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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5278 del Ruolo Generale del contenzioso civile per l'anno
2025, promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Pamela Marianna Piras, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ruopoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
1 Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La Causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
“Nell'interesse delle parti: Voglia il Tribunale:
1. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita in Dolianova alla Via Chiesa n.3.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il padre veda il figlio il martedì e giovedì dalle 16:30 fino alle 21:30 nei mesi invernali
(fino alle 22.00 in estate) e a weekend alternati dalle 10:30 del sabato fino alla domenica alle 19:00 nei mesi invernali (mentre in estate fino alle 22:00).
5. Le parti si dichiarano d'accordo a che il padre versi il mantenimento per il minore nella misura di 300 euro, oltre alle spese straordinarie suddivise al 50%.
6. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre.
7. Spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con ricorso depositato in data 19/08/2025, ha chiesto la regolamentazione Parte_1
dell'affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] Persona_1
dall'unione sentimentale tra la ricorrente e odierna parte resistente. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/11/2025, si è costituito in giudizio
CP_1
All'udienza del 16/12/2025 le parti sono comparse personalmente davanti al giudice delegato,
dichiarando di accordarsi per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che la controversia debba essere definita secondo gli accordi raggiunti tra le parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così dispone:
1. Affida il figlio minore nato il12/08/2021, ad entrambi i genitori, Persona_1
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita in Dolianova alla Via
Chiesa n.3.
2. Dispone che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione,
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3 3. Dispone che entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Dispone che il padre veda il figlio il martedì e giovedì dalle 16:30 fino alle 21:30 nei mesi invernali (fino alle 22.00 in estate) e a weekend alternati dalle 10:30 del sabato fino alla domenica alle 19:00 nei mesi invernali (mentre in estate fino alle 22:00).
5. Dispone che il padre versi il mantenimento per il minore nella misura di 300 euro mensili,
oltre alle spese straordinarie suddivise al 50%.
6. Dà atto che l'assegno unico verrà interamente percepito interamente dalla madre.
Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cagliari il 16/12/2025 nella camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5278 del Ruolo Generale del contenzioso civile per l'anno
2025, promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Pamela Marianna Piras, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ruopoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
1 Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La Causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
“Nell'interesse delle parti: Voglia il Tribunale:
1. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita in Dolianova alla Via Chiesa n.3.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il padre veda il figlio il martedì e giovedì dalle 16:30 fino alle 21:30 nei mesi invernali
(fino alle 22.00 in estate) e a weekend alternati dalle 10:30 del sabato fino alla domenica alle 19:00 nei mesi invernali (mentre in estate fino alle 22:00).
5. Le parti si dichiarano d'accordo a che il padre versi il mantenimento per il minore nella misura di 300 euro, oltre alle spese straordinarie suddivise al 50%.
6. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre.
7. Spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con ricorso depositato in data 19/08/2025, ha chiesto la regolamentazione Parte_1
dell'affidamento e mantenimento del figlio minore nato il [...] Persona_1
dall'unione sentimentale tra la ricorrente e odierna parte resistente. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/11/2025, si è costituito in giudizio
CP_1
All'udienza del 16/12/2025 le parti sono comparse personalmente davanti al giudice delegato,
dichiarando di accordarsi per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che la controversia debba essere definita secondo gli accordi raggiunti tra le parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così dispone:
1. Affida il figlio minore nato il12/08/2021, ad entrambi i genitori, Persona_1
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita in Dolianova alla Via
Chiesa n.3.
2. Dispone che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione,
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3 3. Dispone che entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Dispone che il padre veda il figlio il martedì e giovedì dalle 16:30 fino alle 21:30 nei mesi invernali (fino alle 22.00 in estate) e a weekend alternati dalle 10:30 del sabato fino alla domenica alle 19:00 nei mesi invernali (mentre in estate fino alle 22:00).
5. Dispone che il padre versi il mantenimento per il minore nella misura di 300 euro mensili,
oltre alle spese straordinarie suddivise al 50%.
6. Dà atto che l'assegno unico verrà interamente percepito interamente dalla madre.
Dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cagliari il 16/12/2025 nella camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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