CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/11/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. IS LT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23.12.2024
Da
(C. F. ), residente in 9000 Varna (Bulgaria), Parte_1 CodiceFiscale_1
Ul. , 25, et. 1, 63, Et. 2, Ap. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Kòsa (C. Persona_1
F. ), con studio professionale in Milano (20146 – MI), Via Washington, 98, C.F._2 giusta procura in calce al presente atto, appellante
Contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e UC IE (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._3 C.F._4
1 per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano CP_1 che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria, appellato
appello avverso la sentenza n. 159/2024 ( rg. Nr. 243/2023) del tribunale di Pordenone del 20 novembre 2024 non notificata
CP_ In punto: tassazione pensione erogata da a soggetto che è domiciliato all'estero
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di CP_1 rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'anno CP_ 2024 considerato che ha restituito alla parte quanto di interesse in ragione dello spostamento della residenza in Albania;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria
e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF CP_1 sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte appellante (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per
2 pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' ed in generale l'operato dell' CP_1 CP_1 osta o meno al diritto eurounitario e Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
3.2 IN VIA SUBORDINATA:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21- nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare CP_1 ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Nel caso in cui il presente appello dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla
Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di valutare in capo ai dirigenti ipotesi di danno CP_1 erariale (per non avere trattenuto imposte per 35 anni, nonostante dovute).
3.
3.3 IN OGNI CASO:
4. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM. n.
55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte appellata:
In via preliminare, dichiarare in base all'art. 345 c.p.c. l'inammissibilità delle domande, delle eccezioni e degli elementi di fatto e di diritto introdotti ex novo da controparte soltanto nel presente grado di giudizio ed eliminare dal fascicolo del presente procedimento i documenti (all. da 3 a 6 fascicolo appello controparte, nonché quelli incongruamente depositati senza autorizzazione e in difetto di contraddittorio in data 3.4.2025) prodotti per la prima volta soltanto nel presente grado di giudizio.
Confermare la sentenza di primo grado, anche con motivazione diversa.
Nel merito
Rigettare il ricorso in appello avversario perché infondato in fatto e in diritto, anche in virtù del cambio di residenza dello stesso sig. Parte_1
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni valutazione in punto lite temeraria ex art. 96 c.p.c., attesa la dichiarazione di residenza del sig. in Bulgaria nel presente grado di appello, mentre lo stesso dal 2024 è residente in Parte_1
Albania, circostanza mai dichiarata da controparte anche nel coso del giudizio di prime cure terminato
3 nel novembre 2024, con un risarcimento dei danni a favore dell'Istituto, anche determinata in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone ha rigettato la domanda presentata da Parte_1 il quale essendo titolare dal 2018 di pensione VOART n. 018-930033040863 erogata
[...]
CP_ dall' lamentava che l'ente previdenziale, modificando il proprio orientamento interpretativo, con provvedimento del 28.04.23 gli aveva riliquidato la pensione in godimento revocando il beneficio della detassazione praticata negli anni precedenti. CP_ Pertanto l' gli aveva erogato la pensione al netto anzicchè al lordo delle ritenute fiscali, operando le trattenute per il recupero del conguaglio fiscale sul periodo pregresso;
interpretazione ad avviso del ricorrente errata in quanto contraria alla Convenzione in essere tra Italia e Bulgaria con cui le parti contraenti avevano inteso evitare la doppia imposizione fiscale, considerato che lui stesso essendo residente in [...]era soggetto all'imposizione fiscale ivi operata ( flat tax del 10%) introdotta nel
2008 e gravante sui redditi ovunque prodotti dai soggetti ivi residenti, indipendentemente dalla loro nazionalità o cittadinanza. Ad avviso del ricorrente infatti il concetto di nazionalità di cui alla
Convenzione doveva essere inteso non come cittadinanza, bensì come appartenenza alla comunità di persone presenti in Bulgaria e quindi assoggettate alla legislazione fiscale UL.
Il primo giudice riteneva infondata la domanda alla luce della interpretazione letterale delle norme convenzionali ed in particolare la norma di cui all'art. 1 della Convenzione che, con riferimento alla nozione di residenza distingueva per lo Stato Italiano il concetto di residenza e domicilio da quello di
“ nazionalità” necessario per poter essere soggetto alla legislazione fiscale UL;
nazionalità che equiparava il primo giudice al concetto di“ cittadinanza UL”. CP_ Pertanto ritenuta corretta l'interpretazione dell' di cui al messaggio interpretativo n. 1270 del
3.04.23 ( assunto a seguito di mutamento interpretativo della Agenzia delle AT n. 244/23), escluso il contrasto con il diritto europeo anche alla luce di pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nella sentenza del 30 aprile 2020 in cause riunite C-168-19 e 169-19, rigettava le domande proposte dal ricorrente con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che insisteva per la riforma della decisione. Parte_1
CP_ Si costituiva l' che eccepiva la parziale inammissibilità dell'appello in ragione della parziale novità delle censure sollevate per la prima volta con l'impugnazione; nel merito insisteva per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
4 3. La Corte di Appello di Trieste alla prima udienza dell'8 maggio 2025 inviava richiesta di informazioni all'ambasciata UL al fine di verificare l'imponibilità fiscale, secondo la legge CP_ bulgara, delle pensioni erogate dall' a cittadini italiani che risiedevano in Bulgaria;
indi, constatato che nessuna risposta era pervenuta da parte dell'ente competente e ritenuto di poter decidere in ragione di quanto allegato e provato alle parti non potendo rinviare oltre la propria decisione, all'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, decideva la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Il contestava la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo con cui lamentava Parte_1
l'errore interpretativo commesso dal primo giudice che aveva interpretato in modo del tutto erroneo la Convenzione LO UL sulla doppia imposizione fiscale. In particolare lamentava l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione che conduceva implicitamente alla disapplicazione della
Convenzione ritenuto che il ad interpretare le disposizioni convenzionali nel senso Parte_1 suggerito dal primo giudice, non avrebbe potuto invocare la previsione pattizia non rientrando in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 della Convenzione.
Infatti il pensionato non era più residente in Italia essendo iscritto all'AIRE ed avendo stabilito il centro di tutti i propri interessi in Bulgaria, ma nello stesso tempo, nell'interpretazione della
Convenzione operata dal giudice di prime cure, non poteva essere considerato residente in [...]in quanto privo della cittadinanza UL.
In tal modo del tutto illegittimamente il giudice di primo grado aveva reso inoperativa la Convenzione che era stata stipulata e applicata, quanto meno fino al 2023, in senso favorevole ai pensionati italiani ai quali, se presenti stabilmente in Bulgaria, la pensione era sempre stata erogata in modo lordo e CP_ senza prelievo fiscale da parte dell' Evidenziava l'appellante che questa interpretazione confliggeva con il modello OCSE seguito da altre Convenzioni in cui al fine di evitare la doppia imposizione fiscale era utilizzato il criterio della residenza fiscale.
Allegava l'appellante che il precedente di legittimità richiamato dal primo giudice era inconferente atteso che nel caso di specie il aveva provato che il proprio centro di interessi si trovava in Parte_1
Bulgaria, a nulla rilevando la carenza della cittadinanza bulgara.
Lamentava che con questa interpretazione, con cui nella sostanza la Convenzione era disapplicata, il pensionato era soggetto ad una doppia imposizione fiscale in modo contrario ai principi eurounitari che imponevano di vietare ogni tipo di discriminazione fondata sulla mera nazionalità del cittadino europeo.
5 Invocava la facoltà di ogni Stato di disciplinare in modo autonomo e dunque pattizio, le regole della imposizione fiscale, e, in ogni caso, il diritto dei cittadini di circolare e stabilire i propri interessi all'interno della Unione Europea senza subire limitazioni conseguenti alla propria provenienza e nazionalità.
Lamentava che l'interpretazione sostenuta dal primo giudice fosse contraria alla Convenzione di
Vienna del 1969 sulla interpretazione dei trattati in quanto aveva l'effetto di rendere irragionevole la applicazione della Convenzione con la Bulgaria invocata dal pensionato. CP_ Censurava inoltre la circostanza che la condotta tenuta dall' che, fino al 2023, aveva escluso l'imposizione fiscale tanto da chiarire con messaggio n. 612/2020 che per ottenere la defiscalizzazione ai sensi dell'art. 16 della Convenzione era necessario produrre un documento attestante la residenza fiscale in Bulgaria e soltanto a seguito di nuova interpretazione della Agenzia delle AT aveva disposto il recupero contestato giudizialmente, aveva leso il legittimo affidamento del che aveva stabilito tutti i propri interessi in Bulgaria;
inoltre si trattava di intervento Parte_1 operato oltre il termine di ragionevolezza previsto anche dalla legge 241 del 1990 e quindi del tutto illegittimo.
Da ultimo instava perché la Corte volesse sollevare questione di costituzionalità per contrasto con le norme costituzionali di cui agli artt. artt.11, 117, 3, 23, 35, 42, 97 Cost. ovvero con gli artt. 9, 15, 20,
21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. CP_
5.L' contrastava l'appello di cui eccepiva la parziale inammissibilità in ragione della invocazione da parte del di principi e doglianze che non erano state in alcun modo sollevate in primo Parte_1 grado con conseguente violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c..
Osservava che in ragione del criterio letterale che era quello applicabile in via principale anche alla luce di art. 31 della Convenzione di Vienna ratificata dall'Italia con legge n. 112/74 e di quanto previsto da artt. 1 e 16 della Convenzione, il non poteva essere soggetto a tassazione da Parte_1 parte dello stato Bulgaro poiché privo dell'unico requisito a tal fine previsto dalla Convenzione, ovvero la cittadinanza UL. Né era invocabile l'art. 17 che disciplinava il diverso caso del pensionato pubblico bulgaro il quale per essere tassato in Italia doveva essere residente e avere la cittadinanza italiana.
Nel caso di specie era pacifico che il era cittadino italiano e non Bulgaro ed era indifferente, Parte_1 per essere sottoposto alla legislazione fiscale bulgara, che fosse residente in [...].
Osservava che il non era un lavoratore e quindi tutte le questioni sollevate dall'appellante Parte_1 in merito a presumibili discriminazioni e contrarietà al diritto euro-unitario erano irrilevanti.
Precisava altresì che nessun affidamento era tutelabile a fronte di una fattispecie di indebito oggettivo, né poteva essere invocata una violazione dell'art. 21 nonies legge 241/90, considerato che trattavasi
6 di mutamento interpretativo adottato a seguito di interpretazione operata dall'Agenzia delle AT;
d'altra parte trattavasi di recupero non retroattivo .
Da ultimo eccepiva che nonostante la tesi dell'appellante in merito alla propria residenza in Bulgaria,
l'interessato aveva sottaciuto sia nel giudizio di primo grado , incardinato nel 2023 ma svoltosi nel
2024, che in quello di appello introdotto in data 23.12.2024, la circostanza che la propria residenza nell'anno solare 2024 era stata spostata in Albania, a Durazzo, tanto che l' per l'anno 2024- e CP_1 con il cedolino di marzo 2025 gli aveva restituito l'importo di euro 4337,28 trattenuto a titolo di Irpef annuale.
Instava pertanto per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento per danni da determinare in via equitativa.
6.Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni di seguito spiegate.
In via preliminare il Collegio dà atto che parte appellante, nell'ambito della discussione orale, ha modificato le proprie conclusioni con riferimento all'anno 2024 dichiarando cessata la materia del contendere con riferimento a questo periodo considerato che il è attualmente residente in Parte_1
Albania.
La modifica delle conclusioni e la conseguente rinuncia da parte dell'appellante ad ogni pretesa CP_ rispetto all'anno 2024 consente di soprassedere sulla richiesta risarcitoria dell' ex art. 96 c.p.c.. CP_
6.1.Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' considerato che le doglianze dell'appellante erano già state – nella sostanza- azionate in primo grado e attenevano alla interpretazione corretta della Convenzione LO UL per cui è causa, al fine di evitare che il sig. fosse sottoposto ad una doppia imposizione fiscale, trattandosi di soggetto che pur non Parte_1 avendo la cittadinanza bulgara era però domiciliato e residente fiscalmente in Bulgaria tanto da essere sottoposto alla legge fiscale e alle relative regole di imponibilità fiscale applicate in questo territorio.
Anche la contrarietà ai principi euro-unitari e alle norme di interpretazione del trattato di Vienna CP_ erano questioni sollevate in primo grado e sulle quali l' aveva potuto prendere posizione nel precedente giudizio, senza alcuna violazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c..
Si ribadisce tuttavia l'inammissibilità delle produzioni documentali nuove e delle memorie non autorizzate effettuate dal procuratore attoreo nel corso del giudizio di appello;
inammissibilità già dichiarata all'udienza del 23.10.25, trattandosi di atti e documenti che parte appellante, in violazione del principio del contradditorio, ha introdotto surrettiziamente con deposito telematico anche nel giorno antecedente l'udienza di discussione.
7. Nel merito la domanda attorea va rigettata siccome infondata.
In linea generale va ricordato che secondo l'art. 3 del TUIR l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica “sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al
7 netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Quanto al reddito da pensione, che qui interessa, si considera prodotto in
Italia se la prestazione è erogata da enti aventi sede sul territorio nazionale.
8. E' quindi fuori discussione che, in mancanza di una regola convenzionale diversa, prevalente sul diritto generale per la propria specialità, la pensione del ricorrente dovrebbe essere soggetta a tassazione in Italia, per quanto egli non vi risieda più dal 2018 avendo ottenuto da ultimo permesso di soggiorno per lunga permanenza in Bulgaria, insieme alla coniuge ( cfr. allegazioni supportate da documentazione in atti soltanto parzialmente tradotta dalla lingua bulgara;
traduzione peraltro priva di asseverazione).
9. A fronte di ciò rileva la Convenzione LO UL invocata dall'appellante che a suo dire CP_ fonderebbe la richiesta di pagamento della pensione da parte dell' al lordo delle ritenute fiscali, CP_ con conseguente illegittimità delle richieste di ripetizione operate dall' che quanto meno fino al
2023 aveva seguito una prassi diversa- in adesione a diversa interpretazione operata dalla Agenzia delle AT- di non imponibilità fiscale della pensione erogata.
Trattasi della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria ratificata con legge 29.11.1990, n. 389 finalizzata ad evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi e patrimoni e a prevenire l'evasione fiscale che prevede quanto segue: all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”) “
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno
Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”;
Segue poi l'art. 16 che, in tema di pensioni, dispone che: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”; infine l'art. 17 paragrafo 2, in tema di pensioni pubbliche, secondo cui: “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”( cfr. convenzione prodotta da parte appellante).
8 CP_ 10. Ritiene questa Corte che, in accordo con i precedenti favorevoli richiamati dall' da una piana lettura delle norme si desuma che le pensioni private, pagate a un residente di uno Stato contraente, siano soggette alla tassazione dello Stato di residenza, ma che – con riferimento alla Bulgaria- alla luce di quanto previsto dalle norme della stessa Convenzione , sia ritenuto residente in [...]soltanto il soggetto che abbia la “ nazionalità” UL, o meglio la cittadinanza UL al pari di quanto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria con sentenza n. 21697/23.
Decisione con cui il Collegio di Legittimità ha stabilito che la norma convenzionale è stata interpretata CP_ in modo corretto dall' laddove, in osservanza a quanto ritenuto dall'Agenzia delle AT , ritiene soggetto alla legge fiscale e residente in [...]soltanto il soggetto, cittadino italiano, che abbia la cittadinanza bulgara.
Il concetto di nazionalità è distinto infatti da quello di residenza fiscale ed è equiparabile a quello di cittadinanza poiché anche nell'accezione francese di “nationalitè” (come ritenuto anche dalla CP_ giurisprudenza di merito invocata dall' ed in particolare Trib. Torino e Corte di Appello Torino in atti), indica un legame giuridico e politico tra l'individuo e lo Stato di appartenenza che è lo stesso che in Italia attribuiamo al concetto di cittadinanza.
Nel caso di specie il non è cittadino bulgaro;
pertanto non può essere equiparato e Parte_1 considerato residente in [...]nel senso ritenuto necessario dall'art. 16 invocato.
11. Né, in contrario, appare dirimente l'art.17 della Convenzione, relativo alle pensioni pubbliche, per le quali il requisito della nazionalità è espressamente indicato nella stessa disposizione unitamente a quello della residenza. La norma infatti ha una sua ragione -in relazione agli artt.1 e 16 – in quanto richiede, anche per l'Italia, il doppio requisito ai fini della detassazione delle pensioni pubbliche, che altrimenti sarebbe possibile solo in ragione della residenza (cfr. sentenza n.503/2024 della Corte
Appello di Torino).
12. Dai principi appena esposti deriva che la parte privata potrebbe beneficiare della detassazione della pensione in Italia solo se in possesso della cittadinanza bulgara, requisito invece pacificamente insussistente.
Sono poi infondati gli ulteriori argomenti dell'appellante.
L'interpretazione qui preferita non si pone in contrasto con il Trattato di Vienna sul diritto dei trattati, in specie con il suo art. 311 (sulle regole di interpretazione) non appare violato, atteso che l'interpretazione evolutiva e sistematica invocata dall'appellante secondo cui in passato la Bulgaria prevedeva l'imponibilità fiscale soltanto in favore dei cittadini Bulgari, ma attualmente assoggetta tutti i residenti, è allegazione priva – per quanto si dirà anche in prosieguo- di supporto probatorio con riferimento specifico al Parte_1
Né ad avviso del Collegio può essere invocato il principio di non contestazione trattandosi di fatto costitutivo che l'appellante doveva provare in ragione dell'invocazione della applicazione della norma convenzionale.
13. Del pari deve escludersi la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione, che presidiano la libera circolazione delle persone e vietano le discriminazioni. Un simile contrasto potrebbe infatti prospettarsi solo ove, all'inapplicabilità della Convenzione, seguisse l'assoggettamento della pensione dell'appellante a una doppia imposizione, circostanza questa che nonostante le allegazioni CP_ della parte ricorrente, contestate dalla parte sono rimaste prive di prova.
Parte ricorrente, odierna appellante, nonostante gli inviti di questa Corte non ha provato, con documentazione utilizzabile dal Collegio in quanto completa e tradotta in modo asseverato, che il ed il suo reddito costituito dalla pensione Inps, sia soggetto ad imposizione fiscale da parte Parte_1 delle autorità fiscali Bulgare.
A questo punto ritenuto che la finalità e lo scopo della convenzione invocata, per quanto emerge anche dal titolo della Convenzione , era proprio evitare la doppia imposizione per i cittadini degli
Stati contraenti ne consegue che l'attore, non avendo provato il requisito costitutivo, non può invocare l'applicabilità delle norme convenzionali.
13.1. Infatti non vi è traccia in atti della concreta tassazione della pensione di in Bulgaria, Parte_1 ma neppure della dichiarazione di quel reddito al fisco bulgaro da parte dell'appellante (sul punto egli aveva depositato un documento in primo grado, relativo alla residenza fiscale in Bulgaria, cfr. doc.1 in lingua bulgara e senza traduzione). Nel corso dell'appello ha poi prodotto ex novo asserite dichiarazioni dei redditi ( cfr. docc.4 e 5 in lingua bulgara), prive di qualsiasi riferibilità al Parte_1
e del tutto inutilizzabili ai fini processuali.
14. Se quindi la sottoposizione della pensione dell'appellante alla potestà impositiva dello Stato bulgaro non può desumersi dalla circostanza che in effetti egli abbia subito una qualche forma di dalle parti come strumento in connessione col trattato.
3. Si terrà conto, oltre che del contesto: a. di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni;
b. di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attra-verso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;
c. di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.
4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'intenzione delle parti.
10 tassazione in Bulgaria, essa neppure risulta altrimenti. Si è detto infatti che, secondo la convenzione
Italia - Bulgaria, come interpretata anche dalle autorità bulgare, egli non è soggetto a imposizione in
Bulgaria in quanto non ha la cittadinanza bulgara. Per contro non risulta la diversa normativa nazionale bulgara, specificamente in materia di regime fiscale delle pensioni prodotte all'estero, così che non vi è la minima evidenza che esse siano soggette al potere impositivo di quello Stato.
Né appare dirimente il documento depositato tardivamente in appello e contenente asseriti chiarimenti provenienti dalla Autorità centrale fiscale della Bulgaria, ritenuto che trattasi di traduzione parziale e non comprovante l'effettività del regime fiscale applicato dallo Stato Bulgaro a stranieri che percepiscono la pensione dallo Stato di provenienza.
15.Né parte appellante può invocare le norme di cui agli artt. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori e l'art. 56 del medesimo trattato sulla prestazione dei servizi e art. 15 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea sul diritto di lavorare, esercitare professione e prestare servizi che- come eccepito correttamente dall' presume in capo al richiedente lo status CP_1 di lavoratore. Condizione estranea al il quale è pacificamente un “ pensionato” avendo Parte_1 cessato ogni attività lavorativa.
16.In difetto di ogni prova concreta ed effettiva dell'asserita doppia imposizione fiscale non vi è alcun motivo di dubitare della conformità comunitaria dell'interpretazione della convenzione qui preferita.
I principi UE garantiscono infatti la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, ma non incoraggiano certo fenomeni di dumping, che finiscono per tradursi nella totale elusione del dovere, che nell'ordinamento italiano è anche costituzionale, di contribuire con una frazione del proprio reddito alle necessità collettive.
Tanto più che la finalità della convenzione invocata, per quanto esposto, era anche quello di evitare fenomeni di elusione ed evasione fiscale.
17.Quanto alla domanda relativa all'assunta violazione del principio del legittimo affidamento, si rileva che secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, condivisa dal Collegio, il legittimo affidamento non incide in ogni caso sulla debenza del tributo (Cass.10195/2016, Cass.5934/2015,
Cass.25966/2013, Cass.19479/2009, Cass. 3757/2012).
Né è invocabile la violazione della norma di cui all'art. 21 nonies legge 241/90 atteso l'oggetto del contendere;
non rileva nel caso di specie il provvedimento di accertamento dei requisiti della pensione, bensì l'imponibilità fiscale o meno della pensione e la sua misura alla luce della posizione CP_ assunta dall' di sostituto di imposta.
Appare dunque irrilevante il richiamo a una disposizione normativa inerente la trasparenza dell'attività amministrativa che, nel caso di specie, non può ritenersi violata soltanto perché la CP_ posizione assunta dall' dal 2023 rispetto alla tassazione delle pensioni erogate in Bulgaria, risulti
11 più penalizzante per il rispetto al passato, trattandosi, per quanto ritenuto da questo Parte_1
Collegio, di interpretazione corretta delle norme convenzionali.
Pertanto anche per questo motivo l'impugnazione va rigettata siccome infondata.
18. All'esito della valutazione dell'appello l'impugnazione va rigettata con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La novità delle questioni trattate e l'esistenza di pronunce di merito favorevoli all'appellante, costituiscono ragioni sufficienti a compensare le spese del grado.
Deve darsi atto che l'infondatezza dell'appello impone di applicare all'appellante la sanzione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
spese del grado compensate;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
IS LT
Il Presidente
Lucio Benvegnù
.
12
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:
a. ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;
b. ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. IS LT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23.12.2024
Da
(C. F. ), residente in 9000 Varna (Bulgaria), Parte_1 CodiceFiscale_1
Ul. , 25, et. 1, 63, Et. 2, Ap. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Kòsa (C. Persona_1
F. ), con studio professionale in Milano (20146 – MI), Via Washington, 98, C.F._2 giusta procura in calce al presente atto, appellante
Contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e UC IE (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._3 C.F._4
1 per atto del notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, e con Persona_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via Battisti n. 10/D; i difensori dichiarano CP_1 che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria, appellato
appello avverso la sentenza n. 159/2024 ( rg. Nr. 243/2023) del tribunale di Pordenone del 20 novembre 2024 non notificata
CP_ In punto: tassazione pensione erogata da a soggetto che è domiciliato all'estero
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF sulla pensione e di CP_1 rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'anno CP_ 2024 considerato che ha restituito alla parte quanto di interesse in ragione dello spostamento della residenza in Albania;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, rispetto all'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in Bulgaria
e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare ritenute IRPEF CP_1 sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di avere dubbi sulla interpretazione della Convenzione prospettata dalla parte appellante (e per 35 anni dalla p.a. italiana), rimettere la questione per
2 pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale se la nuova interpretazione proposta dall' ed in generale l'operato dell' CP_1 CP_1 osta o meno al diritto eurounitario e Costituzione, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.
3.2 IN VIA SUBORDINATA:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21- nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e conseguentemente annullare il provvedimento di riliquidazione ed ordinare all' di non applicare CP_1 ritenute IRPEF sulla pensione e di rimborsare al ricorrente tutte le somme trattenute, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Nel caso in cui il presente appello dovesse essere ritenuto infondato, rinviare gli atti alla
Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di valutare in capo ai dirigenti ipotesi di danno CP_1 erariale (per non avere trattenuto imposte per 35 anni, nonostante dovute).
3.
3.3 IN OGNI CASO:
4. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da liquidare ex DM. n.
55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte appellata:
In via preliminare, dichiarare in base all'art. 345 c.p.c. l'inammissibilità delle domande, delle eccezioni e degli elementi di fatto e di diritto introdotti ex novo da controparte soltanto nel presente grado di giudizio ed eliminare dal fascicolo del presente procedimento i documenti (all. da 3 a 6 fascicolo appello controparte, nonché quelli incongruamente depositati senza autorizzazione e in difetto di contraddittorio in data 3.4.2025) prodotti per la prima volta soltanto nel presente grado di giudizio.
Confermare la sentenza di primo grado, anche con motivazione diversa.
Nel merito
Rigettare il ricorso in appello avversario perché infondato in fatto e in diritto, anche in virtù del cambio di residenza dello stesso sig. Parte_1
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni valutazione in punto lite temeraria ex art. 96 c.p.c., attesa la dichiarazione di residenza del sig. in Bulgaria nel presente grado di appello, mentre lo stesso dal 2024 è residente in Parte_1
Albania, circostanza mai dichiarata da controparte anche nel coso del giudizio di prime cure terminato
3 nel novembre 2024, con un risarcimento dei danni a favore dell'Istituto, anche determinata in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone ha rigettato la domanda presentata da Parte_1 il quale essendo titolare dal 2018 di pensione VOART n. 018-930033040863 erogata
[...]
CP_ dall' lamentava che l'ente previdenziale, modificando il proprio orientamento interpretativo, con provvedimento del 28.04.23 gli aveva riliquidato la pensione in godimento revocando il beneficio della detassazione praticata negli anni precedenti. CP_ Pertanto l' gli aveva erogato la pensione al netto anzicchè al lordo delle ritenute fiscali, operando le trattenute per il recupero del conguaglio fiscale sul periodo pregresso;
interpretazione ad avviso del ricorrente errata in quanto contraria alla Convenzione in essere tra Italia e Bulgaria con cui le parti contraenti avevano inteso evitare la doppia imposizione fiscale, considerato che lui stesso essendo residente in [...]era soggetto all'imposizione fiscale ivi operata ( flat tax del 10%) introdotta nel
2008 e gravante sui redditi ovunque prodotti dai soggetti ivi residenti, indipendentemente dalla loro nazionalità o cittadinanza. Ad avviso del ricorrente infatti il concetto di nazionalità di cui alla
Convenzione doveva essere inteso non come cittadinanza, bensì come appartenenza alla comunità di persone presenti in Bulgaria e quindi assoggettate alla legislazione fiscale UL.
Il primo giudice riteneva infondata la domanda alla luce della interpretazione letterale delle norme convenzionali ed in particolare la norma di cui all'art. 1 della Convenzione che, con riferimento alla nozione di residenza distingueva per lo Stato Italiano il concetto di residenza e domicilio da quello di
“ nazionalità” necessario per poter essere soggetto alla legislazione fiscale UL;
nazionalità che equiparava il primo giudice al concetto di“ cittadinanza UL”. CP_ Pertanto ritenuta corretta l'interpretazione dell' di cui al messaggio interpretativo n. 1270 del
3.04.23 ( assunto a seguito di mutamento interpretativo della Agenzia delle AT n. 244/23), escluso il contrasto con il diritto europeo anche alla luce di pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea nella sentenza del 30 aprile 2020 in cause riunite C-168-19 e 169-19, rigettava le domande proposte dal ricorrente con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che insisteva per la riforma della decisione. Parte_1
CP_ Si costituiva l' che eccepiva la parziale inammissibilità dell'appello in ragione della parziale novità delle censure sollevate per la prima volta con l'impugnazione; nel merito insisteva per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
4 3. La Corte di Appello di Trieste alla prima udienza dell'8 maggio 2025 inviava richiesta di informazioni all'ambasciata UL al fine di verificare l'imponibilità fiscale, secondo la legge CP_ bulgara, delle pensioni erogate dall' a cittadini italiani che risiedevano in Bulgaria;
indi, constatato che nessuna risposta era pervenuta da parte dell'ente competente e ritenuto di poter decidere in ragione di quanto allegato e provato alle parti non potendo rinviare oltre la propria decisione, all'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, decideva la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Il contestava la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo con cui lamentava Parte_1
l'errore interpretativo commesso dal primo giudice che aveva interpretato in modo del tutto erroneo la Convenzione LO UL sulla doppia imposizione fiscale. In particolare lamentava l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione che conduceva implicitamente alla disapplicazione della
Convenzione ritenuto che il ad interpretare le disposizioni convenzionali nel senso Parte_1 suggerito dal primo giudice, non avrebbe potuto invocare la previsione pattizia non rientrando in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 della Convenzione.
Infatti il pensionato non era più residente in Italia essendo iscritto all'AIRE ed avendo stabilito il centro di tutti i propri interessi in Bulgaria, ma nello stesso tempo, nell'interpretazione della
Convenzione operata dal giudice di prime cure, non poteva essere considerato residente in [...]in quanto privo della cittadinanza UL.
In tal modo del tutto illegittimamente il giudice di primo grado aveva reso inoperativa la Convenzione che era stata stipulata e applicata, quanto meno fino al 2023, in senso favorevole ai pensionati italiani ai quali, se presenti stabilmente in Bulgaria, la pensione era sempre stata erogata in modo lordo e CP_ senza prelievo fiscale da parte dell' Evidenziava l'appellante che questa interpretazione confliggeva con il modello OCSE seguito da altre Convenzioni in cui al fine di evitare la doppia imposizione fiscale era utilizzato il criterio della residenza fiscale.
Allegava l'appellante che il precedente di legittimità richiamato dal primo giudice era inconferente atteso che nel caso di specie il aveva provato che il proprio centro di interessi si trovava in Parte_1
Bulgaria, a nulla rilevando la carenza della cittadinanza bulgara.
Lamentava che con questa interpretazione, con cui nella sostanza la Convenzione era disapplicata, il pensionato era soggetto ad una doppia imposizione fiscale in modo contrario ai principi eurounitari che imponevano di vietare ogni tipo di discriminazione fondata sulla mera nazionalità del cittadino europeo.
5 Invocava la facoltà di ogni Stato di disciplinare in modo autonomo e dunque pattizio, le regole della imposizione fiscale, e, in ogni caso, il diritto dei cittadini di circolare e stabilire i propri interessi all'interno della Unione Europea senza subire limitazioni conseguenti alla propria provenienza e nazionalità.
Lamentava che l'interpretazione sostenuta dal primo giudice fosse contraria alla Convenzione di
Vienna del 1969 sulla interpretazione dei trattati in quanto aveva l'effetto di rendere irragionevole la applicazione della Convenzione con la Bulgaria invocata dal pensionato. CP_ Censurava inoltre la circostanza che la condotta tenuta dall' che, fino al 2023, aveva escluso l'imposizione fiscale tanto da chiarire con messaggio n. 612/2020 che per ottenere la defiscalizzazione ai sensi dell'art. 16 della Convenzione era necessario produrre un documento attestante la residenza fiscale in Bulgaria e soltanto a seguito di nuova interpretazione della Agenzia delle AT aveva disposto il recupero contestato giudizialmente, aveva leso il legittimo affidamento del che aveva stabilito tutti i propri interessi in Bulgaria;
inoltre si trattava di intervento Parte_1 operato oltre il termine di ragionevolezza previsto anche dalla legge 241 del 1990 e quindi del tutto illegittimo.
Da ultimo instava perché la Corte volesse sollevare questione di costituzionalità per contrasto con le norme costituzionali di cui agli artt. artt.11, 117, 3, 23, 35, 42, 97 Cost. ovvero con gli artt. 9, 15, 20,
21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. CP_
5.L' contrastava l'appello di cui eccepiva la parziale inammissibilità in ragione della invocazione da parte del di principi e doglianze che non erano state in alcun modo sollevate in primo Parte_1 grado con conseguente violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c..
Osservava che in ragione del criterio letterale che era quello applicabile in via principale anche alla luce di art. 31 della Convenzione di Vienna ratificata dall'Italia con legge n. 112/74 e di quanto previsto da artt. 1 e 16 della Convenzione, il non poteva essere soggetto a tassazione da Parte_1 parte dello stato Bulgaro poiché privo dell'unico requisito a tal fine previsto dalla Convenzione, ovvero la cittadinanza UL. Né era invocabile l'art. 17 che disciplinava il diverso caso del pensionato pubblico bulgaro il quale per essere tassato in Italia doveva essere residente e avere la cittadinanza italiana.
Nel caso di specie era pacifico che il era cittadino italiano e non Bulgaro ed era indifferente, Parte_1 per essere sottoposto alla legislazione fiscale bulgara, che fosse residente in [...].
Osservava che il non era un lavoratore e quindi tutte le questioni sollevate dall'appellante Parte_1 in merito a presumibili discriminazioni e contrarietà al diritto euro-unitario erano irrilevanti.
Precisava altresì che nessun affidamento era tutelabile a fronte di una fattispecie di indebito oggettivo, né poteva essere invocata una violazione dell'art. 21 nonies legge 241/90, considerato che trattavasi
6 di mutamento interpretativo adottato a seguito di interpretazione operata dall'Agenzia delle AT;
d'altra parte trattavasi di recupero non retroattivo .
Da ultimo eccepiva che nonostante la tesi dell'appellante in merito alla propria residenza in Bulgaria,
l'interessato aveva sottaciuto sia nel giudizio di primo grado , incardinato nel 2023 ma svoltosi nel
2024, che in quello di appello introdotto in data 23.12.2024, la circostanza che la propria residenza nell'anno solare 2024 era stata spostata in Albania, a Durazzo, tanto che l' per l'anno 2024- e CP_1 con il cedolino di marzo 2025 gli aveva restituito l'importo di euro 4337,28 trattenuto a titolo di Irpef annuale.
Instava pertanto per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento per danni da determinare in via equitativa.
6.Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni di seguito spiegate.
In via preliminare il Collegio dà atto che parte appellante, nell'ambito della discussione orale, ha modificato le proprie conclusioni con riferimento all'anno 2024 dichiarando cessata la materia del contendere con riferimento a questo periodo considerato che il è attualmente residente in Parte_1
Albania.
La modifica delle conclusioni e la conseguente rinuncia da parte dell'appellante ad ogni pretesa CP_ rispetto all'anno 2024 consente di soprassedere sulla richiesta risarcitoria dell' ex art. 96 c.p.c.. CP_
6.1.Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' considerato che le doglianze dell'appellante erano già state – nella sostanza- azionate in primo grado e attenevano alla interpretazione corretta della Convenzione LO UL per cui è causa, al fine di evitare che il sig. fosse sottoposto ad una doppia imposizione fiscale, trattandosi di soggetto che pur non Parte_1 avendo la cittadinanza bulgara era però domiciliato e residente fiscalmente in Bulgaria tanto da essere sottoposto alla legge fiscale e alle relative regole di imponibilità fiscale applicate in questo territorio.
Anche la contrarietà ai principi euro-unitari e alle norme di interpretazione del trattato di Vienna CP_ erano questioni sollevate in primo grado e sulle quali l' aveva potuto prendere posizione nel precedente giudizio, senza alcuna violazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c..
Si ribadisce tuttavia l'inammissibilità delle produzioni documentali nuove e delle memorie non autorizzate effettuate dal procuratore attoreo nel corso del giudizio di appello;
inammissibilità già dichiarata all'udienza del 23.10.25, trattandosi di atti e documenti che parte appellante, in violazione del principio del contradditorio, ha introdotto surrettiziamente con deposito telematico anche nel giorno antecedente l'udienza di discussione.
7. Nel merito la domanda attorea va rigettata siccome infondata.
In linea generale va ricordato che secondo l'art. 3 del TUIR l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica “sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al
7 netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Quanto al reddito da pensione, che qui interessa, si considera prodotto in
Italia se la prestazione è erogata da enti aventi sede sul territorio nazionale.
8. E' quindi fuori discussione che, in mancanza di una regola convenzionale diversa, prevalente sul diritto generale per la propria specialità, la pensione del ricorrente dovrebbe essere soggetta a tassazione in Italia, per quanto egli non vi risieda più dal 2018 avendo ottenuto da ultimo permesso di soggiorno per lunga permanenza in Bulgaria, insieme alla coniuge ( cfr. allegazioni supportate da documentazione in atti soltanto parzialmente tradotta dalla lingua bulgara;
traduzione peraltro priva di asseverazione).
9. A fronte di ciò rileva la Convenzione LO UL invocata dall'appellante che a suo dire CP_ fonderebbe la richiesta di pagamento della pensione da parte dell' al lordo delle ritenute fiscali, CP_ con conseguente illegittimità delle richieste di ripetizione operate dall' che quanto meno fino al
2023 aveva seguito una prassi diversa- in adesione a diversa interpretazione operata dalla Agenzia delle AT- di non imponibilità fiscale della pensione erogata.
Trattasi della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria ratificata con legge 29.11.1990, n. 389 finalizzata ad evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi e patrimoni e a prevenire l'evasione fiscale che prevede quanto segue: all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”) “
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno
Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”;
Segue poi l'art. 16 che, in tema di pensioni, dispone che: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”; infine l'art. 17 paragrafo 2, in tema di pensioni pubbliche, secondo cui: “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”( cfr. convenzione prodotta da parte appellante).
8 CP_ 10. Ritiene questa Corte che, in accordo con i precedenti favorevoli richiamati dall' da una piana lettura delle norme si desuma che le pensioni private, pagate a un residente di uno Stato contraente, siano soggette alla tassazione dello Stato di residenza, ma che – con riferimento alla Bulgaria- alla luce di quanto previsto dalle norme della stessa Convenzione , sia ritenuto residente in [...]soltanto il soggetto che abbia la “ nazionalità” UL, o meglio la cittadinanza UL al pari di quanto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria con sentenza n. 21697/23.
Decisione con cui il Collegio di Legittimità ha stabilito che la norma convenzionale è stata interpretata CP_ in modo corretto dall' laddove, in osservanza a quanto ritenuto dall'Agenzia delle AT , ritiene soggetto alla legge fiscale e residente in [...]soltanto il soggetto, cittadino italiano, che abbia la cittadinanza bulgara.
Il concetto di nazionalità è distinto infatti da quello di residenza fiscale ed è equiparabile a quello di cittadinanza poiché anche nell'accezione francese di “nationalitè” (come ritenuto anche dalla CP_ giurisprudenza di merito invocata dall' ed in particolare Trib. Torino e Corte di Appello Torino in atti), indica un legame giuridico e politico tra l'individuo e lo Stato di appartenenza che è lo stesso che in Italia attribuiamo al concetto di cittadinanza.
Nel caso di specie il non è cittadino bulgaro;
pertanto non può essere equiparato e Parte_1 considerato residente in [...]nel senso ritenuto necessario dall'art. 16 invocato.
11. Né, in contrario, appare dirimente l'art.17 della Convenzione, relativo alle pensioni pubbliche, per le quali il requisito della nazionalità è espressamente indicato nella stessa disposizione unitamente a quello della residenza. La norma infatti ha una sua ragione -in relazione agli artt.1 e 16 – in quanto richiede, anche per l'Italia, il doppio requisito ai fini della detassazione delle pensioni pubbliche, che altrimenti sarebbe possibile solo in ragione della residenza (cfr. sentenza n.503/2024 della Corte
Appello di Torino).
12. Dai principi appena esposti deriva che la parte privata potrebbe beneficiare della detassazione della pensione in Italia solo se in possesso della cittadinanza bulgara, requisito invece pacificamente insussistente.
Sono poi infondati gli ulteriori argomenti dell'appellante.
L'interpretazione qui preferita non si pone in contrasto con il Trattato di Vienna sul diritto dei trattati, in specie con il suo art. 311 (sulle regole di interpretazione) non appare violato, atteso che l'interpretazione evolutiva e sistematica invocata dall'appellante secondo cui in passato la Bulgaria prevedeva l'imponibilità fiscale soltanto in favore dei cittadini Bulgari, ma attualmente assoggetta tutti i residenti, è allegazione priva – per quanto si dirà anche in prosieguo- di supporto probatorio con riferimento specifico al Parte_1
Né ad avviso del Collegio può essere invocato il principio di non contestazione trattandosi di fatto costitutivo che l'appellante doveva provare in ragione dell'invocazione della applicazione della norma convenzionale.
13. Del pari deve escludersi la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione, che presidiano la libera circolazione delle persone e vietano le discriminazioni. Un simile contrasto potrebbe infatti prospettarsi solo ove, all'inapplicabilità della Convenzione, seguisse l'assoggettamento della pensione dell'appellante a una doppia imposizione, circostanza questa che nonostante le allegazioni CP_ della parte ricorrente, contestate dalla parte sono rimaste prive di prova.
Parte ricorrente, odierna appellante, nonostante gli inviti di questa Corte non ha provato, con documentazione utilizzabile dal Collegio in quanto completa e tradotta in modo asseverato, che il ed il suo reddito costituito dalla pensione Inps, sia soggetto ad imposizione fiscale da parte Parte_1 delle autorità fiscali Bulgare.
A questo punto ritenuto che la finalità e lo scopo della convenzione invocata, per quanto emerge anche dal titolo della Convenzione , era proprio evitare la doppia imposizione per i cittadini degli
Stati contraenti ne consegue che l'attore, non avendo provato il requisito costitutivo, non può invocare l'applicabilità delle norme convenzionali.
13.1. Infatti non vi è traccia in atti della concreta tassazione della pensione di in Bulgaria, Parte_1 ma neppure della dichiarazione di quel reddito al fisco bulgaro da parte dell'appellante (sul punto egli aveva depositato un documento in primo grado, relativo alla residenza fiscale in Bulgaria, cfr. doc.1 in lingua bulgara e senza traduzione). Nel corso dell'appello ha poi prodotto ex novo asserite dichiarazioni dei redditi ( cfr. docc.4 e 5 in lingua bulgara), prive di qualsiasi riferibilità al Parte_1
e del tutto inutilizzabili ai fini processuali.
14. Se quindi la sottoposizione della pensione dell'appellante alla potestà impositiva dello Stato bulgaro non può desumersi dalla circostanza che in effetti egli abbia subito una qualche forma di dalle parti come strumento in connessione col trattato.
3. Si terrà conto, oltre che del contesto: a. di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni;
b. di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attra-verso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;
c. di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.
4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'intenzione delle parti.
10 tassazione in Bulgaria, essa neppure risulta altrimenti. Si è detto infatti che, secondo la convenzione
Italia - Bulgaria, come interpretata anche dalle autorità bulgare, egli non è soggetto a imposizione in
Bulgaria in quanto non ha la cittadinanza bulgara. Per contro non risulta la diversa normativa nazionale bulgara, specificamente in materia di regime fiscale delle pensioni prodotte all'estero, così che non vi è la minima evidenza che esse siano soggette al potere impositivo di quello Stato.
Né appare dirimente il documento depositato tardivamente in appello e contenente asseriti chiarimenti provenienti dalla Autorità centrale fiscale della Bulgaria, ritenuto che trattasi di traduzione parziale e non comprovante l'effettività del regime fiscale applicato dallo Stato Bulgaro a stranieri che percepiscono la pensione dallo Stato di provenienza.
15.Né parte appellante può invocare le norme di cui agli artt. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori e l'art. 56 del medesimo trattato sulla prestazione dei servizi e art. 15 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea sul diritto di lavorare, esercitare professione e prestare servizi che- come eccepito correttamente dall' presume in capo al richiedente lo status CP_1 di lavoratore. Condizione estranea al il quale è pacificamente un “ pensionato” avendo Parte_1 cessato ogni attività lavorativa.
16.In difetto di ogni prova concreta ed effettiva dell'asserita doppia imposizione fiscale non vi è alcun motivo di dubitare della conformità comunitaria dell'interpretazione della convenzione qui preferita.
I principi UE garantiscono infatti la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, ma non incoraggiano certo fenomeni di dumping, che finiscono per tradursi nella totale elusione del dovere, che nell'ordinamento italiano è anche costituzionale, di contribuire con una frazione del proprio reddito alle necessità collettive.
Tanto più che la finalità della convenzione invocata, per quanto esposto, era anche quello di evitare fenomeni di elusione ed evasione fiscale.
17.Quanto alla domanda relativa all'assunta violazione del principio del legittimo affidamento, si rileva che secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, condivisa dal Collegio, il legittimo affidamento non incide in ogni caso sulla debenza del tributo (Cass.10195/2016, Cass.5934/2015,
Cass.25966/2013, Cass.19479/2009, Cass. 3757/2012).
Né è invocabile la violazione della norma di cui all'art. 21 nonies legge 241/90 atteso l'oggetto del contendere;
non rileva nel caso di specie il provvedimento di accertamento dei requisiti della pensione, bensì l'imponibilità fiscale o meno della pensione e la sua misura alla luce della posizione CP_ assunta dall' di sostituto di imposta.
Appare dunque irrilevante il richiamo a una disposizione normativa inerente la trasparenza dell'attività amministrativa che, nel caso di specie, non può ritenersi violata soltanto perché la CP_ posizione assunta dall' dal 2023 rispetto alla tassazione delle pensioni erogate in Bulgaria, risulti
11 più penalizzante per il rispetto al passato, trattandosi, per quanto ritenuto da questo Parte_1
Collegio, di interpretazione corretta delle norme convenzionali.
Pertanto anche per questo motivo l'impugnazione va rigettata siccome infondata.
18. All'esito della valutazione dell'appello l'impugnazione va rigettata con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La novità delle questioni trattate e l'esistenza di pronunce di merito favorevoli all'appellante, costituiscono ragioni sufficienti a compensare le spese del grado.
Deve darsi atto che l'infondatezza dell'appello impone di applicare all'appellante la sanzione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
spese del grado compensate;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
IS LT
Il Presidente
Lucio Benvegnù
.
12
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:
a. ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;
b. ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato 9