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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/09/2024, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 4936/2022
All'udienza collegiale del giorno 27/09/2024 ore 10:30
Dott. Antonella Izzo presidente
Dott. Claudia De Martin consigliere
Dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COLA PATRIZIA
Avv. PIZZUTI MASSIMO presente anche in sostituzione avv. Cola
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DI FRANCESCO ROBERTO presente
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Giuseppina Antonia Lavuda Antonella Izzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4936 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 27/9/24 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Massimo Pizzuti e Patrizia Cola nel cui studio in via San Martino CP_1
Annunziata n. 16 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Di Francesco nel cui studio in Olevano Romani, Via del Municipio n. 11 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 983 pubblicata il 17/6/22 del Tribunale di
Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Preme chiarire, preliminarmente, che la presente causa riguarda l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dal
contro
Controparte_1
2 Il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il predetto Parte_1 precetto è costituito dall'ordinanza n. 903/2011 emessa dal Tribunale di Tivoli Sez. distaccata di Palestrina a definizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. R.G. 1034/2010. Esso condannava il ad eseguire, nell'immobile di sua CP_1 proprietà, posto al di sopra di quello del tutti i lavori individuati dal CTU nel Pt_1 procedimento R.G. 1034/2010 per porre fine alle infiltrazioni di acqua piovana;
prevedeva inoltre la condanna al pagamento di un'”astreinte” € 50,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori predetti ex art. 614 bis c.p.c. Il precetto opposto, in particolare, riguardava l'intimazione del pagamento della penalità di mora per il periodo dal 05.01.2014 al 13.07.2016, in quanto nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione recante R.G. 6975/2014, avente ad oggetto un primo atto di precetto per il periodo immediatamente precedente a quello per cui è causa, in data 13.07.2016 il consulente Tecnico d'Ufficio aveva accertato che il non aveva mai eseguito l'opera di CP_1 impermeabilizzazione dei terrazzini.
Durante il presente procedimento, è stata espletata una terza CTU per stabilire se il avesse realizzato i lavori richiesti dalla prima CTU nel 2011 ed eventualmente in CP_1 quale data.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito esercitata in via principale da parte opponente;
ha accolto la domanda esercitata in via subordinata dall'opponente e accertato il diritto di a Parte_1 percepire, a titolo di “astreinte”, la somma di € 34.800,00, oltre spese come intimate nel precetto, e, per l'effetto, condannato l'opposto alla restituzione a parte opponente della somma di € 11.200,00 oltre interessi nella misura legale;
ha rigetta la domanda di parte opposta ex art. 96 c.p.c; ha compensato le spese e posto le spese di ctu a carico del comune opponente.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi appresso esposti. In primo luogo, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento dell'inesistenza del credito azionato. Si ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU riportate a pagg. 13-14, in quanto congruamente e logicamente motivate. In particolare, ha affermato il consulente d'ufficio che il ha eseguito negli anni 2012 e 2013 alcuni dei lavori richiesti, come peraltro CP_1 suffragato dalle determinazioni comunali in materia di spesa allegate alla perizia e riguardanti la demolizione della veranda, la messa in sicurezza dell'area e il ripristino dell'immobile del tuttavia, il CTU ha appurato che l'opera di impermeabilizzazione Pt_1 dei terrazzini è stata eseguita solo nell'anno 2016 dalla nuova proprietaria dell'immobile, che con atto del 01.12.2015 lo aveva acquistato dall'opponente (doc. 05 fascicolo parte opponente).
Alla luce di ciò, è stato accertato che solo in data 13.07.2016 risultano eseguiti tutti i lavori necessari, mentre per gli anni precedenti essi erano stati -come detto- eseguiti solo parzialmente, giustificando pertanto la richiesta della penalità di mora da parte dell'opposto. Deve pertanto essere respinta anche la domanda di accertamento della non debenza della somma per carenza di prova sulla persistenza dell'astreintes. L'istituto della penalità di mora svolge la fondamentale funzione di deterrente per l'inadempimento di una obbligazione di fare non coercibile in altro modo. Come ben chiarito dalla Suprema Corte, “Le "astreintes" previste in altri ordinamenti (nella specie in quello
3 belga), dirette ad attuare, con il pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell'inadempimento, una pressione per propiziare l'adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, sono compatibili con l'ordine pubblico italiano, rinvenendosene nell'ordinamento statale analoghe previsioni, generali e speciali” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7613 del 15/04/2015 Rv. 634826 - 01). Ciò posto, la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo è certamente dovuta, stante l'accertamento in corso di causa dell'inadempimento del comune che non ha mai provveduto alle opere di impermeabilizzazione dei terrazzini.
Deve invece essere accolta la domanda subordinata di accertamento di debenza della sola somma maturata fino alla data di vendita dell'immobile. Tale domanda è stata meglio specificata e formulata nella prima memoria istruttoria, ma già nell'atto introduttivo era stato posto in evidenza da parte opponente che a seguito della compravendita il comune aveva perso la disponibilità materiale e giuridica dell'appartamento e pertanto non poteva più adempiere all'obbligazione contenuta nell'ordinanza. L'opposto, infatti, prende posizione su tale fatto nella propria comparsa di costituzione (cfr pag. 3: “E' irrilevante la circostanza che il vendendolo a terzi, si sia disfatto dell'alloggio da dove originano le CP_1 infiltrazioni, essendo rimasto in capo al l'obbligo di ottemperare all'ordinanza CP_1 medesima, cosa che non è stata fatta, come accertato nel contradditorio giudiziale”). Pertanto, la domanda formulata in via subordinata nella prima memoria istruttoria non può essere considerata domanda nuova, come affermato dalla difesa dell'opposto nella propria seconda memoria istruttoria, bensì una precisazione di quella già proposta con l'atto di citazione, nel pieno rispetto della formulazione dell'art. 183, VI comma, c.p.c. Ebbene, il titolo esecutivo per cui è causa è stato ottenuto nei confronti del Comune di in quanto proprietario dell'immobile da cui provenivano le infiltrazioni che CP_1 hanno danneggiato l'appartamento del convenuto opposto. Quale proprietario su cui ricadeva un obbligo coercitivo, era pertanto responsabile dei danni causati ed era tenuto alla rimessa in pristino degli immobili e alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni. L'alienazione dell'appartamento non può non rilevare in tale sede: la cessazione della qualifica di proprietario ha reso infatti impossibile a parte opponente accedere all'immobile ed effettuare i lavori rimanenti. Tali opere sono infatti state eseguite dalla nuova proprietaria, come accertato dal CTU. D'altro canto, ragionando all'inverso, se dunque si ritenesse irrilevante l'intervenuta compravendita, e se per ipotesi la nuova proprietaria non avesse eseguito i lavori, si potrebbe sostenere che il titolo rimarrebbe sempre azionabile nei confronti del fino all'esecuzione delle opere in un immobile di cui non è più CP_1 proprietario e di cui non può più disporre. Ciò comporterebbe, di fatto, l'applicazione di uno strumento volto alla coercizione nei confronti di chi non può adempiere, ponendosi in netto contrasto con basilari principi del diritto civile sostanziale e processuale.
Ciò posto, la domanda subordinata deve essere accolta, in quanto la penalità di mora ex art. 614 bis c.p.c. è dovuta dal 05.01.2014 al 01.12.2015 (ossia 696 giorni) per totali € 34.800,00 anziché per la somma di € 46.000,00 come indicati nell'atto di precetto opposto che considerava il periodo dal 05.01.2014 al 13.07.2016. Nelle more della definizione del presente giudizio, l'opposto ha percepito € 56.315,11 (comprensivi di spese) in data 14.11.2019 poiché intervenuto nel processo esecutivo presso terzi R.G.E. 1792/2018 in forza del medesimo titolo e per la stessa somma indicata nel precetto opposto, come risulta dal verbale dell'udienza del 20.12.2019 e dagli allegati nn. 6 e 7 del fascicolo di parte opponente.
4 Alla luce di ciò, poiché nel precetto il capitale ammontava ad € 46.000,00, è necessario accogliere la domanda di ripetizione della somma indebitamente percepita quantificata nella differenza per € 11.200,00. Sulla somma decorrono gli interessi nella misura legale dalla data del giorno del pagamento e sino al saldo (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
34011 del 12/11/2021 Rv. 662956 - 01). Si rileva incidentalmente, infine, che la parte opponente non ha richiesto nelle proprie conclusioni la riduzione dell'importo giornaliero stabilito per l'astreinte, cosicché questo giudice non è investito della questione.
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da in quanto l'opposizione risulta parzialmente fondata. Parte_1
Ogni altra questione risulta assorbita. Le spese, atteso l'accoglimento della domanda subordinata del comune e il contestuale accertamento di parte opposta di procedere ad esecuzione, si intendono compensate. Le spese di ctu, atteso il rigetto della domanda svolta in via principale, vengono poste a carico del opponente.”. CP_1
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i suesposti motivi di appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, precipuamente nella parte in cui accoglie la domanda subordinata, rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. e compensa le spese, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dall'opposto contro l'opponente . Con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio e con distrazione ai difensori antistatari.”.
Ha resistito il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione respinte, così provvedere:
1. RIGETTARE l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la resa dal Tribunale di Tivoli in data 5.6.2022 e pubblicata il 17.6.2022, Parte_1 nella causa civile R.G. 270/2019, di cui trattasi;
2. CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27/9/2024.
§ 4. – L'appello contiene un unico motivo intitolato “VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART 614 BIS C.P.C. E 1256 C.C.; ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE AD UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA;
ERRONEA VALUTAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI”, con cui lamenta che il Parte_1 Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l'obbligazione a carico del trovasse CP_1 causa nella qualità di proprietario dell'immobile da cui era derivato il danno, laddove l'obbligazione di natura giudiziale nasceva dall'inadempimento dell'ordine di eliminazione delle cause delle infiltrazioni e consisteva nel pagamento di una penalità, restando indifferente la qualità di proprietario del bene su cui l'ordine dovesse essere eseguito, con l'effetto che la vendita dell'immobile non avrebbe determinato la cessazione dell'obbligo. Il Tribunale avrebbe anche erroneamente rigettato la domanda di danni per temerarietà dell'opposizione,
5 rigetto giustificato sull'erroneo presupposto che l'opposizione a precetto fosse in parte fondata.
Il motivo è infondato.
Nonostante le infiltrazioni si fossero protratte fino al 13/7/2016, il Tribunale ha limitato la quantificazione del danno punitivo alla somma maturata fino al 1/12/2015, sul presupposto che da quel momento fosse stato venduto l'immobile di proprietà del Comune di che le stava cagionando, e che la perdita della proprietà impedisse di CP_1 procedere agli interventi di eliminazione delle infiltrazioni. La decisione è corretta perché, al di là dell'oggettiva difficoltà ad eseguire interventi su immobile di cui si sia perduta la facoltà di accesso, rileva la circostanza che sia venuto meno l'obbligo di impedire il danno perdurante nel tempo da infiltrazioni. Invero, ha lamentato infiltrazioni alla proprietà dall'immobile Parte_1 sovrastante, mentre il Comune di in tanto è stato condannato ad eseguire CP_1 interventi risolutivi di tali inconvenienti, in quanto aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento di danno, quale proprietario dell'immobile sovrastante. Tale obbligo giuridico di impedire l'evento è cessato con l'alienazione dell'immobile confinante. E' vero che l'imposizione del pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell'inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica ha natura personale e trova la sua fonte nel titolo giudiziale, tuttavia siffatta imposizione non può essere indifferente alla natura di quegli obblighi.
Il titolo giudiziale resta legato all'inadempimento di quegli obblighi non altrimenti coercibili, nel senso che fino a quando permarrà inadempiuto l'obbligo di impedire il danno trascurando l'esecuzione dei lavori necessari per provi rimedio, l'obbligato sarà astretto al pagamento di somma commisurata al ritardo. E' di tutta evidenza che, pur essendo stato obbligato e per avendo omesso di eseguire gli interventi risolutivi, il Comune di ha perduto la qualità di danneggiante CP_1 dal momento in cui, venduto l'immobile che dava causa alle infiltrazioni, non fosse più ascrivibile un suo obbligo giuridico di impedire l'evento di danno. In un illecito continuato, quale quello che nella specie ha giustificato l'applicazione di
, l'obbligo giuridico di impedire l'evento di danno è strettamente legato CP_2 all'inadempimento nell'esecuzione degli interventi risolutori, inadempimento che deve persistere nel tempo per continuare a giustificare l'imposizione di una simile coercizione indiretta.
La conferma della sentenza del Tribunale assorbe la domanda volta a riformare la decisione di rigetto della domanda di danni per temerarietà dell'opposizione, fondata sul parziale accoglimento dell'opposizione.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento, in relazione all'effettivo valore della causa dato ex art. 17 c.p.c. dal precetto opposto di € 56.645,27, secondo parametri medi ad eccezione della trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 6 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del contro la sentenza n. 983 pubblicata il Controparte_1
17/6/22 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 del liquidate in complessivi € 12.154,00, di Controparte_1 cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 27/9/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
7
Sezione IV civile
R.G. 4936/2022
All'udienza collegiale del giorno 27/09/2024 ore 10:30
Dott. Antonella Izzo presidente
Dott. Claudia De Martin consigliere
Dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COLA PATRIZIA
Avv. PIZZUTI MASSIMO presente anche in sostituzione avv. Cola
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DI FRANCESCO ROBERTO presente
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Giuseppina Antonia Lavuda Antonella Izzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4936 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 27/9/24 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Massimo Pizzuti e Patrizia Cola nel cui studio in via San Martino CP_1
Annunziata n. 16 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Di Francesco nel cui studio in Olevano Romani, Via del Municipio n. 11 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 983 pubblicata il 17/6/22 del Tribunale di
Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Preme chiarire, preliminarmente, che la presente causa riguarda l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dal
contro
Controparte_1
2 Il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il predetto Parte_1 precetto è costituito dall'ordinanza n. 903/2011 emessa dal Tribunale di Tivoli Sez. distaccata di Palestrina a definizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. R.G. 1034/2010. Esso condannava il ad eseguire, nell'immobile di sua CP_1 proprietà, posto al di sopra di quello del tutti i lavori individuati dal CTU nel Pt_1 procedimento R.G. 1034/2010 per porre fine alle infiltrazioni di acqua piovana;
prevedeva inoltre la condanna al pagamento di un'”astreinte” € 50,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori predetti ex art. 614 bis c.p.c. Il precetto opposto, in particolare, riguardava l'intimazione del pagamento della penalità di mora per il periodo dal 05.01.2014 al 13.07.2016, in quanto nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione recante R.G. 6975/2014, avente ad oggetto un primo atto di precetto per il periodo immediatamente precedente a quello per cui è causa, in data 13.07.2016 il consulente Tecnico d'Ufficio aveva accertato che il non aveva mai eseguito l'opera di CP_1 impermeabilizzazione dei terrazzini.
Durante il presente procedimento, è stata espletata una terza CTU per stabilire se il avesse realizzato i lavori richiesti dalla prima CTU nel 2011 ed eventualmente in CP_1 quale data.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito esercitata in via principale da parte opponente;
ha accolto la domanda esercitata in via subordinata dall'opponente e accertato il diritto di a Parte_1 percepire, a titolo di “astreinte”, la somma di € 34.800,00, oltre spese come intimate nel precetto, e, per l'effetto, condannato l'opposto alla restituzione a parte opponente della somma di € 11.200,00 oltre interessi nella misura legale;
ha rigetta la domanda di parte opposta ex art. 96 c.p.c; ha compensato le spese e posto le spese di ctu a carico del comune opponente.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi appresso esposti. In primo luogo, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento dell'inesistenza del credito azionato. Si ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU riportate a pagg. 13-14, in quanto congruamente e logicamente motivate. In particolare, ha affermato il consulente d'ufficio che il ha eseguito negli anni 2012 e 2013 alcuni dei lavori richiesti, come peraltro CP_1 suffragato dalle determinazioni comunali in materia di spesa allegate alla perizia e riguardanti la demolizione della veranda, la messa in sicurezza dell'area e il ripristino dell'immobile del tuttavia, il CTU ha appurato che l'opera di impermeabilizzazione Pt_1 dei terrazzini è stata eseguita solo nell'anno 2016 dalla nuova proprietaria dell'immobile, che con atto del 01.12.2015 lo aveva acquistato dall'opponente (doc. 05 fascicolo parte opponente).
Alla luce di ciò, è stato accertato che solo in data 13.07.2016 risultano eseguiti tutti i lavori necessari, mentre per gli anni precedenti essi erano stati -come detto- eseguiti solo parzialmente, giustificando pertanto la richiesta della penalità di mora da parte dell'opposto. Deve pertanto essere respinta anche la domanda di accertamento della non debenza della somma per carenza di prova sulla persistenza dell'astreintes. L'istituto della penalità di mora svolge la fondamentale funzione di deterrente per l'inadempimento di una obbligazione di fare non coercibile in altro modo. Come ben chiarito dalla Suprema Corte, “Le "astreintes" previste in altri ordinamenti (nella specie in quello
3 belga), dirette ad attuare, con il pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell'inadempimento, una pressione per propiziare l'adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, sono compatibili con l'ordine pubblico italiano, rinvenendosene nell'ordinamento statale analoghe previsioni, generali e speciali” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7613 del 15/04/2015 Rv. 634826 - 01). Ciò posto, la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo è certamente dovuta, stante l'accertamento in corso di causa dell'inadempimento del comune che non ha mai provveduto alle opere di impermeabilizzazione dei terrazzini.
Deve invece essere accolta la domanda subordinata di accertamento di debenza della sola somma maturata fino alla data di vendita dell'immobile. Tale domanda è stata meglio specificata e formulata nella prima memoria istruttoria, ma già nell'atto introduttivo era stato posto in evidenza da parte opponente che a seguito della compravendita il comune aveva perso la disponibilità materiale e giuridica dell'appartamento e pertanto non poteva più adempiere all'obbligazione contenuta nell'ordinanza. L'opposto, infatti, prende posizione su tale fatto nella propria comparsa di costituzione (cfr pag. 3: “E' irrilevante la circostanza che il vendendolo a terzi, si sia disfatto dell'alloggio da dove originano le CP_1 infiltrazioni, essendo rimasto in capo al l'obbligo di ottemperare all'ordinanza CP_1 medesima, cosa che non è stata fatta, come accertato nel contradditorio giudiziale”). Pertanto, la domanda formulata in via subordinata nella prima memoria istruttoria non può essere considerata domanda nuova, come affermato dalla difesa dell'opposto nella propria seconda memoria istruttoria, bensì una precisazione di quella già proposta con l'atto di citazione, nel pieno rispetto della formulazione dell'art. 183, VI comma, c.p.c. Ebbene, il titolo esecutivo per cui è causa è stato ottenuto nei confronti del Comune di in quanto proprietario dell'immobile da cui provenivano le infiltrazioni che CP_1 hanno danneggiato l'appartamento del convenuto opposto. Quale proprietario su cui ricadeva un obbligo coercitivo, era pertanto responsabile dei danni causati ed era tenuto alla rimessa in pristino degli immobili e alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni. L'alienazione dell'appartamento non può non rilevare in tale sede: la cessazione della qualifica di proprietario ha reso infatti impossibile a parte opponente accedere all'immobile ed effettuare i lavori rimanenti. Tali opere sono infatti state eseguite dalla nuova proprietaria, come accertato dal CTU. D'altro canto, ragionando all'inverso, se dunque si ritenesse irrilevante l'intervenuta compravendita, e se per ipotesi la nuova proprietaria non avesse eseguito i lavori, si potrebbe sostenere che il titolo rimarrebbe sempre azionabile nei confronti del fino all'esecuzione delle opere in un immobile di cui non è più CP_1 proprietario e di cui non può più disporre. Ciò comporterebbe, di fatto, l'applicazione di uno strumento volto alla coercizione nei confronti di chi non può adempiere, ponendosi in netto contrasto con basilari principi del diritto civile sostanziale e processuale.
Ciò posto, la domanda subordinata deve essere accolta, in quanto la penalità di mora ex art. 614 bis c.p.c. è dovuta dal 05.01.2014 al 01.12.2015 (ossia 696 giorni) per totali € 34.800,00 anziché per la somma di € 46.000,00 come indicati nell'atto di precetto opposto che considerava il periodo dal 05.01.2014 al 13.07.2016. Nelle more della definizione del presente giudizio, l'opposto ha percepito € 56.315,11 (comprensivi di spese) in data 14.11.2019 poiché intervenuto nel processo esecutivo presso terzi R.G.E. 1792/2018 in forza del medesimo titolo e per la stessa somma indicata nel precetto opposto, come risulta dal verbale dell'udienza del 20.12.2019 e dagli allegati nn. 6 e 7 del fascicolo di parte opponente.
4 Alla luce di ciò, poiché nel precetto il capitale ammontava ad € 46.000,00, è necessario accogliere la domanda di ripetizione della somma indebitamente percepita quantificata nella differenza per € 11.200,00. Sulla somma decorrono gli interessi nella misura legale dalla data del giorno del pagamento e sino al saldo (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
34011 del 12/11/2021 Rv. 662956 - 01). Si rileva incidentalmente, infine, che la parte opponente non ha richiesto nelle proprie conclusioni la riduzione dell'importo giornaliero stabilito per l'astreinte, cosicché questo giudice non è investito della questione.
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da in quanto l'opposizione risulta parzialmente fondata. Parte_1
Ogni altra questione risulta assorbita. Le spese, atteso l'accoglimento della domanda subordinata del comune e il contestuale accertamento di parte opposta di procedere ad esecuzione, si intendono compensate. Le spese di ctu, atteso il rigetto della domanda svolta in via principale, vengono poste a carico del opponente.”. CP_1
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i suesposti motivi di appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, precipuamente nella parte in cui accoglie la domanda subordinata, rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. e compensa le spese, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dall'opposto contro l'opponente . Con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio e con distrazione ai difensori antistatari.”.
Ha resistito il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione respinte, così provvedere:
1. RIGETTARE l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la resa dal Tribunale di Tivoli in data 5.6.2022 e pubblicata il 17.6.2022, Parte_1 nella causa civile R.G. 270/2019, di cui trattasi;
2. CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27/9/2024.
§ 4. – L'appello contiene un unico motivo intitolato “VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART 614 BIS C.P.C. E 1256 C.C.; ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE AD UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA;
ERRONEA VALUTAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI”, con cui lamenta che il Parte_1 Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l'obbligazione a carico del trovasse CP_1 causa nella qualità di proprietario dell'immobile da cui era derivato il danno, laddove l'obbligazione di natura giudiziale nasceva dall'inadempimento dell'ordine di eliminazione delle cause delle infiltrazioni e consisteva nel pagamento di una penalità, restando indifferente la qualità di proprietario del bene su cui l'ordine dovesse essere eseguito, con l'effetto che la vendita dell'immobile non avrebbe determinato la cessazione dell'obbligo. Il Tribunale avrebbe anche erroneamente rigettato la domanda di danni per temerarietà dell'opposizione,
5 rigetto giustificato sull'erroneo presupposto che l'opposizione a precetto fosse in parte fondata.
Il motivo è infondato.
Nonostante le infiltrazioni si fossero protratte fino al 13/7/2016, il Tribunale ha limitato la quantificazione del danno punitivo alla somma maturata fino al 1/12/2015, sul presupposto che da quel momento fosse stato venduto l'immobile di proprietà del Comune di che le stava cagionando, e che la perdita della proprietà impedisse di CP_1 procedere agli interventi di eliminazione delle infiltrazioni. La decisione è corretta perché, al di là dell'oggettiva difficoltà ad eseguire interventi su immobile di cui si sia perduta la facoltà di accesso, rileva la circostanza che sia venuto meno l'obbligo di impedire il danno perdurante nel tempo da infiltrazioni. Invero, ha lamentato infiltrazioni alla proprietà dall'immobile Parte_1 sovrastante, mentre il Comune di in tanto è stato condannato ad eseguire CP_1 interventi risolutivi di tali inconvenienti, in quanto aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento di danno, quale proprietario dell'immobile sovrastante. Tale obbligo giuridico di impedire l'evento è cessato con l'alienazione dell'immobile confinante. E' vero che l'imposizione del pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell'inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica ha natura personale e trova la sua fonte nel titolo giudiziale, tuttavia siffatta imposizione non può essere indifferente alla natura di quegli obblighi.
Il titolo giudiziale resta legato all'inadempimento di quegli obblighi non altrimenti coercibili, nel senso che fino a quando permarrà inadempiuto l'obbligo di impedire il danno trascurando l'esecuzione dei lavori necessari per provi rimedio, l'obbligato sarà astretto al pagamento di somma commisurata al ritardo. E' di tutta evidenza che, pur essendo stato obbligato e per avendo omesso di eseguire gli interventi risolutivi, il Comune di ha perduto la qualità di danneggiante CP_1 dal momento in cui, venduto l'immobile che dava causa alle infiltrazioni, non fosse più ascrivibile un suo obbligo giuridico di impedire l'evento di danno. In un illecito continuato, quale quello che nella specie ha giustificato l'applicazione di
, l'obbligo giuridico di impedire l'evento di danno è strettamente legato CP_2 all'inadempimento nell'esecuzione degli interventi risolutori, inadempimento che deve persistere nel tempo per continuare a giustificare l'imposizione di una simile coercizione indiretta.
La conferma della sentenza del Tribunale assorbe la domanda volta a riformare la decisione di rigetto della domanda di danni per temerarietà dell'opposizione, fondata sul parziale accoglimento dell'opposizione.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento, in relazione all'effettivo valore della causa dato ex art. 17 c.p.c. dal precetto opposto di € 56.645,27, secondo parametri medi ad eccezione della trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 6 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del contro la sentenza n. 983 pubblicata il Controparte_1
17/6/22 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 del liquidate in complessivi € 12.154,00, di Controparte_1 cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 27/9/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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