TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2575 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
c.f. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Tereza BEZHANI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: si chiede che il Tribunale Voglia pronunciare sentenza,
regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale dei ricorrenti nei confronti
Per_ delle figlie minori e , alle seguenti concordate condizioni: Persona_2
1) le figlie minori ed verranno affidate ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_2
secondo le regole dell'affido condiviso. I genitori assumeranno, quindi, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della prole, mentre ciascuno di essi eserciterà
la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà le minori con sé;
2) le figlie minori ed verranno collocate prevalentemente Persona_3 Persona_2
presso la madre e vivranno, come già di fatto accade, presso la dimora di proprietà di quest'ultima (ex casa familiare) ubicata in Vicenza, Viale Anconetta n. 45/B che verrà
pertanto assegnata alla SI.ra ; CP_1
3) le figlie minori ed frequenteranno il padre SI. : Persona_3 Persona_2 Parte_1
a) nelle giornate del Martedì e del Giovedì con relativo pernotto (durante l'anno scolastico il padre andrà a prendere le figlie all'uscita di scuola ove le riaccompagnerà
Per_ la mattina seguente;
durante i periodi di vacanza, il padre andrà a prendere ed al mattino alle ore 9,00 a casa della madre e ivi le riporterà la mattina seguente, Per_2
sempre alle ore 9,00); b) a fine settimana alternati dal Venerdì (o dall'uscita di scuola
2 o dalla mattina alle ore 9,00 – cfr punto a) alla Domenica sera allorquando le riaccompagnerà a casa della madre;
c) le vacanze natalizie verranno suddivise equamente: dal 23 al 29 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio, in modo che le minori possano trascorrere i giorni di Natale/Santo Stefano e del 31
Dicembre/Capodanno/Epifania, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori. Parimenti
dicasi per le vacanze pasquali: tre giorni presso ciascun genitore comprendenti, ad
Per_ anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis; d) ed trascorreranno due Per_2
settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordare di anno in anno tra le parti, e comunque entro e non oltre il 15
Per_ Maggio di ogni anno;
e) ed trascorreranno la festa della mamma ed il Per_2
compleanno di quest'ultima unitamente alla SI.ra , festa del papà e CP_1
compleanno di quest'ultimo unitamente al SI. . I compleanni delle figlie, ove Per_2
possibile, saranno giornate che le parti cercheranno di trascorrere insieme;
ove ciò
non fosse possibile, la giornata verrà suddivisa equamente tra mamma e papà. La
calendarizzazione appena delineata potrà subire variazioni purchè ciò avvenga subordinatamente al preventivo accordo di entrambi i genitori e purchè le richieste pervengano all'altro genitore con adeguato anticipo. Gli eventuali diversi accordi dovranno sempre tener conto delle eSIenze delle minori e degli impegni scolastici ed extra-scolastici di queste ultime nonché degli impegni lavorativi e privati dei genitori;
4) darsi atto che il SI. , di comune accordo con la SI.ra , si è già Per_2 CP_1
allontanato dalla casa ex familiare e vive unitamente alla di lui madre presso l'immobile di Vicenza, Viale Anconetta n. 86/i;
5) quanto alla contribuzione ordinaria, disporsi che il SI. provvederà alla Per_2
3 corresponsione, in favore della SI.ra , dell'importo complessivo mensile di CP_1
euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia minore), oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da versarsi, entro e non oltre il giorno
10 di ciascun mese, alle coordinate bancarie intestate alla SI.ra e già note CP_1
al SI. ; Per_2
6) quanto alle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza, le stesse saranno a carico dei genitori ciascuno per la quota del 50%; il genitore che le anticiperà potrà chiedere il rimborso all'altro previa documentazione attestante l'effettivo esborso e, previo consenso dell'altro genitore, laddove necessario, il tutto come da Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza;
7) le parti concordano che l'assegno unico INPS venga interamente percepito dalla
SI.ra ; Controparte_1
8) le parti si impegnano a prestare il necessario assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche delle figlie minori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 Controparte_1 Pt_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
Per_ delle loro figlie minori ed . Per_2
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito
4 entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, ubicata in Vicenza, Viale Anconetta n. 45/B va assegnata a n quanto convivente con le figlie minori;
Controparte_1
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche delle figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni
5 del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle minori e Persona_3
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_2
epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 19.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2575 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
c.f. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Tereza BEZHANI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: si chiede che il Tribunale Voglia pronunciare sentenza,
regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale dei ricorrenti nei confronti
Per_ delle figlie minori e , alle seguenti concordate condizioni: Persona_2
1) le figlie minori ed verranno affidate ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_2
secondo le regole dell'affido condiviso. I genitori assumeranno, quindi, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse riguardanti le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della prole, mentre ciascuno di essi eserciterà
la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà le minori con sé;
2) le figlie minori ed verranno collocate prevalentemente Persona_3 Persona_2
presso la madre e vivranno, come già di fatto accade, presso la dimora di proprietà di quest'ultima (ex casa familiare) ubicata in Vicenza, Viale Anconetta n. 45/B che verrà
pertanto assegnata alla SI.ra ; CP_1
3) le figlie minori ed frequenteranno il padre SI. : Persona_3 Persona_2 Parte_1
a) nelle giornate del Martedì e del Giovedì con relativo pernotto (durante l'anno scolastico il padre andrà a prendere le figlie all'uscita di scuola ove le riaccompagnerà
Per_ la mattina seguente;
durante i periodi di vacanza, il padre andrà a prendere ed al mattino alle ore 9,00 a casa della madre e ivi le riporterà la mattina seguente, Per_2
sempre alle ore 9,00); b) a fine settimana alternati dal Venerdì (o dall'uscita di scuola
2 o dalla mattina alle ore 9,00 – cfr punto a) alla Domenica sera allorquando le riaccompagnerà a casa della madre;
c) le vacanze natalizie verranno suddivise equamente: dal 23 al 29 Dicembre e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio, in modo che le minori possano trascorrere i giorni di Natale/Santo Stefano e del 31
Dicembre/Capodanno/Epifania, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori. Parimenti
dicasi per le vacanze pasquali: tre giorni presso ciascun genitore comprendenti, ad
Per_ anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis; d) ed trascorreranno due Per_2
settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordare di anno in anno tra le parti, e comunque entro e non oltre il 15
Per_ Maggio di ogni anno;
e) ed trascorreranno la festa della mamma ed il Per_2
compleanno di quest'ultima unitamente alla SI.ra , festa del papà e CP_1
compleanno di quest'ultimo unitamente al SI. . I compleanni delle figlie, ove Per_2
possibile, saranno giornate che le parti cercheranno di trascorrere insieme;
ove ciò
non fosse possibile, la giornata verrà suddivisa equamente tra mamma e papà. La
calendarizzazione appena delineata potrà subire variazioni purchè ciò avvenga subordinatamente al preventivo accordo di entrambi i genitori e purchè le richieste pervengano all'altro genitore con adeguato anticipo. Gli eventuali diversi accordi dovranno sempre tener conto delle eSIenze delle minori e degli impegni scolastici ed extra-scolastici di queste ultime nonché degli impegni lavorativi e privati dei genitori;
4) darsi atto che il SI. , di comune accordo con la SI.ra , si è già Per_2 CP_1
allontanato dalla casa ex familiare e vive unitamente alla di lui madre presso l'immobile di Vicenza, Viale Anconetta n. 86/i;
5) quanto alla contribuzione ordinaria, disporsi che il SI. provvederà alla Per_2
3 corresponsione, in favore della SI.ra , dell'importo complessivo mensile di CP_1
euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia minore), oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da versarsi, entro e non oltre il giorno
10 di ciascun mese, alle coordinate bancarie intestate alla SI.ra e già note CP_1
al SI. ; Per_2
6) quanto alle spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza, le stesse saranno a carico dei genitori ciascuno per la quota del 50%; il genitore che le anticiperà potrà chiedere il rimborso all'altro previa documentazione attestante l'effettivo esborso e, previo consenso dell'altro genitore, laddove necessario, il tutto come da Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza;
7) le parti concordano che l'assegno unico INPS venga interamente percepito dalla
SI.ra ; Controparte_1
8) le parti si impegnano a prestare il necessario assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche delle figlie minori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 Controparte_1 Pt_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
Per_ delle loro figlie minori ed . Per_2
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito
4 entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, ubicata in Vicenza, Viale Anconetta n. 45/B va assegnata a n quanto convivente con le figlie minori;
Controparte_1
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche delle figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni
5 del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento delle minori e Persona_3
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_2
epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 19.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6