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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 921/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 921 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Campobasso, via Facchinetti n. 3, e ivi elettivamente domiciliata, in via Mazzini n. 40/B, presso lo studio dell'avv. Antonio De Benedittis, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Campobasso, corso
Mazzini n. 112, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferri, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti Gino Cavalli e Massimiliano Bianchi;
(parte convenuta)
Oggetto: contratto di mutuo;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di essere divenuta titolare, a CP_1 seguito della trasformazione della del mutuo da Controparte_3 quest'ultima stipulato con la poi Controparte_4 divenuta , poi “ ed, Controparte_5 Controparte_6 infine, “ ), per l'importo iniziale pari ad € 2.400.00,00, poi frazionato Controparte_7 in due quote, rispettivamente, di € 1.005.204,39 e di € 1.133.528,34 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la banca hiedendo: Controparte_2
- di accertare e dichiarare:
o la nullità e, quindi, la non dovutezza degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo in oggetto, in quanto usurari, stante il superamento del tasso soglia da parte del T.A.E.G.;
o l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” pattuito, stante l'applicazione di una capitalizzazione illegittima degli interessi, con conseguente indeterminatezza della pattuizione relativa al tasso di interesse e applicazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quello pattuito contrattualmente tra le parti
(T.A.N.);
- di condannare, per l'effetto, la banca convenuta alla restituzione di tutti gli interessi illegittimamente percepiti, per l'importo complessivo pari ad € 253.458,70.
Si è costituita in giudizio la banca ontestando la domanda attorea, in Controparte_2 quanto infondata, e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante C.T.U. tecnico contabile e, fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11/05/2025 (comunicata alle parti in data 12/05/2025), previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, con i quali:
- la parte attrice ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, insistendo, quindi, nella sola domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento degli interessi usurari percepiti, quantificati nella minor somma pari ad € 182.949,26;
- la parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo, invero, la , incorporata da successore a titolo universale CP_6 Controparte_7 della la quale aveva, Parte_1 infatti, trasferito ad i soli rapporti contrattuali ancora in essere, laddove, invece, CP_6 il mutuo oggetto di causa era stato estinto nei mesi antecedenti.
***
La domanda proposta dall'odierna attrice non è fondata e, pertanto, non può essere accolta, per le ragioni di seguito esplicitate.
Sulla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese”.
Deve, in primo luogo, prendersi atto della rinuncia alla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese”, così come formulata dalla parte attrice in sede di deposito della comparsa conclusionale, laddove la società attrice, nel prendere atto del sopraggiunto orientamento della Suprema corte in materia di piano di ammortamento cd. “alla francese” (v., in particolare: Cass. civ., Sez. unite, n. 15130/2024), ha espressamente riconosciuto che “il principio espresso dalle Sezioni unite della Cassazione è inequivocabile e, di conseguenza, delegittima la domanda promossa dall'attrice” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale di parte attrice, in atti), la quale, infatti, ha insistito nelle sole conclusioni relative all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, con conseguente non dovutezza degli stessi.
Come chiarito dalla Suprema corte, del resto, “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta”, con conseguente estinzione dell'azione e cessazione della materia del contendere, anche indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 19845/2019).
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e alle conseguenti pronunce.
Sulla domanda avente ad oggetto l'usurarietà degli interessi.
Deve, poi, essere rigettata la restante domanda nella quale la società attrice ha insistito, per l'assorbente ragione di seguito indicata.
La C.T.U. espletata in corso di causa, infatti, ha consentito di accertare che, “a seguito delle verifiche effettuate sul rapporto di finanziamento n. 8063022 e successivi frazionamenti […] sussiste un'usurarietà ab origine contrattuale dello stesso […] solo considerando la clausola di estinzione anticipata”, che, invece, “qualora non compresa nel calcolo del T.E.G., non condurrebbe al superamento del tasso soglia” (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale, in atti).
Si osserva, tuttavia, al riguardo, che, come ormai chiarito dalla Suprema corte, la commissione di estinzione anticipata costituisce una voce “non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”, trattandosi di voce assimilabile, dal punto di vista della sua funzione, ad una “clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” (così: Cass. civ. n. 7352/2022), e non collegata, dunque, all'erogazione del credito.
Non potendosi, dunque, computare – in ossequio all'orientamento di legittimità sopra richiamato – la commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica circa l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito ab origine, ne deriva l'accertamento negativo circa il superamento del tasso soglia
(che, per l'appunto, verrebbe ad essere superato solo considerando anche tale commissione, la quale, tuttavia, non è computabile ai fini della verifica in merito al superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, secondo quanto già osservato), con conseguente rigetto della restante domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della società attrice nei limiti della metà, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà, tenuto conto della rinuncia di parte attrice alla domanda avente ad oggetto l'asserita illegittimità del piano di ammortamento cd.
“alla francese”.
Le stesse sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n.
55/2014 (e successive modificazioni) in applicazione dei valori minimi (stante l'assenza, nel caso di specie, di particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale individuato avuto riguardo al petitum (tenuto conto della rinuncia da ultimo formulata dall'odierno attore), con riconoscimento di tutte le fasi.
Del pari, le spese di CTU, così come liquidate come in corso di causa, devono essere definitivamente poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 921 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
• Rigetta le restanti domande proposte dalla società attrice;
• Condanna al pagamento, in favore di delle CP_8 Controparte_2 spese di lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio (che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge), nei limiti della metà, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà;
• Pone le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 29 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 921 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Campobasso, via Facchinetti n. 3, e ivi elettivamente domiciliata, in via Mazzini n. 40/B, presso lo studio dell'avv. Antonio De Benedittis, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Campobasso, corso
Mazzini n. 112, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferri, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti Gino Cavalli e Massimiliano Bianchi;
(parte convenuta)
Oggetto: contratto di mutuo;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di essere divenuta titolare, a CP_1 seguito della trasformazione della del mutuo da Controparte_3 quest'ultima stipulato con la poi Controparte_4 divenuta , poi “ ed, Controparte_5 Controparte_6 infine, “ ), per l'importo iniziale pari ad € 2.400.00,00, poi frazionato Controparte_7 in due quote, rispettivamente, di € 1.005.204,39 e di € 1.133.528,34 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la banca hiedendo: Controparte_2
- di accertare e dichiarare:
o la nullità e, quindi, la non dovutezza degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo in oggetto, in quanto usurari, stante il superamento del tasso soglia da parte del T.A.E.G.;
o l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” pattuito, stante l'applicazione di una capitalizzazione illegittima degli interessi, con conseguente indeterminatezza della pattuizione relativa al tasso di interesse e applicazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quello pattuito contrattualmente tra le parti
(T.A.N.);
- di condannare, per l'effetto, la banca convenuta alla restituzione di tutti gli interessi illegittimamente percepiti, per l'importo complessivo pari ad € 253.458,70.
Si è costituita in giudizio la banca ontestando la domanda attorea, in Controparte_2 quanto infondata, e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti nonché mediante C.T.U. tecnico contabile e, fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza dell'11/05/2025 (comunicata alle parti in data 12/05/2025), previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, con i quali:
- la parte attrice ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, insistendo, quindi, nella sola domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento degli interessi usurari percepiti, quantificati nella minor somma pari ad € 182.949,26;
- la parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo, invero, la , incorporata da successore a titolo universale CP_6 Controparte_7 della la quale aveva, Parte_1 infatti, trasferito ad i soli rapporti contrattuali ancora in essere, laddove, invece, CP_6 il mutuo oggetto di causa era stato estinto nei mesi antecedenti.
***
La domanda proposta dall'odierna attrice non è fondata e, pertanto, non può essere accolta, per le ragioni di seguito esplicitate.
Sulla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese”.
Deve, in primo luogo, prendersi atto della rinuncia alla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese”, così come formulata dalla parte attrice in sede di deposito della comparsa conclusionale, laddove la società attrice, nel prendere atto del sopraggiunto orientamento della Suprema corte in materia di piano di ammortamento cd. “alla francese” (v., in particolare: Cass. civ., Sez. unite, n. 15130/2024), ha espressamente riconosciuto che “il principio espresso dalle Sezioni unite della Cassazione è inequivocabile e, di conseguenza, delegittima la domanda promossa dall'attrice” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale di parte attrice, in atti), la quale, infatti, ha insistito nelle sole conclusioni relative all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, con conseguente non dovutezza degli stessi.
Come chiarito dalla Suprema corte, del resto, “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta”, con conseguente estinzione dell'azione e cessazione della materia del contendere, anche indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 19845/2019).
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e alle conseguenti pronunce.
Sulla domanda avente ad oggetto l'usurarietà degli interessi.
Deve, poi, essere rigettata la restante domanda nella quale la società attrice ha insistito, per l'assorbente ragione di seguito indicata.
La C.T.U. espletata in corso di causa, infatti, ha consentito di accertare che, “a seguito delle verifiche effettuate sul rapporto di finanziamento n. 8063022 e successivi frazionamenti […] sussiste un'usurarietà ab origine contrattuale dello stesso […] solo considerando la clausola di estinzione anticipata”, che, invece, “qualora non compresa nel calcolo del T.E.G., non condurrebbe al superamento del tasso soglia” (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale, in atti).
Si osserva, tuttavia, al riguardo, che, come ormai chiarito dalla Suprema corte, la commissione di estinzione anticipata costituisce una voce “non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”, trattandosi di voce assimilabile, dal punto di vista della sua funzione, ad una “clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” (così: Cass. civ. n. 7352/2022), e non collegata, dunque, all'erogazione del credito.
Non potendosi, dunque, computare – in ossequio all'orientamento di legittimità sopra richiamato – la commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica circa l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito ab origine, ne deriva l'accertamento negativo circa il superamento del tasso soglia
(che, per l'appunto, verrebbe ad essere superato solo considerando anche tale commissione, la quale, tuttavia, non è computabile ai fini della verifica in merito al superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, secondo quanto già osservato), con conseguente rigetto della restante domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della società attrice nei limiti della metà, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà, tenuto conto della rinuncia di parte attrice alla domanda avente ad oggetto l'asserita illegittimità del piano di ammortamento cd.
“alla francese”.
Le stesse sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n.
55/2014 (e successive modificazioni) in applicazione dei valori minimi (stante l'assenza, nel caso di specie, di particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale individuato avuto riguardo al petitum (tenuto conto della rinuncia da ultimo formulata dall'odierno attore), con riconoscimento di tutte le fasi.
Del pari, le spese di CTU, così come liquidate come in corso di causa, devono essere definitivamente poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 921 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda avente ad oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
• Rigetta le restanti domande proposte dalla società attrice;
• Condanna al pagamento, in favore di delle CP_8 Controparte_2 spese di lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio (che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge), nei limiti della metà, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà;
• Pone le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 29 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo