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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6675/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n.r.g. 7500/2021)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Caturano Parte_1 presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Roma n. 26
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2023 e ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 30.07.2021, aveva presentato alla commissione sanitaria CP_1 domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7500/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni rassegnate dal CTU - con particolare riguardo al mancato riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento - deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30.08.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28.09.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante contesta al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277;
Cass., 10/11/2011n. 23413).
Osserva il giudicante come il CTU, nominato in sede di ATP, nella sua relazione scritta, integrata dai chiarimenti depositati in data 31.01.2025, all'esito dell'esame obiettivo, nonché dell'esame di tutta la documentazione sanitaria in atti, ivi compresa quella depositata dalla parte nel corso del presente giudizio, ha concluso affermando che il ricorrente deve ritenersi soggetto inabile ed incapace di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore a far data da novembre 2023 (cfr. chiarimenti scritti depositati in data 31.01.2025).
Il consulente ha, altresì, accertato che il quadro clinico del ricorrente, complessivamente valutato, ne ha determinato una condizione di minorazione compatibile con lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero con connotazione di gravità (cfr. elaborato peritale depositato nell'ambito del giudizio per ATPO). Orbene, in ordine al riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini della indennità di accompagnamento, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo in particolare a quanto emerso dalla documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte ricorrente nel corso del presente giudizio, ha acquisito quelle caratteristiche di gravità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta.
Le considerazioni espresse dal consulente, in quanto adeguatamente motivate, devono ritenersi pienamente condivisibili.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato che CP_1
è soggetto inabile al 100% ed incapace di deambulare autonomamente Parte_1 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a far data da novembre 2023, nonché soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (da agosto 2022).
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n. 7716/03).
Le spese di consulenza relative al procedimento per ATP vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inabile al 100%, con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data da novembre 2023, nonché soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (da agosto 2022);
b) compensa le spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6675/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n.r.g. 7500/2021)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Caturano Parte_1 presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Roma n. 26
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2023 e ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 30.07.2021, aveva presentato alla commissione sanitaria CP_1 domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7500/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni rassegnate dal CTU - con particolare riguardo al mancato riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento - deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30.08.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28.09.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante contesta al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277;
Cass., 10/11/2011n. 23413).
Osserva il giudicante come il CTU, nominato in sede di ATP, nella sua relazione scritta, integrata dai chiarimenti depositati in data 31.01.2025, all'esito dell'esame obiettivo, nonché dell'esame di tutta la documentazione sanitaria in atti, ivi compresa quella depositata dalla parte nel corso del presente giudizio, ha concluso affermando che il ricorrente deve ritenersi soggetto inabile ed incapace di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore a far data da novembre 2023 (cfr. chiarimenti scritti depositati in data 31.01.2025).
Il consulente ha, altresì, accertato che il quadro clinico del ricorrente, complessivamente valutato, ne ha determinato una condizione di minorazione compatibile con lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero con connotazione di gravità (cfr. elaborato peritale depositato nell'ambito del giudizio per ATPO). Orbene, in ordine al riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini della indennità di accompagnamento, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo in particolare a quanto emerso dalla documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte ricorrente nel corso del presente giudizio, ha acquisito quelle caratteristiche di gravità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta.
Le considerazioni espresse dal consulente, in quanto adeguatamente motivate, devono ritenersi pienamente condivisibili.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato che CP_1
è soggetto inabile al 100% ed incapace di deambulare autonomamente Parte_1 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a far data da novembre 2023, nonché soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (da agosto 2022).
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n. 7716/03).
Le spese di consulenza relative al procedimento per ATP vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inabile al 100%, con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data da novembre 2023, nonché soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (da agosto 2022);
b) compensa le spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni