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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4533/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina - Resistente_1 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009556 TARSU/TIA
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 09/05/2025 e depositato in data 09/06/2025, la Sig.ra Ricorrente_2
ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500009556000, notificata in data 10/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate - CO, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 2.616,70, pena l'iscrizione del fermo sul veicolo di sua proprietà targato
Targa_1
La ricorrente ha limitato l'impugnazione alla parte del debito, pari a € 1.573,88, derivante dalla cartella di pagamento n. 29520240035628467000, relativa a Tassa Rifiuti per le annualità dal 2008 al 2012. A sostegno del ricorso, deduceva l'illegittimità del preavviso di fermo in quanto la suddetta cartella prodromica era stata già impugnata con separato ricorso (R.G.R. 7112/2024) e la pretesa era, pertanto, *sub judice*. Chiedeva, previa sospensione dell'atto, l'annullamento del preavviso di fermo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO, la quale, con controdeduzioni depositate in data 11/07/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per contrasto tra motivazioni e conclusioni e ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo la legittimità del proprio operato in assenza di un provvedimento di annullamento o di sospensione della cartella sottesa. Ha concluso per il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.
L'ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
Con note conclusive depositate in data 28/11/2025, in vista dell'udienza di discussione, la parte ricorrente ha prodotto la sentenza n. 4278/2025, depositata il 14/07/2025, con cui questa stessa Corte di Giustizia
Tributaria, Sezione 3, ha annullato integralmente la cartella di pagamento n. 29520240035628467000 per intervenuta prescrizione del credito. Su tale presupposto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna in solido delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore.
All'udienza del 12/12/2025, svoltasi secondo le modalità di cui al verbale di causa, il difensore della ricorrente, preso atto della mancata comparizione del difensore dell'Agente della riscossione, ha rinunciato all'istanza di sospensione e ha chiesto la decisione della causa nel merito, riportandosi integralmente ai propri atti e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. La causa è stata quindi posta in decisione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'oggetto del contendere è la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente alla porzione di debito derivante dalla cartella di pagamento n. 29520240035628467000, relativa a Tassa Rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012.
Il preavviso di fermo, quale atto preordinato all'esecuzione forzata, presuppone necessariamente l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo che ne costituisca il fondamento. Nel caso di specie, il titolo posto a base della pretesa tributaria impugnata è la menzionata cartella di pagamento. La parte ricorrente ha documentato, mediante produzione in giudizio della sentenza n. 4278/2025 emessa da questa Corte e depositata in data 14/07/2025, che la suddetta cartella di pagamento è stata annullata per intervenuta prescrizione del credito. Tale pronuncia, sebbene non ancora passata in giudicato, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 546/92 e priva, pertanto, l'atto impositivo di ogni efficacia.
L'annullamento giurisdizionale della cartella di pagamento determina il venir meno del presupposto giuridico della pretesa creditoria e, di conseguenza, travolge la legittimità di tutti gli atti successivi e consequenziali della procedura di riscossione, incluso il preavviso di fermo qui opposto. L'atto impugnato risulta, pertanto, viziato da una carenza originaria del suo presupposto impositivo.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alla pretesa di € 1.573,88, derivante dalla cartella di pagamento n. 29520240035628467000.
Quanto al regime delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti resistenti in solido.
La responsabilità dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione discende dalla sua qualità di ente impositore, la cui inerzia ha dato causa alla declaratoria di prescrizione del credito, come statuito nella sentenza n. 4278/2025.
Anche l'Agenzia delle Entrate - CO deve essere condannata al pagamento delle spese, in applicazione del principio di causalità. La presente controversia è stata, infatti, innescata dalla notifica del preavviso di fermo da parte dell'Agente della riscossione, il quale, inoltre, si è costituito in giudizio resistendo alla domanda attorea. Come statuito dalla Corte di Cassazione, l'agente della riscossione "deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" in virtù della sua generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione e del fatto che la lite trae origine dalla notificazione di un atto da esso emesso (cfr. Cass., Ord., n. 809/2018). La condotta processuale dell'Agente della riscossione, che ha resistito alla pretesa pur a fronte di un'illegittimità originaria del credito imputabile all'ente impositore, giustifica la sua condanna in solido con quest'ultimo (cfr. Cass., Ord., n. 7716/2022).
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, e sono distratte in favore del Dott. Difensore_1, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500009556000, limitatamente alla pretesa di € 1.573,88 derivante dalla cartella di pagamento n. 29520240035628467000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore del difensore antistatario, Dott. Difensore_1.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO OL NT
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4533/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina - Resistente_1 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009556 TARSU/TIA
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 09/05/2025 e depositato in data 09/06/2025, la Sig.ra Ricorrente_2
ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500009556000, notificata in data 10/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate - CO, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 2.616,70, pena l'iscrizione del fermo sul veicolo di sua proprietà targato
Targa_1
La ricorrente ha limitato l'impugnazione alla parte del debito, pari a € 1.573,88, derivante dalla cartella di pagamento n. 29520240035628467000, relativa a Tassa Rifiuti per le annualità dal 2008 al 2012. A sostegno del ricorso, deduceva l'illegittimità del preavviso di fermo in quanto la suddetta cartella prodromica era stata già impugnata con separato ricorso (R.G.R. 7112/2024) e la pretesa era, pertanto, *sub judice*. Chiedeva, previa sospensione dell'atto, l'annullamento del preavviso di fermo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO, la quale, con controdeduzioni depositate in data 11/07/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per contrasto tra motivazioni e conclusioni e ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo la legittimità del proprio operato in assenza di un provvedimento di annullamento o di sospensione della cartella sottesa. Ha concluso per il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.
L'ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato, pertanto, dichiarato contumace.
Con note conclusive depositate in data 28/11/2025, in vista dell'udienza di discussione, la parte ricorrente ha prodotto la sentenza n. 4278/2025, depositata il 14/07/2025, con cui questa stessa Corte di Giustizia
Tributaria, Sezione 3, ha annullato integralmente la cartella di pagamento n. 29520240035628467000 per intervenuta prescrizione del credito. Su tale presupposto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna in solido delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore.
All'udienza del 12/12/2025, svoltasi secondo le modalità di cui al verbale di causa, il difensore della ricorrente, preso atto della mancata comparizione del difensore dell'Agente della riscossione, ha rinunciato all'istanza di sospensione e ha chiesto la decisione della causa nel merito, riportandosi integralmente ai propri atti e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. La causa è stata quindi posta in decisione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'oggetto del contendere è la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, limitatamente alla porzione di debito derivante dalla cartella di pagamento n. 29520240035628467000, relativa a Tassa Rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012.
Il preavviso di fermo, quale atto preordinato all'esecuzione forzata, presuppone necessariamente l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo che ne costituisca il fondamento. Nel caso di specie, il titolo posto a base della pretesa tributaria impugnata è la menzionata cartella di pagamento. La parte ricorrente ha documentato, mediante produzione in giudizio della sentenza n. 4278/2025 emessa da questa Corte e depositata in data 14/07/2025, che la suddetta cartella di pagamento è stata annullata per intervenuta prescrizione del credito. Tale pronuncia, sebbene non ancora passata in giudicato, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 546/92 e priva, pertanto, l'atto impositivo di ogni efficacia.
L'annullamento giurisdizionale della cartella di pagamento determina il venir meno del presupposto giuridico della pretesa creditoria e, di conseguenza, travolge la legittimità di tutti gli atti successivi e consequenziali della procedura di riscossione, incluso il preavviso di fermo qui opposto. L'atto impugnato risulta, pertanto, viziato da una carenza originaria del suo presupposto impositivo.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alla pretesa di € 1.573,88, derivante dalla cartella di pagamento n. 29520240035628467000.
Quanto al regime delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti resistenti in solido.
La responsabilità dell'Società_1 S.p.A. in liquidazione discende dalla sua qualità di ente impositore, la cui inerzia ha dato causa alla declaratoria di prescrizione del credito, come statuito nella sentenza n. 4278/2025.
Anche l'Agenzia delle Entrate - CO deve essere condannata al pagamento delle spese, in applicazione del principio di causalità. La presente controversia è stata, infatti, innescata dalla notifica del preavviso di fermo da parte dell'Agente della riscossione, il quale, inoltre, si è costituito in giudizio resistendo alla domanda attorea. Come statuito dalla Corte di Cassazione, l'agente della riscossione "deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" in virtù della sua generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione e del fatto che la lite trae origine dalla notificazione di un atto da esso emesso (cfr. Cass., Ord., n. 809/2018). La condotta processuale dell'Agente della riscossione, che ha resistito alla pretesa pur a fronte di un'illegittimità originaria del credito imputabile all'ente impositore, giustifica la sua condanna in solido con quest'ultimo (cfr. Cass., Ord., n. 7716/2022).
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, e sono distratte in favore del Dott. Difensore_1, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500009556000, limitatamente alla pretesa di € 1.573,88 derivante dalla cartella di pagamento n. 29520240035628467000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO e l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore del difensore antistatario, Dott. Difensore_1.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO OL NT