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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
Dr. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 137/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 2.7.2025, e vertente
TRA
, c.f. nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Rossano (CS) il 27.10.1961 e residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Pasquale Catalano c.f. , ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cosimo Calabrese, sito in
Napoli, via Vito Fornari, 4; PEC FAX Email_1
0983.515079. 2
RICORRENTE
E
PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente pro tempore f.f.
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Raffaele Prisco, c.f. , in virtù di mandato in CodiceFiscale_4
calce alla memoria di costituzione in riassunzione, giusta Determina
dirigenziale n. 2022000116 del 25.1.2022, elettivamente domiciliata in Napoli
(80137), alla P.zza Carlo III presso lo studio dell'Avv. Danilo Finaldi, c.f.
, PEC CodiceFiscale_5 Email_2 Email_3
FAX 0814109707.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da note depositate ai fini Parte_1
della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
28.2.2025 e, quindi, disporre la prova presso la sede dell'adito Tribunale con gli ulteriori testi indicati in atti e, quindi, previa interlocuzione con il Giudice
delegato circa la tempestività e regolarità dell'istanza di proroga, per come previsto dall'ultimo comma dell'art. 203 c.p.c., disporre la proroga della stessa, con contestuale revoca dell'ordinanza del 5.12.2023 e rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
acquisire copia del processo verbale e del fascicolo della prova presso il Giudice all'uopo delegato, tramite la cancelleria del
Tribunale di Castrovillari.
Per la resistente Provincia di Cosenza, come da comparsa di costituzione in riassunzione, e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, preliminarmente 3
dichiarare il difetto legittimazione passiva per essersi i fatti oggetto della
presente controversia verificati dopo il passaggio di competenze tra la
Provincia di Cosenza e la Regione Calabria avvenuta in data 01/04/2015 –
01/08/2015, trasferimento dei dipendenti del Settore protezione civile che si
occupava di tali vicende. Pertanto, se superata l'ulteriore eccezione di
mancata richiesta nei termini decadenziali al Comune di competente
territorialmente, giusta ordinanza di protezione civile n. 00285 (Si allegava
copia al fascicolo di prime cure Vds Doc.n.3, qui riallegata), per grave
calamità naturale, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
domanda dell'attrice andava effettuata nei soli confronti della Regione
Calabria.
Subordinatamente nel merito: dichiarare la mancanza di
legittimazione passiva, nonché la mancanza di qualsivoglia responsabilità,
diretta e/o indiretta dell'odierno convenuto, nei fatti per cui è causa, con
immediata estromissione dalla presente causa.
In via gradata, accertare e dichiarare che, nel caso di reale
accadimento dei fatti, questi sono conseguenza di evento atmosferico di
eccezionale portata pertanto è lo Stato, quindi il , tenuto Parte_2
a pagare giusta dichiarazione di calamità naturale;
In via del tutto gradata, accertare e dichiarare che i fatti per cui è
causa sono conseguenza di caso fortuito e forza maggiore, in ogni caso, fatti
non addebitabili alla Provincia di Cosenza. In ogni caso, dichiarare che gli
stessi sono conseguenza, sia della violazione delle distanze legali della
costruzione dal letto del fiume;
in ogni caso, danni dovuti alla parte attrice,
in qualità di gestore dell'immobile, sia della sua mancata manutenzione. Si 4
contesta, infine, non solo l'an, ma anche il quantum debeatur, essendo,
peraltro, nel merito la domanda sfornita di qualsiasi elemento probatorio,
così come illegittima è la richiesta di demandare ad un CTU l'accertamento
e la sua quantificazione, poiché l'attore deve dare prova del danno, domanda
quindi inammissibile ed improcedibile.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 10.1.2022 - a seguito di pronuncia d'incompetenza per materia da parte del Tribunale di
Castrovillari - conveniva in giudizio la Provincia di Parte_1
Cosenza, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati all'autovettura di sua proprietà
FIAT Punto tg. AD940GC, nonché all'immobile da essa condotto sito nel
Comune di Rossano (CS), alla Via Cipro n. 6, quantificati complessivamente in € 16.000,00.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che, a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi in data 12.8.2015, il
Torrente Citrea, dotato di argini obsoleti e mai adeguatamente manutenuti,
non riusciva a contenere la portata delle acque meteoriche, le quali, in corrispondenza di una curva del tracciato, nei pressi della sua abitazione,
provocavano il cedimento dell'argine - risalente ad oltre settant'anni prima e costituito da un muretto dello spessore di appena quaranta-cinquanta centimetri - determinando l'esondazione del corso d'acqua e l'allagamento delle aree circostanti.
Esponeva che, a causa della mancata manutenzione del letto del 5
torrente e della presenza di materiali e ostruzioni nell'alveo, l'acqua non aveva trovato deflusso verso la foce e, fuoriuscendo, aveva invaso l'abitazione e l'area antistante, arrecando gravi danni alla recinzione, agli arredi, agli indumenti e all'autovettura Fiat Punto, di sua proprietà, parcheggiata in prossimità dell'immobile.
L'istante precisava ancora che l'evento non si era verificato a causa della sola intensità delle precipitazioni, bensì anche in conseguenza della cattiva manutenzione del corso d'acqua, ed evidenziava che “il cedimento
dell'argine non si è verificato a causa della eccessiva quantità di acqua
piovana, ma piuttosto alla mancata pulizia del letto del torrente ed alla
mancata manutenzione degli argini stessi”, addebitando la responsabilità
dell'accaduto alla Provincia di Cosenza.
In data 21.2.2022 si costituiva la Provincia di Cosenza, in persona del
suo legale rapp.te pro - tempore, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto - in base alla L. 56/2014, art. 1,
comma 96, lett. c), nonché alla L.R. Calabria n. 34/2002 - le competenze in materia di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua non ricadevano più in
CP_ capo all' convenuto, ma risultavano attribuite ad altri soggetti pubblici, in particolare alla Regione Calabria e ai Comuni interessati.
Richiamava, in proposito, l'articolazione delle competenze in materia idraulica stabilita dalla normativa regionale, con specifica menzione degli artt.
87, 88 e 89 della L.R. 34/2002, e sottolineava che il personale e le funzioni in precedenza delegate erano state successivamente riassorbite dalla Regione, in virtù della cosiddetta Legge Delrio (L. 56/2014), con decorrenza dal 1° aprile
2015. 6
Rappresentava, inoltre, che, a seguito dell'evento meteorico del
12.08.2015, era stata emanata ordinanza della Protezione Civile n. 285/2015,
con riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento calamitoso, per cui i danni denunciati rientravano nella gestione straordinaria del Dipartimento
nazionale della Protezione Civile, previo riscontro da parte dei Comuni
competenti.
Nel merito, la Provincia eccepiva che, anche a voler prescindere dal difetto di legittimazione, l'evento dannoso doveva considerarsi effetto di forza maggiore e/o caso fortuito, trattandosi di precipitazioni atmosferiche di portata straordinaria, oggettivamente imprevedibili e non riconducibili a condotte negligenti dell'Amministrazione.
La resistente contestava, altresì, l'an e il quantum, osservando che la domanda attorea era del tutto generica, inammissibile per mancanza di prova documentale, e priva di elementi tecnici idonei a quantificare e giustificare l'importo richiesto, tanto più in assenza di accertamenti svolti in contraddittorio o su richiesta dell'attrice.
Chiedeva, infine, il rigetto integrale delle domande attoree, con immediata estromissione dal giudizio e vittoria di spese di lite.
Ammessa la prova testimoniale, previa delega al Tribunale di
Castrovillari ex art. 203 c.p.c., con ordinanza del 6.12.2023 il G.I. dichiarava la decadenza della ricorrente dalla prova testimoniale delegata, al Tribunale di
Castrovillari, stante la mancata presentazione di un'istanza di proroga del termine fissato per l'assunzione della stessa, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.4.2024.
Nelle more, con ordinanza del 14.2.2024, il G.I. rigettava la richiesta 7
di revoca della precedente ordinanza avanzata dalla ricorrente con istanza del
12.1.2024, confermando la predetta data di udienza del 2.4.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza collegiale del 14.1.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 2.7.2025.
Disposta per tale data, con decreto del 6.6.2025,la trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ed acquisite le relative note di parte, il Tribunale, all'udienza collegiale del 2.7.2025, riservava la causa in decisione.
*******************
La domanda è infondata e va quindi rigettata, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Ed invero, l'istante, sull'assunto che in data 12.8.2015, a causa di un evento piovoso di carattere temporalesco con epicentro in Rossano Calabro,
le acque del Torrente Citrea, esondando dai relativi argini, avevano travolto l'abitazione della quale la stessa era conduttrice e l'autovettura di sua proprietà, ha citato in giudizio la sola Provincia di Cosenza, in persona del legale rapp.te pro - tempore, ritenendo la stessa responsabile dei relativi danni,
come meglio specificato in citazione, quantificabili nella misura di €
16.000,00; quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sulla base di quanto previsto dalla legge n.
56 del 7.4.2014, art. 1, comma 96, lettera C), che attribuiva invece la responsabilità ad Enti diversi.
Orbene, va premesso che, come già precisato da questo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche in analoghe controversie, l'art. 86 del d.lgs. 8
112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda nello specifico la Regione Calabria, va inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 88 lettere b) e d) della legge regionale n. 34/2002
e della successiva delibera di giunta regionale n° 943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche nonché i relativi compiti di polizia erano state effettivamente attribuite dalla Regione alle Province.
Tuttavia, successivamente, l'art. 1 della Legge Regionale Calabria n.
14 del 2015 (L.R. 22 giugno 2015, n. 14 recante: “Disposizioni urgenti per
l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7
aprile 2014, n. 56) - entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 24.6.2015,
n.42 – stabiliva che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 89, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione
partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei
criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria
riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già
trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34
(Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali)”.
Da ciò consegue che l'evento dannoso in questione - che si assume avvenuto in data 12.8.2015 - è intervenuto allorquando era già intervenuto,
sulla base della citata normativa, il trasferimento delle predette funzioni alla 9
Regione Calabria, con conseguente carenza di legittimazione passiva della convenuta Provincia di Cosenza già al momento dell'evento dannoso, oltre che dell'originaria instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di
Castrovillari in data 19.4.2017, poi riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito della pronuncia di incompetenza di quest'ultimo.
Sulla base di tale rilievo, che assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata nel presente giudizio, va rigettata la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Provincia di Parte_1
Cosenza, in persona del legale rapp.te pro – tempore, per carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, come peraltro da questo giudicante già
affermato in analoghe controversie (v. sentenza n. 4578/2022 del 14.9.2022).
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente , e si liquidano di ufficio Parte_1
come da dispositivo che segue in favore della Provincia di Cosenza, in
persona del legale rapp.te pro - tempore, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso in riassunzione notificato in data 10.1.2022, nei Parte_1
confronti della Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante 10
pro tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento di spese e competenze Parte_1
di lite relative al presente giudizio, che liquida, in favore della
Provincia di Cosenza, in persona del legale rapp.te pro – tempore,
nella misura di complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
Dr. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 137/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 2.7.2025, e vertente
TRA
, c.f. nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Rossano (CS) il 27.10.1961 e residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Pasquale Catalano c.f. , ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cosimo Calabrese, sito in
Napoli, via Vito Fornari, 4; PEC FAX Email_1
0983.515079. 2
RICORRENTE
E
PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente pro tempore f.f.
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Raffaele Prisco, c.f. , in virtù di mandato in CodiceFiscale_4
calce alla memoria di costituzione in riassunzione, giusta Determina
dirigenziale n. 2022000116 del 25.1.2022, elettivamente domiciliata in Napoli
(80137), alla P.zza Carlo III presso lo studio dell'Avv. Danilo Finaldi, c.f.
, PEC CodiceFiscale_5 Email_2 Email_3
FAX 0814109707.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da note depositate ai fini Parte_1
della trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
28.2.2025 e, quindi, disporre la prova presso la sede dell'adito Tribunale con gli ulteriori testi indicati in atti e, quindi, previa interlocuzione con il Giudice
delegato circa la tempestività e regolarità dell'istanza di proroga, per come previsto dall'ultimo comma dell'art. 203 c.p.c., disporre la proroga della stessa, con contestuale revoca dell'ordinanza del 5.12.2023 e rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
acquisire copia del processo verbale e del fascicolo della prova presso il Giudice all'uopo delegato, tramite la cancelleria del
Tribunale di Castrovillari.
Per la resistente Provincia di Cosenza, come da comparsa di costituzione in riassunzione, e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, preliminarmente 3
dichiarare il difetto legittimazione passiva per essersi i fatti oggetto della
presente controversia verificati dopo il passaggio di competenze tra la
Provincia di Cosenza e la Regione Calabria avvenuta in data 01/04/2015 –
01/08/2015, trasferimento dei dipendenti del Settore protezione civile che si
occupava di tali vicende. Pertanto, se superata l'ulteriore eccezione di
mancata richiesta nei termini decadenziali al Comune di competente
territorialmente, giusta ordinanza di protezione civile n. 00285 (Si allegava
copia al fascicolo di prime cure Vds Doc.n.3, qui riallegata), per grave
calamità naturale, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
domanda dell'attrice andava effettuata nei soli confronti della Regione
Calabria.
Subordinatamente nel merito: dichiarare la mancanza di
legittimazione passiva, nonché la mancanza di qualsivoglia responsabilità,
diretta e/o indiretta dell'odierno convenuto, nei fatti per cui è causa, con
immediata estromissione dalla presente causa.
In via gradata, accertare e dichiarare che, nel caso di reale
accadimento dei fatti, questi sono conseguenza di evento atmosferico di
eccezionale portata pertanto è lo Stato, quindi il , tenuto Parte_2
a pagare giusta dichiarazione di calamità naturale;
In via del tutto gradata, accertare e dichiarare che i fatti per cui è
causa sono conseguenza di caso fortuito e forza maggiore, in ogni caso, fatti
non addebitabili alla Provincia di Cosenza. In ogni caso, dichiarare che gli
stessi sono conseguenza, sia della violazione delle distanze legali della
costruzione dal letto del fiume;
in ogni caso, danni dovuti alla parte attrice,
in qualità di gestore dell'immobile, sia della sua mancata manutenzione. Si 4
contesta, infine, non solo l'an, ma anche il quantum debeatur, essendo,
peraltro, nel merito la domanda sfornita di qualsiasi elemento probatorio,
così come illegittima è la richiesta di demandare ad un CTU l'accertamento
e la sua quantificazione, poiché l'attore deve dare prova del danno, domanda
quindi inammissibile ed improcedibile.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 10.1.2022 - a seguito di pronuncia d'incompetenza per materia da parte del Tribunale di
Castrovillari - conveniva in giudizio la Provincia di Parte_1
Cosenza, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati all'autovettura di sua proprietà
FIAT Punto tg. AD940GC, nonché all'immobile da essa condotto sito nel
Comune di Rossano (CS), alla Via Cipro n. 6, quantificati complessivamente in € 16.000,00.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che, a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi in data 12.8.2015, il
Torrente Citrea, dotato di argini obsoleti e mai adeguatamente manutenuti,
non riusciva a contenere la portata delle acque meteoriche, le quali, in corrispondenza di una curva del tracciato, nei pressi della sua abitazione,
provocavano il cedimento dell'argine - risalente ad oltre settant'anni prima e costituito da un muretto dello spessore di appena quaranta-cinquanta centimetri - determinando l'esondazione del corso d'acqua e l'allagamento delle aree circostanti.
Esponeva che, a causa della mancata manutenzione del letto del 5
torrente e della presenza di materiali e ostruzioni nell'alveo, l'acqua non aveva trovato deflusso verso la foce e, fuoriuscendo, aveva invaso l'abitazione e l'area antistante, arrecando gravi danni alla recinzione, agli arredi, agli indumenti e all'autovettura Fiat Punto, di sua proprietà, parcheggiata in prossimità dell'immobile.
L'istante precisava ancora che l'evento non si era verificato a causa della sola intensità delle precipitazioni, bensì anche in conseguenza della cattiva manutenzione del corso d'acqua, ed evidenziava che “il cedimento
dell'argine non si è verificato a causa della eccessiva quantità di acqua
piovana, ma piuttosto alla mancata pulizia del letto del torrente ed alla
mancata manutenzione degli argini stessi”, addebitando la responsabilità
dell'accaduto alla Provincia di Cosenza.
In data 21.2.2022 si costituiva la Provincia di Cosenza, in persona del
suo legale rapp.te pro - tempore, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto - in base alla L. 56/2014, art. 1,
comma 96, lett. c), nonché alla L.R. Calabria n. 34/2002 - le competenze in materia di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua non ricadevano più in
CP_ capo all' convenuto, ma risultavano attribuite ad altri soggetti pubblici, in particolare alla Regione Calabria e ai Comuni interessati.
Richiamava, in proposito, l'articolazione delle competenze in materia idraulica stabilita dalla normativa regionale, con specifica menzione degli artt.
87, 88 e 89 della L.R. 34/2002, e sottolineava che il personale e le funzioni in precedenza delegate erano state successivamente riassorbite dalla Regione, in virtù della cosiddetta Legge Delrio (L. 56/2014), con decorrenza dal 1° aprile
2015. 6
Rappresentava, inoltre, che, a seguito dell'evento meteorico del
12.08.2015, era stata emanata ordinanza della Protezione Civile n. 285/2015,
con riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento calamitoso, per cui i danni denunciati rientravano nella gestione straordinaria del Dipartimento
nazionale della Protezione Civile, previo riscontro da parte dei Comuni
competenti.
Nel merito, la Provincia eccepiva che, anche a voler prescindere dal difetto di legittimazione, l'evento dannoso doveva considerarsi effetto di forza maggiore e/o caso fortuito, trattandosi di precipitazioni atmosferiche di portata straordinaria, oggettivamente imprevedibili e non riconducibili a condotte negligenti dell'Amministrazione.
La resistente contestava, altresì, l'an e il quantum, osservando che la domanda attorea era del tutto generica, inammissibile per mancanza di prova documentale, e priva di elementi tecnici idonei a quantificare e giustificare l'importo richiesto, tanto più in assenza di accertamenti svolti in contraddittorio o su richiesta dell'attrice.
Chiedeva, infine, il rigetto integrale delle domande attoree, con immediata estromissione dal giudizio e vittoria di spese di lite.
Ammessa la prova testimoniale, previa delega al Tribunale di
Castrovillari ex art. 203 c.p.c., con ordinanza del 6.12.2023 il G.I. dichiarava la decadenza della ricorrente dalla prova testimoniale delegata, al Tribunale di
Castrovillari, stante la mancata presentazione di un'istanza di proroga del termine fissato per l'assunzione della stessa, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.4.2024.
Nelle more, con ordinanza del 14.2.2024, il G.I. rigettava la richiesta 7
di revoca della precedente ordinanza avanzata dalla ricorrente con istanza del
12.1.2024, confermando la predetta data di udienza del 2.4.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza collegiale del 14.1.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 2.7.2025.
Disposta per tale data, con decreto del 6.6.2025,la trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ed acquisite le relative note di parte, il Tribunale, all'udienza collegiale del 2.7.2025, riservava la causa in decisione.
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La domanda è infondata e va quindi rigettata, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.
Ed invero, l'istante, sull'assunto che in data 12.8.2015, a causa di un evento piovoso di carattere temporalesco con epicentro in Rossano Calabro,
le acque del Torrente Citrea, esondando dai relativi argini, avevano travolto l'abitazione della quale la stessa era conduttrice e l'autovettura di sua proprietà, ha citato in giudizio la sola Provincia di Cosenza, in persona del legale rapp.te pro - tempore, ritenendo la stessa responsabile dei relativi danni,
come meglio specificato in citazione, quantificabili nella misura di €
16.000,00; quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sulla base di quanto previsto dalla legge n.
56 del 7.4.2014, art. 1, comma 96, lettera C), che attribuiva invece la responsabilità ad Enti diversi.
Orbene, va premesso che, come già precisato da questo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche in analoghe controversie, l'art. 86 del d.lgs. 8
112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda nello specifico la Regione Calabria, va inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 88 lettere b) e d) della legge regionale n. 34/2002
e della successiva delibera di giunta regionale n° 943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche nonché i relativi compiti di polizia erano state effettivamente attribuite dalla Regione alle Province.
Tuttavia, successivamente, l'art. 1 della Legge Regionale Calabria n.
14 del 2015 (L.R. 22 giugno 2015, n. 14 recante: “Disposizioni urgenti per
l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7
aprile 2014, n. 56) - entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 24.6.2015,
n.42 – stabiliva che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 89, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione
partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei
criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria
riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già
trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34
(Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali)”.
Da ciò consegue che l'evento dannoso in questione - che si assume avvenuto in data 12.8.2015 - è intervenuto allorquando era già intervenuto,
sulla base della citata normativa, il trasferimento delle predette funzioni alla 9
Regione Calabria, con conseguente carenza di legittimazione passiva della convenuta Provincia di Cosenza già al momento dell'evento dannoso, oltre che dell'originaria instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di
Castrovillari in data 19.4.2017, poi riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito della pronuncia di incompetenza di quest'ultimo.
Sulla base di tale rilievo, che assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata nel presente giudizio, va rigettata la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Provincia di Parte_1
Cosenza, in persona del legale rapp.te pro – tempore, per carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, come peraltro da questo giudicante già
affermato in analoghe controversie (v. sentenza n. 4578/2022 del 14.9.2022).
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente , e si liquidano di ufficio Parte_1
come da dispositivo che segue in favore della Provincia di Cosenza, in
persona del legale rapp.te pro - tempore, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso in riassunzione notificato in data 10.1.2022, nei Parte_1
confronti della Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante 10
pro tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento di spese e competenze Parte_1
di lite relative al presente giudizio, che liquida, in favore della
Provincia di Cosenza, in persona del legale rapp.te pro – tempore,
nella misura di complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa,
se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo