Sentenza 21 dicembre 2021
Parere definitivo 23 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01005/2025REG.PROV.COLL.
N. 01107/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2022, proposto dai signori OM MA e IR UN, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Maiello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ente Parco Nazionale del Vesuvio Riserva Mab Unesco, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, n. 3868/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito l’avvocato Maiello Maurizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori OM MA e IR UN hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per ottenere l’annullamento dell’ingiunzione a demolire dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio del 8 settembre 2017.
2. Gli appellanti sono proprietari di un immobile sito in Sant’Anastasia alla via Zazzera, n. 13 la cui costruzione risale alla metà degli anni 60, al di fuori del centro abitato del comune di Sant’Anastasia fatto oggetto di recente di ristrutturazione da parte degli stessi.
L’Ente ha notificato una prima ordinanza di demolizione poi rettificata con il provvedimento oggetto di impugnazione.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché è corretta la sua motivazione per relationem e non poteva essere accolta la prova aveva dato la prova dell’asserita preesistenza dell’immobile rispetto al 1967 poiché era stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a. e le nuove opere sono come prive di autorizzazione del l’Ente Parco comunque le si voglia qualificare sul piano edilizio e vanno valutate complessivamente.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’istanza istruttoria volta ad acquisire una prova testimoniale utile ad attestare la risalenza dell’immobile degli appellanti anteriormente al 1967.
4.2. Il secondo motivo censura il vizio di omessa pronuncia, per avere il giudice di primo grado mancato di pronunciarsi sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
5. L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio non si è costituito in giudizio. Il Ministero della Cultura si è costituito con comparsa di stile.
6. In via preliminare va respinta la richiesta di rinvio della discussione formulata dal procuratore di parte appellante durante l’udienza (cfr. art. 85 c.p.c. e Corte Cass. 1374/1987: “La rinunzia al mandato proveniente dal difensore di una delle parti non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, essendo solo in facoltà del giudice di concederlo, ove ne ravvisi l'opportunità”), tenuto anche conto del fatto che le controparti non hanno svolto alcuna effettiva attività processuale tale da rendere opportuna la concessione di un eventuale termine a difesa.
Il Collegio rileva inoltre che dalla sentenza di primo grado risulta che delle stesse opere edilizie oggetto del provvedimento impugnato è stata ordinata la demolizione dal Comune di Sant’Anastasia con l’ordinanza 9/2017 che è stata oggetto di autonoma impugnazione conclusasi con la sentenza 6096/2023 del Consiglio di Stato che ha definitivamente respinto il ricorso.
La definitiva conferma della legittimità dell’ordinanza comunale di demolizione rende improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse dal momento che nessuna utilità deriverebbe agli appellanti da una eventuale pronuncia favorevole.
In ogni caso, avuto riguardo al fatto che le opere sanzionate sono le medesime e che anche i motivi di censura avverso gli atti demolitori sono analoghi, il Collegio condivide a recepisce integralmente la motivazione della predetta sentenza n.6096/2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamata ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., dovendosi per l’effetto ritenere comunque infondato l’appello e, quindi, anche per tale ragione, merita conferma la sentenza impugnata.
7. Le spese possono compensarsi tenuto che il Ministero della Cultura si è costituito con mera comparsa di stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO