Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 472/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 472/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 924/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Diego Noretta ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Domodossola (VB), al Corso Paolo Ferraris nr. 38, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
Controparte_1
- appellato contumace –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 924/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Annullamento delibera assembleare
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come da scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 30/04/2024, proponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 924/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva: “- dichiara la inammissibilità della domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in € 381,00 per spese, € 1.278,00 per compensi, nonché rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa, con attribuzione all'avv. Tommaso
Chirico dichiaratosi antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 30/09/2009 e iscritto a ruolo in data 29/09/2009 con R.G. n. 1587/2009, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, il esponendo di Controparte_1 essere proprietario di un immobile facente parte del complesso di Pioppi in Pollica, CP_1 costituito da singole abitazioni costruite su lotti servite da parti comuni;
riferiva che in data
07/08/2009 si era tenuta un'assemblea ordinaria nella quale, al punto n. 1, era stata ratificata una decisione dell'assemblea del 09/08/2008 in cui erano state approvate, con una maggioranza di 489,20 millesimi su 731,33 presenti, nuove tabelle millesimali per la ripartizione delle spese di manutenzione e gestione delle parti comuni e che tale rettifica era stata deliberata con il voto favorevole di 524 millesimi sui 767 presenti.
L'attore precisava di avere espresso voto contrario alla delibera e lamentava la nullità e/o l'annullabilità della delibera per mancanza dell'unanimità, per mancanza di precedenti deliberazioni assembleari che autorizzavano in tal senso o nominavano qualcuno a predisporre nuove tabelle millesimali e per mancato utilizzo dei criteri indicati dalle Circolari
Ministeriali n. 12480/1966 e n. 2945/1993.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di sospendere, in via preliminare,
l'esecuzione della delibera impugnata, nel merito di dichiarare la nullità e/o annullare la delibera del 07/08/2009 sul punto n. 1 all'ordine del giorno relativo alla ratifica delle decisioni in merito alla nuova ripartizione millesimale adottata nell'assemblea del 09/08/2008, di pag. 2/10 dichiarare vigente ed esecutiva l'originaria ripartizione delle tabelle millesimali, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di intervento volontario e di costituzione depositata in cancelleria in data 06/11/2009, si costituivano in giudizio Controparte_2
e quali parti intervenienti, che chiedevano di Controparte_3 Controparte_4 accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 07/08/2009 sul punto n.
1 all'ordine del giorno, di accertare e dichiarare vigente ed esecutiva l'originaria ripartizione delle tabelle millesimali, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 23/12/2009, si costituiva in giudizio anche il quale parte convenuta, che eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza dell' per essere invece competente il Collegio arbitrale secondo lo CP_5
Statuto del nel merito chiedeva di rigettarsi la domanda attorea in Controparte_1 quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari.
In data 26/02/2013 decedeva e con atto del 28/03/2013 Controparte_2 CP_3
e dichiaravano di rinunciare alla prosecuzione del
[...] Controparte_4 giudizio;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e in assenza di attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 20/12/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 924/2023 emessa e depositata telematicamente in data 07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il Tribunale di Vallo della Lucania accoglieva l'eccezione di incompetenza e dichiarava l'inammissibilità della domanda, con condanna alle spese di lite quantificate in € 1.278,00.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , Parte_1 censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “Primo motivo: Nullità del procedimento di primo grado per difetto di legittimazione processuale dell'amministratore del “ CP_1
” in assenza di attribuzione di delega ai sensi degli articoli 16, 18 e 23 dello statuto del
[...] CP_1
ed ai sensi degli articoli 1105 c. 3, 1106 c. 2 e 1108 c. 2 del codice civile;
Secondo motivo di
[...] appello: Errata liquidazione spese legali in favore del difensore di parte convenuta”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- in accoglimento dell'appello, riformare ed annullare, per i motivi sopra esposti, la sentenza
pag. 3/10 n. 924/2023 emessa il 07/11/2023, mai notificata, nel procedimento rubricato al RG. 1587/2009 del
Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto affetta da nullità insanabile;
- in subordine riformare la medesima sentenza nella parte in cui la stessa dispone la liquidazione di spese legali in favore del legale del convenuto non legittimato alla costituzione in giudizio;
- in ulteriore subordine, riformare la medesima sentenza nella parte in cui dispone la liquidazione delle spese pari ad euro 381,00 in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in quanto mai sostenute, né richieste dallo stesso nella nota spese in calce alla comparsa conclusionale del 06.02.2023. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si costituiva in giudizio il per cui ne va dichiarata la contumacia;
Controparte_1 fissata la prima udienza per il 12/12/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, parte appellante ha rappresentato che «Le parti sono addivenute - nelle more del procedimento - ad una definizione stragiudiziale del contenzioso. Allo stato non sussiste quindi più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio», quindi «Per tale motivo parte attrice - per mezzo del proprio procuratore munito delle specifiche facoltà processuali contenute nella procura alle liti datata 09.02.2024 ed apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio - esprime la volontà di rinunciare agli atti del giudizio (e con essa alle relative spese processuali) e chiede l'estinzione del procedimento».
Pertanto, preso atto della dichiarazione a mezzo del procuratore di parte appellante, il
Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato Controparte_1 appellato regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
Il Collegio prende atto che, nelle note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 12/12/2024, parte appellante ha espresso la volontà di rinunciare agli atti del giudizio di appello R.G. n. 472/2024 avverso la sentenza n. 924/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata - «per mezzo del proprio procuratore munito delle specifiche facoltà processuali contenute nella procura alle liti datata 09.02.2024 ed apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio».
Tanto premesso, va preliminarmente evidenziato che, come già precisato dalla Suprema
Corte (Cass. 5250/2018), la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello pag. 4/10 ex artt. 359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la «rinuncia agli atti del giudizio» è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito;
l'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali. Pertanto, non è richiesto che accettino la rinuncia le parti non costituite, né le parti che pur essendosi costituite non abbiano sollevato eccezioni o abbiano sollevato solo eccezioni di rito e non di merito.
Occorre, tuttavia, distinguere la «rinuncia agli atti del giudizio», che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c.), dalla «rinuncia all'azione», fattispecie quest'ultima non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass. civ. 1° giugno 1974, n. 1573: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Giova chiarire che sia la rinuncia agli atti che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ha bisogno di accettazione, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte. La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (Cass. 13 marzo 1999, n. 2268).
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione pag. 5/10 del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia anche in appello giacché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999, n. 8387; Cass.
24 agosto 2022, n. 25311).
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, tuttavia,
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio
1995, n. 5556).
Inoltre, vale osservare che mentre per il primo grado gli effetti della rinuncia agli atti e della rinuncia all'azione consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo, ma non dell'azione (che potrà essere riproposta: v. Cass. 13 marzo 1999, n. 2268) e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.
In particolare, quanto alla rinuncia agli atti del giudizio, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato. Quanto alla rinuncia all'azione, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole;
tale risultato comporterà
l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio. A ben vedere, viene perseguito un fine ben diverso da quello proprio della rinuncia agli atti in grado di appello, che tende al contrario alla stabilizzazione della sentenza impugnata determinandone il passaggio in giudicato.
pag. 6/10 Tanto premesso in ordine alla distinzione tra rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia all'azione, l'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalla parte, o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti, che, pertanto, il Giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Venendo al caso di specie, parte appellante – a mezzo del suo procuratore speciale munito delle specifiche facoltà processuali contenute nella procura alle liti datata 09.02.2024 ed apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio – ha espresso la volontà di rinunciare agli atti del giudizio di appello R.G. n. 472/2024 avverso la sentenza n. 924/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania in quanto «Le parti sono addivenute - nelle more del procedimento - ad una definizione stragiudiziale del contenzioso» e rispetto al quale «[…] non sussiste quindi più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio» (cfr. note scritte in sostituzione di udienza del 10/12/2024).
La richiesta di parte appellante ben può trovare accoglimento essendo la rinuncia agli atti del giudizio intervenuta nella forma richiesta dalla disposizione codicistica e non residuando più alcun interesse da parte di alla prosecuzione del giudizio in Parte_1 considerazione della definizione stragiudiziale del presente contenzioso;
ad abundantiam e ai fini della validità di detta rinuncia, si rileva come non occorra alcuna accettazione da parte appellata – - che, nel caso di specie, non costituendosi in giudizio e Controparte_1 restando pertanto contumace, non ha manifestato l'attualità dell'interesse processuale - interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste - in quanto totalmente vittorioso in primo grado e non proponente appello incidentale ex art. 343 c.p.c.
Siffatta pronuncia va resa con sentenza (Cass. Civ. n. 21707/2006; Cass. Civ. n.
22917/2010; Cass. Civ. n. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al
Collegio “a seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 l. 26 novembre 1990 n. 353 - dell'art. 350 c.p.c., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994
n. 571, Conv. in l. 6 dicembre 1994 n. 673) - dell'art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo al collegio contro
pag. 7/10 le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 c.p.c., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 c.p.c.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, c.p.c.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde
l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art.
132 c.p.c. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)”.
I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti: il primo di detti provvedimenti ha natura sostanziale di sentenza, mentre il secondo assume la veste di ordinanza non impugnabile.
In merito al governo delle spese processuali, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c. prevede che
"Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro"." La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile": tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione.
Ciò posto, è evidente che il giudice d'appello non ha più alcun potere di pronunziarsi sul merito delle questione dedotte (previa verifica, in caso di rinuncia agli atti, della ritualità dell'accettazione, ove necessaria), ma deve comunque provvedere, sia dando atto della rinuncia e della conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio sia pronunziando sulle spese;
solo in esito al passaggio in giudicato di siffatto provvedimento, il giudizio potrà ritenersi definitivamente estinto, e quindi non più pendente.
pag. 8/10 In merito al governo delle spese processuali, nel caso de quo agitur, il Collegio osserva che l'appellato nonostante la ritualità della notifica, è rimasta Controparte_1 contumace e ciò dispensa questo Collegio giudicante da qualsiasi pronuncia in ordine alle spese di lite.
La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131 del 1986 allegata al D.P.R. n. 131 del
1986 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del
9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 131 del
1986; Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre
2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza n. 924/2023 Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data
07/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_1
2. Dichiara l'estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
3. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
La Corte dà atto che non/sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
pag. 9/10 Salerno, lì 15/01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 10/10