Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1238
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 novembre 1956
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.
Entrata in vigore il 24 novembre 1956