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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.175/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.42/2021 resa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 16.1.2021 e depositata il 19.1.2021, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
2.2.1996 c.f. e ato a Kozachi PA C.F._2 CP_1
(Ucraina) il 9.6.1997 c.f. , la prima iure proprio e tutti C.F._3
iure successionis di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Caltanissetta il 20.12.2011, difesi per procura in atti – anche disgiuntamente -
dall'avv. Calogero Buscarino e dall'avv. Jennifer Guarino, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Caltanissetta viale della Regione 30
- appellanti -
1 contro
c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, difeso anche dall'avv. P.IVA_1
Angelo Balsamo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta viale della Regione 54 presso lo studio dell'avv. Ileana Zirone
- appellata, appellante incidentale -
c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante - appellata incidentale, contumace -
All'udienza del 26.9.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 8.4.2016, Parte_1
, e - la prima in proprio e tutti quali eredi di
[...] Parte_2 CP_1
– convenivano avanti il Tribunale di Caltanissetta la società Persona_1
per ivi sentirla condannare Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti “nella misura di
€13.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
soddisfo”, di cui “€ 6.500,00 per danni materiali relativi ai beni distrutti
nell'incendio; € 2.000,00 per il canone non fruito e pagato anticipatamente il
6.2.2011; € 5.000,00 per danno da vacanza rovinata”, esponendo che in data
2 27.6.2011 - alle ore 2:30 circa - si era verificato un incendio presso il campeggio gestito dalla convenuta in contrada Faino di Butera, causando la distruzione della roulotte di loro proprietà collocata nella piazzola n.58.
Poiché i Vigili del fuoco accorsi avevano redatto una relazione, evidenziando che non fossero state rinvenute le cause dell'incendio e la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Gela aveva archiviato il proc. n.660/2011 r.g.
mod. 44 contro chiedevano ritenere e dichiarare la responsabilità CP_4
extracontrattuale ex art.2051 c.c. e/o art.2043 c.c., nonché quella contrattuale della convenuta, per tutti i danni subiti.
Costituitasi Controparte_2
preliminarmente chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia di
[...]
in virtù della polizza n.5000249LN stipulata in data Controparte_3
23.7.2009, eccependo comunque l'insussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta adito e, nel merito, di ogni responsabilità.
Si costituiva deducendo la inapplicabilità della Controparte_3
copertura assicurativa, in ragione dell'insussistenza di ogni responsabilità della società convenuta e della non sussumibilità dei danni richiesti tra quelli coperti dalla polizza, riguardo cui comunque operava una franchigia.
Istruita la causa con la documentazione prodotta, le prove testimoniali e il disposto accertamento peritale del CTU ing. nel merito Persona_2
ritenendo “l'incendio ascrivibile ad elettrodomestico andato in corto circuito o
surriscaldato”, quindi imputabile “causalmente ad un evento genetico non
suscettibile di controllo né da parte del titolare del campeggio né da parte
dell'ignoto possessore dell'apparecchio”, con sentenza n.42/2021 il Tribunale
3 di Caltanissetta rigettava le domande attrici, compensando tra tutte le parti le spese di lite e ponendo quelle della CTU a carico degli attori.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propongono appello
[...]
, e deducendo l'erroneità della Parte_1 Parte_2 CP_1
statuizione del primo Giudice ed affidando il gravame ai motivi appresso compendiati:
VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.2051 C.C.
La sentenza impugnata è erronea, in quanto infondatamente sancisce che la consulenza tecnica ha accertato la conformità alla disciplina vigente dell'apparato di sicurezza antincendio del Campeggio.
In verità, nel proprio elaborato il CTU afferma che “In merito al posizionamento degli idranti e degli estintori occorre preliminarmente precisare che dagli atti di causa non è possibile ricostruire il numero e l'ubicazione degli estintori e degli idranti presenti al momento dell'incendio per cui è causa”,
Infatti il CTU ha riferito solo della situazione al momento dell'inizio delle operazioni peritali (10.5.2019, ben 8
anni dopo l'incendio), invece è indubbio che l'incendio de quo ebbe a verificarsi per fatto, colpa ed imprudenza esclusivi della gestione della che ometteva di adempiere agli Controparte_2
accorgimenti idonei a salvaguardare i beni degli attori;
detta condotta omissiva integra gli estremi per il sorgere della responsabilità oggettiva prevista dall'art.2051 c.c., per il danno cagionato da cose in custodia.
Nessun fattore esterno ha dato causa alla verificazione dell'incendio, infatti nessuna prova è stata rivenuta per ricondurlo a terzi e non può ritenersi diligentemente assolto da parte della convenuta l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, non avendo mai dimostrato l'esistenza in concreto di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Questo quanto ulteriormente dichiarato dall'Ing. “(…) Eseguendo infatti un'analisi della planimetria dei Per_2
luoghi, sulla quale sono state diversamente indicate le piazzole completamente e parzialmente distrutte, può evincersi che il punto di innesco dell'incendio vada posizionato nella parte centrale della zona raggruppante le
4 piazzole totalmente distrutte, dalla quale si è poi propagato investendo le piazzole limitrofe. Ciò indica chiaramente che sono completamente da escludere cause esterne al campeggio. Potendo altresì escludersi cause riconducibili a fenomeni di autocombustione, di per sé già rari e, nella fattispecie, altamente improbabili in quanto l'incendio si è verificato nelle ore notturne, può quindi ritenersi che le cause vadano ricercate o nei comportamenti degli utenti del campeggio, i quali potrebbero avere commesso delle imprudenze e/o negligenze, oppure nel mal funzionamento di qualcuno dei tanti elettrodomestici, e dei relativi impianti, presenti all'interno della struttura…
Dovendosi pertanto basare su elementi di tipo deduttivo, lo scrivente può solo elencare una serie di tipologie di cause aventi le caratteristiche suindicate, come, ad esempio, un cortocircuito elettrico, il surriscaldamento di qualche elettrodomestico mal funzionate, oppure ancora il mancato spegnimento della brace contenuta all'interno dei barbecue, la cui caduta accidentale può avere innescato una fiamma”.
Ciò non consente a parte convenuta di ritenersi liberata dalla presunzione di colpa ai sensi dell'art.2051 c.c.,
atteso che, come già ribadito, era suo onere provare l'esistenza specifica e concreta del caso fortuito.
VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.2043 C.C.
In subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra dedotto ed eccepito, la convenuta non ha posto in essere tutte quelle misure di sicurezze atte ad evitare il danno o quanto meno a ridurlo, con conseguente responsabilità per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da parte attrice a causa dell'incendio de quo,
in virtù della violazione del principio generale del “neminem laedere” previsto dall'art.2043 c.c.
Inoltre, non era presente nel Camping un'area attrezzata per il barbecue.
La particolare conformazione dei luoghi e la stagione estiva di utilizzo della struttura, imponevano di adottare e di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione;
i testi escussi hanno concordemente dichiarato che la convenuta non era munita di tutti i mezzi e/o le misure per contrastare lo sviluppo degli incendi.
5 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - OMESSA PRONUNCIA E VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.
Nella gestione di un campeggio ricorrono gli stessi principi sui quali riposa la responsabilità dell'albergatore, il gestore è tenuto a prestare un sistema di sorveglianza per offrire al Cliente la necessaria sicurezza circa la custodia e la vigilanza sulle cose da lui portate al seguito;
ricorre la responsabilità del gestore per violazione dell'obbligo di custodia derivante da deposito in albergo, limitata e illimitata a seconda che si tratti di cose portate e non consegnate (custodia indiretta) o consegnate e depositate (custodia diretta).
Il dovere di protezione qualifica i contratti di ospitalità e permea le modalità di adempimento di ogni singolo servizio, che rientra nel contenuto contrattuale.
UL QU AT
Il TE , escusso all'udienza del 21.11.2019, ha confermato la circostanza che in data 19.6.2011 si Testimone_1
era impegnato ad acquistare per la somma di €. 6.500,00 la roulotte completa di veranda ed arredamento.
Agli attori compete anche il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” richiesto nella misura di € 5.000,00,
inteso come disagio psicofisico per la mancata realizzazione della vacanza programmata, con pregiudizio al benessere psichico materiale sofferto per non aver potuto godere l'occasione di svago e riposo.
Inoltre, spetta agli attori la somma di €. 2.000,00 a titolo di risarcimento per il periodo di vacanza non goduta e anticipatamente pagata.
Con comparsa di risposta del 15.10.2021, si costituisce l'appellata chiedendo rigettarsi Controparte_2
l'infondato gravame e proponendo “appello in via incidentale condizionato
all'accoglimento dell'appello principale, tenendola indenne da ogni e qualsiasi
risarcimento del danno, condannando la compagnia assicurativa CP_5
nella vigenza della polizza assicurativa de qua, a rimborsare, nel caso
[...]
di condanna del convenuto, tutte le somme, a qualsiasi titolo e/o ragione, che il
Giudice adito riterrà di dovere liquidare all'attore. Con vittoria delle spese di lite
6 dei due gradi del giudizio. In subordine, con vittoria di spese dei due gradi del
giudizio nei confronti di Controparte_5
Resta contumace l'appellata nonostante la corretta Controparte_3
notifica dell'atto di gravame principale e della comparsa di risposta con appello incidentale.
Ritenuta la causa matura per la decisione e disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, le parti costituite depositavano proprie note concludono come dai rispettivi atti, quindi la causa veniva trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame principale trova parziale accoglimento, così come quello incidentale.
Il Giudice di appello può sostituire la motivazione della sentenza che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent.
n.19068/2023) mentre, peraltro, sempre in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. sent. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad
occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione
ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132
co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto
posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito
disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso
7 argomentativo seguito”.
Nel caso di specie, in una fattispecie del tutto sovrapponibile (sent.
n.26142/2023), la Suprema Corte ha ravvisato la responsabilità ex art.2051
c.c. del custode di un Campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno, sul presupposto che trattasi di un evento oggettivamente prevedibile in astratto e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio, statuendo che “In tema di
responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con
quella dell'assenza di colpa in capo al Custode, potendo rilevare le omissioni o
violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva
imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della
prova liberatoria.”
Dunque, il “caso fortuito” non risiede nell'assenza della colpa del Custode,
salvo che assuma i contorni di “imprevedibilità” o “inevitabilità”, avuto riguardo alle concrete circostanze dell'evento lesivo.
Proprio le risultanze istruttorie, che sulla scorta dell'esame dello stato dei luoghi, della documentazione allegata (autorizzazioni amministrative, verbali di intervento dei Vigli del Fuoco, verbali di sopralluogo di P.G.), inducono il CTU
a concludere (v. pag.12) che “dovendosi pertanto basare su elementi di tipo
deduttivo, lo scrivente può solo elencare una serie di tipologie di cause …
come, ad esempio, un cortocircuito elettrico, il surriscaldamento di qualche
elettrodomestico mal funzionate, oppure ancora il mancato spegnimento della
brace contenuta all'interno dei barbecue la cui caduta accidentale può avere
innescato una fiamma”, considerata peraltro la presenza di vaste zone
8 arborate, il periodo climatico estivo e la particolare affluenza di utenti, rendono evidente che la convenuta avrebbe dovuto approntare tutte quelle misure atte a prevenire, tra i vari rischi, quello prevedibile dell'incendio.
Premesso quanto sopra, non appare conforme al diritto il diverso ragionamento esimente fatto dal Tribunale nella sentenza gravata (v. pag.6),
secondo il quale “non può imputarsi alla società una omissione di CP_2
vigilanza sulla funzionalità di un numero consistente di elettrodomestici
introdotti dai singoli fruitori del campeggio”, atteso che – proprio considerato la speciale posizione di garanzia del Custode – l'evenienza avrebbe dovuto indurre la convenuta a dotare la struttura di un sistema antincendio di maggiore efficienza a quello dimostratosi inadeguato ad evitare il rischio (lo spegnimento dell'incendio ha necessitato oltre 4 ore con l'intervento di quattro autobotti dei vigili del fuoco col relativo personale, estendendosi su circa 5000
mq. ove sono state rinvenute bombole del gas, distruggendo 18 roulotte e danneggiando altre 10) o, quantomeno, ridurre l'affluenza degli avventori a numero congruo e idoneo a circoscrivere il rischio.
Premesso quanto sopra in ordine all'an delle domande risarcitorie, con riferimento alla liquidazione dei danni materiali, parte attrice quantifica in
€6.500,00 il valore della roulotte completa di veranda ed arredamento, all'uopo allegando la testimonianza di , escusso all'udienza del Testimone_1
21.11.2019 (che ha dichiarato la circostanza di essersi impegnato all'acquisto per tale importo appena qualche giorno antecedente l'evento incendiario), il cui valore è ritenuto congruo dallo stesso CTU, che a pag.15 della relazione a tal proposito riferisce che “volendo esprimere una valutazione sulla richiesta di
9 risarcimento del danno relativo alla distruzione della roulotte e degli arredi,
suppellettili e materiale vario, così come indicato nell'atto di citazione, presente
all'interno della piazzola di che trattasi, lo scrivente ritiene congruo l'importo
richiesto, in considerazione dei valori medi riscontrati in indagini di mercato
condotte per gli articoli da valutare, ed in rapporto a medie caratteristiche
tipologiche e normali condizioni d'uso”.
Per quanto attiene alla richiesta di rimborso “per il canone non fruito e pagato
anticipatamente il 6.2.2011”, corrisposto anticipatamente per l'utilizzo dello spazio della roulotte e dei servizi messi a disposizione dalla convenuta, è agli atti la ricevuta fiscale n.05 datata 6.2.2011, rilasciata a “Famiglia Augello
Mauro” avente ad oggetto “periodo 23-01-11 al 22-01-12 04 persone in
campeggio annuale forfettario a saldo € 2.000,00”, riguardo cui, considerata la data dell'evento incendiario occorso il 27.6.2011, può riconoscersi il rimborso della metà pari a € 1.000/00, corrispondenti ai residui sei mesi non fruiti.
Per quanto attiene il “danno da vacanza rovinata” di cui si chiede il risarcimento, trattasi di un danno di natura non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art.2059 c.c., causato dallo stress e dal disagio conseguiti dall'incendio della roulotte che ha impedito il proseguo del godimento del periodo di relax.
Trattandosi di un danno certo nella sua esistenza ontologica (“an”), pur non essendo suscettibile di prova nel “quantum”, il Giudice può liquidarlo con giudizio di equità ex art.1226 c.c., avuto riguardo anche al prezzo speso per l'acquisto della fruizione dello spazio della roulotte e dei servizi messi a disposizione dalla convenuta, che nella specie appare equo quantificarsi in
€500/00 per persona.
10 Poiché ha agito (anche) “iure proprio” e gli altri attori Parte_1 Pt_2
e solo “iure successionis” del danneggiato ,
[...] CP_1 Persona_1
deve quindi liquidarsi il complessivo importo di € 1.000/00.
Quanto, infine, alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia è operante la polizza Controparte_3
n.5000249LN, stipulata tra le parti a copertura dei danni subìti dagli attori,
laddove all'art.12 prevede “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione ai rischi di polizza”.
Per l'effetto, deve pertanto essere condannata a Controparte_3
manlevare la convenuta di quanto la stessa dovrà corrispondere agli attori a titolo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la relativa soccombenza e dovranno essere poste a carico di parte convenuta quelle degli attori, nonché a carico del terzo chiamato in garanzia quelle dell'assicurata Controparte_3
entrambe liquidate CP_2 Controparte_2
secondo il D.M. n.55/2014 vigente pro tempore, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 fino a € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Le spese della CTU vanno poste a carico in solido di Controparte_6
[...
[...] e di
[...] Controparte_2 Controparte_3
Allo stesso modo, in ragione della soccombenza, devono porsi a carico dell'appellata quelle Controparte_2 Controparte_2
sostenute dagli appellanti , e Parte_1 Parte_2 CP_1
nonché a carico di , quelle sostenute
[...] Controparte_3
dall'appellante incidentale nella domanda di garanzia, entrambe liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo al medesimo scaglione di valore e sulla base dei parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.175/2021,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n.42/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in 16.1.2021 e depositata il
19.1.2021, condanna al Controparte_2
pagamento del risarcimento di € 6.500/00 in favore in solido degli attori
, e oltre interessi e Parte_1 Parte_2 CP_1
rivalutazione dal fatto al soddisfo.
Condanna al rimborso della Controparte_2
somma di € 1.000/00 in favore in solido degli attori , Parte_1
e oltre interessi dalla data della domanda al Parte_2 CP_1
soddisfo, per il “danno da vacanza rovinata”.
Condanna al rimborso della Controparte_2
quota di canone di € 1.000/00 in favore in solido degli attori Parte_1
, e oltre interessi dalla data della domanda
[...] Parte_2 CP_1
12 al soddisfo, per la mancata fruizione dello spazio della roulotte e dei servizi messi a disposizione dalla convenuta.
Condanna al pagamento Controparte_2
delle spese di lite in favore in solido degli attori , Parte_1
e che liquida in € 2.738/00, oltre 15% per Parte_2 CP_1
rimborso forfetario spese, € 286/00 per spese esenti, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Condanna il terzo a manlevare la convenuta Controparte_3
da tutte le somme dovute in Controparte_2 Controparte_2
virtù del sopra liquidato risarcimento del danno materiale in favore degli attori
(escluso quindi il rimborso del canone e il risarcimento da cd. “vacanza rovinata”), al netto della franchigia di cui alla polizza, nonché al rimborso delle spese di giudizio dovute dall'assicurata nei confronti di parte attrice, come sopra liquidate.
Pone le spese di CTU a carico in solido di Controparte_2
e di
[...] Controparte_3
Condanna il terzo al pagamento delle spese di Controparte_3
giudizio in favore dell'attrice in garanzia Controparte_2
che liquida in € 2.738/00, oltre 15% per rimborso forfetario
[...]
spese, € 265/00 per spese esenti, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Condanna al pagamento Controparte_2
delle spese del giudizio di appello in favore in solido degli attori
[...]
, e che liquida in € 1.984/00, oltre Parte_1 Parte_2 CP_1
15% per rimborso forfetario spese, € 382/00 per spese esenti, C.P.A. e I.V.A.
13 se dovute.
Condanna il terzo a manlevare l'appellante Controparte_3
incidentale delle spese di Controparte_2
giudizio dovute dall'assicurata nei confronti di parte appellante principale,
come sopra liquidate.
Condanna il terzo al pagamento delle spese di Controparte_3
giudizio del gravame in favore dell'appellante incidentale
[...]
che liquida in € 1.984/00, oltre 15% per Controparte_2
rimborso forfetario spese, € 355/00 per spese esenti, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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