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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/05/2024, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2047/2021 del R.G. avente ad oggetto divorzio contenzioso
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti C.F._1
Gennaro Napolano e Domenica Gallo ed elettivamente domiciliata in Lioni (Av) alla via
Ronca n. 24;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Ambrosino ed elettivamente domiciliato in Lioni (Av) alla via S. Bernardino n. 111;
RESISTENTE
Con il parere del PM reso in data 9.02.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2021 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
1/14 7.05.1994 confermando i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale e, precisamente, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, la rinuncia al mantenimento per sé stessa con contestuale accettazione della piena ed esclusiva proprietà del bene immobile sito in Lioni (Av) alla contrada Cerrete, distinto al foglio n. 8, part. 609. La parte ha chiesto, altresì, di disporre un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma complessiva di € 800,00 mensili in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti con spese straordinarie al 50% a carico di ciascun coniuge;
l'obbligo del resistente di provvedere al trasferimento della proprietà del terreno distinto al foglio 8 p.lle 1828 e 1823 ancora intestato al comune di Lioni e alla successiva donazione in favore dei figli in parti uguali nonché di porre a carico del resistente l'ulteriore pagamento del mutuo fondiario contratto il 10.08.2010 e del prestito intercorso con e Org_1
ceduto alla il 25.10.2012. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di CP_2
aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 7.05.1994 e che dalla loro unione sono nati il 1.10.1995 e il 8.05.2001, ha esposto che successivamente al R_ Per_2
decreto di omologa n. 3078/2012 del 27.11.2012 non si è più ricostituita una comunione materiale e spirituale con il resistente. La parte ha, poi, precisato che il resistente nel periodo successivo alla separazione ha utilizzato arbitrariamente la casa coniugale come luogo in cui dormire e soddisfare i propri bisogni evidenziando di non essere a conoscenza della sua dimora nè dell'attività lavorativa dallo stesso svolta a causa della sua reticenza. La ricorrente ha, ancora, esposto di svolgere l'attività di o.s.s. part-time; che la figlia è iscritta alla R_ facoltà di chimica e tecnologie farmaceutiche e che il figlio ha terminato da un Per_2
anno le scuole superiori. Infine la parte ha rappresentato di aver contratto in data
10.08.2010, insieme al resistente e alla sorella di lui, un mutuo fondiario per un importo di
€ 120.000,00 con iscrizione di ipoteca sull'abitazione sita in Contrada Procisa Vecchia n. 55, di proprietà della cognata, e che l'intera somma ricevuta in prestito era stata gestita dal resistente in maniera sconsiderata e misteriosa. La ricorrente ha, poi, soggiunto di aver contratto, quale coobligata, un altro finanziamento in data 25.10.2012 con Org_1
per la somma di € 25.300,00 rimasto inevaso e che il resistente, in costanza di matrimonio, era risultato assegnatario del lotto 113/13PIP, distinto al foglio n. 8, particelle 1828 e 1823, che risultava ancora nella disponibilità dell'ente comunale.
2/14 Con memoria difensiva del 3.09.2021 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo l'improcedibilità della domanda per non essere mai cessata la convivenza né la comunione coniugale. Nel merito la parte ha chiesto al Tribunale di rigettare le domande della ricorrente non opponendosi, viceversa, al mantenimento della figlia Con R_
particolare riferimento alla convivenza con la ricorrente nel periodo successivo alla separazione avvenuta nel 2012, il resistente ha evidenziato di aver contratto il 25.10.2012, insieme alla moglie, un finanziamento dell'importo di € 25.000,00, utilizzato in parte per il completamento del fabbricato sito in Lioni e in parte per saldare i debiti assunti per l'esercizio dell'impresa familiare, rimasta attiva fino all'anno 2015. Il resistente ha, inoltre, esposto di non essersi mai sottratto alle proprie responsabilità coniugali, di aver sempre provveduto alla manutenzione della casa coniugale e alla cura dei figli. Infine, la parte ha precisato che il secondogenito presta regolare attività di lavoro ed è autosufficiente economicamente.
All'udienza del 14.09.2021 sono state sentite le parti. La ricorrente ha affermato di non avere più rapporti personali, coniugali o sentimentali con il marito da anni e di vivere in Lioni alla contrada Procisa Vecchia, in un'immobile non di sua proprietà. La ricorrente ha, poi, soggiunto di possedere un terreno non produttivo di reddito, di non avere risparmi e di lavorare come o.s.s. con contratto part-time e con un guadagno pari ad € 900,00 mensili. Il resistente ha affermato di vivere in Lioni alla contrada Procisa Vecchia in un immobile non di sua proprietà, di svolgere l'attività lavorativa di cameriere e di guadagnare circa € 1.000,00 mensili. Il resistente, infine, ha affermato di aver contratto un mutuo e altri debiti rimasti insoluti e di contribuire al mantenimento dei figli per quanto possibile.
Con ordinanza presidenziale del 27.09.2021 sono state confermate le statuizioni contenute nel decreto di omologa e, quindi, disposto l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 500,00.
Con memoria integrativa del 22.11.2021 la ricorrente si è riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con memoria integrativa del 24.01.2022 il resistente ha insistito per il rigetto del ricorso.
In particolare, la parte ha precisato che il mutuo ipotecario del 5.08.2010 era stato contratto per estinguere un precedente finanziamento e al fine di avviare e proseguire l'attività
3/14 commerciale di vendita di abbigliamento e per acquistare due lotti del p.i.p. di Lioni ove era, poi, stato ristrutturato il locale commerciale di proprietà della ricorrente in virtù dell'omologa del 2012.
Con ordinanza del 18.07.2022 è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nella memoria 183, II termine, limitatamente ai capitoli c), e), e la prova testimoniale articolata dal resistente nella memoria 183, II termine, limitatamente ai capitoli
1) e 2).
All'udienza del 19.01.2023 è stata escussa la figlia delle parti, , che ha Persona_3
confermato la circostanza che i genitori dormivano in stanze separate, pur vivendo nella medesima casa, precisando che la madre dormiva nella stanza da letto e il padre dormiva in un divano letto nel salotto. La teste ha, poi, soggiunto che il padre usciva la mattina presto intorno alle ore 8:00 e rientrava in casa non prima delle 21:30, che non aveva rapporti con il resto della famiglia, non pranzava nè cenava insieme a loro. Inoltre, la teste ha affermato di non aver ricevuto alcun sussidio economico e morale dal padre, precisando di evitare di incontrarlo per la propria tranquillità.
Alla medesima udienza è stata escussa la sorella del resistente, , la quale ha Parte_2
confermato che la convivenza tra le parti in giudizio era proseguita anche successivamente all'anno 2012, precisando, tuttavia, di non sapere se le stesse condividevano la medesima camera matrimoniale.
All'udienza del 16.02.2023 è stato escusso il teste , cognato della Testimone_1 ricorrente, il quale ha affermato che le parti in giudizio non convivevano da anni.
Alla medesima udienza è stato escusso il teste che ha riferito di vedere Testimone_2
regolarmente da anni il resistente rientrare con l'auto la sera e ripartire la mattina successiva e mai rientrare in casa durante la giornata. Inoltre, il teste ha soggiunto di non aver mai visto le parti rientrare insieme a casa e di averli sentiti spesso litigare.
All'udienza del 29.01.2024 sono comparse le parti personalmente per tentare la conciliazione della lite. Fallito il tentativo, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 28.02.2024 la ricorrente ha reiterato le richieste rassegnate nei precedenti atti.
Con comparsa conclusionale del 28.02.2024 il resistente ha ribadito che l'intero nucleo familiare aveva coabitato fino a quando la casa coniugale non era stata sottoposta ad
4/14 esecuzione forzata ed ha evidenziato che la figlia si era trasferita all'estero. Con R_ riferimento alla propria posizione reddituale, il resistente ha esposto di percepire la disoccupazione con scadenza nel mese di febbraio 2024, di essere gravato da un canone mensile di € 400,00, stipulato con il custode giudiziario della procedura esecutiva n. R.G.
22/2022, e di un debito per oltre € 200.000,00 nei confronti dell' . Organizzazione_2
Con memoria di replica dell'8.03.2024 la ricorrente ha esposto che l'impresa familiare in comune con il resistente era cessata in data 31.03.2013 e non nell'agosto del 2015 come sostenuto dalla controparte e che il resistente, che risultava abitare in una casa condotta in locazione per la somma di € 400,00 mensili, aveva la possibilità di vivere a casa della sorella.
La parte ha, altresì, evidenziato che la figlia non risiedeva all'estero ma aveva vinto R_
una borsa di studio che le aveva permesso di svolgere un progetto per pochi mesi. Org_3
Infine, la parte ha esposto che la cooperativa presso cui prestava attività di lavoro non le pagava più lo stipendio e le relative spettanze.
Con memoria di replica dell'11.03.2024 il resistente ha chiesto di dichiarare inammissibili tutte le domande diverse rispetto a quelle volte ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il mantenimento per i figli. La parte ha, poi, dedotto di non poter lavorare a causa dell'età, della mancanza di competenze e delle patologie fisiche che lo affliggono.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Infatti, dall'esame degli atti risulta provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo successivo alla separazione. Ricorre, pertanto, nella fattispecie in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987. Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere richiamato il principio affermato nell'ordinanza del 2023 n. 9839 della Suprema Corte secondo cui la prosecuzione o la ripresa della coabitazione dopo la separazione non costituisce in sé riconciliazione se non è stato ricostituito il complesso dei rapporti materiali e di comunione posti alla base del vincolo matrimoniale. In merito la Cassazione ha precisato che occorre tenere distinti i concetti di
“coabitazione” e di “riconciliazione” in quanto l'istituto della riconciliazione consiste nel
“comportamento inequivoco, che esprime senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio”, e come tale idoneo a porre nel nulla gli effetti della separazione.
5/14 Orbene nel caso di specie dalla prova testimoniale è emerso chiaramente che la coabitazione tra le parti anche nel periodo successivo alla separazione non ha in alcun modo comportato la ricostituzione dell'intero complesso dei rapporti, materiali e sentimentali, che caratterizzano il vincolo matrimoniale.
In ordine alla domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale sita in Lioni alla contrada Procisa Vecchia n. 55 vale osservare cha la ricorrente nella comparsa conclusionale ha precisato che l'abitazione sita in Contrada Procisa Vecchia n. 55 è oggetto di pignoramento nella procedura immobiliare recante R.G. n. 22/2022 per il mancato pagamento del mutuo fondiario contratto dai coniugi nel 2010 e che, per la pendenza del predetto procedimento, è stata costretta a lasciare la casa e ad affittare un altro appartamento dove vivere con i figli sopportando gli oneri di locazione.
Vale, poi, osservare che nelle conclusioni rassegnate la parte ha chiesto di confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in c.da Procisa Vecchia n. 55 disposta in suo favore nella fase di separazione evidenziando che la stessa sarà abitata insieme ai figli una volta estinta la procedura esecutiva.
Orbene ritiene il Tribunale che la domanda in esame risulta inammissibile e non meritevole di accoglimento in quanto la ricorrente vive in un altro appartamento condotto in locazione.
Con riferimento all'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e R_
, vale osservare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c., “I genitori devono Per_2
adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …” e che, ai sensi dell'art. 337 septies, comma 1, c.c. previsto per i figli maggiorenni, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Quanto all'onere della prova, poi, si osserva che, raggiunta la maggiore età, l'obbligo sussiste solo se il richiedente provi non solo la mancanza di indipendenza economica dei figli, ma anche che gli stessi abbiano curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e che si sono attivati nella ricerca di un lavoro. Con riferimento ai figli maggiorenni la giurisprudenza ha, inoltre, affermato che il giudice deve valutare con rigore proporzionale alle circostanze il permanere di tale obbligo, che non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura,
e che nel caso in cui il figlio prosegua gli studi ciò è sufficiente a fondare il diritto
6/14 al mantenimento (cfr. Cass. 2024 n. 5157). Infine la Cassazione ha chiarito che se il figlio maggiorenne lavora non gli è dovuto il mantenimento in quanto lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, anche se prestata nell'ambito di un contratto a tempo determinato, costituisce un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica
(cfr. Cass. Civ. n. 40282/2021).
Ciò premesso osserva il Tribunale che dall'esame degli atti emerge che il figlio non vive con la madre (cfr. pagina 20 della comparsa conclusionale della Per_2
ricorrente) e si è inserito nel mondo del lavoro almeno dal 2021 (cfr. memoria del
22.11.2021). Vale rilevare, altresì, che la circostanza dedotta dal resistente all'udienza del
29.1.2024 in ordine alla sua indipendenza economica e all'acquisto da parte sua di un'abitazione di proprietà non risulta contestata dalla ricorrente.
Da quanto esposto e in applicazione dei principi suindicati deve essere rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per il figlio . Per_2
Viceversa, con riferimento alla figlia di anni 28, iscritta all'università, anche in R_
ragione della mancata opposizione da parte del padre, deve essere accolta la richiesta della ricorrente con obbligo del resistente di corrispondere a titolo di mantenimento la somma di euro 200,00 calcolata tenuto conto della situazione finanziaria delicata dello stesso e dello stato di inoccupazione in cui versa. Le spese extra assegno ordinarie e straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura della metà con applicazione del Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati allegato alla sentenza in esame.
Infine le domande della ricorrente volte ad ottenere la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente al terreno sito in Lioni alla
[...]
di cui al Foglio 8, P.lla 609, già in proprietà della ricorrente e alla stessa assegnato;
Org_4
il pagamento da parte del resistente delle somme dovute a titolo di arretrati a partire dalla omologa della separazione consensuale;
la condanna del resistente al pagamento del 50% delle spese straordinarie universitarie e mediche non coperte da S.S.N e sportive, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
il trasferimento da parte del resistente della proprietà del lotto di terreno sito in Area P.I.P. del Comune di
Lioni (AV) identificato foglio n. 8 p.lle 1828 e n. 1823 - Lotto 113/3 e la donazione dello stesso immobile in favore dei figli in parti uguali;
l'ulteriore pagamento del mutuo fondiario
7/14 avente n. 2526, serie 1T, contratto in data 10.08.2010 per un importo complessivo di Euro
92.859,67 e il pagamento da parte del resistente dell'importo di Euro 17.000,00 in favore della ricorrente, quale somma dalla stessa pagata per estinguere il procedimento civile R.G.
n. 4445/2021 avente ad oggetto il prestito intercorso con la poi ceduto alla Org_1
del 25.10.2012 n. 11562932 devono essere dichiarate inammissibili nel presente CP_2
procedimento perché soggette ad un rito differente e non cumulabile nel medesimo giudizio.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] il 7.05.1994 in Sant'Angelo dei Lombardi;
CP_1
- rigetta la domanda volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale per le ragioni indicate in parte motiva;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 200,00 con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo R_
alla sentenza in esame secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e con accredito, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambe le parti nella misura del cinquanta per cento le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie dovute per la figlia dichiarando il
Protocollo allegato parte integrante della sentenza in esame;
- rigetta la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per il figlio;
Per_2
- dichiara inammissibili le ulteriori domande della ricorrente;
- compensa interamente le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (Av) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
8/14 - dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14