Prato ex Beta – Portafoglio Nuovo ”; sul Controparte_1
50% delle commissioni generate sul portafoglio codificato al centro di responsabilità “Unità Prato ex Beta – Portafoglio esistente da Beta” Cont Sul portafoglio Clienti che assegnerà a o sul Controparte_1 portafoglio che sarà acquisito nell'ambito di progetti di sviluppo ideati, creati e Cont promossi da grazie ai quali la stessa riceverà incarico di Brokeraggio e per Cont i quali hiederà l'intervento di Controparte_1
A) il 20% delle commissioni annue generate per l'acquisizione dell'incarico di Cont brokeraggio a cui si aggiunge:
B) il 20% delle commissioni annue generate, qualora il Consulente segua anche la gestione del programma assicurativo e lo curi direttamente;
entrambe calcolate sul 100% delle commissioni generate sul portafoglio codificato al centro di responsabilità “Unità Prato ex Beta – Portafoglio Progetti
BNI Nencini Federico”.
L'accordo del 2019, a differenza di quello del 2015 che prevedeva l'applicazione della quota del 70% in modo unitario, assumeva di calcolare le provvigioni spettanti tramite applicazione di aliquote 'stratificate', a seconda dell'attività effettivamente svolta da e della natura Controparte_1 Cont delle commissioni generate in capo a in particolare veniva distinta una parte di compenso, pari al 20%, dovuta per l'attività di procacciamento di affari, un'altra parte pari al 20% per la gestione del programma assicurativo ed un ulteriore 30% come parte fissa.
Tali accordi erano applicabili a tutti i rapporti commerciali sorti dopo la sottoscrizione del contratto del 2/1/2019, nonché a quelli in essere alla data di stipula dell'accordo ed acquisiti in forza di precedenti rapporti intercorrenti fra le parti. A tale proposito vale pena precisare che la domanda azionata in via monitoria attiene a fatture emesse nella vigenza del contratto di
Pag. 8 di 14 intermediazione e consulenza del 2019; infatti, le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo sono la n. 1/001 del 5/1/2021, n. 5/001 del
3/2/2021 e n. 6/001 del 3/2/2021, tutte relative a provvigioni rispettivamente dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (n. 1/001 del 5/1/2021 di Euro
965,71 con riferimento ad Ottobre 2020; n. 5/001 del 3/2/2021 di Euro
893,16 con riferimento a Novembre 2020; n. 6/001 del 3/2/2021 di Euro
6.800,98 con riferimento a Dicembre 2020).
Sulla scorta del complesso quadro istruttorio emerso nel corso del processo-in particolare sono state sfogate prove testimoniali, svolto l'interrogatorio formale ed espletata una consulenza tecnica contabile- non è emersa la piena prova del credito come delineato nel ricorso per ingiunzione.
Infatti sebbene il CTU abbia accertato che l'ingiungente ha correttamente calcolato le percentuali formalmente previste dal contratto, accertando che le fatture oggetto di ingiunzione riportano provvigioni calcolate applicando le percentuali di cui al punto 1), lettere a), b) e c), sul 50% alle commissioni
(provvigioni) risultanti dai rispettivi allegati “ ”, intestati Controparte_6
“BNI Broker Net Italia Srl” e da questa predisposti, presenti per tutti e tre i documenti (riportanti la data dell'evento, il nominativo del cliente, il riferimento della polizza, la scadenza, la data dell'incasso e la provvigione per ogni singola polizza), lo stesso rilevava, a carico della creditrice, tutta una serie di carenze.
In primo luogo, negli allegati alle fatture non risultano dettagli o rendiconti sull'attività effettivamente esercitata da tantomeno Controparte_1 quantificazioni provvigionali spettanti in base ad attività poste in essere dalla medesima, che possano identificare chiaramente la spettanza o meno della percentuale del 20% prevista alla lettera b) del punto 1 dell'Allegato 1). Dai riscontri documentali effettuati, infatti, si può solamente affermare che in Cont nessuna delle fatture emesse da nei confronti di Controparte_1 con riferimento al contratto del 2/1/2019, tantomeno negli allegati a queste o in altra documentazione rinvenibile, sia presente un riferimento o un rendiconto sull'attività esercitata da ai fini di Controparte_1 verificare la spettanza o meno della percentuale di cui alla lettera b) del punto
1. Non esistono rendicontazioni in tal senso ed in nessuno dei documenti
Pag. 9 di 14 allegati viene fatto riferimento allo svolgimento di tale attività, né ciò è rinvenibile nei dettagli allegati alle fatture. Dall'analisi degli allegati alle fatture, si evince che le somme indicate sono riconducibili a generiche
“provvigioni”. In particolare, la contestata percentuale del 70%, è sempre applicata sul 50% delle posizioni riferibili a “Unità Prato Ex Beta – Portafoglio esistente da Beta”, fin dall'inizio del rapporto contrattuale.
Neppure dalle prove orali acquisite nel corso del processo è emersa una prova univoca e decisiva in ordine all'avvenuto svolgimento delle attività che avrebbero generato il maturare della quota del 20% di cui alla lettera b).
Da un lato, infatti l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta è risultato ininfluente, poiché, come è noto, Controparte_1
l'interrogatorio formale è volto a provocare la confessione giudiziale ex art. 228 c.p.c., la quale, ai sensi dell'art. 2730 c.c., si definisce come la dichiarazione che la parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Nel caso di specie l'interrogato ha reso unicamente dichiarazioni a sé favorevoli, con conseguente irrilevanza delle stesse.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni escussi alle udienze del
24/11/2022 e del 30/3/2023, non è emerso l'avvenuto svolgimento, da parte della dell'attività di “gestione e cura diretta del programma CP_1 assicurativo”.
La teste , impiegata amministrativa della società opposta Testimone_2
e legata da rapporti di parentela con il legale rappresentante (in quanto madre del ), infatti, riconosceva che le provvigioni di cui alle fatture Controparte_1 azionate con il monitorio erano attinenti e calcolate sul portafoglio esistente da Beta, ma non era in grado di confermare l'attività con riferimento a tutte le posizioni clienti, in quanto presente per poche ore in ufficio (cap. 5, 9, 13 e 16). Cont La teste dipendente della dal 2012 al 2020, precisava Testimone_3 che nel periodo in cui si verificavano i fatti oggetto di prova e segnatamente all'epoca dell'emissione delle fatture, la stessa si trovava in congedo per maternità, tuttavia affermava che relativamente all'attività di brokeraggio e di informativa precontrattuale e di valutazione dell'adeguatezza, nonché di gestione dei programmi assicurativi e dei rinnovi, le aveva sempre viste fare, fintanto che aveva svolto la propria attività lavorativa, dai Sig.ri CP_1
Pag. 10 di 14 ed collaborando anche essa stessa compilando le CP_1 Parte_4 schede relative alle singole polizze ed ai clienti (capitoli 5, 9, 13 e 16).
Di contro, il teste sentito sui capitoli di cui alla memoria di Testimone_4 parte opponente, precisava che le attività di brokeraggio e di informativa precontrattuale e di valutazione di adeguatezza, nonché della gestione dei programmi assicurativi e dei rinnovi, erano attività di competenza della Pt_1
pur ammettendo di non conoscere lo specifico portafoglio ex-Beta,
[...] spettava infatti alla Broker Net sottoscrivere e rilasciare al cliente tutta la documentazione inerente tale attività quale intermediario principale, precisando di avere più volte visto e sentito il chiedere agli Controparte_1 addetti della Broker Net di caricare le polizze della nel computer al CP_1 fine di generale la documentazione inerente tale attività.
Pertanto e conclusivamente, posto che il contratto concluso tra le parti, nel suo Cont oggetto, prevedeva chiaramente, sia l'attività di “introduzione di presso i
Clienti con cui il consulente intrattiene relazioni commerciali”, sia attività di
“consulenza ed assistenza finalizzata all'attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi”, il tutto, come dettagliato a pag. 3 del contratto allegato, quali presupposti per il maturare delle singole quote di provvigioni, nell'assenza di una prova certa in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni previste nel contratto non è possibile riconoscere in favore dell'opposta l'intero ammontare della commissione.
Infatti dalla documentazione agli atti e dalle risultanze delle prove orali sfogate, non univoche, non è possibile stabilire se Controparte_1 abbia effettivamente o meno posto in essere le operazioni previste dalla lettera b) del punto 1 dell'Allegato al contratto predetto.
Né può essere condiviso l'argomento sostenuto dall'opposta, per il quale i rapporti fra le parti hanno da sempre visto l'applicazione della medesima percentuale di provvigione, trattandosi di commissioni maturate su polizze assicurative pluriennali intermediate già nel corso del contratto del 2015 e poi acquisite nel nuovo contratto di collaborazione del 2019, atteso che, a partire dall'anno 2019, le parti hanno volutamente dato un assetto di interessi diverso rispetto al precedente, sostituendo un compenso di tipo unitario, con un compenso che prevedeva la distinzione fra attività di brokeraggio e quella di
Pag. 11 di 14 assistenza e consulenza, e che, dunque, prevedeva percentuali diverse e frazionate in ragione delle attività svolte. Con conseguente maturazione del relativo compenso in ragione dell'avvenuto svolgimento della relativa attività.
Appare pertanto condivisibile il diverso ricalcolo operato dal CTU tenendo conto, e quindi sul presupposto, che la medesima attività non sia stata posta in essere, applicando quindi la percentuale del 50% (invece del 70%) sul 50% delle provvigioni generate dalla predetta posizione, il tutto con riferimento alle tre fatture oggetto di ricorso per ingiunzione. In tale ipotesi spetterebbe in favore della la minore somma di Euro 6.185,61. Controparte_1
Per quanto concerne poi l'ulteriore aspetto relativo alle Polizze del Gruppo
Albini&Pitigliani, comprese le persone fisiche con i cognomi “ e CP_5
“ ed in particolare se le stesse erano state seguite e gestite da CP_5 Pt_2
quale legale rappresentante della è emerso il dato certo che le
[...] CP_4 stesse già dal 2018 erano trattate quali derivanti da Parte_5 Cont
, in quanto assoggettate alle percentuali provvigionali a questo
[...] riconducibili, senza che in merito l'opponente abbia contestato alcunchè, neppure nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato origine alla presente causa, pur essendo pienamente a conoscenza della circostanza.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve ritenersi accertato un minor credito in favore della opposta, ed a ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento Parte_1 della minore somma di Euro 6.185,61, di cui Euro 689,79 per la fattura n.
1/001 del 5/1/2021, Euro 637,97, per la fattura n. 5/001 del 3/2/2021 Euro
4.857,85 per la fattura n. 6/001 del 3/2/2021), oltre interessi moratori di cui al
D.Lgs. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda avanzata dalla convenuta opposta di condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che l'opposizione all'esito dell'istruttoria, è risultata, seppur in parte, fondata.
Pag. 12 di 14 Per quanto concerne le spese di lite, richiamato il principio di recente espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 4860/20243, il giudicante, stante l'esito del giudizio, ritiene sussistenti giusti motivi per la parziale compensazione delle stesse e, pertanto le liquida come da dispositivo, ponendole a carico dell'opponente in ragione di 4/5 (compensato il restante quinto). Con riferimento alle spese per la consulenza tecnica di parte, si rileva che, pur rientrando le stesse tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, non è stata fornita prova dell'effettivo pagamento (essendo stata allegata la sola notula pro-forma), per cui non può disporsi la condanna al rimborso.
Quanto alle spese di CTU, liquidate con decreto del 15/3/2024 in € 742,00 oltre oneri di legge, vanno poste definitivamente a carico delle parti nelle stessa proporzione (4/5-1/5).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-in parziale accoglimento della opposizione, accerta il credito spettante alla a titolo di provvigioni (in Controparte_1 relazione ai titoli oggetto di causa) nella minore somma di Euro 6.185,61 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 208/2021 del 23/2/2021 (Rep. n.
340/2021), e condanna la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di tale somma -in favore della oltre ad interessi moratori come Controparte_1 in motivazione;
-condanna, altresì, a rimborsare alla convenuta opposta, Parte_1
i 4/5 delle spese di lite Controparte_1
(compensato il rimanente 1/5), che liquida, per l'intero, sulla base dei
Pag. 13 di 14 parametri (medi per tutte le fasi,) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul 'decisum', in complessivi € 5.077, oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge
-rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da
[...]
Controparte_1
-pone definitivamente a carico delle parti nella stessa proporzione (4/5-1/5), le spese di CTU, come liquidate con decreto del 15/3/2024.
Così deciso.
Prato, 10/1/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Anche nel giudizio di cui all'articolo 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”