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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6432 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 22.9.2025 tra
(cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe de Simone (cod. fisc. , che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata CP_2 in Roma, Via Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell'avv. Antonio Stanizzi (cod. fisc: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_3 per procura generale alle liti a rogito del notaio di Firenze Persona_1 in data 9.4.2008 (rep. n. 68805; racc. n. 11230), in atti, unitamente all'avv. Francesco Gambi (cod. fisc. ), che la rappresenta CodiceFiscale_4 per procura generale alle liti a rogito del notaio di Firenze Persona_1 in data 4.12.2014 (rep. n. 83393; racc. n. 14265), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: (…)
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'indeterminatezza degli interessi corrisposti alla parte appellata e, per gli effetti, rideterminare il rap- porto controverso con rata costante in regime finanziario di interesse sem- plice e con applicazione dell'interesse nella misura legale ovvero nella misura di cui all'art. 117 TUB;
2) per effetto di quanto sopra, condannare parte appellata alla restituzione delle somme in eccedenza incassate, oltre interessi dal pagamento al soddi- sfo;
3) accertare e dichiarare che il TEG contrattuale risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula e, previa dichiarazione di gratuità del rapporto, condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme in- cassate a titolo di interessi, commissioni e spese, oltre interessi dal paga- mento al soddisfo;
4) in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scri- vente difensore antistatario”; per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
In tesi
− dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal sig Pt_1
In ipotesi
− confermare la sentenza n. 15428/2020 del Tribunale di Roma e per l'ef- fetto respingere tutte le domande formulate nei confronti di
[...]
CP_3
− con vittoria di spese e onorari del primo del presente grado di giudizio.
[...]
In via istruttoria
− respingere le richieste istruttorie ex adverso formulate.”.
FATTI E DIRITTO
2 1. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_1 la rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per l'effetto, in via principale:
1) Dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di prestito personale n. 20081085946211, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali, al tasso ultralegale, e, per l'effetto;
2) Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base al risultato del rical- colo che verrà effettuato in sede di CU tecnico-bancaria e sulla base della documentazione in atti;
3) Condannare la convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'istante della somma di €20.466,70 illegittimamente incassata dalla convenuta (per come già accertato dalla perizia di parte redatta dal dott. e Persona_2 per come emergerà in corso di causa tramite CTU contabile) e di tutte le ulteriori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi usurai, interessi anatocistici, spese e competenze non dovute;
4) Accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento posto in essere dalla convenut e per l'effetto condannarla, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore si-
[sic!] della somma di €30.000,00 (o alla somma maggiore o Parte_2 minore che sarà ritenuta equa liquidata dal giudice adito) a titolo di risarci- mento danni subito in conseguenza del comportamento illegittimo della ci- tata convenuta;
5) Condannare la convenut in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge”.
A fondamento delle proprie domande parte attrice, facendo riferimento a quanto risultante dalla perizia di parte prodotta dalla stessa nel costituirsi in giudizio, ha dedotto la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole del con- tratto di finanziamento n. 20081085946211, stipulato in data 2.10.2008 per l'importo di € 40.200,00, relative agli interessi per constata presenza di tassi usurari, nonché l'illegittima applicazione e l'incasso di interessi, compe- tenze, remunerazioni e costi non dovuti, in ogni caso superiori a quelli 3 nominali, e la violazione dell'art. 1283 c.c., nonché degli obblighi di corret- tezza e di buona fede.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle domande attoree e ha concluso per il ri- getto delle stesse.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo deposito di documentazione delle parti, avendo il giudice di primo grado rigettato le istanze istruttorie delle parti.
Con sentenza n. 15428/2020 pubblicata in data 5.11.2020 il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “respinge la domanda attorea e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite per complessivi euro 13.500,00 di cui euro 2.500,00
[...] per lo studio, euro 1.500 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Spese così determinate da aumentare del 33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come Parte_3 in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in € 26.198,50 le spese di lite, condannando l'odierno appellante a rifondere le stesse alla rite- Controparte_1 nendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'aumento del terzo di cui all'art. 4, co. 8, del d.m. 10.3.2014, n. 55 e motivando tale decisione
“risultando manifestamente fondate le difese della parte vittoriosa”, nonché liquidando i compensi in misura superiore a quella della fascia di riferimento della Tariffa allora in vigore. In particolare, parte appellante deduce che la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure sarebbe “pro- fondamente iniqua” atteso che: i) il petitum era pari ad € 50.466,70; ii) non vi è stata alcuna attività istruttoria;
iii) considerato lo scaglione di riferimento
€ 26.001,00 – 52.000,00 delle Tariffe applicabili ratione temporis, appli- cando i valori massimi si perviene ad € 13.402,00 complessivi a titolo di 4 compensi, e quindi – in buona sostanza – che la liquidazione operata superi i massimi di Tariffa.
Il motivo non è fondato.
2.1. L'art. 4 del d.m. 10.3.2014, n. 55 prevede, al co. 8, che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. È quest'ultima la disposizione che il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha espressamente dichiarato di applicare, avendo indicato nella motivazione della decisione impugnata che “le spese seguiranno la soccombenza. In ra- gione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta (la que- stione della impraticabilità della sommatoria fra interessi corrispettivi e mo- ratori ai fini del superamento della soglia-usura è graniticamente recepita dalla giurisprudenza) è possibile aumentare le spese legali del 33% ai sensi dell'art. 4 VIII del D.M. 55 2014”.
In altri termini, il primo giudice ha valutato complessivamente le domande avanzate da parte attrice e le conseguenti difese di parte convenuta e, dun- que, ha ritenuto applicabile il potere discrezionale previsto dalla suddetta disposizione. Peraltro, tale statuizione del giudice di prime cure non è stata censurata da parte appellante, che – in particolare – non deduce l'insussi- stenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione suddetta del co.
8 dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, e quindi – in buona sostanza – che “le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
2.2. Al contempo, però, il giudice di primo grado ha operato un aumento rispetto ai valori medi di Tariffa per la fascia di riferimento, quella indicata da parte appellante, dei compensi liquidati, applicando dunque – si deve ritenere – la previsione del co. 1 dell'art. 4 del d.m. n. 55/2020, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva. “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giuri- sprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che
5 risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in ap- plicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Con riguardo a tale ulteriore aumento, tuttavia, non si rinviene nella motiva- zione della decisione impugnata alcuna motivazione, sia con riguardo alla disposizione sulla scorta della quale è stato operato sia, soprattutto, con riguardo al presupposto normativo che consentisse a quel giudicante di av- valersi del potere si operare un aumento sostanzialmente del 50% dei valori medi di . Anche sotto tale profilo parte appellante impugna la deci- Pt_4 sione di primo grado e anche con riguardo a tale censura l'appello non merita accoglimento.
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla Tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da rico- noscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, assolvendo peraltro all'onere di motivare l'aumento disposto rispetto ai medi di Tariffa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2021, n. 19989; Cass. civ., Sez. III, ord. 7.1.2021, n. 89; Cass. civ., Sez. L, ord. 10.5.2019, n. 12537).
Con riguardo, poi, alla deduzione di parte appellante per cui la liquidazione operata sarebbe eccessiva (anche) in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria, è opportuno chiarire come la parte vincitrice abbia diritto a conseguire i compensi anche in relazione alla “Fase istruttoria e/o di trat- tazione” anche se non vi è stata l'assunzione di prove costituende: infatti, tale voce della Tariffa deve essere riconosciuta anche in relazione all'attività difensiva svolta nella fase di trattazione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.10.2023, n. 28627), e quindi – nel caso in esame – per la redazione e il deposito (rispettivamente, in data 29.3.2019, 29.4.2019 e 21.5.2019) delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.,
6 3. Con il secondo motivo di appello si censura la decisione del giudice di prime cure di non ammettere la c.t.u. contabile per la quale aveva istato l'originaria parte attrice, atteso che - secondo parte appellante - la giurispru- denza di legittimità in materia bancaria ha più volte ribadito come la consu- lenza tecnica d'ufficio, pure a fronte dell'onere della prova in capo a chi agi- sce in giudizio, e quindi nella specie gravante sul cliente, “non può mai es- sere ritenuta né inammissibile né esplorativa, costituendo, per converso, pre- supposto fondante ed imprescindibile di ogni giusta e legittima sentenza”.
Il motivo non merita accoglimento.
A fronte della valutazione da parte del giudice di primo grado dell'insussi- stenza di un'allegazione adeguata delle circostanze sulla scorta delle quali l'attore ha dedotto la nullità delle clausole del contratto di finanziamento n.
20081085946211, non è ravvisabile alcun obbligo di disporre la c.t.u. con- tabile richiesta da parte attrice. E per le stesse ragioni appena evidenziate con riguardo alla decisione del Tribunale di Roma anche nel presente grado di giudizio l'istanza di c.t.u. non è stata accolta.
Spetta al mutuatario - attore allegare le ragioni della presunta illegittimità e dare dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo contenuto illegittimo. Non è invece ammissibile supplire a tale onere attra- verso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130). Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
7 La giurisprudenza richiamata da parte appellante non afferma affatto che nella materia bancaria sia senz'altro e in ogni caso possibile, o addirittura doveroso, disporre c.t.u. esplorativa. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di ri- scontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe im- propriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 10.3.2015, n. 4729; Cass. civ., Sez. I, 26.11.2007, n.
24620).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere dichiarato la nullità assoluta degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 T.U.B., nonché delle delibere C.I.C.R. del 9.2.2000 e del 4.3.2003 e della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999. Nello svolgere tale censura, dopo avere richiamato tutto quanto dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado, parte appel- lante osserva che “in particolare, non risulta oggetto di specifica pattuizione l'utilizzo della capitalizzazione composta, il cui risultato è quello di aumen- tare l'importo degli interessi, rispetto alla capitalizzazione semplice e, quindi, di determinare un TAE diverso e superiore rispetto a quello risultante dalle stesse clausole contrattuali. Nel nostro caso l'indeterminatezza risiede nel rilievo che, a fronte di un medesimo TAN, si posson avere interessi diversi a carico del finanziato a seconda del regime di calcolo utilizzato. Ciò configura un'ipotesi negoziale di nullità assoluta”.
Il motivo non è fondato.
4.1. Nel caso in esame, i parametri di riferimento utilizzati per pervenire al tasso applicato nella determinazione della quota di interessi di ciascuna rata di rimborso del finanziamento accordato sono tutti specificamente determi- nati nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'appellante (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Infatti, in tale
8 contratto sono univocamente determinate le condizioni contrattuali e il piano di ammortamento allegato è stato anch'esso sottoscritto dalle parti. Dunque, l'ammontare di ciascuna delle rate (€ 542,00) e la composizione delle stesse per interessi e capitale non solo – e non tanto – era ben noto all'appellante sin dalla stipula del contratto, ma soprattutto è determinato in applicazione delle disposizioni contrattuali.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplice- mente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbli- gazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, men- tre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.11.2014, n. 25205; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 30.3.2018, n. 8028).
In altri termini, nel caso in esame non è prospettabile una questione di de- terminatezza delle pattuizioni contrattuali: infatti, una volta raggiunto l'ac- cordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. Dunque, il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire soltanto mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
4.2. Né parte appellante può invocare, al fine di ritenere indeterminati i costi del contratto di finanziamento n. 20081085946211 stipulato da Parte_1 in data 2.10.2008 con la la non allega-
[...] Controparte_1 zione al contratto del piano di ammortamento, che – come si è detto – è stato prodotto agli atti del presente giudizio dall'odierna appellata (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Infatti, il piano di ammortamento non ha la funzione di determinare e rappresentare al cliente i costi del finanziamento, ma puntualizza le modalità di restituzione
(importo rata fissa, numero e periodicità delle rate), predeterminato l'am- montare da corrispondere ratealmente in sede di restituzione.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità non ritiene necessario che il credi- tore, al fine di provare il proprio credito, debba produrre anche il piano di
9 ammortamento, essendo sufficiente la produzione del contratto di mutuo (cfr., con riguardo all'ammissione al passivo, Cass. civ., Sez. I, ord.
16.11.2022, n. 33724).
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non produca “effetti anatocistici surrettizi”. L'appellante deduce, infatti, che “il piano di ammortamento alla francese non produce effetti anatocistici surrettizi solo ed unicamente nell'ipotesi in cui esso sia redatto utilizzando il regime finanziario della capitalizzazione semplice. Per converso, l'utilizzo, nel c.d. ammortamento alla francese, con rate costanti a e montante interessi decrescente, del regime finanziario della capitalizza- zione composta (come nel nostro caso), determina, surrettiziamente, il cal- colo di interessi su interessi”.
Il motivo è privo di pregio.
Il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratteriz- zata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale cre- scente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il cri- terio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costi- tuire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale
10 circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvi- sarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque ana- tocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823).
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di am- mortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente co- stanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente
“sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'am- mortamento e minori verso la fine.
6. Con il quinto motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di Roma perché non ha accertato la violazione della legge n. 108/2006 dedotta dall'originario attore. In particolare, l'appellante deduce come il giudice di prime cure non avrebbe erroneamente ricompreso nel T.E.G. “i costi riportati nel contratto risultano i seguenti: indennità per ritardato pagamento, 8% sulla mensilità pagata in ritardo;
penale per decadenza dal beneficio del ter- mine, 8% sul capitale residuo;
interessi di mora, 14,60%; estinzione antici- pata, 1%; assicurazione, euro 2.508,00; estratto conto, euro 15,00; copia contratto, euro 15,00; fatturazione interessi, euro 15,00; certificazione inte- ressi, euro 15,00; piano di ammortamento, euro 15,00; gestione pratica, euro 15,00; istruttoria, euro 200,00”.
Parte appellante deduce, infatti, che il giudice di prime non si sarebbe avve- duto che: i) “ai fini dell'usura rileva il TEG e non già il solo tasso corrispet- tivo”; ii) “la rata mensile, determinata dalla banca in euro 542,00 esprime un TAN, in capitalizzazione composta, pari al 10,48% (e non al 9,55%, come pur dichiarato in contratto), mentre in capitalizzazione semplice essa esprime un TAN pari al 31,31%”; iii) “il TEG del contratto non rispetta la soglia in
11 discorso”. Conseguentemente, il Tribunale di Roma non si sarebbe avveduto
– secondo parte appellante – che i tassi applicati dalla Controparte_1 superavano il tasso soglia di 15,94%, pur a fronte del deposito di una
[...] perizia di parte.
Il motivo non merita accoglimento.
6.1. Con riguardo alla penale di estinzione anticipata dell'1%, parte appel- lante deduce come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, nel T.E.G. vada compreso anche il compenso per estinzione del mutuo. Tale penale non costituisce, tuttavia, un tasso di interesse o un costo del finanziamento, quanto piuttosto la determinazione della misura di un corri- spettivo in caso di estinzione anticipata, che può essere determinato in con- creto soltanto al momento di esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al mutuatario e sulla scorta di alcuni elementi dati, quali appunto il tasso di interesse contrattualmente previsto, ma anche di alcuni elementi che pos- sono essere determinati soltanto nel momento stesso di esercizio di tale facoltà. In altri termini, la penale prevista per il caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di mutuo costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma su- bordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Pertanto, essa non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'anda- mento pattuito. Come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di merito, sostenere che il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel T.E.G. dell'incidenza percentuale della penale per l'estin- zione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso somma- toria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del fi- nanziamento: infatti, essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa (anche nel caso degli interessi mo- ratori, nel caso di verifichi il ritardo nel pagamento) e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario. Di contro, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed
12 essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rim- borso anticipato del credito (meglio, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi, allora, è forse ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e morato- ri, pure prospettata da parte appellante e disattesa dalla decisione impu- gnata. Se quest'ultima è confutata perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radical- mente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l'adempimento e il suo opposto, l'inadempimento: cfr. Cass. civ., SS. UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214), nel caso in esame non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare la successiva pretesa di pagamento degli inte- ressi, che viene meno per definizione.
In altri termini, affermare l'inclusione del corrispettivo della penale per estin- zione anticipata nel T.E.G. non soltanto postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma addirittura una il cui paga- mento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra. L'impossibilità di sommare la commissione per estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e le spese collegate all'erogazione del finanziamento, rilevanti per l'individuazione del T.E.G., quindi, discende non solo dalla logica esigenza di comparare grandezze omogenee - a prescindere dalla non vin- colatività per il giudice dei criteri impiegati dalla Banca d'Italia per la rileva- zione trimestrale del T.E.G.M., essendo ben consapevole questo giudicante che “Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che de- vono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)” (così, tra le ul- time, Cass. civ., Sez. II, ord. 24.10.2023, n. 29501) – ma anche dalla diversità di funzioni e presupposti della penale per estinzione anticipata, onere acci- dentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi ed agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi far dipendere la
13 natura usuraria dello stesso dalla condotta tenuta ex post dal mutuatario, configurando in tal modo un'usura secundum eventum. Infine, non si può non rilevare come sia la commissione per estinzione anti- cipata del finanziamento che la c.d. penale per risoluzione anticipata del (o recesso dal) rapporto non attengono a spese collegate all'erogazione del finanziamento, ma assolvono a funzioni diverse tra cui quella di ristorare l'istituto di credito mutuante dall'anticipata cessazione del rapporto.
6.2 Con riguardo agli interessi di mora, parte appellante parte dall'assunto, non condivisibile, che per determinare il tasso usurario e il superamento del tasso soglia rilevi la somma tra interessi corrispettivi e interessi di mora. In realtà per il superamento del tasso soglia, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non rileva la somma di entrambi i tassi, bensì è ne- cessario che il singolo valore o entrambi i tassi risultino sopra la soglia di usura. Non merita censura, dunque, la decisione del Tribunale di Roma laddove ha ritenuto che “parte attrice perviene ad un giudizio di usurarietà del mutuo, anche alla luce della allegata CTP, solo mediante l'inammissibile criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio (evidente a pag. 7 della perizia), criterio illogico come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. E d'altronde lo stesso CTP a pag. 2 dà atto che i tassi, se singolarmente considerati, sono entrambi (corrispettivo e moratorio) sotto soglia-usura”. Infatti, in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (ed ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli inte- ressi moratori (ed ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempi- mento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') ina- dempimento del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.6.2024, n. 16526).
Si deve ritenere, allora, che con riguardo al contratto di finanziamento stipu- lato da con la non è ravvisabile Parte_1 Controparte_1 14 usura originaria in quanto, come risulta dalla documentazione contrattuale, e correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il contratto di prestito personale n. 20081085946211 del 2.10.2008 prevede interessi corrispet- tivi in misura del 9,55% e interessi di mora in misura dell'14,60%, e quindi
– non dovendosi ricomprendere anche i costi indicati da parte attrice (odierna appellante) – il contratto di finanziamento prevedeva dei tassi di interesse compresi nei limiti del tasso soglia del periodo, che era pari all'15,94%, come ha allegato e documentato la stessa parte appellante con la perizia di parte nel giudizio di primo grado.
E neanche è possibile ritenere che – anche solo in ipotesi – sussista la c.d. usura sopravvenuta, in quanto ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675). In altri termini, la giurisprudenza di legittimità nega la configura- bilità stessa della c.d. usura sopravvenuta, che è quella prospettata – in buona sostanza – dagli odierni appellanti, come si è detto sopra.
6.3. L'appellante censura anche la parte di motivazione in cui il primo giudice ha ritenuto che, “ai fini del calcolo del TEG occorre tuttavia far riferimento al metodo di calcolo dettato dalle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura di riferimento, che nel caso di specie sono quelle emesse nel 2006. Tali istruzioni al punto c4) prevedono che possono essere ricompresi nel calcolo del TEG solo gli oneri assicurativi imposti dal creditore, ma nel caso di specie la polizza assicurativa stipulata dall'attore ha natura facoltativa, come emerge chiaramente dalla lettura del contratto di finanziamento”.
Al riguardo, deduce che la Corte di Cassazione, con sen- Parte_1 tenza n. 17466 del 20.8.2020 (non massimata), ha statuito che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo”.
6.3.1. Non ignora questo giudicante come la giurisprudenza di merito abbia individuato degli indici presuntivi in presenza dei quali si può ritenere la
15 natura obbligatoria o meno della polizza assicurativa. In particolare, si è ri- tenuto che costituiscano indici di obbligatorietà: (i) la funzione di garanzia del credito della polizza;
(ii) la stipula della polizza contestualmente a quella del contratto di finanziamento;
(iii) la coincidenza della durata della copertura assicurativa con quella del finanziamento;
(iv) il pagamento del premio assi- curativo anticipatamente e il rimborso dello stesso congiuntamente al capi- tale;
(v) il beneficiario delle prestazioni sia la stessa. Inoltre, secondo CP_1 numerose decisioni dell' non può ritenersi risolutiva, al fine di escludere Pt_5
l'obbligatorietà del contratto di assicurazione stipulato, la circostanza per cui dalla documentazione contrattuale fornita dalla banca emerga che la polizza assicurativa fosse definita come facoltativa e, quindi, formalmente non indi- spensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, dovendosi verificare, alla luce della ratio della previsione dell'art. 121, co. 2, T.U.B., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo fosse di fatto un requisito per ottenere il credito anche in contrasto con la qualifica contrattuale.
Soprattutto, non ignora questo giudicante che, secondo il consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione dell'even- tuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. E ha ritenuto che la sussistenza del collegamento possa essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5.4.2017, n. 8806; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 1°.2.2022, n. 3025). In un precedente non massimato, poi, il Supremo Collegio ha affermato che, qua- lora il contratto di assicurazione accessorio a quello di finanziamento sia stato stipulato “al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insol- venza del soggetto finanziato”, il costo della polizza si deve includere nel computo del tasso di usura “in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 16.4.2018, n. 9298).
16 6.3.2. Questo giudicante ritiene che, seppure gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza, e sopra riportati, possano costituire indici dell'obbligatorietà del contratto di assicurazione stipulato dal finanziato, e possano fondare dunque la decisione del giudice circa l'obbligatorietà della polizza assicura- tiva anche in presenza di un'espressa previsione di facoltatività della stessa, non è però possibile – come affermato, invece, dalla Suprema Corte – ritenere presunta l'obbligatorietà nel caso di contestualità tra la spesa di assicura- zione e l'erogazione del mutuo.
Avendo riguardo al caso in esame, l'affermazione per cui la polizza stipulata dall'appellante, unitamente alla stipula del contratto di finanziamento con la avesse la funzione di garantire il credito descrive Controparte_1 la causa in concreto del contratto di assicurazione stipulato. Per tale ragione, non può costituire sic et simpliciter un elemento indiziario della natura ob- bligatoria di tale contratto, vale a dire che lo stesso sia stato imposto dalla
Banca per la concessione del finanziamento. In particolare, non è possibile escludere a priori che, piuttosto, sia stato il finanziato ad avere deciso di avvalersi di tale copertura assicurativa, anche qualora la possibilità di stipu- lare la stessa sia stata rappresentata dall'intermediario bancario in sede di istruzione della pratica di finanziamento.
Al contempo, la funzione di garanzia del credito della polizza assicurativa spiega perché la durata del contratto in parola, e quindi della copertura as- sicurativa, corrisponda con quella prevista per il rimborso del finanziamento. Inoltre, la causa in concreto di tale contratto di assicurazione rende del tutto evidente perché la stipula sia avvenuta contemporaneamente a quella del contratto di finanziamento. Infine, la circostanza per cui anche il corrispettivo del premio sia stata oggetto di finanziamento si può agevolmente giustificare con la necessità stessa per cui il cliente ha richiesto il finanziamento garan- tito, quello – per così dire – “principale”: la mancanza di liquidità sufficiente per fare fronte alle proprie necessità.
In altri termini, ferma restando la possibilità di rinvenire indici presuntivi dell'obbligatorietà della polizza assicurativa a garanzia del credito, anche qualora la stessa venga qualificata come facoltativa nella documentazione contrattuale, ad avviso di questo giudicante non è possibile ritenere sussi- stente una presunzione in tale senso soltanto perché vi sia contestualità tra
17 la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come pure ha ritenuto la Suprema Corte nei due precedenti sopra indicati. Del resto, in tale caso si dovrebbe affermare la natura obbligatoria di tali polizze in ogni caso, poiché nella prassi la stipula delle stesse viene effettuata di norma contestualmente alla concessione del finanziamento.
Peraltro, la presunzione sancita dalla giurisprudenza di legittimità sopra ri- portata può essere facilmente superata, nella prassi degli intermediari ban- cari, attraverso la stipula del contratto di assicurazione anche a distanza di ventiquattr'ore da quella del finanziamento, pure fermi restando tutti gli altri indici sopra elencati.
6.3.3. Ad avviso di questo giudicante, dunque, si deve ritenere che è onere della parte che allega l'obbligatorietà del contratto di assicurazione, stipulato contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento, ed a garanzia dello stesso, fornire la prova che l'assunzione di tale ulteriore obbligazione contrattuale sia stata imposta dalla banca per l'accoglimento della domanda di finanziamento. Prova che può anche essere fornita mediante presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729, co. 1, c.c., ma senza che – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – si possa affermare l'ob- bligatorietà della polizza a garanzia del credito per la sola ragione che la stipula della stessa sia avvenuta contestualmente a quella del contratto di mutuo e con pagamento del premio contestualmente a tale stipula.
Nel caso in esame, invece, parte attrice si è limitata ad allegare che nel T.E.G., oltre al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi, sono pacifica- mente incluse anche le spese di assicurazione o garanzia imposte dal credi- tore, “essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito” ed intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.
In altri termini, nel caso all'esame di questa Corte manca anche solo l'allega- zione da parte dell'appellante di quali sarebbero gli elementi indiziari sulla scorta dei quali le polizze assicurative stipulate in occasione della stipula del contratto di finanziamento, o quantomeno la polizza a copertura del credito, si debbano ritenere obbligatorie, e non facoltative. Soltanto con l'atto di ap- pello vengono indicati quelli che, secondo la giurisprudenza di merito (ripor- tata nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio), si debbano ritenere elementi indiziari dell'obbligatorietà, senza che peraltro – ancora una volta
18 – venga effettuata un'allegazione, seppure tardiva, di quale sarebbero quelli sussistenti nel caso in esame.
6.4. Parte appellante deduce come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, nel T.E.G. vadano compresi anche i costi estratto conto, copia contratto, fatturazione interessi, piano di ammortamento, gestione pra- tica e istruttoria. I costi in questione vengono espressamente menzionati nel contratto siglato dalle parti, precisamente alla pagina 4, punto 6, in cui si legge che: “sono previsti inoltre i seguenti costi: richiesta di estratto conto fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di copia del contratto fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di fatturazione interessi fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di certificazione interessi fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di fatturazione specie di istruttoria e gestione pratica fino ad un massimo di 15,00; richiesta di certificazione spese istruttoria e ge- stione pratica fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di piano di ammor- tamento fino ad un massimo di € 15,00”.
Parte appellante sostiene che detti costi non siano stati calcolati ai fini del T.E.G., ma l'art. 6 del contratto li indica espressamente – appunto – come costi e, quindi, si deve presumere che siano stati calcolati ai fini del T.E.G.
Del resto, parte appellante ha solo genericamente dedotto il contrario, e non specificamente allegato, e quindi dimostrato, che i costi espressamente pre- visti dall'art. 6 o le spese istruttorie chiaramente menzionate nel contratto non siano state considerate ai fini del calcolo del T.E.G.
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 15428/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 5.11.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza comples- siva nel giudizio e, quindi si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: 19 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
15428/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 5.11.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione: condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
20
(cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe de Simone (cod. fisc. , che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata CP_2 in Roma, Via Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell'avv. Antonio Stanizzi (cod. fisc: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_3 per procura generale alle liti a rogito del notaio di Firenze Persona_1 in data 9.4.2008 (rep. n. 68805; racc. n. 11230), in atti, unitamente all'avv. Francesco Gambi (cod. fisc. ), che la rappresenta CodiceFiscale_4 per procura generale alle liti a rogito del notaio di Firenze Persona_1 in data 4.12.2014 (rep. n. 83393; racc. n. 14265), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: (…)
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'indeterminatezza degli interessi corrisposti alla parte appellata e, per gli effetti, rideterminare il rap- porto controverso con rata costante in regime finanziario di interesse sem- plice e con applicazione dell'interesse nella misura legale ovvero nella misura di cui all'art. 117 TUB;
2) per effetto di quanto sopra, condannare parte appellata alla restituzione delle somme in eccedenza incassate, oltre interessi dal pagamento al soddi- sfo;
3) accertare e dichiarare che il TEG contrattuale risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula e, previa dichiarazione di gratuità del rapporto, condannare parte appellata alla restituzione di tutte le somme in- cassate a titolo di interessi, commissioni e spese, oltre interessi dal paga- mento al soddisfo;
4) in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scri- vente difensore antistatario”; per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
In tesi
− dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal sig Pt_1
In ipotesi
− confermare la sentenza n. 15428/2020 del Tribunale di Roma e per l'ef- fetto respingere tutte le domande formulate nei confronti di
[...]
CP_3
− con vittoria di spese e onorari del primo del presente grado di giudizio.
[...]
In via istruttoria
− respingere le richieste istruttorie ex adverso formulate.”.
FATTI E DIRITTO
2 1. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_1 la rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per l'effetto, in via principale:
1) Dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di prestito personale n. 20081085946211, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici trimestrali, al tasso ultralegale, e, per l'effetto;
2) Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base al risultato del rical- colo che verrà effettuato in sede di CU tecnico-bancaria e sulla base della documentazione in atti;
3) Condannare la convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'istante della somma di €20.466,70 illegittimamente incassata dalla convenuta (per come già accertato dalla perizia di parte redatta dal dott. e Persona_2 per come emergerà in corso di causa tramite CTU contabile) e di tutte le ulteriori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi usurai, interessi anatocistici, spese e competenze non dovute;
4) Accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento posto in essere dalla convenut e per l'effetto condannarla, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore si-
[sic!] della somma di €30.000,00 (o alla somma maggiore o Parte_2 minore che sarà ritenuta equa liquidata dal giudice adito) a titolo di risarci- mento danni subito in conseguenza del comportamento illegittimo della ci- tata convenuta;
5) Condannare la convenut in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge”.
A fondamento delle proprie domande parte attrice, facendo riferimento a quanto risultante dalla perizia di parte prodotta dalla stessa nel costituirsi in giudizio, ha dedotto la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole del con- tratto di finanziamento n. 20081085946211, stipulato in data 2.10.2008 per l'importo di € 40.200,00, relative agli interessi per constata presenza di tassi usurari, nonché l'illegittima applicazione e l'incasso di interessi, compe- tenze, remunerazioni e costi non dovuti, in ogni caso superiori a quelli 3 nominali, e la violazione dell'art. 1283 c.c., nonché degli obblighi di corret- tezza e di buona fede.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle domande attoree e ha concluso per il ri- getto delle stesse.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo deposito di documentazione delle parti, avendo il giudice di primo grado rigettato le istanze istruttorie delle parti.
Con sentenza n. 15428/2020 pubblicata in data 5.11.2020 il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “respinge la domanda attorea e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite per complessivi euro 13.500,00 di cui euro 2.500,00
[...] per lo studio, euro 1.500 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Spese così determinate da aumentare del 33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come Parte_3 in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in € 26.198,50 le spese di lite, condannando l'odierno appellante a rifondere le stesse alla rite- Controparte_1 nendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'aumento del terzo di cui all'art. 4, co. 8, del d.m. 10.3.2014, n. 55 e motivando tale decisione
“risultando manifestamente fondate le difese della parte vittoriosa”, nonché liquidando i compensi in misura superiore a quella della fascia di riferimento della Tariffa allora in vigore. In particolare, parte appellante deduce che la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure sarebbe “pro- fondamente iniqua” atteso che: i) il petitum era pari ad € 50.466,70; ii) non vi è stata alcuna attività istruttoria;
iii) considerato lo scaglione di riferimento
€ 26.001,00 – 52.000,00 delle Tariffe applicabili ratione temporis, appli- cando i valori massimi si perviene ad € 13.402,00 complessivi a titolo di 4 compensi, e quindi – in buona sostanza – che la liquidazione operata superi i massimi di Tariffa.
Il motivo non è fondato.
2.1. L'art. 4 del d.m. 10.3.2014, n. 55 prevede, al co. 8, che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. È quest'ultima la disposizione che il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha espressamente dichiarato di applicare, avendo indicato nella motivazione della decisione impugnata che “le spese seguiranno la soccombenza. In ra- gione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta (la que- stione della impraticabilità della sommatoria fra interessi corrispettivi e mo- ratori ai fini del superamento della soglia-usura è graniticamente recepita dalla giurisprudenza) è possibile aumentare le spese legali del 33% ai sensi dell'art. 4 VIII del D.M. 55 2014”.
In altri termini, il primo giudice ha valutato complessivamente le domande avanzate da parte attrice e le conseguenti difese di parte convenuta e, dun- que, ha ritenuto applicabile il potere discrezionale previsto dalla suddetta disposizione. Peraltro, tale statuizione del giudice di prime cure non è stata censurata da parte appellante, che – in particolare – non deduce l'insussi- stenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione suddetta del co.
8 dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, e quindi – in buona sostanza – che “le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
2.2. Al contempo, però, il giudice di primo grado ha operato un aumento rispetto ai valori medi di Tariffa per la fascia di riferimento, quella indicata da parte appellante, dei compensi liquidati, applicando dunque – si deve ritenere – la previsione del co. 1 dell'art. 4 del d.m. n. 55/2020, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva. “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giuri- sprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che
5 risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in ap- plicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Con riguardo a tale ulteriore aumento, tuttavia, non si rinviene nella motiva- zione della decisione impugnata alcuna motivazione, sia con riguardo alla disposizione sulla scorta della quale è stato operato sia, soprattutto, con riguardo al presupposto normativo che consentisse a quel giudicante di av- valersi del potere si operare un aumento sostanzialmente del 50% dei valori medi di . Anche sotto tale profilo parte appellante impugna la deci- Pt_4 sione di primo grado e anche con riguardo a tale censura l'appello non merita accoglimento.
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla Tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da rico- noscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, assolvendo peraltro all'onere di motivare l'aumento disposto rispetto ai medi di Tariffa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2021, n. 19989; Cass. civ., Sez. III, ord. 7.1.2021, n. 89; Cass. civ., Sez. L, ord. 10.5.2019, n. 12537).
Con riguardo, poi, alla deduzione di parte appellante per cui la liquidazione operata sarebbe eccessiva (anche) in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria, è opportuno chiarire come la parte vincitrice abbia diritto a conseguire i compensi anche in relazione alla “Fase istruttoria e/o di trat- tazione” anche se non vi è stata l'assunzione di prove costituende: infatti, tale voce della Tariffa deve essere riconosciuta anche in relazione all'attività difensiva svolta nella fase di trattazione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.10.2023, n. 28627), e quindi – nel caso in esame – per la redazione e il deposito (rispettivamente, in data 29.3.2019, 29.4.2019 e 21.5.2019) delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.,
6 3. Con il secondo motivo di appello si censura la decisione del giudice di prime cure di non ammettere la c.t.u. contabile per la quale aveva istato l'originaria parte attrice, atteso che - secondo parte appellante - la giurispru- denza di legittimità in materia bancaria ha più volte ribadito come la consu- lenza tecnica d'ufficio, pure a fronte dell'onere della prova in capo a chi agi- sce in giudizio, e quindi nella specie gravante sul cliente, “non può mai es- sere ritenuta né inammissibile né esplorativa, costituendo, per converso, pre- supposto fondante ed imprescindibile di ogni giusta e legittima sentenza”.
Il motivo non merita accoglimento.
A fronte della valutazione da parte del giudice di primo grado dell'insussi- stenza di un'allegazione adeguata delle circostanze sulla scorta delle quali l'attore ha dedotto la nullità delle clausole del contratto di finanziamento n.
20081085946211, non è ravvisabile alcun obbligo di disporre la c.t.u. con- tabile richiesta da parte attrice. E per le stesse ragioni appena evidenziate con riguardo alla decisione del Tribunale di Roma anche nel presente grado di giudizio l'istanza di c.t.u. non è stata accolta.
Spetta al mutuatario - attore allegare le ragioni della presunta illegittimità e dare dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo contenuto illegittimo. Non è invece ammissibile supplire a tale onere attra- verso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130). Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
7 La giurisprudenza richiamata da parte appellante non afferma affatto che nella materia bancaria sia senz'altro e in ogni caso possibile, o addirittura doveroso, disporre c.t.u. esplorativa. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di ri- scontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe im- propriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 10.3.2015, n. 4729; Cass. civ., Sez. I, 26.11.2007, n.
24620).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere dichiarato la nullità assoluta degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 T.U.B., nonché delle delibere C.I.C.R. del 9.2.2000 e del 4.3.2003 e della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999. Nello svolgere tale censura, dopo avere richiamato tutto quanto dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado, parte appel- lante osserva che “in particolare, non risulta oggetto di specifica pattuizione l'utilizzo della capitalizzazione composta, il cui risultato è quello di aumen- tare l'importo degli interessi, rispetto alla capitalizzazione semplice e, quindi, di determinare un TAE diverso e superiore rispetto a quello risultante dalle stesse clausole contrattuali. Nel nostro caso l'indeterminatezza risiede nel rilievo che, a fronte di un medesimo TAN, si posson avere interessi diversi a carico del finanziato a seconda del regime di calcolo utilizzato. Ciò configura un'ipotesi negoziale di nullità assoluta”.
Il motivo non è fondato.
4.1. Nel caso in esame, i parametri di riferimento utilizzati per pervenire al tasso applicato nella determinazione della quota di interessi di ciascuna rata di rimborso del finanziamento accordato sono tutti specificamente determi- nati nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'appellante (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Infatti, in tale
8 contratto sono univocamente determinate le condizioni contrattuali e il piano di ammortamento allegato è stato anch'esso sottoscritto dalle parti. Dunque, l'ammontare di ciascuna delle rate (€ 542,00) e la composizione delle stesse per interessi e capitale non solo – e non tanto – era ben noto all'appellante sin dalla stipula del contratto, ma soprattutto è determinato in applicazione delle disposizioni contrattuali.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplice- mente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbli- gazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, men- tre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.11.2014, n. 25205; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 30.3.2018, n. 8028).
In altri termini, nel caso in esame non è prospettabile una questione di de- terminatezza delle pattuizioni contrattuali: infatti, una volta raggiunto l'ac- cordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. Dunque, il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire soltanto mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
4.2. Né parte appellante può invocare, al fine di ritenere indeterminati i costi del contratto di finanziamento n. 20081085946211 stipulato da Parte_1 in data 2.10.2008 con la la non allega-
[...] Controparte_1 zione al contratto del piano di ammortamento, che – come si è detto – è stato prodotto agli atti del presente giudizio dall'odierna appellata (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Infatti, il piano di ammortamento non ha la funzione di determinare e rappresentare al cliente i costi del finanziamento, ma puntualizza le modalità di restituzione
(importo rata fissa, numero e periodicità delle rate), predeterminato l'am- montare da corrispondere ratealmente in sede di restituzione.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità non ritiene necessario che il credi- tore, al fine di provare il proprio credito, debba produrre anche il piano di
9 ammortamento, essendo sufficiente la produzione del contratto di mutuo (cfr., con riguardo all'ammissione al passivo, Cass. civ., Sez. I, ord.
16.11.2022, n. 33724).
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non produca “effetti anatocistici surrettizi”. L'appellante deduce, infatti, che “il piano di ammortamento alla francese non produce effetti anatocistici surrettizi solo ed unicamente nell'ipotesi in cui esso sia redatto utilizzando il regime finanziario della capitalizzazione semplice. Per converso, l'utilizzo, nel c.d. ammortamento alla francese, con rate costanti a e montante interessi decrescente, del regime finanziario della capitalizza- zione composta (come nel nostro caso), determina, surrettiziamente, il cal- colo di interessi su interessi”.
Il motivo è privo di pregio.
Il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratteriz- zata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale cre- scente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il cri- terio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costi- tuire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale
10 circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvi- sarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque ana- tocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823).
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di am- mortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente co- stanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente
“sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'am- mortamento e minori verso la fine.
6. Con il quinto motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di Roma perché non ha accertato la violazione della legge n. 108/2006 dedotta dall'originario attore. In particolare, l'appellante deduce come il giudice di prime cure non avrebbe erroneamente ricompreso nel T.E.G. “i costi riportati nel contratto risultano i seguenti: indennità per ritardato pagamento, 8% sulla mensilità pagata in ritardo;
penale per decadenza dal beneficio del ter- mine, 8% sul capitale residuo;
interessi di mora, 14,60%; estinzione antici- pata, 1%; assicurazione, euro 2.508,00; estratto conto, euro 15,00; copia contratto, euro 15,00; fatturazione interessi, euro 15,00; certificazione inte- ressi, euro 15,00; piano di ammortamento, euro 15,00; gestione pratica, euro 15,00; istruttoria, euro 200,00”.
Parte appellante deduce, infatti, che il giudice di prime non si sarebbe avve- duto che: i) “ai fini dell'usura rileva il TEG e non già il solo tasso corrispet- tivo”; ii) “la rata mensile, determinata dalla banca in euro 542,00 esprime un TAN, in capitalizzazione composta, pari al 10,48% (e non al 9,55%, come pur dichiarato in contratto), mentre in capitalizzazione semplice essa esprime un TAN pari al 31,31%”; iii) “il TEG del contratto non rispetta la soglia in
11 discorso”. Conseguentemente, il Tribunale di Roma non si sarebbe avveduto
– secondo parte appellante – che i tassi applicati dalla Controparte_1 superavano il tasso soglia di 15,94%, pur a fronte del deposito di una
[...] perizia di parte.
Il motivo non merita accoglimento.
6.1. Con riguardo alla penale di estinzione anticipata dell'1%, parte appel- lante deduce come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, nel T.E.G. vada compreso anche il compenso per estinzione del mutuo. Tale penale non costituisce, tuttavia, un tasso di interesse o un costo del finanziamento, quanto piuttosto la determinazione della misura di un corri- spettivo in caso di estinzione anticipata, che può essere determinato in con- creto soltanto al momento di esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al mutuatario e sulla scorta di alcuni elementi dati, quali appunto il tasso di interesse contrattualmente previsto, ma anche di alcuni elementi che pos- sono essere determinati soltanto nel momento stesso di esercizio di tale facoltà. In altri termini, la penale prevista per il caso di recesso anticipato del cliente dal contratto di mutuo costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma su- bordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Pertanto, essa non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'anda- mento pattuito. Come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di merito, sostenere che il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel T.E.G. dell'incidenza percentuale della penale per l'estin- zione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso somma- toria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del fi- nanziamento: infatti, essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa (anche nel caso degli interessi mo- ratori, nel caso di verifichi il ritardo nel pagamento) e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario. Di contro, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed
12 essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rim- borso anticipato del credito (meglio, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi, allora, è forse ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e morato- ri, pure prospettata da parte appellante e disattesa dalla decisione impu- gnata. Se quest'ultima è confutata perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radical- mente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l'adempimento e il suo opposto, l'inadempimento: cfr. Cass. civ., SS. UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214), nel caso in esame non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare la successiva pretesa di pagamento degli inte- ressi, che viene meno per definizione.
In altri termini, affermare l'inclusione del corrispettivo della penale per estin- zione anticipata nel T.E.G. non soltanto postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma addirittura una il cui paga- mento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra. L'impossibilità di sommare la commissione per estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e le spese collegate all'erogazione del finanziamento, rilevanti per l'individuazione del T.E.G., quindi, discende non solo dalla logica esigenza di comparare grandezze omogenee - a prescindere dalla non vin- colatività per il giudice dei criteri impiegati dalla Banca d'Italia per la rileva- zione trimestrale del T.E.G.M., essendo ben consapevole questo giudicante che “Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che de- vono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)” (così, tra le ul- time, Cass. civ., Sez. II, ord. 24.10.2023, n. 29501) – ma anche dalla diversità di funzioni e presupposti della penale per estinzione anticipata, onere acci- dentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi ed agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi far dipendere la
13 natura usuraria dello stesso dalla condotta tenuta ex post dal mutuatario, configurando in tal modo un'usura secundum eventum. Infine, non si può non rilevare come sia la commissione per estinzione anti- cipata del finanziamento che la c.d. penale per risoluzione anticipata del (o recesso dal) rapporto non attengono a spese collegate all'erogazione del finanziamento, ma assolvono a funzioni diverse tra cui quella di ristorare l'istituto di credito mutuante dall'anticipata cessazione del rapporto.
6.2 Con riguardo agli interessi di mora, parte appellante parte dall'assunto, non condivisibile, che per determinare il tasso usurario e il superamento del tasso soglia rilevi la somma tra interessi corrispettivi e interessi di mora. In realtà per il superamento del tasso soglia, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non rileva la somma di entrambi i tassi, bensì è ne- cessario che il singolo valore o entrambi i tassi risultino sopra la soglia di usura. Non merita censura, dunque, la decisione del Tribunale di Roma laddove ha ritenuto che “parte attrice perviene ad un giudizio di usurarietà del mutuo, anche alla luce della allegata CTP, solo mediante l'inammissibile criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio (evidente a pag. 7 della perizia), criterio illogico come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. E d'altronde lo stesso CTP a pag. 2 dà atto che i tassi, se singolarmente considerati, sono entrambi (corrispettivo e moratorio) sotto soglia-usura”. Infatti, in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (ed ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli inte- ressi moratori (ed ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempi- mento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') ina- dempimento del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.6.2024, n. 16526).
Si deve ritenere, allora, che con riguardo al contratto di finanziamento stipu- lato da con la non è ravvisabile Parte_1 Controparte_1 14 usura originaria in quanto, come risulta dalla documentazione contrattuale, e correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il contratto di prestito personale n. 20081085946211 del 2.10.2008 prevede interessi corrispet- tivi in misura del 9,55% e interessi di mora in misura dell'14,60%, e quindi
– non dovendosi ricomprendere anche i costi indicati da parte attrice (odierna appellante) – il contratto di finanziamento prevedeva dei tassi di interesse compresi nei limiti del tasso soglia del periodo, che era pari all'15,94%, come ha allegato e documentato la stessa parte appellante con la perizia di parte nel giudizio di primo grado.
E neanche è possibile ritenere che – anche solo in ipotesi – sussista la c.d. usura sopravvenuta, in quanto ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675). In altri termini, la giurisprudenza di legittimità nega la configura- bilità stessa della c.d. usura sopravvenuta, che è quella prospettata – in buona sostanza – dagli odierni appellanti, come si è detto sopra.
6.3. L'appellante censura anche la parte di motivazione in cui il primo giudice ha ritenuto che, “ai fini del calcolo del TEG occorre tuttavia far riferimento al metodo di calcolo dettato dalle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura di riferimento, che nel caso di specie sono quelle emesse nel 2006. Tali istruzioni al punto c4) prevedono che possono essere ricompresi nel calcolo del TEG solo gli oneri assicurativi imposti dal creditore, ma nel caso di specie la polizza assicurativa stipulata dall'attore ha natura facoltativa, come emerge chiaramente dalla lettura del contratto di finanziamento”.
Al riguardo, deduce che la Corte di Cassazione, con sen- Parte_1 tenza n. 17466 del 20.8.2020 (non massimata), ha statuito che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo”.
6.3.1. Non ignora questo giudicante come la giurisprudenza di merito abbia individuato degli indici presuntivi in presenza dei quali si può ritenere la
15 natura obbligatoria o meno della polizza assicurativa. In particolare, si è ri- tenuto che costituiscano indici di obbligatorietà: (i) la funzione di garanzia del credito della polizza;
(ii) la stipula della polizza contestualmente a quella del contratto di finanziamento;
(iii) la coincidenza della durata della copertura assicurativa con quella del finanziamento;
(iv) il pagamento del premio assi- curativo anticipatamente e il rimborso dello stesso congiuntamente al capi- tale;
(v) il beneficiario delle prestazioni sia la stessa. Inoltre, secondo CP_1 numerose decisioni dell' non può ritenersi risolutiva, al fine di escludere Pt_5
l'obbligatorietà del contratto di assicurazione stipulato, la circostanza per cui dalla documentazione contrattuale fornita dalla banca emerga che la polizza assicurativa fosse definita come facoltativa e, quindi, formalmente non indi- spensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, dovendosi verificare, alla luce della ratio della previsione dell'art. 121, co. 2, T.U.B., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo fosse di fatto un requisito per ottenere il credito anche in contrasto con la qualifica contrattuale.
Soprattutto, non ignora questo giudicante che, secondo il consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione dell'even- tuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. E ha ritenuto che la sussistenza del collegamento possa essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5.4.2017, n. 8806; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 1°.2.2022, n. 3025). In un precedente non massimato, poi, il Supremo Collegio ha affermato che, qua- lora il contratto di assicurazione accessorio a quello di finanziamento sia stato stipulato “al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insol- venza del soggetto finanziato”, il costo della polizza si deve includere nel computo del tasso di usura “in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 16.4.2018, n. 9298).
16 6.3.2. Questo giudicante ritiene che, seppure gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza, e sopra riportati, possano costituire indici dell'obbligatorietà del contratto di assicurazione stipulato dal finanziato, e possano fondare dunque la decisione del giudice circa l'obbligatorietà della polizza assicura- tiva anche in presenza di un'espressa previsione di facoltatività della stessa, non è però possibile – come affermato, invece, dalla Suprema Corte – ritenere presunta l'obbligatorietà nel caso di contestualità tra la spesa di assicura- zione e l'erogazione del mutuo.
Avendo riguardo al caso in esame, l'affermazione per cui la polizza stipulata dall'appellante, unitamente alla stipula del contratto di finanziamento con la avesse la funzione di garantire il credito descrive Controparte_1 la causa in concreto del contratto di assicurazione stipulato. Per tale ragione, non può costituire sic et simpliciter un elemento indiziario della natura ob- bligatoria di tale contratto, vale a dire che lo stesso sia stato imposto dalla
Banca per la concessione del finanziamento. In particolare, non è possibile escludere a priori che, piuttosto, sia stato il finanziato ad avere deciso di avvalersi di tale copertura assicurativa, anche qualora la possibilità di stipu- lare la stessa sia stata rappresentata dall'intermediario bancario in sede di istruzione della pratica di finanziamento.
Al contempo, la funzione di garanzia del credito della polizza assicurativa spiega perché la durata del contratto in parola, e quindi della copertura as- sicurativa, corrisponda con quella prevista per il rimborso del finanziamento. Inoltre, la causa in concreto di tale contratto di assicurazione rende del tutto evidente perché la stipula sia avvenuta contemporaneamente a quella del contratto di finanziamento. Infine, la circostanza per cui anche il corrispettivo del premio sia stata oggetto di finanziamento si può agevolmente giustificare con la necessità stessa per cui il cliente ha richiesto il finanziamento garan- tito, quello – per così dire – “principale”: la mancanza di liquidità sufficiente per fare fronte alle proprie necessità.
In altri termini, ferma restando la possibilità di rinvenire indici presuntivi dell'obbligatorietà della polizza assicurativa a garanzia del credito, anche qualora la stessa venga qualificata come facoltativa nella documentazione contrattuale, ad avviso di questo giudicante non è possibile ritenere sussi- stente una presunzione in tale senso soltanto perché vi sia contestualità tra
17 la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come pure ha ritenuto la Suprema Corte nei due precedenti sopra indicati. Del resto, in tale caso si dovrebbe affermare la natura obbligatoria di tali polizze in ogni caso, poiché nella prassi la stipula delle stesse viene effettuata di norma contestualmente alla concessione del finanziamento.
Peraltro, la presunzione sancita dalla giurisprudenza di legittimità sopra ri- portata può essere facilmente superata, nella prassi degli intermediari ban- cari, attraverso la stipula del contratto di assicurazione anche a distanza di ventiquattr'ore da quella del finanziamento, pure fermi restando tutti gli altri indici sopra elencati.
6.3.3. Ad avviso di questo giudicante, dunque, si deve ritenere che è onere della parte che allega l'obbligatorietà del contratto di assicurazione, stipulato contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento, ed a garanzia dello stesso, fornire la prova che l'assunzione di tale ulteriore obbligazione contrattuale sia stata imposta dalla banca per l'accoglimento della domanda di finanziamento. Prova che può anche essere fornita mediante presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729, co. 1, c.c., ma senza che – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – si possa affermare l'ob- bligatorietà della polizza a garanzia del credito per la sola ragione che la stipula della stessa sia avvenuta contestualmente a quella del contratto di mutuo e con pagamento del premio contestualmente a tale stipula.
Nel caso in esame, invece, parte attrice si è limitata ad allegare che nel T.E.G., oltre al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi, sono pacifica- mente incluse anche le spese di assicurazione o garanzia imposte dal credi- tore, “essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito” ed intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.
In altri termini, nel caso all'esame di questa Corte manca anche solo l'allega- zione da parte dell'appellante di quali sarebbero gli elementi indiziari sulla scorta dei quali le polizze assicurative stipulate in occasione della stipula del contratto di finanziamento, o quantomeno la polizza a copertura del credito, si debbano ritenere obbligatorie, e non facoltative. Soltanto con l'atto di ap- pello vengono indicati quelli che, secondo la giurisprudenza di merito (ripor- tata nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio), si debbano ritenere elementi indiziari dell'obbligatorietà, senza che peraltro – ancora una volta
18 – venga effettuata un'allegazione, seppure tardiva, di quale sarebbero quelli sussistenti nel caso in esame.
6.4. Parte appellante deduce come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, nel T.E.G. vadano compresi anche i costi estratto conto, copia contratto, fatturazione interessi, piano di ammortamento, gestione pra- tica e istruttoria. I costi in questione vengono espressamente menzionati nel contratto siglato dalle parti, precisamente alla pagina 4, punto 6, in cui si legge che: “sono previsti inoltre i seguenti costi: richiesta di estratto conto fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di copia del contratto fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di fatturazione interessi fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di certificazione interessi fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di fatturazione specie di istruttoria e gestione pratica fino ad un massimo di 15,00; richiesta di certificazione spese istruttoria e ge- stione pratica fino ad un massimo di € 15,00; richiesta di piano di ammor- tamento fino ad un massimo di € 15,00”.
Parte appellante sostiene che detti costi non siano stati calcolati ai fini del T.E.G., ma l'art. 6 del contratto li indica espressamente – appunto – come costi e, quindi, si deve presumere che siano stati calcolati ai fini del T.E.G.
Del resto, parte appellante ha solo genericamente dedotto il contrario, e non specificamente allegato, e quindi dimostrato, che i costi espressamente pre- visti dall'art. 6 o le spese istruttorie chiaramente menzionate nel contratto non siano state considerate ai fini del calcolo del T.E.G.
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 15428/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 5.11.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza comples- siva nel giudizio e, quindi si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: 19 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
15428/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 5.11.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione: condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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