Art. 2.
Al personale che, avendo facolta' di optare per l'inquadramento al grado 100 del gruppo B ai sensi del n. 2, lettera b) e dell'ultimo comma dell' art. 3, nonche' della lettera a) dell' art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 , richiese di essere sistemato nel gruppo C, e' concessa la facolta' di chiedere per iscritto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel gruppo B ai sensi delle disposizioni citate e con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse.
L'inquadramento sara' effettuato in base a scrutinio di merito con le norme di cui all' art. 3, n. 2, lettera a), del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 .
Per il personale che sara' inquadrato a norma del comma precedente, si intendono annullati dall'inizio i provvedimenti di inquadramento e di promozione nel gruppo C, e si intende esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno ad personam in dipendenza degli stessi, restando pero' salvi i loro effetti economici fino all'ultimo giorno del mese di emanazione del decreto relativo all'inquadramento nel gruppo B. Il personale prendera' posto in ruolo, nell'ordine dello scrutinio di merito, dopo quello che, avvalendosi della facolta' di cui ai primo comma, opto' per il gruppo B in sede di primo inquadramento.
Al personale che, avendo facolta' di optare per l'inquadramento al grado 100 del gruppo B ai sensi del n. 2, lettera b) e dell'ultimo comma dell' art. 3, nonche' della lettera a) dell' art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 , richiese di essere sistemato nel gruppo C, e' concessa la facolta' di chiedere per iscritto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel gruppo B ai sensi delle disposizioni citate e con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse.
L'inquadramento sara' effettuato in base a scrutinio di merito con le norme di cui all' art. 3, n. 2, lettera a), del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 .
Per il personale che sara' inquadrato a norma del comma precedente, si intendono annullati dall'inizio i provvedimenti di inquadramento e di promozione nel gruppo C, e si intende esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno ad personam in dipendenza degli stessi, restando pero' salvi i loro effetti economici fino all'ultimo giorno del mese di emanazione del decreto relativo all'inquadramento nel gruppo B. Il personale prendera' posto in ruolo, nell'ordine dello scrutinio di merito, dopo quello che, avvalendosi della facolta' di cui ai primo comma, opto' per il gruppo B in sede di primo inquadramento.