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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 873/2024, proposta
da
nata a [...] – Germania – il 9.3.1971 (cod. fisc. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Cirò Marina, alla via Roma, C.F._1
n. 208-209, presso lo studio dell'avv. Domenico Scrivano (cod. fisc.
– pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE OPPONENTE- contro
, cod. fisc. e P. IVA in persona E_ P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, alla Via C.
Battisti, 265, presso lo studio dell'avv. Valentino Giordano (cod.fisc.
, pec: , che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 -CONVENUTA OPPOSTA- nonchè
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., cod. fisc. , domiciliato in Crotone, alla via G. Di P.IVA_2
Vittorio, n. 23, presso i propri uffici, rappresentato e difeso dal dirigente dott.ssa
Annarita Carnuccio e dalle dott.sse Maria Grazia Balestrieri e Antonella Trocino
(pec: t), per delega in atti;
Email_3
– CONVENUTO OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza odierna del 3.2.2024, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.2.- Con ricorso depositato il 18.6.2024 esponeva: di Parte_2
aver ricevuto in data 6.4.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
13320249001089476000 con la quale le aveva E_
intimato il pagamento della somma di € 43.940,64, per sanzioni amministrative elevate ai sensi della l. n. 689/1981 dall' di Controparte_2
che il credito era prescritto in quanto non aveva ricevuto Controparte_2
alcuna richiesta di pagamento né la notifica della cartella di pagamento in precedenza.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento che nessuna somma è dovuta dall'opponente.
I.3.- Il ricorso era iscritto alla sezione lavoro ma poi trasmesso alla sezione civile in ragione dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione,
2 Sez. Un., n. 2145/2021.
I.4. Si costituiva con propria comparsa E_
, deducendo: l'inammissibilità dell'avversa opposizione per
[...]
violazione del termine di cui all'art.24 del d.lgs. n. 46/1999, in quanto era stata proposta con funzione recuperatoria oltre i quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
che la cartella era stata regolarmente notificata in data 1.10.2012 a mezzo racc. a.r. ricevuta da familiare con la stessa convivente, come da documentazione esibita;
che nessuna prescrizione si era maturata in quanto erano stati notificati atti interruttivi successivi (in data
30.6.2014 il preavviso di fermo n.13380201400001782000; in data 6.12.2019
l'avviso di intimazione n. 13320189002802915000).
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e il rigetto dell'opposizione nel merito.
I.5.- Si costituiva, altresì, con propria comparsa, l' Controparte_2
di deducendo: che in seguito ad un'ispezione,
[...] Controparte_2
eseguita nei confronti della ditta individuale della ricorrente, per le irregolarità riscontrate era stato notificato, il 23.12.2009, il verbale di contestazione e notificazione di illecito amministrativo del 21.12.2009; che, non avendo pagato le sanzioni, in data 3.6.2011 era stata emessa l'ordinanza ingiunzione n. 42/2010, ritualmente notificata alla che l'opponente era quindi decaduta Parte_1
dalla possibilità di impugnare il verbale di accertamento e l'ordinanza ingiunzione;
che non si era maturata alcuna prescrizione;
che sui motivi di opposizione aventi ad oggetto la cartella era privo di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto dell'opposizione.
I.6.- In assenza di attività istruttoria, la causa perveniva all'udienza del 3.2.2025 nella quale le parti discutevano oralmente, precisavano le conclusioni ed era decisa;
la sentenza, pronunciata nelle forme di legge, viene depositata telematicamente.
3 * * * *
II.- L'opposizione è, in parte, inammissibile.
Nel caso di specie, l'opponente adduce quale unico motivo di opposizione l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione presupposto della cartella di pagamento opposta e della stessa cartella di pagamento oltre che della cartella.
Sul punto, la giurisprudenza, lungi da ritenere inammissibile o improcedibile l'azione esattoriale, ha affermato al contrario che in caso di mancata notifica del verbale accertativo e impositivo da parte dell'Ente pubblico che ha contestato la violazione amministrativa o dell'ordinanza ingiunzione, la parte può fare opposizione contro il primo atto esattoriale notificatogli o di cui ha avuto conoscenza, recuperando la possibilità di dedurre motivi di censura avverso quel verbale o quella ordinanza mai notificati (Cass., 29.1.2014, n. 1985, secondo cui la procedura di riscossione delle sanzioni amministrative si divide in due fasi: la prima, che prevede l'accertamento e la contestazione al contravventore, compete solo all'ente impositore;
la seconda, di riscossione mediante ruolo, è meramente esecutiva, non potendo l'agente per la riscossione modificare il ruolo).
E se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare “il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione”, ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento,
l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla L. n.
689 del 1981 (Cass., 4.8.2016, n. 16282, Cass. Sez. Un., 22.12.2017, n. 22080, che prevede la possibilità di proporre opposizione in caso di nullità o omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, per contestarne il merito).
Ora, nel caso di specie, la si è limitato a dedurre la mancata Pt_1
4 notifica degli atti presupporti e della cartella, senza proporre specifiche censure avverso l'ordinanza ingiunzione o la cartella, sicché la sua contestazione è del tutto sterile e inidonea a determinare la nullità di una azione esecutiva legittima
(Cass. 23.10.2018, n. 26843, secondo cui in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, o a estratto di ruolo o a intimazione di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto).
In ogni caso, l'opposizione formulata ex art. 617 c.p.c. è altresì inammissibile per tardività (in quanto il ricorso è stato depositato ben oltre i 20 giorni dalla notifica del primo atto che l'opponente dichiara di aver ricevuto, ossia la comunicazione di iscrizione ipotecaria).
L'opposizione è infine, per la parte in esame, inammissibile in quanto
- come dimostrato dall' con la documentazione esibita, Controparte_2 tutti gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati.
L'opposizione dev'essere, pertanto, dichiarata inammissibile quanto alle censure relative all'omessa notifica degli atti presupposti, ivi compresi ordinanza ingiunzione e cartella di pagamento.
III.- Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa può essere vagliata poiché in tale parte l'opposizione è formulata ex art. 615 c.p.c.
La cartella di pagamento, come anche l'intimazione di pagamento o gli atti successivi (nel caso di specie l'intimazione di pagamento), può essere infatti opposta ex art. 615 c.p.c. per motivi attinenti alla formazione del titolo o per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo.
A tal fine, appare opportuno precisare che, ai fini di contestare le cartelle o i provvedimenti notificati dall'agente per la riscossione, sono esperibili tre tipi di azioni: a) opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, entro quaranta giorni dalla notifica della
5 cartella esattoriale;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per motivi attinenti alla formazione del titolo o per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo o della cartella di pagamento, entro venti giorni dalla notifica della cartella (Cass., 28.11.2003, n. 18207; Cass., 6.6.2003, n. 9087; Cass.,
28.6.2002, n. 9498; Cass., Sez. Un., 10.8.2000, n. 562).
Nel caso di specie, l'opponente ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui ha eccepito la prescrizione, ritenendo che la prescrizione in materia sia quinquennale.
Devono pertanto essere rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dall' e da Controparte_2 [...]
, atteso che nelle opposizioni all'esecuzione devono essere E_
ritenuti legittimati passivi entrambi i soggetti, ossia titolare della sanzione e agente per la riscossione, atteso che entrambi contribuiscono a formare la pretesa creditoria, ciascuno per il proprio segmento di competenza.
L'eccezione di prescrizione è tuttavia evidentemente infondata.
In data 23.12.2009 infatti la riceveva la notifica del verbale di Pt_1
contestazione e notificazione di illecito amministrativo del 21.12.2009; in data
3.6.2011, era emessa l'ordinanza ingiunzione n. 42/2010, notificata alla;
Pt_1
con minuta n. 8022 del 30.11.2012 si procedeva all'iscrizione a ruolo e veniva emessa la cartella con scadenza prima rata 30.11.2012; la cartella era notificata l'1.10.2012; in data 30.6.2014 era notificato il preavviso di fermo n.
13380201400001782000 ed in data 6.12.2019 era notificato l'avviso di intimazione n.13320189002802915000.
L'eccezione di parte attrice in ordine alla omessa notifica della cartella non coglie nel segno, in quanto a fronte della dimostrazione di
[...]
in merito alla corretta notifica ex art. 143 c.p.c. parte E_
opponente nulla ha dedotto o documentato.
L'opposizione va conclusivamente complessivamente rigettata.
IV.- Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse
6 seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice, in applicazione delle tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, con applicazione del valore della causa, esclusa la fase istruttoria, non svolta, e con opportuna riduzione dei compensi medi tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
Le spese di lite sono liquidate anche in favore dell Controparte_2
convenuto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nata a [...] – Germania – il 9.3.1971 (cod. fisc. Parte_1
), contro , cod. fisc. e C.F._1 E_
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., e P.IVA_1 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., cod. fisc. , ogni contraria domanda, eccezione e P.IVA_2 difesa respinte, così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione formulata ex art. 617 c.p.c. e riget- ta l'opposizione formulata ex art. 615 c.p.c. da Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, che quantifica in € 2.906,00 per compensi pro- E_
fessionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
di che quantifica in € Controparte_2 Controparte_2
2.324,80 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Crotone, il 3.2.2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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