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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 31/ 2024 -1 R.G. P.U. L .C. (liquidazion e con trollata del sovraindebi tato)
REPUBBLIC A ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR IBUNALE DI CR OTONE
UFF IC IO PROC EDURE ES ECUTIVE E C ONC ORSUALI riunito i n C am era di Consi glio nelle persone dei Magist rati: dott. E mmanu ele OS tini Presid en te rel. dott. Alfonso Scibona Giudi ce dott. Mau ro Gius ep pe Cilardi Giudi ce nel procedim ento n. 31/ 2024 -1 P.U. L.C. per l'apertura del la li qui dazi one controllata di tipo familiare dei sovraindebitat i
(C.F.: ), nato a [...] S erralta (C Z) il Parte_1 C.F._1
13.12.1957, resident e i n C as abona (KR ) i n vi a dei Rione Croci n. 56
E
(C.F.: ), nat a a C rotone il 27.11.1970, Parte_2 C.F._2
ivi resident e i n vi a Morelli n. 18
Ricorrenti , ex coni ugi in regime di separazione l egale promosso dai debitori, con l'assistenza dell'O.C.C. presso l'Ordine dei Dot tori
Commerci alisti di RO in persona dei gest ori del la crisi dott.ssa
[...]
(C .F.: ) e (C .F.: CP_1 C.F._3 Parte_3
), e con gli avv.ti Barbara Ventura e R affaela Lavi gna, quali C.F._4
advisor l egali.
SENTENZA ril evato che con ri cors o deposit ato il 2.10.2024 e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione
[...]
controllata di t ipo familiare dei beni del sovrai ndebit at o ai sensi degli art t. 268 e s.s. C.C. I.; premesso che, a fondam ent o dell a propri a dom anda, i ri correnti hanno dedott o di t rovarsi i n st at o di sovraindebitamento;
consid erato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liqui dazione cont roll at a, in virtù del rinvio a cont enu t o nell 'art. 65
pagina1 di 8 comm a 2, C.C .I., deve rit enersi s oggett o all a di sci plina general e del procedim ent o unit ari o contenut a nel Tit olo III C.C .I. (ed in part icolare all a discipl ina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità, e con esclusione dell'art. 44; consid erato che dagl i artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udi enza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura dell a l iqui dazi one gi udizial e depositato dal l 'imprendit ore, con l a conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in s ens o proprio e richi ede, quindi, la convocaz i one dell e parti , s olo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n.
20187/17), ritenu ta quindi l 'appli cabilit à di tal e soluzione anche all a liquidazione controllata;
consid erato che nel cas o di specie non sono indi vi duabili speci fici contraddittori e, quindi , pot rebbe ast rat tam ente essere omessa l a fissazi one dell'udienza che, tuttavia, nella fattispecie, è stata disposta per la verifica delle integrazioni richi est e dal giudi ce desi gnato;
ritenu ta la compet enza del Tribunale di RO ex art. 27, commi 2 e 3
C.C.I., poiché i ricorrenti sono residenti nel circondario dell'indicato ufficio gi udizi ario;
consid erato che, i n forz a dell a già afferm at a appli cabil ità nei limiti di com pati bilit à dell a disciplina general e del procedimento unitario cont enuta nel
Titolo III C.C.I. anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2,
C.C.I. i n punto di onere di all egazione docum ent al e;
consid erato che il vaglio di compatibi lità i nduce alla concl usione che l a docum ent azione da all egare al ri corso present ato dal debitore persona fisi ca, non esercent e attivi tà di impres a (come nel caso di speci e) const a in: 1) dichi arazioni dei redditi degli ulti mi tre anni (o certifi cazi one uni ca); 2) inventario dei beni del ricorrent e (dovendos i intendere in questi term ini lo st at o del le at tivit à, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successi va redazi one dell'att o previ sto dall 'art.272, com ma 2, C .C. I.); 3) el enco nominati vo dei credi tori , con l a speci ficazione dei rispett ivi crediti e dell e caus e di prel azione, olt re che dei terzi tit ol ari di diri tti sui beni del debi tore, con pagina2 di 8 indi cazi one, in entrambi i casi , del rispettivo domi cil io di git al e;
4) el enco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni ant ecedenti (dovendosi int endere in ques ti termini il riferim ento agli at ti di straordinaria ammi ni strazione cont enuto dell'art.39, comma 2, C.C.I., anch e in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, C.C.I.); 5) lo stato di famiglia e l'elenco dell e spese necess ari e per il m ant eniment o del debitore e dell a sua fami gli a (ai fi ni dell a t empest iva adozione del provvedi m ent o previsto dall'art. 268, comm a 4 lett .
b), C.C. I.); consid erato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale
(sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art.14 t er l. n. 3/12) si gi usti fi ca anche in funzione del vagli o del contenuto del la rel azione del l'O.C.C . previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I. nell'ipotesi richiesta dal debitore;
consid erato che nel caso di s peci e t ali docum enti sono st ati al legati;
consid erato che la rel azione del l'OCC all egat a all 'ist anza è adeg uat ament e motivat a in rel azione ai docum ent i prodotti e ri sponde ai cont enuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.; ril evato che i ges tori dell a crisi, nella loro rel azione, hanno conclus o esprim endo un gi udizio positivo sulla compl et ezza e attendi bili t à dell a documentazione;
hanno esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva dalla continuazione dell'attività di lavoro dipendente per e in parte da Parte_2
una quot a dell a pens ione e i n parte dal TFR quant o a nonché Parte_1
da eventuali s opravveni enz e, e cioè i beni che pervengano ai debitori si no all a l oro esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni m edesimi (art. 272 co. 3 -bis C.C.I.); ril evato, altresì, che l'attivo sarà costituito d alla risultante di quanto al punto che precede, l addove i l pass ivo, non considerato il compenso prededucibi le dell'O.C.C. e il compenso privilegiato dell'advisor legal e, è stato quant ifi cato i n
€297.008,40 (di cui €188.398,37 quale indebitamento comune, € 56.259,60 per e €52.350,43 per , cosicché deve ritenersi sussistente la Pt_1 Pt_2 condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) C.C. I.; consid erato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura d i liquidazione cont roll at a;
ril evato, altresì , che, com e em erge dall a rel azione del gest ore dell a cri si, l a ricorrent e percepi sce uno stipendio nett o mensil e di circa Parte_2
pagina3 di 8 €1.600,00 (per come precisato all'udienza) e, tenuto conto di quanto versat o dall'ex coniuge per i figli, pari ad ulteriori €500,00 mensili, può essere quantificato in €1.651,00 l'importo necessario al mantenimento del ricorrente medesim o e dei familiari a cari co, tenuto cont o dell e spese document ate da sost enere con obbli go di v ersare m ensilmente al la procedura di liquidazione controllata l'importo residuo (€449,00 circa); ril evato, invece, che in pensione dall'1 gennaio 2025 ha Parte_1
dichiarato di m ett ere a disposizione dei creditori il TFR che sarà erogato a breve oltre, m ensi lment e, ad 1/ 5 dell a pensione che sarà di un im port o prevedibil e tra
€1.860,00 e €1.950,00; consid erato, i nolt re, che, com e visto, in ordine al l imi te t emporal e di apprensi one della procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore,
l'art. 272 co. 3-bis ha previst o che si ano com presi nell a li quidazione cont roll at a anche i beni che pervengano al debitore si no all a sua esdebitazione, dedott e l e passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
consid erato, al ri guar do, che, nel caso i n cui si ano da l iqui dare beni immobili o mobili, così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (sopratt utto qual ora si a, com e nel caso di speci e, a t empo indet erm inato) non è al trett ant o pensabil e che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria degli altri beni inventariati;
consid erato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 C.C.I. raffronta to con l'art. 279 C.C.I. in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 (per la liquidazione giudiziale) fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dal l'aper tura della procedura di liquidazione o al moment o della chi usura dell a pr ocedur a, se ant ecedent e”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione control lat a) fiss a il di ri tto all a esdebit azi one “a seguito del provvediment o di chiusur a o ant eri ormente, decorsi tre anni dalla sua apertur a”, così l asciando int endere che prim a del decorso di tre anni il debit ore non può essere esdebit ato e, dunque, continuano ad essere esi gibili i crediti dell a massa;
ritenu to, allora, che, proprio in ragi one di t al e persi st ente esi gibili tà, si a interesse del debitore st ess o m ant enere apert a la procedura per l a durata minim a di tre anni, gi acché, se foss e pos sibil e l a sua chiu sura al mom ent o dell a cessazione pagina4 di 8 dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo
“tornato i n bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento del la chiusura dell a li qui dazi one e fino allo sca dere del tri ennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito dell a procedura concors ual e;
ritenu to, per converso, che facendo coi nci d ere l a durat a “minim a” dell a liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cos icché, anche in caso di att ività liqui datoria ces sat a ant eri ormente al tri enni o, è interess e del debitore stesso prot rarre l a durata dell a procedura fi no allo scadere dei tre anni;
consid erato, pert ant o, che anche la quota part e dell o stipendio possa ess ere incam erat a dal liquidatore per anni t re;
ritenu to, tutt avia, di dover al cont empo considerare i l t ri ennio anche come limite t emporal e m as simo di incasso dell a quot a part e di stipendio;
ritenu to, i nfatti , che s e è ben vero che, al pari di quanto espressam ente stabilito dall'art. 281, co. 5 e 6, C. C.I., la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C.C.I. non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria stessa non può che essere intesa in rel azione ai beni ri ent ranti nel la massa al momento dell a esdebitazi one;
ritenu to, pert anto, che, i nt ervenut a l a dichi arazione di esdebit azione, non possa proseguire l'acquisizione di beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione dell a quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C .C. I.; consid erato che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) C.C.I., i gestori designati dall'O.C.C. possono essere nominati liquidatori;
consid erato che il divi eto di iniziare o prosegui re esecuz ioni individuali o caut elari non deve essere dichiarato nei provvedim ent i di apert ura (com e previst o dall'art. 14 quinquies l . 3/12), poi ché costit uisce un effetto autom ati co dell'apertura della procedura ai se nsi del combinato disposto degli artt. 270 comm a 5 e 150 C .C. I.; visto l'art. 270 C.C.I.,
P.Q.M.
pagina5 di 8 1) Dichi ara aperta la procedura di liquidazione controll ata del pat rim onio di
(C.F.: ), nat o a Fossato S erralt a (C Z) Parte_1 C.F._1
il 13.12.1957, e (C.F.: ), nat a a Parte_2 C.F._2
RO il 27.11.1970;
2) Nomina Gi udi ce Del egato il dott. Emm anuel e OStini;
3) Nomina liqui datori e , dando atto che Controparte_1 Parte_3
ent ro due gi orni dovranno accett are l a nomi na m edi ant e dichi arazi one da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270 co. 3 C.C.I.;
4) Ordina ai debit ori il deposit o, ove tal e docum ent azione non si a gi à i n at ti, ent ro sett e giorni , dei bi lanci e dell e scritt ure contabili (se obbli gati alla loro redazione) o della certificazione unica degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei credit ori;
5) Assegna ai creditori ed ai t erzi, che vantano dirit ti reali o personali su cos e in possesso del ricorrente, il termin e p erentorio di gi orni 90 dall a noti fica dell a present e sent enza per la trasm issi one al liquidat ore, a mezzo posta elettroni ca certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di ri vendi cazione o ammissione al passi vo , predispost a ai s ensi dell'art. 201 C.C.I., con applicazione dell'art. 10 co. 3 C.C.I.;
6) Ordina, en tro 10 gi orni, l a consegna o il rilascio ai li quidat ori dei beni facenti part e del pat rimonio di liquidazione, precisando che il present e provvedi mento è titolo esecutivo ed è post o i n esecuzione a cura dei liqui dat ori secondo l e disposizioni di cui all'art. 216 comma 2 C.C.I.;
7) Dispone che, nei li miti di durata dell a liquidazione, i ndi cati in part e motiva, risul tino es cluse dalla liquidazione st essa l e ent rat e dei ricorrenti sino all a concorrenza dell'importo di €1.651,00 mensili, per e sino alla Parte_2 concorrenza dei 4/5 della pensione per con l'obbligo delle parti Parte_1
di versare ai liquidatori l e ent rate eccedenti t ali l imiti – non consi derato il Tfr che sarà corri sposto a benefi ci o dei creditori non appena erogato in favore di
- nonché ogni ulteriore ent rat a (a qualsi asi titolo) che doves se Parte_1
sopraggiungere durante la pendenz a del la procedura;
8) Dispon e ch e i liquid atori :
- Curino la pubbli caz ione dell a sent enz a sul sito int ernet del Tribunal e di
RO (www.t ribunal e.crotone.it) o del Minist ero dell a gi ustizia e, alt resì, sull a piatt aform a Edicom di cui al sit o www.annuncisovraindebit am ento.it, nel ri spetto del GDPR Privac y, e, dunque, previo oscuram ento dei dati pagina6 di 8 sensibili del ri corrente - m ant enendo in ogni caso, l a visibil it à del nom e e del codice fis cale del m edesi mo - e previo oscuramento, al tresì , dei dati personali di terzi divers i dal ricorrent e e dell e motivazi oni posta alla base dell a dom anda di acces so all a procedura e, dunque, dell a genesi del sovrai ndebit am ent o, cons ervando la vi sibilit à delle indi cazioni operati ve rel ati ve all a procedura (s arà cura del professionist a, avval endosi anche del lo staff pres ent e i n s ede, ri chi edere l a pubblicazione alla soci età Edi com , che provvederanno cont estualm ente a forni re i dati di fatturazione inerenti il servizio, da rit enersi int eram ent e a carico della parte ist ant e);
- Curino, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il regi stro del le im prese;
- Curino, nel cas o in cui vi s iano beni imm obili o beni m obil i registrati, che si provveda all a t ras crizi one dell a sent enz a presso gli uffici com pet enti
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima rel azione s em est ral e);
- Noti fi chino la pres ente s ent enza al debit ore, ai credit ori e ai titol ari di di ritti sui beni oggetto di l iquidazione ai sensi dell 'art . 270, c. 4 C .C.I. (qual ora il liquidat ore non si a soggett o abilit ato al la notifi ca in propri o, vi a PEC o a mezzo post a, l a not ifica dovrà essere effettuat a a mezzo uffi ci al e giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà esse re immediatamente documentata, medi ant e deposito nel fas ci colo t elemat ico);
- entro 30 giorni dall a comuni cazione del la present e sent enz a, provvedano ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari del diritto sui beni oggetto di liquidazione, ai qual i n otificherà senza i ndugi o, l a presente sent enz a, ai sensi dell'art. 272 C.C.I., indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno es sere inol trate l e dom ande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore n on sia sogget to abilit at o all a noti fica i n propri o, via PEC o a m ezzo post a, l a notifi ca dovrà ess ere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere imm ediat am ent e docum entata, medi ant e deposit o nel fasci colo tel em atico) ;
- entro 90 giorni dall 'apert ura della li qui dazione cont rollat a, provvedano all a formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ord ine ai tempi e al le mod ali tà di liquidazi one, con applicazione in quanto compatibil e del l 'art. 213 co. 2, 3 e 4 C.C.I., ch e
pagina7 di 8 depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provvedano en tro 45 giorni dall a scadenz a del termine assegnat o per l a proposizi one dell e domande di i nsinuazione/ri vendi ca/rest ituzione ad at tivare la procedura di form azione del lo stat o passivo ai sensi dell 'art. 273;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi no in cancel leria un rapporto ri epilogativo del le attivit à svolt e accom pagnat o dal conto del la sua gestione, con allegato l'estratto del conto corren te della procedura. Nel rapporto i liquidat ori dovranno indi care anche a) se il ri corrent e stia cooperando al regol are, effi cace e profi cuo andam ent o dell a procedura, senza rit ardarne lo svol gimento e fornendo al li quidatore tutt e le inform azioni uti li e i docum enti necessari per il suo buon andam ento;
b) ogni alt ra ci rcost anz a ril evant e ai fini dell a esdebi tazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C .I. Il rapport o, una volt a vist ato dal Giudi ce, dovrà essere comunicato dai liquidatori al debitore, ai creditori e all 'OCC;
- in pross imit à del decors o di tre anni t rasmett ano ai credit ori una rel azione i n cui prendano posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
C.C.I. e recepi scano le eventuali osservazioni dei credit ori , per poi prendere posizione su di es se e deposit are una rel azione fi nale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.;
- provvedano, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patri moni o, a pres ent are il conto del la gesti one, con richi est a di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c.3 C.C.I.;
- provvedano, una volta t erminato il ri part o t ra i creditori , a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I..
Manda all a can cell eria per la comuni cazion e ai ri corren ti, ai liquidatori e, per il tramite di questi ultimi, all'O.C.C.
Così deciso in Crot one, nella camera di consiglio, addì 26 f ebbraio 2025
Il P resident e est .
Dott. Emmanuel e OStini
pagina8 di 8
REPUBBLIC A ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR IBUNALE DI CR OTONE
UFF IC IO PROC EDURE ES ECUTIVE E C ONC ORSUALI riunito i n C am era di Consi glio nelle persone dei Magist rati: dott. E mmanu ele OS tini Presid en te rel. dott. Alfonso Scibona Giudi ce dott. Mau ro Gius ep pe Cilardi Giudi ce nel procedim ento n. 31/ 2024 -1 P.U. L.C. per l'apertura del la li qui dazi one controllata di tipo familiare dei sovraindebitat i
(C.F.: ), nato a [...] S erralta (C Z) il Parte_1 C.F._1
13.12.1957, resident e i n C as abona (KR ) i n vi a dei Rione Croci n. 56
E
(C.F.: ), nat a a C rotone il 27.11.1970, Parte_2 C.F._2
ivi resident e i n vi a Morelli n. 18
Ricorrenti , ex coni ugi in regime di separazione l egale promosso dai debitori, con l'assistenza dell'O.C.C. presso l'Ordine dei Dot tori
Commerci alisti di RO in persona dei gest ori del la crisi dott.ssa
[...]
(C .F.: ) e (C .F.: CP_1 C.F._3 Parte_3
), e con gli avv.ti Barbara Ventura e R affaela Lavi gna, quali C.F._4
advisor l egali.
SENTENZA ril evato che con ri cors o deposit ato il 2.10.2024 e Parte_1 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione
[...]
controllata di t ipo familiare dei beni del sovrai ndebit at o ai sensi degli art t. 268 e s.s. C.C. I.; premesso che, a fondam ent o dell a propri a dom anda, i ri correnti hanno dedott o di t rovarsi i n st at o di sovraindebitamento;
consid erato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liqui dazione cont roll at a, in virtù del rinvio a cont enu t o nell 'art. 65
pagina1 di 8 comm a 2, C.C .I., deve rit enersi s oggett o all a di sci plina general e del procedim ent o unit ari o contenut a nel Tit olo III C.C .I. (ed in part icolare all a discipl ina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità, e con esclusione dell'art. 44; consid erato che dagl i artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udi enza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura dell a l iqui dazi one gi udizial e depositato dal l 'imprendit ore, con l a conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in s ens o proprio e richi ede, quindi, la convocaz i one dell e parti , s olo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n.
20187/17), ritenu ta quindi l 'appli cabilit à di tal e soluzione anche all a liquidazione controllata;
consid erato che nel cas o di specie non sono indi vi duabili speci fici contraddittori e, quindi , pot rebbe ast rat tam ente essere omessa l a fissazi one dell'udienza che, tuttavia, nella fattispecie, è stata disposta per la verifica delle integrazioni richi est e dal giudi ce desi gnato;
ritenu ta la compet enza del Tribunale di RO ex art. 27, commi 2 e 3
C.C.I., poiché i ricorrenti sono residenti nel circondario dell'indicato ufficio gi udizi ario;
consid erato che, i n forz a dell a già afferm at a appli cabil ità nei limiti di com pati bilit à dell a disciplina general e del procedimento unitario cont enuta nel
Titolo III C.C.I. anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2,
C.C.I. i n punto di onere di all egazione docum ent al e;
consid erato che il vaglio di compatibi lità i nduce alla concl usione che l a docum ent azione da all egare al ri corso present ato dal debitore persona fisi ca, non esercent e attivi tà di impres a (come nel caso di speci e) const a in: 1) dichi arazioni dei redditi degli ulti mi tre anni (o certifi cazi one uni ca); 2) inventario dei beni del ricorrent e (dovendos i intendere in questi term ini lo st at o del le at tivit à, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successi va redazi one dell'att o previ sto dall 'art.272, com ma 2, C .C. I.); 3) el enco nominati vo dei credi tori , con l a speci ficazione dei rispett ivi crediti e dell e caus e di prel azione, olt re che dei terzi tit ol ari di diri tti sui beni del debi tore, con pagina2 di 8 indi cazi one, in entrambi i casi , del rispettivo domi cil io di git al e;
4) el enco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni ant ecedenti (dovendosi int endere in ques ti termini il riferim ento agli at ti di straordinaria ammi ni strazione cont enuto dell'art.39, comma 2, C.C.I., anch e in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, C.C.I.); 5) lo stato di famiglia e l'elenco dell e spese necess ari e per il m ant eniment o del debitore e dell a sua fami gli a (ai fi ni dell a t empest iva adozione del provvedi m ent o previsto dall'art. 268, comm a 4 lett .
b), C.C. I.); consid erato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale
(sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art.14 t er l. n. 3/12) si gi usti fi ca anche in funzione del vagli o del contenuto del la rel azione del l'O.C.C . previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I. nell'ipotesi richiesta dal debitore;
consid erato che nel caso di s peci e t ali docum enti sono st ati al legati;
consid erato che la rel azione del l'OCC all egat a all 'ist anza è adeg uat ament e motivat a in rel azione ai docum ent i prodotti e ri sponde ai cont enuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.; ril evato che i ges tori dell a crisi, nella loro rel azione, hanno conclus o esprim endo un gi udizio positivo sulla compl et ezza e attendi bili t à dell a documentazione;
hanno esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva dalla continuazione dell'attività di lavoro dipendente per e in parte da Parte_2
una quot a dell a pens ione e i n parte dal TFR quant o a nonché Parte_1
da eventuali s opravveni enz e, e cioè i beni che pervengano ai debitori si no all a l oro esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni m edesimi (art. 272 co. 3 -bis C.C.I.); ril evato, altresì, che l'attivo sarà costituito d alla risultante di quanto al punto che precede, l addove i l pass ivo, non considerato il compenso prededucibi le dell'O.C.C. e il compenso privilegiato dell'advisor legal e, è stato quant ifi cato i n
€297.008,40 (di cui €188.398,37 quale indebitamento comune, € 56.259,60 per e €52.350,43 per , cosicché deve ritenersi sussistente la Pt_1 Pt_2 condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) C.C. I.; consid erato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura d i liquidazione cont roll at a;
ril evato, altresì , che, com e em erge dall a rel azione del gest ore dell a cri si, l a ricorrent e percepi sce uno stipendio nett o mensil e di circa Parte_2
pagina3 di 8 €1.600,00 (per come precisato all'udienza) e, tenuto conto di quanto versat o dall'ex coniuge per i figli, pari ad ulteriori €500,00 mensili, può essere quantificato in €1.651,00 l'importo necessario al mantenimento del ricorrente medesim o e dei familiari a cari co, tenuto cont o dell e spese document ate da sost enere con obbli go di v ersare m ensilmente al la procedura di liquidazione controllata l'importo residuo (€449,00 circa); ril evato, invece, che in pensione dall'1 gennaio 2025 ha Parte_1
dichiarato di m ett ere a disposizione dei creditori il TFR che sarà erogato a breve oltre, m ensi lment e, ad 1/ 5 dell a pensione che sarà di un im port o prevedibil e tra
€1.860,00 e €1.950,00; consid erato, i nolt re, che, com e visto, in ordine al l imi te t emporal e di apprensi one della procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore,
l'art. 272 co. 3-bis ha previst o che si ano com presi nell a li quidazione cont roll at a anche i beni che pervengano al debitore si no all a sua esdebitazione, dedott e l e passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
consid erato, al ri guar do, che, nel caso i n cui si ano da l iqui dare beni immobili o mobili, così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (sopratt utto qual ora si a, com e nel caso di speci e, a t empo indet erm inato) non è al trett ant o pensabil e che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria degli altri beni inventariati;
consid erato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 C.C.I. raffronta to con l'art. 279 C.C.I. in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 (per la liquidazione giudiziale) fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dal l'aper tura della procedura di liquidazione o al moment o della chi usura dell a pr ocedur a, se ant ecedent e”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione control lat a) fiss a il di ri tto all a esdebit azi one “a seguito del provvediment o di chiusur a o ant eri ormente, decorsi tre anni dalla sua apertur a”, così l asciando int endere che prim a del decorso di tre anni il debit ore non può essere esdebit ato e, dunque, continuano ad essere esi gibili i crediti dell a massa;
ritenu to, allora, che, proprio in ragi one di t al e persi st ente esi gibili tà, si a interesse del debitore st ess o m ant enere apert a la procedura per l a durata minim a di tre anni, gi acché, se foss e pos sibil e l a sua chiu sura al mom ent o dell a cessazione pagina4 di 8 dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo
“tornato i n bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento del la chiusura dell a li qui dazi one e fino allo sca dere del tri ennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito dell a procedura concors ual e;
ritenu to, per converso, che facendo coi nci d ere l a durat a “minim a” dell a liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cos icché, anche in caso di att ività liqui datoria ces sat a ant eri ormente al tri enni o, è interess e del debitore stesso prot rarre l a durata dell a procedura fi no allo scadere dei tre anni;
consid erato, pert ant o, che anche la quota part e dell o stipendio possa ess ere incam erat a dal liquidatore per anni t re;
ritenu to, tutt avia, di dover al cont empo considerare i l t ri ennio anche come limite t emporal e m as simo di incasso dell a quot a part e di stipendio;
ritenu to, i nfatti , che s e è ben vero che, al pari di quanto espressam ente stabilito dall'art. 281, co. 5 e 6, C. C.I., la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C.C.I. non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria stessa non può che essere intesa in rel azione ai beni ri ent ranti nel la massa al momento dell a esdebitazi one;
ritenu to, pert anto, che, i nt ervenut a l a dichi arazione di esdebit azione, non possa proseguire l'acquisizione di beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione dell a quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C .C. I.; consid erato che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) C.C.I., i gestori designati dall'O.C.C. possono essere nominati liquidatori;
consid erato che il divi eto di iniziare o prosegui re esecuz ioni individuali o caut elari non deve essere dichiarato nei provvedim ent i di apert ura (com e previst o dall'art. 14 quinquies l . 3/12), poi ché costit uisce un effetto autom ati co dell'apertura della procedura ai se nsi del combinato disposto degli artt. 270 comm a 5 e 150 C .C. I.; visto l'art. 270 C.C.I.,
P.Q.M.
pagina5 di 8 1) Dichi ara aperta la procedura di liquidazione controll ata del pat rim onio di
(C.F.: ), nat o a Fossato S erralt a (C Z) Parte_1 C.F._1
il 13.12.1957, e (C.F.: ), nat a a Parte_2 C.F._2
RO il 27.11.1970;
2) Nomina Gi udi ce Del egato il dott. Emm anuel e OStini;
3) Nomina liqui datori e , dando atto che Controparte_1 Parte_3
ent ro due gi orni dovranno accett are l a nomi na m edi ant e dichi arazi one da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270 co. 3 C.C.I.;
4) Ordina ai debit ori il deposit o, ove tal e docum ent azione non si a gi à i n at ti, ent ro sett e giorni , dei bi lanci e dell e scritt ure contabili (se obbli gati alla loro redazione) o della certificazione unica degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei credit ori;
5) Assegna ai creditori ed ai t erzi, che vantano dirit ti reali o personali su cos e in possesso del ricorrente, il termin e p erentorio di gi orni 90 dall a noti fica dell a present e sent enza per la trasm issi one al liquidat ore, a mezzo posta elettroni ca certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di ri vendi cazione o ammissione al passi vo , predispost a ai s ensi dell'art. 201 C.C.I., con applicazione dell'art. 10 co. 3 C.C.I.;
6) Ordina, en tro 10 gi orni, l a consegna o il rilascio ai li quidat ori dei beni facenti part e del pat rimonio di liquidazione, precisando che il present e provvedi mento è titolo esecutivo ed è post o i n esecuzione a cura dei liqui dat ori secondo l e disposizioni di cui all'art. 216 comma 2 C.C.I.;
7) Dispone che, nei li miti di durata dell a liquidazione, i ndi cati in part e motiva, risul tino es cluse dalla liquidazione st essa l e ent rat e dei ricorrenti sino all a concorrenza dell'importo di €1.651,00 mensili, per e sino alla Parte_2 concorrenza dei 4/5 della pensione per con l'obbligo delle parti Parte_1
di versare ai liquidatori l e ent rate eccedenti t ali l imiti – non consi derato il Tfr che sarà corri sposto a benefi ci o dei creditori non appena erogato in favore di
- nonché ogni ulteriore ent rat a (a qualsi asi titolo) che doves se Parte_1
sopraggiungere durante la pendenz a del la procedura;
8) Dispon e ch e i liquid atori :
- Curino la pubbli caz ione dell a sent enz a sul sito int ernet del Tribunal e di
RO (www.t ribunal e.crotone.it) o del Minist ero dell a gi ustizia e, alt resì, sull a piatt aform a Edicom di cui al sit o www.annuncisovraindebit am ento.it, nel ri spetto del GDPR Privac y, e, dunque, previo oscuram ento dei dati pagina6 di 8 sensibili del ri corrente - m ant enendo in ogni caso, l a visibil it à del nom e e del codice fis cale del m edesi mo - e previo oscuramento, al tresì , dei dati personali di terzi divers i dal ricorrent e e dell e motivazi oni posta alla base dell a dom anda di acces so all a procedura e, dunque, dell a genesi del sovrai ndebit am ent o, cons ervando la vi sibilit à delle indi cazioni operati ve rel ati ve all a procedura (s arà cura del professionist a, avval endosi anche del lo staff pres ent e i n s ede, ri chi edere l a pubblicazione alla soci età Edi com , che provvederanno cont estualm ente a forni re i dati di fatturazione inerenti il servizio, da rit enersi int eram ent e a carico della parte ist ant e);
- Curino, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il regi stro del le im prese;
- Curino, nel cas o in cui vi s iano beni imm obili o beni m obil i registrati, che si provveda all a t ras crizi one dell a sent enz a presso gli uffici com pet enti
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima rel azione s em est ral e);
- Noti fi chino la pres ente s ent enza al debit ore, ai credit ori e ai titol ari di di ritti sui beni oggetto di l iquidazione ai sensi dell 'art . 270, c. 4 C .C.I. (qual ora il liquidat ore non si a soggett o abilit ato al la notifi ca in propri o, vi a PEC o a mezzo post a, l a not ifica dovrà essere effettuat a a mezzo uffi ci al e giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà esse re immediatamente documentata, medi ant e deposito nel fas ci colo t elemat ico);
- entro 30 giorni dall a comuni cazione del la present e sent enz a, provvedano ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari del diritto sui beni oggetto di liquidazione, ai qual i n otificherà senza i ndugi o, l a presente sent enz a, ai sensi dell'art. 272 C.C.I., indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno es sere inol trate l e dom ande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore n on sia sogget to abilit at o all a noti fica i n propri o, via PEC o a m ezzo post a, l a notifi ca dovrà ess ere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere imm ediat am ent e docum entata, medi ant e deposit o nel fasci colo tel em atico) ;
- entro 90 giorni dall 'apert ura della li qui dazione cont rollat a, provvedano all a formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ord ine ai tempi e al le mod ali tà di liquidazi one, con applicazione in quanto compatibil e del l 'art. 213 co. 2, 3 e 4 C.C.I., ch e
pagina7 di 8 depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provvedano en tro 45 giorni dall a scadenz a del termine assegnat o per l a proposizi one dell e domande di i nsinuazione/ri vendi ca/rest ituzione ad at tivare la procedura di form azione del lo stat o passivo ai sensi dell 'art. 273;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi no in cancel leria un rapporto ri epilogativo del le attivit à svolt e accom pagnat o dal conto del la sua gestione, con allegato l'estratto del conto corren te della procedura. Nel rapporto i liquidat ori dovranno indi care anche a) se il ri corrent e stia cooperando al regol are, effi cace e profi cuo andam ent o dell a procedura, senza rit ardarne lo svol gimento e fornendo al li quidatore tutt e le inform azioni uti li e i docum enti necessari per il suo buon andam ento;
b) ogni alt ra ci rcost anz a ril evant e ai fini dell a esdebi tazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C .I. Il rapport o, una volt a vist ato dal Giudi ce, dovrà essere comunicato dai liquidatori al debitore, ai creditori e all 'OCC;
- in pross imit à del decors o di tre anni t rasmett ano ai credit ori una rel azione i n cui prendano posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
C.C.I. e recepi scano le eventuali osservazioni dei credit ori , per poi prendere posizione su di es se e deposit are una rel azione fi nale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.;
- provvedano, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patri moni o, a pres ent are il conto del la gesti one, con richi est a di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c.3 C.C.I.;
- provvedano, una volta t erminato il ri part o t ra i creditori , a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I..
Manda all a can cell eria per la comuni cazion e ai ri corren ti, ai liquidatori e, per il tramite di questi ultimi, all'O.C.C.
Così deciso in Crot one, nella camera di consiglio, addì 26 f ebbraio 2025
Il P resident e est .
Dott. Emmanuel e OStini
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