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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 8201/ 2022 R.G., discussa oralmente all'udienza del 13 febbraio 2025
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Toscano Tiziana, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
IN DI LECCE,
Rappresentata e difesa dall'avv. Sambati Eugenio, procuratore domiciliatario;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 7826/2022, depositata in data 17.10.2022.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con Verbale n. AF24738 del 27.04.2022, il corpo della Polizia Provinciale di Lecce ha contestato a la violazione dell'art. 142 C.d.S. co. 8, per il superamento Parte_1
del limite di velocità vigente sulla SS 4 al km 5+760, direzione Lecce, infrazione compiuta in data 13.04.2022, per mezzo del veicolo tg. CM461LP, violazione accertata con apparecchiatura Postazione Fissa EnVES evo mvd 1605. Avverso tale verbale ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lecce, eccependo l'inesistenza giuridica della notifica e del verbale, l'omessa contestazione immediata della violazione, la carenza degli elementi essenziali del verbale, la genericità della contestazione, l'illeggibilità dei fotogrammi, l'omessa prova dell'omologazione e taratura periodica dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione e l'assenza di idonea segnaletica di avvertimento della presenza dell'autovelox.
La Provincia di Lecce si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
2. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace Parte_1
dinanzi al Tribunale di Lecce, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi o contraddittoriamente motivato le doglianze inerenti al difetto di costituzione e di allegazione di controparte (anche in ordine all'omologazione e taratura dell'apparecchiatura), all'erronea attribuzione di fede privilegiata al verbale, all'intelligibilità dei fotogrammi, all'omessa contestazione immediata e all'assenza di idonea segnaletica di avvertimento.
Si è costituita la Provincia di Lecce, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della decisione del giudice di prime cure.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V, sent. 11/05/2018, n.
11458).
Come esposto in premessa, si è opposto al verbale di accertamento Parte_1 eccependo l'irregolarità dell'apparecchiatura usata per la rilevazione, esponendo le ragioni per le quali l'apparecchiatura deve ritenersi non affidabile, in quanto non dotata dei requisiti di legge.
La Provincia di Lecce si è difesa sul punto, ritenendo che l'apparecchiatura sia omologata e regolarmente tarata, oltre ad aver subito tutti i controlli tecnici preventivi per verificarne il perfetto funzionamento, sebbene abbia prodotto solo la documentazione relativa all'approvazione del dispositivo, il certificato di taratura e il decreto del Prefetto.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, la Corte di Cassazione ha precisato che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”, evidenziando come, nell'ipotesi di eccezioni sulla regolarità degli strumenti utilizzati per la rilevazione,
l'onere della prova gravi sull'amministrazione.
Nel caso in esame, con riferimento all'apparecchio Postazione Fissa EnVES evo mvd
1605 utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, non emerge alcuna evidenza documentale circa l'avvenuta omologazione: invero, risulta prodotta in atti una certificazione della società EnGIne Srl dalla quale si evince che “il sistema denominato
EnVes EVO MVD 1605” risulta approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con decreto n. 183 del 1/6/2020”.
Sul punto, pertanto, è doveroso tenere conto di quanto ha statuito la Suprema Corte nell'ordinanza sopra citata, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. A tale approdo giurisprudenziale la Suprema
Corte è giunta argomentando che “i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Nella medesima pronuncia la Corte ha, poi, evidenziato che “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove
l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
Alla luce delle considerazioni svolte nel citato arresto giurisprudenziale dalla Suprema
Corte, la Provincia aveva l'onere di dimostrare in giudizio l'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione. Tale onere, tuttavia, è rimasto inevaso, avendo la P.A. appellata prodotto solo i decreti ministeriali recanti l'approvazione del dispositivo oggetto di censura da parte dell'appellante.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
In definitiva, deve concludersi per l'accoglimento del gravame.
In ragione della novità giurisprudenziale intervenuta sulla questione, dirimente per la fattispecie in esame, circa la non equipollenza dei procedimenti di omologazione e approvazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 7826/2022 del Giudice di Pace di Lecce, depositata il
[...]
17.10.2022:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Verbale opposto;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 13.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 8201/ 2022 R.G., discussa oralmente all'udienza del 13 febbraio 2025
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Toscano Tiziana, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
IN DI LECCE,
Rappresentata e difesa dall'avv. Sambati Eugenio, procuratore domiciliatario;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 7826/2022, depositata in data 17.10.2022.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con Verbale n. AF24738 del 27.04.2022, il corpo della Polizia Provinciale di Lecce ha contestato a la violazione dell'art. 142 C.d.S. co. 8, per il superamento Parte_1
del limite di velocità vigente sulla SS 4 al km 5+760, direzione Lecce, infrazione compiuta in data 13.04.2022, per mezzo del veicolo tg. CM461LP, violazione accertata con apparecchiatura Postazione Fissa EnVES evo mvd 1605. Avverso tale verbale ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lecce, eccependo l'inesistenza giuridica della notifica e del verbale, l'omessa contestazione immediata della violazione, la carenza degli elementi essenziali del verbale, la genericità della contestazione, l'illeggibilità dei fotogrammi, l'omessa prova dell'omologazione e taratura periodica dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione e l'assenza di idonea segnaletica di avvertimento della presenza dell'autovelox.
La Provincia di Lecce si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
2. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace Parte_1
dinanzi al Tribunale di Lecce, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi o contraddittoriamente motivato le doglianze inerenti al difetto di costituzione e di allegazione di controparte (anche in ordine all'omologazione e taratura dell'apparecchiatura), all'erronea attribuzione di fede privilegiata al verbale, all'intelligibilità dei fotogrammi, all'omessa contestazione immediata e all'assenza di idonea segnaletica di avvertimento.
Si è costituita la Provincia di Lecce, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della decisione del giudice di prime cure.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V, sent. 11/05/2018, n.
11458).
Come esposto in premessa, si è opposto al verbale di accertamento Parte_1 eccependo l'irregolarità dell'apparecchiatura usata per la rilevazione, esponendo le ragioni per le quali l'apparecchiatura deve ritenersi non affidabile, in quanto non dotata dei requisiti di legge.
La Provincia di Lecce si è difesa sul punto, ritenendo che l'apparecchiatura sia omologata e regolarmente tarata, oltre ad aver subito tutti i controlli tecnici preventivi per verificarne il perfetto funzionamento, sebbene abbia prodotto solo la documentazione relativa all'approvazione del dispositivo, il certificato di taratura e il decreto del Prefetto.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, la Corte di Cassazione ha precisato che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”, evidenziando come, nell'ipotesi di eccezioni sulla regolarità degli strumenti utilizzati per la rilevazione,
l'onere della prova gravi sull'amministrazione.
Nel caso in esame, con riferimento all'apparecchio Postazione Fissa EnVES evo mvd
1605 utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, non emerge alcuna evidenza documentale circa l'avvenuta omologazione: invero, risulta prodotta in atti una certificazione della società EnGIne Srl dalla quale si evince che “il sistema denominato
EnVes EVO MVD 1605” risulta approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con decreto n. 183 del 1/6/2020”.
Sul punto, pertanto, è doveroso tenere conto di quanto ha statuito la Suprema Corte nell'ordinanza sopra citata, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. A tale approdo giurisprudenziale la Suprema
Corte è giunta argomentando che “i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Nella medesima pronuncia la Corte ha, poi, evidenziato che “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove
l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
Alla luce delle considerazioni svolte nel citato arresto giurisprudenziale dalla Suprema
Corte, la Provincia aveva l'onere di dimostrare in giudizio l'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione. Tale onere, tuttavia, è rimasto inevaso, avendo la P.A. appellata prodotto solo i decreti ministeriali recanti l'approvazione del dispositivo oggetto di censura da parte dell'appellante.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
In definitiva, deve concludersi per l'accoglimento del gravame.
In ragione della novità giurisprudenziale intervenuta sulla questione, dirimente per la fattispecie in esame, circa la non equipollenza dei procedimenti di omologazione e approvazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 7826/2022 del Giudice di Pace di Lecce, depositata il
[...]
17.10.2022:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Verbale opposto;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 13.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci.