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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.03.2025, promossa da:
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. FORMICA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. GIGLIO RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni: per come da note scritte depositate telematicamente il 5 marzo 2025; Parte_1
per , come da note scritte depositate telematicamente il 5 marzo 2025; CP_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito civile con , in Parte_1 CP_1
BERGAMO, in data 30.11.1996 (anno 1996, atto n. 118, reg. BERGAMO, parte I), dalla cui unione è nata la
1 figlia il 17/07/1990, maggiorenne ed economicamente indipendente, da cui si separava Per_1 consensualmente con verbale in data 8 giugno 2023, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo n.
2801/2023 del 15/06/2023, RG n. 1344/2023, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status. CP_1
Su istanza delle parti, con decreto del 28.02.2025, il Giudice disponeva che l'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 6.03.2025, fosse celebrata in modalità “cartolare”, stante l'accordo raggiunto tra le parti per la pronuncia sullo status.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in BERGAMO, in data 30.11.1996 (anno 1996, atto n. 118, reg. BERGAMO, parte I).
Dall'unione delle parti è nata la figlia in data 17.07.1990, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, da cui si
Le parti si sono separate consensualmente con verbale in data 8 giugno 2023, omologato con decreto del
Tribunale di Bergamo n. 2801/2023 del 15/06/2023, RG n. 1344/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, devono essere compensate tra le parti, così come richiesto dalle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , in Parte_1 CP_1
BERGAMO, in data 30.11.1996 (anno 1996, atto n. 118, reg. BERGAMO, parte I); compensa tra le parti le spese di lite.
2 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.03.2025, promossa da:
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. FORMICA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. GIGLIO RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni: per come da note scritte depositate telematicamente il 5 marzo 2025; Parte_1
per , come da note scritte depositate telematicamente il 5 marzo 2025; CP_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito civile con , in Parte_1 CP_1
BERGAMO, in data 30.11.1996 (anno 1996, atto n. 118, reg. BERGAMO, parte I), dalla cui unione è nata la
1 figlia il 17/07/1990, maggiorenne ed economicamente indipendente, da cui si separava Per_1 consensualmente con verbale in data 8 giugno 2023, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo n.
2801/2023 del 15/06/2023, RG n. 1344/2023, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status. CP_1
Su istanza delle parti, con decreto del 28.02.2025, il Giudice disponeva che l'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 6.03.2025, fosse celebrata in modalità “cartolare”, stante l'accordo raggiunto tra le parti per la pronuncia sullo status.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in BERGAMO, in data 30.11.1996 (anno 1996, atto n. 118, reg. BERGAMO, parte I).
Dall'unione delle parti è nata la figlia in data 17.07.1990, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, da cui si
Le parti si sono separate consensualmente con verbale in data 8 giugno 2023, omologato con decreto del
Tribunale di Bergamo n. 2801/2023 del 15/06/2023, RG n. 1344/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, devono essere compensate tra le parti, così come richiesto dalle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , in Parte_1 CP_1
BERGAMO, in data 30.11.1996 (anno 1996, atto n. 118, reg. BERGAMO, parte I); compensa tra le parti le spese di lite.
2 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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