Articolo 5 della Legge 12 febbraio 1955, n. 47
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 marzo 1955
Art. 5.
Il residuo Prestito redimibile 5 per cento-1936, vigente al 1 gennaio 1955, viene ammortizzato mediante estrazioni annuali di una serie. I sorteggi hanno luogo il 12 dicembre di ciascuno degli anni dal 1955 al 1961, con rimborsabilita' dei titoli della serie estratta dal 1 gennaio successivo al sorteggio.
Entrata in vigore il 4 marzo 1955