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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 466/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CO AC FR
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
OS IU
IC EL (C.F. , contumace C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OS Controparte_2 P.IVA_1
IU appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Parte_1
Tribunale di Palmi in data 8.09.2020, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso azionato dall'appellante per ottenere la rettifica del servizio televisivo della LA C
NEWS del 19.12.2017, nonché il risarcimento del danno subito dalla preside a Pt_1 causa del contenuto diffamatorio dello stesso. L'appellante lamentava la erroneità della decisione per aver ritenuto invalida la procura rilasciata al difensore per la mediazione nonostante presentasse tutti i requisiti previsti per la sua validità e per avere di conseguenza ritenuto improcedibile la domanda, dolendosi anche della condanna al pagamento delle spese di lite, reputata non coerente con le ragioni della decisione e con il valore del giudizio. L'appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
Si costituiva che riproponeva l'eccezione di difetto di legittimazione CP_2 passiva ed insisteva nel rigetto del gravame. ribadiva le eccezioni e difese già spiegate in primo grado e concludeva CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
HE CE non si costituiva.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 18.9.2025 ed alla successiva udienza del 16.10.2025, sostituite da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alcuna delle parti depositava note scritte, per cui la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parte_1
Palmi, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone AT Morabito
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 466/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CO AC FR
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
OS IU
IC EL (C.F. , contumace C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OS Controparte_2 P.IVA_1
IU appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. impugnava l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Parte_1
Tribunale di Palmi in data 8.09.2020, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso azionato dall'appellante per ottenere la rettifica del servizio televisivo della LA C
NEWS del 19.12.2017, nonché il risarcimento del danno subito dalla preside a Pt_1 causa del contenuto diffamatorio dello stesso. L'appellante lamentava la erroneità della decisione per aver ritenuto invalida la procura rilasciata al difensore per la mediazione nonostante presentasse tutti i requisiti previsti per la sua validità e per avere di conseguenza ritenuto improcedibile la domanda, dolendosi anche della condanna al pagamento delle spese di lite, reputata non coerente con le ragioni della decisione e con il valore del giudizio. L'appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
Si costituiva che riproponeva l'eccezione di difetto di legittimazione CP_2 passiva ed insisteva nel rigetto del gravame. ribadiva le eccezioni e difese già spiegate in primo grado e concludeva CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
HE CE non si costituiva.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 18.9.2025 ed alla successiva udienza del 16.10.2025, sostituite da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alcuna delle parti depositava note scritte, per cui la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Parte_1
Palmi, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio
2. spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone AT Morabito
pag. 2/2