TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 852/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Avanzato Parte_1
Rossana)
E
nato a [...] il [...] (Avv. Avanzato Rossana) Parte_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 3 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 22 maggio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza non definitiva n. 107 resa da questo Tribunale il 17-19 settembre 2024 venivano omologate le seguenti condizioni:
1. “ . I tre figli minori e sono affidati Persona_1 Per_2 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali ne cureranno educazione ed istruzione, ma saranno domiciliati presso l'abitazione della madre in
Alessandria Corso Cento Cannoni n. 12; il padre potrà incontrare i figli liberamente concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni lavorativi e la distanza del padre
(domiciliato a Berlino) e quelli scolastici della prole;
2. Solo in caso di disaccordo, il padre potrà incontrare i figli una volta al mese;
un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno e l'altra volta con l'altro genitore, di sette giorni in occasione delle festività natalizie e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
3. contribuirà al mantenimento dei tre figli minori con un Parte_2
assegno mensile di € 600,00 rivalutabili ISTAT da corrispondere a Pt_1
entro i primi giorni di ogni mese;
e contribuirà alle spese straordinarie
[...] nella misura del 50%;
4. I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio; il sig. autorizza la Pt_2 sig.ra a rilasciare per suo conto tutte le autorizzazioni necessarie per Pt_1 lo svolgimento di tutte le attività ludiche e scolastiche nell'interesse dei figli
Dichiarata la separazione personale dei coniugi, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) - della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 3 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 107 resa da questo Tribunale il 17-19 settembre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli ( Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e e , Per_2 Persona_3 minorenni), e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni concordate.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palma di Montechiaro, il
20 febbraio 2006, da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 2, parte I, dell'anno 2006; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, sopra trascritte;
spese irripetibili;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)