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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1331/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTA Parte_1 C.F._1
PERLINI
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LAURA DE CP_1 C.F._2
NUZZO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni del ricorso per separazione qui di seguito riportate:
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 12 L. 898/1070, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato con rito civile a Parte_1 CP_1
Racale il 7 ottobre 2005, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune con atto n. 7 parte 1 – anno 2005 – Comune di Racale – Ufficio 1, confermando le medesime condizioni disposte nella sentenza di separazione, ordinando ai competenti Ufficiali di Stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza;
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
3) ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali tra loro sorti, quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra i coniugi, della composizione dei relativi interessi e della regolamentazione di tutti i rapporti di dare/avere, per espressa volontà delle parti, i coniugi convengono quanto segue: si obbliga a cedere a che si Parte_1 CP_1 obbliga sin d'ora ad acquistare, il diritto di proprietà dei seguenti beni immobili:
a) ex casa famigliare consistente in fabbricato ad uso abitazione sito in Racale (LE) Via Vecchia Racale senza numero civico, piano terra, composto da quattro vani ed accessori con adiacente locale garage di circa metri quadri utili venticinque (mq.25) e con annesso scoperto pertinenziale antistante, latistante e retrostante;
il tutto confinante con Via Vecchia Racale, , Persona_1 proprietà salvo altri. Detto fabbricato è identificato nel Catasto Fabbricati di Racale al Per_2 foglio 17 particelle:
45 sub. 1, via vecchia Racale, snc, piano T, cat. A/7 Classe 1A, vani 4 – RC euro 237,57
45 sub. 2 Via Vecchia Racale, snc (in catasto indicata come Via Da Denominarsi), Piano T Cat. C/6, casse 3°, consistenza mq 25 – R.C. euro 38,73 quanto a tali fabbricati, gli stessi sono pervenuti al signor in forza di atto di Parte_1 compravendita a rogito Notaio del 7 gennaio 2018 n. 174710 Rep e 34566 Racc. Persona_3
4) il trasferimento immobiliare di cui al punto precedente rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e comporterà a carico della moglie il versamento in favore di della somma di € 60.000,00.= CP_1 Parte_1
(eurosessantamila/00);
5) il trasferimento di cui ai predetti punti 4 e 5 sarà formalizzato con atto notarile presso il Notaio
di Taviano entro e non oltre la fine del mese di dicembre 2025, salvo proroghe Persona_4 da concordare;
6) le parti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto qui convenuto ai punti 4, 5, 6 e 7 sarà definito ogni loro rapporto patrimoniale e che non avranno più nulla da avere o pretendere reciprocamente;
7) ciascuna parte farà fronte alle spese per la propria difesa;
8) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile il 07/10/2005 a Racale (LE) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti:
“CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi;
3) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
4) ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali tra loro sorti, quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra i coniugi, della composizione dei relativi interessi e della regolamentazione di tutti i rapporti di dare/avere, per espressa volontà delle parti, i coniugi convengono quanto segue:
a) si obbliga a cedere a che si obbliga sin d'ora ad acquistare, il Parte_1 CP_1 diritto di proprietà dei seguenti beni immobili:
- ex casa famigliare consistente in fabbricato ad uso abitazione sito in Racale (LE) Via Vecchia Racale senza numero civico, piano terra, composto da quattro vani ed accessori con adiacente locale garage di circa metri quadri utili venticinque (mq.25) e con annesso scoperto pertinenziale antistante, latistante e retrostante;
il tutto confinante con Via Vecchia Racale, Caputo , Per_1 proprietà salvo altri. Per_2
Detto fabbricato è identificato nel Catasto Fabbricati di Racale al foglio 17 particelle:
45 sub. 1, via vecchia Racale, snc, piano T, cat. A/7 Classe 1A, vani 4 – RC euro 237,57;
45 sub. 2 Via Vecchia Racale, snc, (in catasto indicata come via da denominarsi), Piano T Cat. C/6, casse 3°, consistenza mq 25 – R.C. euro 38,73; quanto a tali fabbricati, gli stessi sono pervenuti al signor in forza di atto di Parte_1 compravendita a rogito Notaio del 7 gennaio 2018 n. 174710 Rep e 34566 Racc. Persona_3
5) il trasferimento immobiliare di cui al punto precedente rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e comporterà a carico della moglie il versamento in favore di della somma di € 60.000,00.= CP_1 Parte_1
(sessantamila/00);
6) il trasferimento di cui ai predetti punti 4 e 5 sarà formalizzato con atto notarile presso il Notaio
entro e non oltre il mese di giugno 2025, salvo proroghe da concordare;
Persona_5
pagina 3 di 5 7) le parti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto qui convenuto ai punti 4, 5 e 6 sarà definito ogni loro rapporto patrimoniale e che non avranno più nulla da avere o pretendere reciprocamente;
8) ciascuna parte farà fronte alle spese per la propria difesa;
9) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 91/2025 pubblicata il 21/02/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Racale (LE) il 07/10/2005, tra e , iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte I, numero 7;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Racale per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FAUSTA Parte_1 C.F._1
PERLINI
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LAURA DE CP_1 C.F._2
NUZZO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni del ricorso per separazione qui di seguito riportate:
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 12 L. 898/1070, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato con rito civile a Parte_1 CP_1
Racale il 7 ottobre 2005, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune con atto n. 7 parte 1 – anno 2005 – Comune di Racale – Ufficio 1, confermando le medesime condizioni disposte nella sentenza di separazione, ordinando ai competenti Ufficiali di Stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza;
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
3) ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali tra loro sorti, quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra i coniugi, della composizione dei relativi interessi e della regolamentazione di tutti i rapporti di dare/avere, per espressa volontà delle parti, i coniugi convengono quanto segue: si obbliga a cedere a che si Parte_1 CP_1 obbliga sin d'ora ad acquistare, il diritto di proprietà dei seguenti beni immobili:
a) ex casa famigliare consistente in fabbricato ad uso abitazione sito in Racale (LE) Via Vecchia Racale senza numero civico, piano terra, composto da quattro vani ed accessori con adiacente locale garage di circa metri quadri utili venticinque (mq.25) e con annesso scoperto pertinenziale antistante, latistante e retrostante;
il tutto confinante con Via Vecchia Racale, , Persona_1 proprietà salvo altri. Detto fabbricato è identificato nel Catasto Fabbricati di Racale al Per_2 foglio 17 particelle:
45 sub. 1, via vecchia Racale, snc, piano T, cat. A/7 Classe 1A, vani 4 – RC euro 237,57
45 sub. 2 Via Vecchia Racale, snc (in catasto indicata come Via Da Denominarsi), Piano T Cat. C/6, casse 3°, consistenza mq 25 – R.C. euro 38,73 quanto a tali fabbricati, gli stessi sono pervenuti al signor in forza di atto di Parte_1 compravendita a rogito Notaio del 7 gennaio 2018 n. 174710 Rep e 34566 Racc. Persona_3
4) il trasferimento immobiliare di cui al punto precedente rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e comporterà a carico della moglie il versamento in favore di della somma di € 60.000,00.= CP_1 Parte_1
(eurosessantamila/00);
5) il trasferimento di cui ai predetti punti 4 e 5 sarà formalizzato con atto notarile presso il Notaio
di Taviano entro e non oltre la fine del mese di dicembre 2025, salvo proroghe Persona_4 da concordare;
6) le parti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto qui convenuto ai punti 4, 5, 6 e 7 sarà definito ogni loro rapporto patrimoniale e che non avranno più nulla da avere o pretendere reciprocamente;
7) ciascuna parte farà fronte alle spese per la propria difesa;
8) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile il 07/10/2005 a Racale (LE) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti:
“CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi;
3) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
4) ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali tra loro sorti, quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi tra i coniugi, della composizione dei relativi interessi e della regolamentazione di tutti i rapporti di dare/avere, per espressa volontà delle parti, i coniugi convengono quanto segue:
a) si obbliga a cedere a che si obbliga sin d'ora ad acquistare, il Parte_1 CP_1 diritto di proprietà dei seguenti beni immobili:
- ex casa famigliare consistente in fabbricato ad uso abitazione sito in Racale (LE) Via Vecchia Racale senza numero civico, piano terra, composto da quattro vani ed accessori con adiacente locale garage di circa metri quadri utili venticinque (mq.25) e con annesso scoperto pertinenziale antistante, latistante e retrostante;
il tutto confinante con Via Vecchia Racale, Caputo , Per_1 proprietà salvo altri. Per_2
Detto fabbricato è identificato nel Catasto Fabbricati di Racale al foglio 17 particelle:
45 sub. 1, via vecchia Racale, snc, piano T, cat. A/7 Classe 1A, vani 4 – RC euro 237,57;
45 sub. 2 Via Vecchia Racale, snc, (in catasto indicata come via da denominarsi), Piano T Cat. C/6, casse 3°, consistenza mq 25 – R.C. euro 38,73; quanto a tali fabbricati, gli stessi sono pervenuti al signor in forza di atto di Parte_1 compravendita a rogito Notaio del 7 gennaio 2018 n. 174710 Rep e 34566 Racc. Persona_3
5) il trasferimento immobiliare di cui al punto precedente rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e comporterà a carico della moglie il versamento in favore di della somma di € 60.000,00.= CP_1 Parte_1
(sessantamila/00);
6) il trasferimento di cui ai predetti punti 4 e 5 sarà formalizzato con atto notarile presso il Notaio
entro e non oltre il mese di giugno 2025, salvo proroghe da concordare;
Persona_5
pagina 3 di 5 7) le parti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto qui convenuto ai punti 4, 5 e 6 sarà definito ogni loro rapporto patrimoniale e che non avranno più nulla da avere o pretendere reciprocamente;
8) ciascuna parte farà fronte alle spese per la propria difesa;
9) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 91/2025 pubblicata il 21/02/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Racale (LE) il 07/10/2005, tra e , iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte I, numero 7;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Racale per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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