CA
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1368/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2574/2022 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 5.5.22
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Rizzo
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni CP_1
Limatola
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2019 al GL del Tribunale di Napoli chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“esaminati gli artt.2103 Cod. Civ., 15 e 16 CCNL Servizi
Ambientali del 10/7/2016, 2094 e 2095 Cod. Civ., verificata la sussistenza delle condizioni di fatto, dichiarare il diritto del
Sig. per la mansione attribuitagli da e CP_1 Pt_1 di fatto svolta continuativamente dal 2/6/2018 ad oggi, ed in prosieguo, ad ottenere l'attribuzione della categoria di
"impiegato" fermo il livello contrattuale conferitogli (4°
Livello) e la posizione economica raggiunta”.
Il ricorrente premetteva di lavorare alle dipendenze della resistente dall'1.4.2012, con mansioni di autista di Pt_1 autocompattatori ed inquadramento nel 4°livello contrattuale, di essere stato dichiarato in data 31.5.2018 dal Medico Competente
“non idoneo” a turni di notte, condizioni climatiche sfavorevoli,
a carichi superiori a 10kg e di essere stato adibito dal 2.6.2018
a mansioni impiegatizie, rientranti nella corrispondente categoria;
di essere stato assegnato ad una postazione di lavoro con scrivania e computer all'interno della palazzina “uffici”, in posizione identica a quella del collega in Parte_2 particolare, di essere stato addetto all'archiviazione di documenti, delle bolle ecologiche relative alle “pesate” di ciascun automezzo, nonché delle “bindelle” matrici del documento per l'accesso allo STIR o all'ICM, siti di stoccaggio;
alla stampa e distribuzione dei fogli giornalieri di presenza della maestranze, nonché alla raccolta e distribuzione dei certificati di malattia, infortuni e delle richieste di permesso.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Napoli, previa istruzione orale e acquisizione dei documenti allegati, accoglieva la domanda dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'inquadramento nell'area
Amministrativa per il periodo dal 2.11.2018 (4 mesi dopo la sua assegnazione alle diverse mansioni, in applicazione dell'art. 16 del ccnl di riferimento) al deposito del ricorso e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in 2.200,00 con attribuzione.
Nella motivazione il GL:
pag. 2/18 -precisava che la domanda aveva ad oggetto unicamente il riconoscimento, in favore del ricorrente, della categoria di impiegato (Area tecnica e amministrativa) in luogo di quella di appartenenza (Area conduzione), senza alcuna rivendicazione in ordine al livello (il 4°) già attribuitogli,
-precisava che non poteva dubitarsi dell'interesse del ricorrente al detto riconoscimento in ragione delle diverse prerogative di ciascuna Area (si pensi, ad esempio, agli orari di lavoro, alle turnazioni, agli obblighi di indossare la divisa ecc.),
-richiamava la declaratoria del 4° Livello Professionale
[...]
(attribuita al ricorrente) e quella del 4° livello CP_2 contrattuale (rivendicata dal Controparte_3 ricorrente),
-riteneva che, alla luce delle suddette declaratorie contrattuali, dalla attività istruttoria espletata fosse emersa la riconducibilità delle mansioni alla area amministrativa e non a quella conduzione, escludendo:
-che le mansioni svolte dal potessero rientrare tra le CP_1 attività connesse compiute dall'operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferiti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche e discariche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa all'impianto
(figura riconducibile al 3° livello contrattuale) in quanto il ricorrente non era mai stato addetto all'attività di pesatura dei mezzi, peraltro relativa ad un livello inferiore a quello che egli possedeva,
-il rilievo che presso altri siti l'attività compiuta dal CP_1 fosse espletata direttamente dagli operai addetti alla pesa, dovendosi tenere conto di quanto accadeva presso il Sito di
SC cui era addetto il ricorrente.
pag. 3/18 Propone appello principale la eccependo: Parte_1
-che le mansioni nelle more attribuite al erano connesse a CP_1 quelle di addetto alla pesa, mansioni tutte qualificate operaie nella contrattazione collettiva,
-che il ricorrente svolgeva le mansioni di archiviazione delle bolle ecologiche, rimesse dagli autisti che accedevano all'Autoparco ASIA/SCAMPIA, mansioni tutte qualificate nel contratto collettivo come operaie, riconducendole come tali alle
“altre operazioni connesse” a quelle di “addetto alla pesa” del 3° livello dell'Area Impianti e laboratori,
Pa
-che il ha omesso la considerazione della ricorrenza della classificazione unica del personale nel contratto collettivo, per cui “si considerano equivalenti le mansioni e/o qualifiche inquadrate nello stesso livello professionale e relative ad Aree operative o funzionali diverse,
-che è erroneo il richiamo all'art.2103 c.c., in quanto non si tratta, nel caso che ne occupa, di svolgimento di fatto di mansioni superiori che conducano ad un livello superiore a quello rivestito, bensì di accertamento – a parità di inquadramento a livello contrattuale -di mutamento di categoria,
-che il GL non considera nel modo dovuto la classificazione unica del personale, introdotta a decorrere dal 7 giugno 2017 dal contratto collettivo 10 luglio 2016,
-che l'attività del va ricondotta all'Area impianti e CP_1 laboratori, cui va ricondotta l'attività afferente la pesatura
(“operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche e discariche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto ed altre operazioni connesse.” 3^ livello),
pag. 4/18 -che la prova per testi aveva confermato le mansioni svolte dal peraltro pacifiche, CP_1
-che, in relazione alla comparazione con l'impiegato , non Pt_2 vi è alcun principio di parità di trattamento nel caso di pari inquadramento di altri in uguale situazione di fatto,
-che il GL non valorizza quanto riferito dal teste secondo Tes_1 cui negli altri siti della società l'addetto pesa svolge anche le attività del , CP_1
-che al più le mansioni del ricorrente potrebbero ricondursi al 3^ livello professionale dell'Area amministrativa e tecnica.
controdeduce rispetto all'appello: CP_1
-che è pacifica, in atti, la circostanza di fatto per cui egli, con decorrenza 2/6/2018, è stato sollevato dalla sua posizione lavorativa di “autista” ed adibito - puramente e semplicemente - ad altra mansione, rivestendo nell'ambito dell'organigramma aziendale la posizione di impiegato tecnico/amministrativo addetto alla "chiusura delle bolle ecologiche" di trasporto e conferenza rifiuti,
-che sin dal 2/6/2018, è stato adibito a mansioni impiegatizie di livello pari a quello di inquadramento, il quarto, con conseguente diritto alla modificazione della categoria legale d'inquadramento ex art. 2095 cc da "operaio" a "impiegato" e la regimentazione del rapporto secondo il diverso, e nuovo, inquadramento di fatto e di diritto dovuto (prestazione/mansione in abiti civili e non in tuta da lavoro arancione, nastro orario spalmato su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con il sabato di riposo e la domenica libera, così come tutti gli altri "impiegati" amministrativi e tecnico/amministrativi dipendenti dell'azienda),
-che è stato assegnato ad una postazione di lavoro certamente priva di "bilancia" (o la c.d. "pesa") da manovrare all'aperto in qualunque condizione climatica esistente in ciascuna giornata pag. 5/18 lavorativa tramite una consolle/joy stick ma, bensì ad un
“ufficio” facente parte della palazzina "uffici" del comprensorio
"Autoparco" di SC alla Via Fratelli Cervi – distretto B Pt_1
– B5 dove ha lavorato (e lavora) seduto in poltrona, munito di scrivania e di computer aziendale (hardware), utilizzando programmi aziendali (software) e chiavi d'accesso agli stessi
( , ufficio che condivide con altro dipendente Email_1
"impiegato" con altra postazione di lavoro analoga (in quanto sedentaria), , il quale, all'occorrenza, lo aiuta, Parte_2
-che nel sito di SC non v'è alcuna "pesa" o "bilancia" che è, viceversa, presente in un altro sito, sempre a SC, ma a Viale della Resistenza, dove si eseguono le operazioni di pesatura,
-che dal 2/6/18 si è occupato della "chiusura delle bolle" attività/mansione che consiste, innanzitutto, nell'inserimento dei dati ed archiviazione elettronica (e, poi, anche manuale del cartaceo) di documenti afferenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti utilizzando, all'uopo, gli account aziendali conferitigli in quanto necessari all'accesso nello specifico - e specialistico
- programma (software) di registrazione di quei documenti ed alla loro lavorazione che comprende l'intera movimentazione dei rifiuti nei distretti "B" e "B5" - quelli di competenza dell'Autoparco
ASIA di SCAMPIA, operando sotto il coordinamento dei preposti
Responsabili di Distretto (ROD) Sigg. e Persona_1 Per_2
, trattando e digitalizzando le bolle ecologiche relative
[...] ai quantitativi (tra cui anche le "pesate" rilevate da altri dipendenti) di ciascun automezzo aziendale assegnato a ciascuno dei due distretti, nonchè le "bindelle" (matrici del documento di trazione per l'accesso allo STIR ( e o all'ICM Per_3 Per_4
(sito di stoccaggio Zona Industriale) composto da madre e figlia a strappo di cui una parte viene trattenuta dalla discarica e l'altra viene consegnata, dall'autista, in azienda, al Capo Turno
pag. 6/18 o al ROD, previa validazione in discarica, ed allegata alla bolla da chiudere,
-che la "chiusura bolle" è una diversa ed autonoma mansione rispetto alla pesatura degli automezzi, alla quale egli dal
2/6/2018 provvede quotidianamente (preliminare verifica della completezza del documento dei dati richiesti in ogni "campo" di cui la "bolla" era composta;
eventuali correzioni per il perfezionamento del documento, scannerizzazione dei detti documenti e inserimento nel programma aziendale denominato
"WinWaste", archiviazione sia elettronica secondo le procedure aziendali richieste dal programma/piattaforma WinWaste sia cartacea in appositi faldoni, stampa e distribuzione dei "fogli di presenza giornalieri" da consegnare alle maestranze interessate a ciascun turno di servizio nonchè raccolta e trasmissione, all'Ufficio del personale competente, dei certificati di malattia, infortuni o richieste di permessi o altro ancora afferente i dipendenti assegnati ai distretti B e B5,
-di non essere mai stato addetto alla attività di pesatura dei mezzi, peraltro relativa ad un livello inferiore a quello che egli possedeva, e che presso il Sito di SC, a cui era addetto,
l'attività in parola è stata sempre gestita dall'ufficio amministrativo e compiuta dagli impiegati ivi addetti, ai quali egli era stato affiancato proprio per lo svolgimento di tale attività,
-che il teste aveva riferito di essere a conoscenza dei Tes_1 fatti non direttamente ma "de relato" per il tramite del suo diretto referente responsabile della struttura Persona_2 di SC nonchè di essere "tornato" in solo dopo il Pt_1 novembre 2019,
-che l'attività da lui svolta rientra nella declaratoria del 4° livello contrattuale AREA TECNICO – AMMINISTRATIVA che comprende:
pag. 7/18 “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico pratiche, anche acquisite mediante addestramento necessariamente dettagliate”.
Il spiega appello incidentale laddove: CP_1
-nel dispositivo della sentenza non si è dichiarato che esso ricorrente, per il decorso del tempo come previsto dall'art. 16 del CCNL Utilitalia (4 mesi) e, comunque, dall'art.2103, 7° co., cc (sei mesi) ha definitivamente acquisito il diritto al diverso inquadramento categoriale (da operaio/autista a impiegato tecnico amministrativo - 4° livello contrattuale - impiegato d'ordine) in ragione dell'assegnazione diretta e continuativa alle diverse mansioni di natura impiegatizia e del loro effettivo espletamento, ininterrotto, per oltre 18 mesi,
-nel dispositivo non è stata espressamente indicata la diversa categoria legale (impiegato) e la qualifica professionale relativa
(impiegato d'ordine) tenendo per acclarato il 4° livello contrattuale d'inquadramento, concludendo per il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, con attribuzione e per l'accoglimento dell'appello incidentale, tale che la sentenza impugnata venga integrata nella parte dispositiva in modo che in esso si legge “accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente, al riconoscimento, con CP_1 decorrenza dal 2.6.2018, per la mansione attribuitagli da Pt_1
e di fatto svolta continuativamente dal 2/6/2018 ed anche in prosieguo, ben oltre i termini di cui al CCNL di Settore - art. 16
= 4 mesi ovvero di 6 mesi come previsto dall'art. 2103 Cod. Civ.
pag. 8/18 Comma 7, ad ottenere, con efficacia retroattiva al 2/6/2018,
l'attribuzione della categoria legale di "impiegato" fermo il livello contrattuale conferitogli (4° Livello) e la posizione economica raggiunta".
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, riassegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 17.4.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
L'appello principale è infondato.
Le mansioni che il svolge dal 2.6.18 sono incontestate e CP_1 sono emerse chiaramente dalla attività orale e documentale svolta in primo grado.
Egli, presso l'Autoparco ASIA di SC alla Via Fratelli Cervi, si occupa:
-della "chiusura bolle" cioè della preliminare verifica della completezza del documento dei dati richiesti in ogni "campo" di cui la "bolla" è composta (bolla cartacea che egli recupera presso l'ufficio operativo/movimento e che è emessa dal Capo Squadra e dal Capo Turno ai quali è consegnata dall'autista a fine turno;
bolla compilata con i dati relativi al servizio/turno di lavoro dell'autista), eventuale correzione della stessa, scannerizzazione del documento e inserimento nel programma aziendale denominato
"WinWaste" (operazioni svolte per tutte le bolle dei distretti B e
B5),
-della archiviazione delle predette bolle sia elettronica (con il programma/piattaforma WinWaste) sia cartacea (in appositi faldoni),
pag. 9/18 -della stampa e distribuzione dei "fogli di presenza giornalieri" da consegnare alle maestranze interessate a ciascun turno di servizio nonchè raccolta e trasmissione, all'Ufficio del personale competente, dei certificati di malattia, infortuni o richieste di permessi o altro ancora afferente i dipendenti assegnati ai distretti B e B5.
Sul contenuto delle mansioni la prova testimoniale raccolta in primo grado è stata chiara:
il teste (ex caposquadra presso l'autoparco Testimone_2
SC) ha riferito che il “si occupava della raccolta dei CP_1 formulari provenienti da tutte le discariche anche quelle interne di e li ordinava cronologicamente nel programma WinWast…. Pt_1 doveva controllare il peso riportato nel documento rilasciato dalle varie discariche rispetto a quello risultate nel documento di viaggio in possesso dell'autista…nel caso in cui riscontrava delle differenze chiedeva spiegazioni al caposquadra dell'ufficio movimenti di SC;
se riusciva a risolvere l'anomalia provvedeva direttamente lui e ciò avveniva nel 90 % dei casi, mentre se non si risolveva veniva informato o il capo turno o il capo distretto…..dopo l'inserimento dei dati nel programma secondo la procedura suddetta il provvedeva ad archiviare CP_1 materialmente le bollette nei vari faldoni ordinati per materia”; il teste (responsabile operativo dell'autoparco di Per_2
SC dal 2006) ha dichiarato “fui io a proporgli di archiviare le bolle ecologiche, su cui sono scritti: l'autista, il tipo di rifiuto e di automezzo con la targa e la discarica dove si deve scaricare;
questa bolla viene consegnata all'autista all'inizio del turno;
alla fine del turno l'autista porta la bolla in ufficio
e le bolle vengono ordinate per numero progressivo ed inserite materialmente nei faldoni;
all'atto della formazione della bolla,
pag. 10/18 essa viene già inserita nel sistema WinWaste per cui quando
l'autista arriva a fine turno, consegna la bolla all'ufficio dove
l'ha ricevuta e poi va a prendere le varie bolle, inserisce CP_1 nel sistema il peso e l'orario di scarico e di rientro o seguendo
l'ordine cronologico delle bolle già inserite come detto o lo fa a caso e poi le sistema nei faldoni”, il teste (impiegato Pt_2 amministrativo presso la sede di SC) ha dichiarato “il ricorrente.. mi è stato affiancato nell'ufficio dove lavoro per aiutarmi nella chiusura delle bolle di trazione meccanica;
l'affiancamento è durato per circa due anni nei quali il si CP_1
è occupato di questa attività, mentre il lavoro amministrativo lo svolgevo io…. preciso che l'attività di chiusura delle bolle è una parte del lavoro amministrativo dell'ufficio che però richiede molta parte della giornata;
se ne occupava prevalentemente il
ma, se avevo tempo, lo aiutavo;
per un periodo abbastanza CP_1 lungo mi sono dovuto assentare per problemi di salute e in quel periodo l'azienda ha nominato un sostituto e anche in questo periodo era che continuava ad occuparsi della chiusura CP_1 delle bolle mentre il sostituto che si chiama si Persona_5 occupava del resto dell'attività amministrativa dell'ufficio…”; il teste (direttore operativo) pur riferendo circostanze Tes_1 apprese dal , ha dichiarato che gli “risulta(va) che il Per_2
si occupava di caricare i dati della pesa all'interno di un CP_1 sistema informatico, dopo l'attività di pesatura del mezzo, che avveniva in altro contesto nell'autoparco; dopo l'attività di pesa, tutte le bolle già stampate e precompilate con i vari dati del mezzo e delle persone che raccolgono i rifiuti, si passano al
che immette il dato relativo al peso;
in altri siti di CP_1 questa attività si occupa direttamente l'addetto alla pesa contestualmente all'attività di pesa perché riesce ad organizzare le due attività contestualmente;
nel caso del sito di SC le
pag. 11/18 due attività sono separate perchè in loco non ci sono gli strumenti necessari e anche perché ci sono molti mezzi da pesare per cui questa attività viene fatta da remoto in un secondo momento per questioni organizzative in modo da liberare i mezzi già pesati senza attendere di caricare il dato della pesa;
a
SC c'è un addetto alla pesa che all'interno del box della pesa si occupa di stampare il bindello che riporta i dati del peso lordo, netto e tara, che poi viene allegato alla bolla e trasmesso all'ufficio dove lavorava che inseriva nella bolla i dati CP_1 riportati sul bindello;
gli addetti a questa attività di stampa del bindello sono almeno tre nell'arco della giornata lavorativa in quanto fanno i turni”.
Dall'analisi di tutte le predette testimonianze non vi è dubbio quindi che presso l'autoparco di SC (dove lavora(va) il l'attività di controllo, chiusura e archiviazione bolla CP_1 fosse eseguita dal che recuperava presso l'ufficio CP_1 movimento le bolle cartacee compilate dagli autisti dei mezzi di raccolta rifiuti e che nel sito non vi fosse l'attività di pesatura che era svolta sempre a SC ma in altro luogo (cfr.
Viale della Resistenza); mentre, negli altri siti , la Pt_1 pesatura è compito degli operai che procedono anche alla chiusura della bolla (nel senso di compilarla).
La società appellante pretende di sostenere che le mansioni di chiusura delle bolle svolte a SC dal siano CP_1 riconducibili a quelle dell'operaio di 3° livello in quanto trattasi di mansione prevista per i lavoratori dell'area conduzione.
La ricostruzione non coglie nel segno come già motivato nella sentenza di primo grado.
pag. 12/18 I profili professionali (propri della Area impianti e laboratori) invocati dalla sono i seguenti: operaio addetto alla pesatura Pt_1 dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche e discariche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto ed altre operazioni connesse”; addetto alla pesa di 3^ livello;
“operaio addetto alle discariche , agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello prece-dente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore”4° livello.
Nel profilo di terzo livello (che è quello che la appellante ritiene calzante) le attività principali descritte sono quelle della pesatura e della verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto mentre quella accessoria è indicata con locuzione omnicomprensiva “altre operazioni connesse”.
Al di là del rilievo che il livello terzo è inferiore a quello già posseduto (il quarto) dal deve rilevarsi che non può CP_1 qualificarsi la mansione di chiusura bolla quale “attività connessa” (o accessoria che dirsi voglia) in assenza/difetto di svolgimento da parte del medesimo lavoratore (l'appellato) della mansione “principale” (quella della pesatura) e che le mansioni svolte dal sono solo di tipo impiegatizio e mai di tipo CP_1 operaio, come quelle descritte nella declaratoria.
Peraltro non risulta (né è stato allegato dalla che gli Pt_1 operai di terzo livello dell'area impianti oltre a compilare la bolla svolgano le ulteriori mansioni che (sempre per le bolle ecologiche) svolge il e cioè l'inserimento della bolla (una CP_1
pag. 13/18 volta completata e corretta) scannerizzata nel sistema informatico aziendale e la catalogazione della bolla cartacea.
Dalle stesse dichiarazioni testimoniali del direttore operativo emerge la totale diversità dell'attività svolta dal Tes_1 CP_1 rispetto a quella degli operai addetti alla pesa proprio con riferimento al sito di SC (che ha due localizzazioni, quella degli uffici in via Fratelli Cervi dove lavora il e quella CP_1 in Viale della Resistenza dove arrivano i mezzi): “nel caso del sito di SC le due attività sono separate perchè in loco (ndr.
a via Fratelli Cervi) non ci sono gli strumenti necessari e anche perché ci sono molti mezzi da pesare per cui questa attività viene fatta da remoto in un secondo momento per questioni organizzative in modo da liberare i mezzi già pesati senza attendere di caricare il dato della pesa….. a SC (ndr. viale della Resistenza) c'è un addetto alla pesa che all'interno del box della pesa si occupa di stampare il bindello che riporta i dati del peso lordo, netto e tara, che poi viene allegato alla bolla e trasmesso all'ufficio dove lavorava che inseriva nella bolla i dati riportati sul CP_1 bindello;
gli addetti a questa attività di stampa del bindello sono almeno tre nell'arco della giornata lavorativa in quanto fanno i turni”; quindi a SC vi è un sito in cui un operaio
(questo, sì, addetto alla pesa) esegue la pesa e compila il bindello da allegare alla bolla, poi ci sono gli uffici dell'autoparco dove lavora il che lavora le bolle e le CP_1 archivia.
E' evidente l'impossibilità di assimilare le due figure.
Inoltre il Collegio rileva come dalla prova testimoniale emergano ulteriori elementi a sostegno della correttezza del riconoscimento operato nella sentenza impugnata.
pag. 14/18 E' emerso che il non svolge solo attività CP_1 impiegatizia/amministrativa in merito alle bolle ecologiche ma ulteriori compiti di natura impiegatizia quali stampa e distribuzione dei "fogli di presenza giornalieri" da consegnare alle maestranze interessate a ciascun turno di servizio nonchè raccolta e trasmissione, all'Ufficio del personale competente, dei certificati di malattia, infortuni o richieste di permessi o altro ancora afferente i dipendenti assegnati ai distretti B e B5, e che ha svolto anche ulteriori attività amministrative nelle giornate di sabato e domenica (cfr. dichiarazioni teste “per un Pt_2 periodo abbastanza lungo mi sono dovuto assentare per problemi di salute e in quel periodo l'azienda ha nominato un sostituto e anche in questo periodo era che continuava ad occuparsi CP_1 della chiusura delle bolle mentre il sostituto che si chiama si occupava del resto dell'attività Persona_5 amministrativa dell'ufficio; preciso che questa dipendente non lavorava il sabato e la domenica mentre il si, per cui in CP_1 questi giorni nell'ufficio c'era solo che si occupava di CP_1 annotarsi le notizie urgenti che poi passava al dipendente addetto all'amministrativo che in quel periodo era la sig.ra; ciò capitava anche nel periodo in cui ero presente io nel caso in cui io non fossi di turno il sabato o la domenica”).
Alle mansioni come emerse è calzante la declaratoria del 4° livello contrattuale (rivendicata Controparte_3 dal ricorrente): “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico pratiche, anche acquisite mediante addestramento necessariamente dettagliate. Profili
pag. 15/18 esemplificativi: - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
-lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R. C. auto, ecc.). Provvede al completamento
e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.”.
Ininfluenti e distoniche rispetto alla sostanza della decisione sono le censure della secondo cui il GL avrebbe erroneamente Pt_1 invocato l'art.2103 cc e mal intrepretato l'art.15 CCNL 2016 in tema di livello superiore in quanto il Tribunale ha chiaramente affermato che il aveva diritto al mutamento di CP_1 inquadramento (categoria), fermo il livello quarto posseduto
(senza quindi riconoscere alcun livello superiore), motivando espressamente in ordine all'interesse ad agire nel vedersi riconosciuta la diversa categoria (riferimento al diverso orario di lavoro ad es.), aspetto sul quale alcuna censura è stata avanzata dall' . Pt_1
L'appello incidentale (regolarmente notificato e tempestivo) è parzialmente fondato.
Il GL ha accolto la domanda con espresso riferimento al periodo dal 2.11.18 al deposito del ricorso.
pag. 16/18 Quanto alla decorrenza e durata del riconoscimento della diversa categoria la richiesta del va accolta atteso che il GL ha CP_1 errato nel calcolare la decorrenza della categoria impiegatizia indicando la data del 2.11.18 ex art.16 CCNL di settore (cioè decorsi 4 mesi dalla assegnazione del giugno 2018, che invero si sarebbero comunque compiuti ad ottobre e non a novembre) applicando la regola valida per il diverso caso del consolidamento del superiore livello. In questo caso, invece, la diversa categoria deve essere riconosciuta dal momento in cui il lavoratore ha iniziato a svolgere le diverse mansioni impiegatizie
(e non più operaie) e quindi dal 2.6.2018 senza, altresì, indicare una data finale in difetto di allegazione di una cessazione (medio tempore) dello svolgimento delle predette mansioni.
In ordine alla richiesta di aggiunta “fermo il livello” il
Collegio ritiene invece che trattasi di modifica non ammissibile in quanto oggetto della domanda era la diversa categoria mentre è rimasto sempre invariato il livello, per cui il GL nulla doveva specificare espressamente trattandosi di aspetto pacifico ed esulante dal petitum.
La particolarità della vicenda, anche in fatto, e la parziale infondatezza dell'appello incidentale costituiscono giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
la Corte così decide:
rigetta l'appello principale,
in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata, che per il resto si conferma, dichiara il diritto di al riconoscimento dell'inquadramento CP_1 nell'area Amministrativa a decorrere dal 2.6.2018,
pag. 17/18 compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 17.4.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1368/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2574/2022 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 5.5.22
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Rizzo
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni CP_1
Limatola
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2019 al GL del Tribunale di Napoli chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“esaminati gli artt.2103 Cod. Civ., 15 e 16 CCNL Servizi
Ambientali del 10/7/2016, 2094 e 2095 Cod. Civ., verificata la sussistenza delle condizioni di fatto, dichiarare il diritto del
Sig. per la mansione attribuitagli da e CP_1 Pt_1 di fatto svolta continuativamente dal 2/6/2018 ad oggi, ed in prosieguo, ad ottenere l'attribuzione della categoria di
"impiegato" fermo il livello contrattuale conferitogli (4°
Livello) e la posizione economica raggiunta”.
Il ricorrente premetteva di lavorare alle dipendenze della resistente dall'1.4.2012, con mansioni di autista di Pt_1 autocompattatori ed inquadramento nel 4°livello contrattuale, di essere stato dichiarato in data 31.5.2018 dal Medico Competente
“non idoneo” a turni di notte, condizioni climatiche sfavorevoli,
a carichi superiori a 10kg e di essere stato adibito dal 2.6.2018
a mansioni impiegatizie, rientranti nella corrispondente categoria;
di essere stato assegnato ad una postazione di lavoro con scrivania e computer all'interno della palazzina “uffici”, in posizione identica a quella del collega in Parte_2 particolare, di essere stato addetto all'archiviazione di documenti, delle bolle ecologiche relative alle “pesate” di ciascun automezzo, nonché delle “bindelle” matrici del documento per l'accesso allo STIR o all'ICM, siti di stoccaggio;
alla stampa e distribuzione dei fogli giornalieri di presenza della maestranze, nonché alla raccolta e distribuzione dei certificati di malattia, infortuni e delle richieste di permesso.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Napoli, previa istruzione orale e acquisizione dei documenti allegati, accoglieva la domanda dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'inquadramento nell'area
Amministrativa per il periodo dal 2.11.2018 (4 mesi dopo la sua assegnazione alle diverse mansioni, in applicazione dell'art. 16 del ccnl di riferimento) al deposito del ricorso e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in 2.200,00 con attribuzione.
Nella motivazione il GL:
pag. 2/18 -precisava che la domanda aveva ad oggetto unicamente il riconoscimento, in favore del ricorrente, della categoria di impiegato (Area tecnica e amministrativa) in luogo di quella di appartenenza (Area conduzione), senza alcuna rivendicazione in ordine al livello (il 4°) già attribuitogli,
-precisava che non poteva dubitarsi dell'interesse del ricorrente al detto riconoscimento in ragione delle diverse prerogative di ciascuna Area (si pensi, ad esempio, agli orari di lavoro, alle turnazioni, agli obblighi di indossare la divisa ecc.),
-richiamava la declaratoria del 4° Livello Professionale
[...]
(attribuita al ricorrente) e quella del 4° livello CP_2 contrattuale (rivendicata dal Controparte_3 ricorrente),
-riteneva che, alla luce delle suddette declaratorie contrattuali, dalla attività istruttoria espletata fosse emersa la riconducibilità delle mansioni alla area amministrativa e non a quella conduzione, escludendo:
-che le mansioni svolte dal potessero rientrare tra le CP_1 attività connesse compiute dall'operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferiti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche e discariche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa all'impianto
(figura riconducibile al 3° livello contrattuale) in quanto il ricorrente non era mai stato addetto all'attività di pesatura dei mezzi, peraltro relativa ad un livello inferiore a quello che egli possedeva,
-il rilievo che presso altri siti l'attività compiuta dal CP_1 fosse espletata direttamente dagli operai addetti alla pesa, dovendosi tenere conto di quanto accadeva presso il Sito di
SC cui era addetto il ricorrente.
pag. 3/18 Propone appello principale la eccependo: Parte_1
-che le mansioni nelle more attribuite al erano connesse a CP_1 quelle di addetto alla pesa, mansioni tutte qualificate operaie nella contrattazione collettiva,
-che il ricorrente svolgeva le mansioni di archiviazione delle bolle ecologiche, rimesse dagli autisti che accedevano all'Autoparco ASIA/SCAMPIA, mansioni tutte qualificate nel contratto collettivo come operaie, riconducendole come tali alle
“altre operazioni connesse” a quelle di “addetto alla pesa” del 3° livello dell'Area Impianti e laboratori,
Pa
-che il ha omesso la considerazione della ricorrenza della classificazione unica del personale nel contratto collettivo, per cui “si considerano equivalenti le mansioni e/o qualifiche inquadrate nello stesso livello professionale e relative ad Aree operative o funzionali diverse,
-che è erroneo il richiamo all'art.2103 c.c., in quanto non si tratta, nel caso che ne occupa, di svolgimento di fatto di mansioni superiori che conducano ad un livello superiore a quello rivestito, bensì di accertamento – a parità di inquadramento a livello contrattuale -di mutamento di categoria,
-che il GL non considera nel modo dovuto la classificazione unica del personale, introdotta a decorrere dal 7 giugno 2017 dal contratto collettivo 10 luglio 2016,
-che l'attività del va ricondotta all'Area impianti e CP_1 laboratori, cui va ricondotta l'attività afferente la pesatura
(“operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche e discariche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto ed altre operazioni connesse.” 3^ livello),
pag. 4/18 -che la prova per testi aveva confermato le mansioni svolte dal peraltro pacifiche, CP_1
-che, in relazione alla comparazione con l'impiegato , non Pt_2 vi è alcun principio di parità di trattamento nel caso di pari inquadramento di altri in uguale situazione di fatto,
-che il GL non valorizza quanto riferito dal teste secondo Tes_1 cui negli altri siti della società l'addetto pesa svolge anche le attività del , CP_1
-che al più le mansioni del ricorrente potrebbero ricondursi al 3^ livello professionale dell'Area amministrativa e tecnica.
controdeduce rispetto all'appello: CP_1
-che è pacifica, in atti, la circostanza di fatto per cui egli, con decorrenza 2/6/2018, è stato sollevato dalla sua posizione lavorativa di “autista” ed adibito - puramente e semplicemente - ad altra mansione, rivestendo nell'ambito dell'organigramma aziendale la posizione di impiegato tecnico/amministrativo addetto alla "chiusura delle bolle ecologiche" di trasporto e conferenza rifiuti,
-che sin dal 2/6/2018, è stato adibito a mansioni impiegatizie di livello pari a quello di inquadramento, il quarto, con conseguente diritto alla modificazione della categoria legale d'inquadramento ex art. 2095 cc da "operaio" a "impiegato" e la regimentazione del rapporto secondo il diverso, e nuovo, inquadramento di fatto e di diritto dovuto (prestazione/mansione in abiti civili e non in tuta da lavoro arancione, nastro orario spalmato su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con il sabato di riposo e la domenica libera, così come tutti gli altri "impiegati" amministrativi e tecnico/amministrativi dipendenti dell'azienda),
-che è stato assegnato ad una postazione di lavoro certamente priva di "bilancia" (o la c.d. "pesa") da manovrare all'aperto in qualunque condizione climatica esistente in ciascuna giornata pag. 5/18 lavorativa tramite una consolle/joy stick ma, bensì ad un
“ufficio” facente parte della palazzina "uffici" del comprensorio
"Autoparco" di SC alla Via Fratelli Cervi – distretto B Pt_1
– B5 dove ha lavorato (e lavora) seduto in poltrona, munito di scrivania e di computer aziendale (hardware), utilizzando programmi aziendali (software) e chiavi d'accesso agli stessi
( , ufficio che condivide con altro dipendente Email_1
"impiegato" con altra postazione di lavoro analoga (in quanto sedentaria), , il quale, all'occorrenza, lo aiuta, Parte_2
-che nel sito di SC non v'è alcuna "pesa" o "bilancia" che è, viceversa, presente in un altro sito, sempre a SC, ma a Viale della Resistenza, dove si eseguono le operazioni di pesatura,
-che dal 2/6/18 si è occupato della "chiusura delle bolle" attività/mansione che consiste, innanzitutto, nell'inserimento dei dati ed archiviazione elettronica (e, poi, anche manuale del cartaceo) di documenti afferenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti utilizzando, all'uopo, gli account aziendali conferitigli in quanto necessari all'accesso nello specifico - e specialistico
- programma (software) di registrazione di quei documenti ed alla loro lavorazione che comprende l'intera movimentazione dei rifiuti nei distretti "B" e "B5" - quelli di competenza dell'Autoparco
ASIA di SCAMPIA, operando sotto il coordinamento dei preposti
Responsabili di Distretto (ROD) Sigg. e Persona_1 Per_2
, trattando e digitalizzando le bolle ecologiche relative
[...] ai quantitativi (tra cui anche le "pesate" rilevate da altri dipendenti) di ciascun automezzo aziendale assegnato a ciascuno dei due distretti, nonchè le "bindelle" (matrici del documento di trazione per l'accesso allo STIR ( e o all'ICM Per_3 Per_4
(sito di stoccaggio Zona Industriale) composto da madre e figlia a strappo di cui una parte viene trattenuta dalla discarica e l'altra viene consegnata, dall'autista, in azienda, al Capo Turno
pag. 6/18 o al ROD, previa validazione in discarica, ed allegata alla bolla da chiudere,
-che la "chiusura bolle" è una diversa ed autonoma mansione rispetto alla pesatura degli automezzi, alla quale egli dal
2/6/2018 provvede quotidianamente (preliminare verifica della completezza del documento dei dati richiesti in ogni "campo" di cui la "bolla" era composta;
eventuali correzioni per il perfezionamento del documento, scannerizzazione dei detti documenti e inserimento nel programma aziendale denominato
"WinWaste", archiviazione sia elettronica secondo le procedure aziendali richieste dal programma/piattaforma WinWaste sia cartacea in appositi faldoni, stampa e distribuzione dei "fogli di presenza giornalieri" da consegnare alle maestranze interessate a ciascun turno di servizio nonchè raccolta e trasmissione, all'Ufficio del personale competente, dei certificati di malattia, infortuni o richieste di permessi o altro ancora afferente i dipendenti assegnati ai distretti B e B5,
-di non essere mai stato addetto alla attività di pesatura dei mezzi, peraltro relativa ad un livello inferiore a quello che egli possedeva, e che presso il Sito di SC, a cui era addetto,
l'attività in parola è stata sempre gestita dall'ufficio amministrativo e compiuta dagli impiegati ivi addetti, ai quali egli era stato affiancato proprio per lo svolgimento di tale attività,
-che il teste aveva riferito di essere a conoscenza dei Tes_1 fatti non direttamente ma "de relato" per il tramite del suo diretto referente responsabile della struttura Persona_2 di SC nonchè di essere "tornato" in solo dopo il Pt_1 novembre 2019,
-che l'attività da lui svolta rientra nella declaratoria del 4° livello contrattuale AREA TECNICO – AMMINISTRATIVA che comprende:
pag. 7/18 “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico pratiche, anche acquisite mediante addestramento necessariamente dettagliate”.
Il spiega appello incidentale laddove: CP_1
-nel dispositivo della sentenza non si è dichiarato che esso ricorrente, per il decorso del tempo come previsto dall'art. 16 del CCNL Utilitalia (4 mesi) e, comunque, dall'art.2103, 7° co., cc (sei mesi) ha definitivamente acquisito il diritto al diverso inquadramento categoriale (da operaio/autista a impiegato tecnico amministrativo - 4° livello contrattuale - impiegato d'ordine) in ragione dell'assegnazione diretta e continuativa alle diverse mansioni di natura impiegatizia e del loro effettivo espletamento, ininterrotto, per oltre 18 mesi,
-nel dispositivo non è stata espressamente indicata la diversa categoria legale (impiegato) e la qualifica professionale relativa
(impiegato d'ordine) tenendo per acclarato il 4° livello contrattuale d'inquadramento, concludendo per il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, con attribuzione e per l'accoglimento dell'appello incidentale, tale che la sentenza impugnata venga integrata nella parte dispositiva in modo che in esso si legge “accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente, al riconoscimento, con CP_1 decorrenza dal 2.6.2018, per la mansione attribuitagli da Pt_1
e di fatto svolta continuativamente dal 2/6/2018 ed anche in prosieguo, ben oltre i termini di cui al CCNL di Settore - art. 16
= 4 mesi ovvero di 6 mesi come previsto dall'art. 2103 Cod. Civ.
pag. 8/18 Comma 7, ad ottenere, con efficacia retroattiva al 2/6/2018,
l'attribuzione della categoria legale di "impiegato" fermo il livello contrattuale conferitogli (4° Livello) e la posizione economica raggiunta".
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, riassegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 17.4.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
L'appello principale è infondato.
Le mansioni che il svolge dal 2.6.18 sono incontestate e CP_1 sono emerse chiaramente dalla attività orale e documentale svolta in primo grado.
Egli, presso l'Autoparco ASIA di SC alla Via Fratelli Cervi, si occupa:
-della "chiusura bolle" cioè della preliminare verifica della completezza del documento dei dati richiesti in ogni "campo" di cui la "bolla" è composta (bolla cartacea che egli recupera presso l'ufficio operativo/movimento e che è emessa dal Capo Squadra e dal Capo Turno ai quali è consegnata dall'autista a fine turno;
bolla compilata con i dati relativi al servizio/turno di lavoro dell'autista), eventuale correzione della stessa, scannerizzazione del documento e inserimento nel programma aziendale denominato
"WinWaste" (operazioni svolte per tutte le bolle dei distretti B e
B5),
-della archiviazione delle predette bolle sia elettronica (con il programma/piattaforma WinWaste) sia cartacea (in appositi faldoni),
pag. 9/18 -della stampa e distribuzione dei "fogli di presenza giornalieri" da consegnare alle maestranze interessate a ciascun turno di servizio nonchè raccolta e trasmissione, all'Ufficio del personale competente, dei certificati di malattia, infortuni o richieste di permessi o altro ancora afferente i dipendenti assegnati ai distretti B e B5.
Sul contenuto delle mansioni la prova testimoniale raccolta in primo grado è stata chiara:
il teste (ex caposquadra presso l'autoparco Testimone_2
SC) ha riferito che il “si occupava della raccolta dei CP_1 formulari provenienti da tutte le discariche anche quelle interne di e li ordinava cronologicamente nel programma WinWast…. Pt_1 doveva controllare il peso riportato nel documento rilasciato dalle varie discariche rispetto a quello risultate nel documento di viaggio in possesso dell'autista…nel caso in cui riscontrava delle differenze chiedeva spiegazioni al caposquadra dell'ufficio movimenti di SC;
se riusciva a risolvere l'anomalia provvedeva direttamente lui e ciò avveniva nel 90 % dei casi, mentre se non si risolveva veniva informato o il capo turno o il capo distretto…..dopo l'inserimento dei dati nel programma secondo la procedura suddetta il provvedeva ad archiviare CP_1 materialmente le bollette nei vari faldoni ordinati per materia”; il teste (responsabile operativo dell'autoparco di Per_2
SC dal 2006) ha dichiarato “fui io a proporgli di archiviare le bolle ecologiche, su cui sono scritti: l'autista, il tipo di rifiuto e di automezzo con la targa e la discarica dove si deve scaricare;
questa bolla viene consegnata all'autista all'inizio del turno;
alla fine del turno l'autista porta la bolla in ufficio
e le bolle vengono ordinate per numero progressivo ed inserite materialmente nei faldoni;
all'atto della formazione della bolla,
pag. 10/18 essa viene già inserita nel sistema WinWaste per cui quando
l'autista arriva a fine turno, consegna la bolla all'ufficio dove
l'ha ricevuta e poi va a prendere le varie bolle, inserisce CP_1 nel sistema il peso e l'orario di scarico e di rientro o seguendo
l'ordine cronologico delle bolle già inserite come detto o lo fa a caso e poi le sistema nei faldoni”, il teste (impiegato Pt_2 amministrativo presso la sede di SC) ha dichiarato “il ricorrente.. mi è stato affiancato nell'ufficio dove lavoro per aiutarmi nella chiusura delle bolle di trazione meccanica;
l'affiancamento è durato per circa due anni nei quali il si CP_1
è occupato di questa attività, mentre il lavoro amministrativo lo svolgevo io…. preciso che l'attività di chiusura delle bolle è una parte del lavoro amministrativo dell'ufficio che però richiede molta parte della giornata;
se ne occupava prevalentemente il
ma, se avevo tempo, lo aiutavo;
per un periodo abbastanza CP_1 lungo mi sono dovuto assentare per problemi di salute e in quel periodo l'azienda ha nominato un sostituto e anche in questo periodo era che continuava ad occuparsi della chiusura CP_1 delle bolle mentre il sostituto che si chiama si Persona_5 occupava del resto dell'attività amministrativa dell'ufficio…”; il teste (direttore operativo) pur riferendo circostanze Tes_1 apprese dal , ha dichiarato che gli “risulta(va) che il Per_2
si occupava di caricare i dati della pesa all'interno di un CP_1 sistema informatico, dopo l'attività di pesatura del mezzo, che avveniva in altro contesto nell'autoparco; dopo l'attività di pesa, tutte le bolle già stampate e precompilate con i vari dati del mezzo e delle persone che raccolgono i rifiuti, si passano al
che immette il dato relativo al peso;
in altri siti di CP_1 questa attività si occupa direttamente l'addetto alla pesa contestualmente all'attività di pesa perché riesce ad organizzare le due attività contestualmente;
nel caso del sito di SC le
pag. 11/18 due attività sono separate perchè in loco non ci sono gli strumenti necessari e anche perché ci sono molti mezzi da pesare per cui questa attività viene fatta da remoto in un secondo momento per questioni organizzative in modo da liberare i mezzi già pesati senza attendere di caricare il dato della pesa;
a
SC c'è un addetto alla pesa che all'interno del box della pesa si occupa di stampare il bindello che riporta i dati del peso lordo, netto e tara, che poi viene allegato alla bolla e trasmesso all'ufficio dove lavorava che inseriva nella bolla i dati CP_1 riportati sul bindello;
gli addetti a questa attività di stampa del bindello sono almeno tre nell'arco della giornata lavorativa in quanto fanno i turni”.
Dall'analisi di tutte le predette testimonianze non vi è dubbio quindi che presso l'autoparco di SC (dove lavora(va) il l'attività di controllo, chiusura e archiviazione bolla CP_1 fosse eseguita dal che recuperava presso l'ufficio CP_1 movimento le bolle cartacee compilate dagli autisti dei mezzi di raccolta rifiuti e che nel sito non vi fosse l'attività di pesatura che era svolta sempre a SC ma in altro luogo (cfr.
Viale della Resistenza); mentre, negli altri siti , la Pt_1 pesatura è compito degli operai che procedono anche alla chiusura della bolla (nel senso di compilarla).
La società appellante pretende di sostenere che le mansioni di chiusura delle bolle svolte a SC dal siano CP_1 riconducibili a quelle dell'operaio di 3° livello in quanto trattasi di mansione prevista per i lavoratori dell'area conduzione.
La ricostruzione non coglie nel segno come già motivato nella sentenza di primo grado.
pag. 12/18 I profili professionali (propri della Area impianti e laboratori) invocati dalla sono i seguenti: operaio addetto alla pesatura Pt_1 dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche e discariche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto ed altre operazioni connesse”; addetto alla pesa di 3^ livello;
“operaio addetto alle discariche , agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello prece-dente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore”4° livello.
Nel profilo di terzo livello (che è quello che la appellante ritiene calzante) le attività principali descritte sono quelle della pesatura e della verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto mentre quella accessoria è indicata con locuzione omnicomprensiva “altre operazioni connesse”.
Al di là del rilievo che il livello terzo è inferiore a quello già posseduto (il quarto) dal deve rilevarsi che non può CP_1 qualificarsi la mansione di chiusura bolla quale “attività connessa” (o accessoria che dirsi voglia) in assenza/difetto di svolgimento da parte del medesimo lavoratore (l'appellato) della mansione “principale” (quella della pesatura) e che le mansioni svolte dal sono solo di tipo impiegatizio e mai di tipo CP_1 operaio, come quelle descritte nella declaratoria.
Peraltro non risulta (né è stato allegato dalla che gli Pt_1 operai di terzo livello dell'area impianti oltre a compilare la bolla svolgano le ulteriori mansioni che (sempre per le bolle ecologiche) svolge il e cioè l'inserimento della bolla (una CP_1
pag. 13/18 volta completata e corretta) scannerizzata nel sistema informatico aziendale e la catalogazione della bolla cartacea.
Dalle stesse dichiarazioni testimoniali del direttore operativo emerge la totale diversità dell'attività svolta dal Tes_1 CP_1 rispetto a quella degli operai addetti alla pesa proprio con riferimento al sito di SC (che ha due localizzazioni, quella degli uffici in via Fratelli Cervi dove lavora il e quella CP_1 in Viale della Resistenza dove arrivano i mezzi): “nel caso del sito di SC le due attività sono separate perchè in loco (ndr.
a via Fratelli Cervi) non ci sono gli strumenti necessari e anche perché ci sono molti mezzi da pesare per cui questa attività viene fatta da remoto in un secondo momento per questioni organizzative in modo da liberare i mezzi già pesati senza attendere di caricare il dato della pesa….. a SC (ndr. viale della Resistenza) c'è un addetto alla pesa che all'interno del box della pesa si occupa di stampare il bindello che riporta i dati del peso lordo, netto e tara, che poi viene allegato alla bolla e trasmesso all'ufficio dove lavorava che inseriva nella bolla i dati riportati sul CP_1 bindello;
gli addetti a questa attività di stampa del bindello sono almeno tre nell'arco della giornata lavorativa in quanto fanno i turni”; quindi a SC vi è un sito in cui un operaio
(questo, sì, addetto alla pesa) esegue la pesa e compila il bindello da allegare alla bolla, poi ci sono gli uffici dell'autoparco dove lavora il che lavora le bolle e le CP_1 archivia.
E' evidente l'impossibilità di assimilare le due figure.
Inoltre il Collegio rileva come dalla prova testimoniale emergano ulteriori elementi a sostegno della correttezza del riconoscimento operato nella sentenza impugnata.
pag. 14/18 E' emerso che il non svolge solo attività CP_1 impiegatizia/amministrativa in merito alle bolle ecologiche ma ulteriori compiti di natura impiegatizia quali stampa e distribuzione dei "fogli di presenza giornalieri" da consegnare alle maestranze interessate a ciascun turno di servizio nonchè raccolta e trasmissione, all'Ufficio del personale competente, dei certificati di malattia, infortuni o richieste di permessi o altro ancora afferente i dipendenti assegnati ai distretti B e B5, e che ha svolto anche ulteriori attività amministrative nelle giornate di sabato e domenica (cfr. dichiarazioni teste “per un Pt_2 periodo abbastanza lungo mi sono dovuto assentare per problemi di salute e in quel periodo l'azienda ha nominato un sostituto e anche in questo periodo era che continuava ad occuparsi CP_1 della chiusura delle bolle mentre il sostituto che si chiama si occupava del resto dell'attività Persona_5 amministrativa dell'ufficio; preciso che questa dipendente non lavorava il sabato e la domenica mentre il si, per cui in CP_1 questi giorni nell'ufficio c'era solo che si occupava di CP_1 annotarsi le notizie urgenti che poi passava al dipendente addetto all'amministrativo che in quel periodo era la sig.ra; ciò capitava anche nel periodo in cui ero presente io nel caso in cui io non fossi di turno il sabato o la domenica”).
Alle mansioni come emerse è calzante la declaratoria del 4° livello contrattuale (rivendicata Controparte_3 dal ricorrente): “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico pratiche, anche acquisite mediante addestramento necessariamente dettagliate. Profili
pag. 15/18 esemplificativi: - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
-lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R. C. auto, ecc.). Provvede al completamento
e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.”.
Ininfluenti e distoniche rispetto alla sostanza della decisione sono le censure della secondo cui il GL avrebbe erroneamente Pt_1 invocato l'art.2103 cc e mal intrepretato l'art.15 CCNL 2016 in tema di livello superiore in quanto il Tribunale ha chiaramente affermato che il aveva diritto al mutamento di CP_1 inquadramento (categoria), fermo il livello quarto posseduto
(senza quindi riconoscere alcun livello superiore), motivando espressamente in ordine all'interesse ad agire nel vedersi riconosciuta la diversa categoria (riferimento al diverso orario di lavoro ad es.), aspetto sul quale alcuna censura è stata avanzata dall' . Pt_1
L'appello incidentale (regolarmente notificato e tempestivo) è parzialmente fondato.
Il GL ha accolto la domanda con espresso riferimento al periodo dal 2.11.18 al deposito del ricorso.
pag. 16/18 Quanto alla decorrenza e durata del riconoscimento della diversa categoria la richiesta del va accolta atteso che il GL ha CP_1 errato nel calcolare la decorrenza della categoria impiegatizia indicando la data del 2.11.18 ex art.16 CCNL di settore (cioè decorsi 4 mesi dalla assegnazione del giugno 2018, che invero si sarebbero comunque compiuti ad ottobre e non a novembre) applicando la regola valida per il diverso caso del consolidamento del superiore livello. In questo caso, invece, la diversa categoria deve essere riconosciuta dal momento in cui il lavoratore ha iniziato a svolgere le diverse mansioni impiegatizie
(e non più operaie) e quindi dal 2.6.2018 senza, altresì, indicare una data finale in difetto di allegazione di una cessazione (medio tempore) dello svolgimento delle predette mansioni.
In ordine alla richiesta di aggiunta “fermo il livello” il
Collegio ritiene invece che trattasi di modifica non ammissibile in quanto oggetto della domanda era la diversa categoria mentre è rimasto sempre invariato il livello, per cui il GL nulla doveva specificare espressamente trattandosi di aspetto pacifico ed esulante dal petitum.
La particolarità della vicenda, anche in fatto, e la parziale infondatezza dell'appello incidentale costituiscono giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
la Corte così decide:
rigetta l'appello principale,
in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza appellata, che per il resto si conferma, dichiara il diritto di al riconoscimento dell'inquadramento CP_1 nell'area Amministrativa a decorrere dal 2.6.2018,
pag. 17/18 compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 17.4.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 18/18