Sentenza 9 giugno 2025
Decreto presidenziale 4 luglio 2025
Sentenza breve 29 agosto 2025
Decreto collegiale 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Charbel Nassif, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in AR, via Dante, 23;
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per la declaratoria dell’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento
a seguito dell’istanza avente ad oggetto la conversione della patente di guida, presentata il 9.12.2024 presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di AR, Dipartimento per la mobilità sostenibile;
- per l’annullamento del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.5.2025:
-per l’annullamento del provvedimento di diniego adottato dalla resistente e comunicato al ricorrente, presso il suo avvocato ove egli ha eletto domicilio, in data 6.5.2025 con protocollo n. 137559.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con il ricorso introduttivo il ricorrente, cittadino libanese, ha proposto azione avverso il silenzio inadempimento della p.a. ex artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo, in relazione all’istanza dal medesimo presentata il 9.12.2024 presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di AR, avente ad oggetto la conversione della propria patente di guida;
- il ricorrente ha esposto che la predetta istanza era stata preceduta da altre analoghe istanze inoltrate all’Amministrazione, tra cui l’istanza del 13.10.2024, seguita da un sollecito dell’interessato del 29.10.2024;
- il ricorrente lamenta di non aver avuto alcun riscontro dall’Amministrazione nemmeno dopo l’ulteriore sollecito del 2.2.2025;
- si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso in ragione della insussistenza del silenzio inadempimento lamentato, in quanto il ricorrente aveva presentato per la prima volta l’istanza di conversione della patente estera con domanda del 9.2.2024, respinta dall’Ufficio di Sassari con comunicazione via mail del 12.6.2024, con cui veniva rappresentata la non convertibilità del titolo di guida;
- con memoria di replica il ricorrente ha dedotto che: i) la mail del 12.6.2024 (contenente la frase “ Buonasera, Le confermo che il modello non è convertibile. L'istanza non può essere ritirata, solo i documenti del consolato ”), evocata dall’Amministrazione, non potrebbe essere considerata un provvedimento amministrativo in quanto priva di qualsiasi requisito sostanziale e formale per essere considerata tale, potendo configurare “ al più una mera informazione inoltrata al ricorrente e non già un provvedimento amministrativo ”; ii) in ogni caso, l’istanza rivolta all’Ufficio di AR (successiva alla menzionata mail del 12.6.2024, trasmessa all’interessato da un Funzionario tecnico dell’Ufficio di Sassari) faceva sorgere in capo all’Ufficio di AR l’obbligo di rispondere con provvedimento espresso, a prescindere da eventuali istanze presentate all’ufficio di Sassari;
- alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 il ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare;
- in data 1.5.2025 il ricorrente ha depositato istanza di accesso agli atti in corso di causa ex art. 116 c.p.a., lamentando di non avere avuto accesso a quanto richiesto con l’istanza presentata all’Amministrazione nelle more del giudizio (ossia: all’istanza presentata all’Ufficio di Sassari il 9.2.2024 con prot. 01SS171560; al provvedimento di diniego sulla predetta istanza; a ogni altro atto e documento di cui al suddetto procedimento con accesso integrale al relativo fascicolo) e non ritenendo sufficiente la comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dei giorni e orari in cui recarsi presso gli uffici per prendere visione degli atti;
- il 12.5.2025 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso il diniego sull’istanza di conversione della patente, di cui presuppone l’esistenza alla luce della documentazione trasmessagli dall’Amministrazione in data 6.5.2025 in riscontro all’istanza di accesso, ma che afferma di non conoscere;
Considerato che alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che l’istanza di accesso in corso di causa debba essere dichiarata improcedibile, in quanto l’Amministrazione ha nelle more riscontrato l’istanza, trasmettendo all’interessato gli atti dal medesimo depositati il 12 maggio 2025, che risultano costituire la sola documentazione in possesso dell’Amministrazione;
- che il ricorso introduttivo avverso il silenzio debba essere dichiarato improcedibile, in quanto l’Amministrazione, nelle more del giudizio, ha chiarito espressamente – sebbene solo con la nota del 2 maggio 2025 (v. docc. 1 e 2 del ricorrente) - di avere assunto la propria definitiva posizione di diniego facendo propria la risposta in precedenza trasmessa all’interessato con la summenzionata mail del 12.6.2024 (allegata alla nota stessa);
- che, quindi, sia venuto meno l’interesse al ricorso introduttivo avverso il silenzio, essendo emersa in corso di causa la chiusura del procedimento in senso sfavorevole al ricorrente;
- che per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti, proposti avverso il provvedimento di diniego, sia necessario disporre la conversione del rito nelle forme del rito ordinario, per la prosecuzione alla udienza pubblica che sarà individuata previo deposito di domanda di fissazione di udienza;
Ritenuto di rinviare al definitivo per la regolazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile l’istanza di accesso in corso di causa ex art. 116 c.p.a.;
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.;
- dispone la conversione del rito nelle forme del rito ordinario, per la prosecuzione della causa ad una udienza pubblica che verrà individuata previo deposito di domanda di fissazione di udienza.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO