Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2020, proposto da
IN VA, UE EL, ER VR, IA SA SO, LI TO, rappresentate e difese dall’avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, Regione Umbria, Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
- che i diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione, tra cui l’Istituto centrale per la patologia del libro, essendo equipollenti alle lauree magistrali per effetto del decreto interministeriale BA 21 dicembre 2017, sono validi, al pari delle lauree magistrali, ai fini dell’accesso alla prova di idoneità finalizzata alla acquisizione della qualifica di restauratore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del decreto BA (di concerto con MIUR) 10 agosto 2019 n. 112 (pubblicato nella G.U. n. 242 del 15 ottobre 2019) recante “Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali”;
- che inoltre, poiché la Fondazione di Spoleto per la Conservazione e il restauro dei beni librari era una Scuola di alta formazione dell’Istituto centrale per la patologia del libro, gli attestati rilasciati dalla Fondazione di Spoleto debbono ricadere nell’ambito applicativo del suddetto decreto interministeriale BA 21 dicembre 2017 e sono quindi anch’essi equipollenti alle lauree magistrali;
- che pertanto, essendo anche i suddetti attestati della Fondazione di Spoleto equipollenti alle lauree magistrali, gli stessi sono validi, al pari delle lauree magistrali, ai fini dell’accesso alla prova di idoneità finalizzata alla acquisizione della qualifica di restauratore, con conseguente diritto degli odierni ricorrenti, in possesso di attestati di qualifica della Fondazione di Spoleto, ad accedere alla prova di idoneità in questione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b ) del decreto impugnato.
In subordine, per l’annullamento, per quanto di ragione
- del decreto BA (di concerto con MIUR) 10 agosto 2019 n. 112 (pubblicato nella G.U. n. 242 del 15 ottobre 2019), nella parte in cui, pur includendo le lauree magistrali tra i titoli di studio validi ai fini dell’accesso alla prova di idoneità finalizzata all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, non vi include anche i diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione, sebbene questi ultimi siano stati equiparati alle lauree magistrali per effetto del decreto interministeriale MIUR e BA 21 dicembre 2017
In ulteriore subordine, per l’annullamento, per quanto di ragione
- previa, se del caso, rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 182, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004 per violazione dell’art. 3 Cost. - del predetto decreto BA (di concerto con MIUR) 10 agosto 2019 n. 112 (pubblicato nella G.U. n. 242 del 15 ottobre 2019), nella parte in cui prevede che i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a ) del medesimo decreto debbano superare una prova preselettiva prima di accedere alla prova di idoneità finalizzata all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e che i medesimi soggetti debbano sostenere una prova di idoneità distinta rispetto a quella dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b ) del medesimo decreto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9 , del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazioni depositate in atti dal difensore della parte ricorrente.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il AZ (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO