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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9620 del ruolo generale del contenzioso civile delle cause dell'anno
2022 avente per oggetto “Vendita di cose mobili”
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Napolitano, mandato in atti Parte_1
ATTRICE
E
contumace Controparte_1
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art.
132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con
l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, riferiva di essere persona Parte_1 affetta da patologia psichiatrica invalidante rientrante nella definizione di “sindrome affettiva bipolare, con presenza di episodi maniacali, grave con comportamento psicotico”, che la affligge sin dall'età di 25 anni.
Aggiungeva che nel maggio del 2022, in un periodo di forte instabilità psichica, si era recata presso la ditta individuale e di aver sottoscritto un contratto di Controparte_2 compravendita di una autovettura, di averla interamente pagata, ma di non averla mai ricevuta in consegna, nemmeno dopo i numerosi solleciti inviati per il tramite del proprio difensore.
Chiedeva pertanto al Tribunale di “Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita per cui è causa
(all. o), per difetto di consenso consapevole dell'acquirente e quindi di accordo, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione e/o risarcimento, in favore, dell'attrice, dell'importo ricevuto di € 18.500,00, oltre rivalutazione e interessi moratori dalla data di pagamento all'effettiva restituzione;
2. Gradatamente, annullare ai sensi dell'art. 1425 e 428
Cod.Civ. il contratto per cui è causa per incapacità dell'acquirente, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione
e/o risarcimento, in favore dell'attrice, dell'importo ricevuto di € 18.500,00, oltre rivalutazione e interessi moratori dalla data di notifica del presente atto all'effettiva restituzione;
3. In via subordinata, dichiarare il contratto de quo risolto per inadempimento del venditore al proprio obbligo di consegna del bene venduto, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo ricevuto di € 18.500,00, oltre rivalutazione e interessi moratori dalla data di notifica del presente atto all'effettiva restituzione;
4. In ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
2041 Cod.Civ., l'arricchimento senza causa del convenuto in seguito alla stipula del contratto de quo, per le ragioni esposte nel presente atto, con conseguente condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'indennizzo pari all'importo ricevuto di € 18.500,00, oltre rivalutazione ed interessi moratori dalla data di sottoscrizione del contratto all'effettiva restituzione;
5. In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, ad una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c., per aver resistito in mala fede alle ragioni contrattuali dell'attrice
e per aver omesso un qualsiasi riscontro all'invito a negoziazione assistita ex art. 4 D.L. 132/14; 6. Condannare il convenuto al risarcimento del danno, od in subordine all'indennizzo contrattuale, in favore dell'attrice, nella misura di €
5.000,00 od in quella somma, maggiore o minore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
7. Condannare il convenuto alle spese di lite”.
non si costituiva, e pertanto se ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente, nonché con l'ascolto dei testi e l'interrogatorio formale del convenuto.
Le domande di parte attrice risultano fondate e pertanto meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni d seguito esposte.
Occorre subito precisare che pur avendo parte attrice provato di essere affetta, da lungo tempo, da un disturbo di personalità particolarmente pervasivo, questo giudicante ritiene che ciò non sia sufficiente ad escludere la sua capacità di prestare un consenso valido all'acquisto di un bene mobile. Del resto, le perizie prodotte in atti evidenziano come la , nonostante la malattia, abbia sempre mantenuto un Pt_1 discernimento tale da farle conservare la capacità di partecipare coscientemente al processo penale che la vedeva coinvolta in quel periodo (luglio 2022).
Ciò non toglie comunque che l'attività istruttoria ha consentito di provare, per stessa confessione del convenuto (che si è sottoposto ad interrogatorio formale) che l'auto acquistata dalla e dalla stessa Pt_1 integralmente pagata, non le è stata mai consegnata.
È quindi evidente che in qualità di titolare della ditta si è reso Controparte_1 CP_2 inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di acquisto del 21.5.2022, che pertanto va risolto per grave inadempimento contrattuale del venditore con obbligo dello stesso alla restituzione delle somme ricevute, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata non ravvisandosi né la mala fede, né la colpa grave. Del resto il convenuto, rimasto contumace, si è comunque sottoposto all'interrogatorio formale durante il quale ha ammesso il proprio inadempimento, seppur negando di essersi accorto del cattivo stato di salute dell . Pt_1
Sul risarcimento danni
Va rigettata anche la richiesta di risarcimento danni in quanto parte attrice non ha dimostrato di aver subito danni ulteriori rispetto alla somma versata a titolo di pagamento dell'autovettura.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione, deduzione, così provvede:
- accertato l'inadempimento contrattuale di per i fatti di cui in narrativa, Controparte_1 dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti, datato 21.5.2022;
- per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €
18.500,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla predetta somma dalla domanda al saldo;
- condanna inoltre alla refusione delle spese del presente giudizio Controparte_1 liquidate in euro 2.738,00 per competenze professionali, euro 300,00 per spese, oltre IVA e CAP come per legge.
Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecce, 30.1.2024
IL GIUDICE On.
Dott.ssa Merj Giuri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9620 del ruolo generale del contenzioso civile delle cause dell'anno
2022 avente per oggetto “Vendita di cose mobili”
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Napolitano, mandato in atti Parte_1
ATTRICE
E
contumace Controparte_1
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art.
132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con
l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, riferiva di essere persona Parte_1 affetta da patologia psichiatrica invalidante rientrante nella definizione di “sindrome affettiva bipolare, con presenza di episodi maniacali, grave con comportamento psicotico”, che la affligge sin dall'età di 25 anni.
Aggiungeva che nel maggio del 2022, in un periodo di forte instabilità psichica, si era recata presso la ditta individuale e di aver sottoscritto un contratto di Controparte_2 compravendita di una autovettura, di averla interamente pagata, ma di non averla mai ricevuta in consegna, nemmeno dopo i numerosi solleciti inviati per il tramite del proprio difensore.
Chiedeva pertanto al Tribunale di “Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita per cui è causa
(all. o), per difetto di consenso consapevole dell'acquirente e quindi di accordo, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione e/o risarcimento, in favore, dell'attrice, dell'importo ricevuto di € 18.500,00, oltre rivalutazione e interessi moratori dalla data di pagamento all'effettiva restituzione;
2. Gradatamente, annullare ai sensi dell'art. 1425 e 428
Cod.Civ. il contratto per cui è causa per incapacità dell'acquirente, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione
e/o risarcimento, in favore dell'attrice, dell'importo ricevuto di € 18.500,00, oltre rivalutazione e interessi moratori dalla data di notifica del presente atto all'effettiva restituzione;
3. In via subordinata, dichiarare il contratto de quo risolto per inadempimento del venditore al proprio obbligo di consegna del bene venduto, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo ricevuto di € 18.500,00, oltre rivalutazione e interessi moratori dalla data di notifica del presente atto all'effettiva restituzione;
4. In ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
2041 Cod.Civ., l'arricchimento senza causa del convenuto in seguito alla stipula del contratto de quo, per le ragioni esposte nel presente atto, con conseguente condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'indennizzo pari all'importo ricevuto di € 18.500,00, oltre rivalutazione ed interessi moratori dalla data di sottoscrizione del contratto all'effettiva restituzione;
5. In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, ad una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c., per aver resistito in mala fede alle ragioni contrattuali dell'attrice
e per aver omesso un qualsiasi riscontro all'invito a negoziazione assistita ex art. 4 D.L. 132/14; 6. Condannare il convenuto al risarcimento del danno, od in subordine all'indennizzo contrattuale, in favore dell'attrice, nella misura di €
5.000,00 od in quella somma, maggiore o minore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
7. Condannare il convenuto alle spese di lite”.
non si costituiva, e pertanto se ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente, nonché con l'ascolto dei testi e l'interrogatorio formale del convenuto.
Le domande di parte attrice risultano fondate e pertanto meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni d seguito esposte.
Occorre subito precisare che pur avendo parte attrice provato di essere affetta, da lungo tempo, da un disturbo di personalità particolarmente pervasivo, questo giudicante ritiene che ciò non sia sufficiente ad escludere la sua capacità di prestare un consenso valido all'acquisto di un bene mobile. Del resto, le perizie prodotte in atti evidenziano come la , nonostante la malattia, abbia sempre mantenuto un Pt_1 discernimento tale da farle conservare la capacità di partecipare coscientemente al processo penale che la vedeva coinvolta in quel periodo (luglio 2022).
Ciò non toglie comunque che l'attività istruttoria ha consentito di provare, per stessa confessione del convenuto (che si è sottoposto ad interrogatorio formale) che l'auto acquistata dalla e dalla stessa Pt_1 integralmente pagata, non le è stata mai consegnata.
È quindi evidente che in qualità di titolare della ditta si è reso Controparte_1 CP_2 inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di acquisto del 21.5.2022, che pertanto va risolto per grave inadempimento contrattuale del venditore con obbligo dello stesso alla restituzione delle somme ricevute, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata non ravvisandosi né la mala fede, né la colpa grave. Del resto il convenuto, rimasto contumace, si è comunque sottoposto all'interrogatorio formale durante il quale ha ammesso il proprio inadempimento, seppur negando di essersi accorto del cattivo stato di salute dell . Pt_1
Sul risarcimento danni
Va rigettata anche la richiesta di risarcimento danni in quanto parte attrice non ha dimostrato di aver subito danni ulteriori rispetto alla somma versata a titolo di pagamento dell'autovettura.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione, deduzione, così provvede:
- accertato l'inadempimento contrattuale di per i fatti di cui in narrativa, Controparte_1 dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti, datato 21.5.2022;
- per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €
18.500,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla predetta somma dalla domanda al saldo;
- condanna inoltre alla refusione delle spese del presente giudizio Controparte_1 liquidate in euro 2.738,00 per competenze professionali, euro 300,00 per spese, oltre IVA e CAP come per legge.
Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecce, 30.1.2024
IL GIUDICE On.
Dott.ssa Merj Giuri