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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1108/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ANNA CARBONE (c.f. ), dell'Avvocatura Regionale, C.F._5 giusta procura generale ad lites n. 33646 del 14.3.2018, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo
PEC di quest'ultima “anna. egione.campania.it”; Email_1
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in € 18.300,04 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino avvenuta in data 29.10.2015, al fondo agricolo, con annesso piccolo fabbricato, di sua proprietà, siti in Nocera Inferiore (SA), località “Cicalese - San
Mauro”, alla via Alessandro Volta, riportati in catasto al Comune di Nocera Inferiore al foglio 7,
p.lle nn. 360, 697, 698 e 2186 (ad uso orto irriguo della totale estensione di mq. 3401) e n. 2187
(adibito a fabbricato cat. A/3). Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere, si era riversata all'interno del fondo e del fabbricato ivi insistente, determinandone l'allagamento e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, al pozzo, alla serra, nonché alle masserizie e scorte alimentari presenti nel fabbricato attiguo. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, visure catastali e atti di Persona_1 provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della ricorrente, la prescrizione del diritto azionato e la propria carenza di legittimazione passiva in favore del , del quale Controparte_2 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa;
e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento e, comunque, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.7.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare osserva il Collegio, in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Bacino Sarno da parte della CP_1 che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (in tal senso, Cass., n. 16840/2013). La richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, costituisce, infatti, un'istanza di carattere processuale che, al pari delle richieste istruttorie, se non reiterata, è destinata alla caducazione.
2 Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di divisione per Notar dell'11/07/2011 rep. 136592 e visure Per_2 catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e , i quali, hanno confermato che la ricorrente conduceva un terreno con Persona_1 piccola abitazione, analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Il Collegio rileva, altresì, sempre in via preliminare, che non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dalla tenuto conto che l'evento dannoso si è verificato in data CP_1
29.10.2015 e che il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato la prima volta il 19.10.2020.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie
3 nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dalla ricorrente è rimasto allagato a seguito dell'evento esondativo e che la coltivazione di cipollotti ivi presente è andata completamente distrutta, non è, comunque, possibile ritenere provato il danno così come dedotto e quantificato in ricorso.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3 pessima manutenzione a causa della presenza di fango e detriti.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni e addirittura reiterato più volte nello stesso mese di ottobre 2015 (come riportato nella nota prot. 901938 del
28.12.2015 all. sub doc. 6 della - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad CP_1 interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, la ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (cipollotti e orto familiare), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore in profondità ed erpicatura manuale con livellamento del terreno), danni al pozzo per lo sterro, danni alla serra (pulizia, sostituzione telo e ripristino base perimetrale), la morte di animali da cortile (indicati in n. 7 polli), nonché danni alle masserizie e alle scorte alimentari presenti nell'abitazione, quantificandoli in complessivi € 18.300,04.
Quanto al danno alle colture, va innanzitutto rilevato che, nella perizia di parte allegata al ricorso e in esso richiamata, è stato quantificato un danno pari ad € 5.052,74 per la perdita della produzione di cipolle coltivate su un'estensione di mq.
3.281 circa, oltre un ulteriore danno di €
120,00 per la perdita dell'orto familiare, della superficie di circa mq. 120, coltivato - secondo
4 quanto indicato in perizia - a finocchi, melanzane, cipolle e verza.
Con riferimento a quest'ultima voce, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto nessun risarcimento, stante la mancanza di prova circa la concreta presenza delle coltivazioni indicate. Le dichiarazioni rese in sede istruttoria, infatti, risultano generiche e non pertinenti rispetto alle allegazioni e alle risultanze della perizia di parte: la teste ha fatto riferimento Testimone_1 esclusivamente a coltivazioni presenti nella serra della ricorrente (pomodori e altri ortaggi), senza menzionare l'orto familiare e lo stesso CTP di parte, l'arch. , ha fatto Persona_1 specifico riferimento solo ai pomodori presenti sotto la serra, limitandosi a dichiarare per il resto che sul fondo insisteva “una piccola porzione di terreno coltivata ad orto familiare”, aggiungendo di “non ricordare bene i danni da esso subiti”.
Tale lacuna probatoria non può ritenersi colmata neppure dalla consulenza tecnica in atti, nella quale il consulente di parte, nella sezione dedicata all'orto familiare, si è limitato ad indicare in modo indistinto e astratto una composizione tipica dell'orto familiare (“finocchi, melanzane, cipolle e verza”, pag. 7 della perizia), senza specificare la concreta presenza di tali coltivazioni sul fondo della ricorrente, effettuando così una valutazione meramente ipotetica e induttiva dei danni, inidonea a sostenere la pretesa risarcitoria.
Per quanto concerne il risarcimento richiesto per la perdita dei cipollotti, invece, risulta agli atti la prova dell'integrale danneggiamento e inutilizzabilità delle coltivazioni (cfr. le dichiarazioni dei testi e ). Tuttavia, entrambi i testi hanno riferito genericamente tale Tes_1 Persona_1 danneggiamento, senza precisare la quantità di prodotto presente sul fondo e lo stato di maturazione. Nella perizia di parte, poi, la valutazione dei danni ai cipollotti è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture presenti. La valutazione dei danni contenuta nella perizia, unita alla dichiarazione dei testi priva di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può, quindi, costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a
5 dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Mancano, altresì, agli atti documenti attestanti l'acquisto e la presenza degli altri beni mobili e attrezzi indicati come danneggiati. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni non può, infine, ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
6 Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e del danneggiamento della coltivazione di cipollotti, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di cipolle, determinata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, nella misura, ritenuta congrua, del 40% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la perdita della produzione, pari ad € 2.021,10 (ossia al 40% di €
5.052,74). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che la ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica, la pulizia e per il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il Collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno, né le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno.
In senso contrario alla necessità di tali operazioni, in mancanza di diversa specificazione da parte del CTP, milita, poi, anche la nota n. 901938 del 28.12.2015 (al. Sub doc. 6 , nella CP_1 quale è specificato che i terreni siti nel Comune di Castel San Giorgio interessati dall'alluvione (tra cui, quindi, deve ritenersi anche i terreni della ricorrente) erano di struttura regolare e senza avvallamenti o zone depresse, per cui “il deflusso del corpo idrico non smaltito dalla rete scolante è avvenuto per percolazione senza creare lunghi ristagni” e senza danni alle successive colture (pag.
5 della nota citata), con l'ulteriore precisazione per cui “gli allagamenti non hanno innescato
7 significativi processi erosivi superficiali o comportato importanti depositi di materiali alluvionali, a parte limitati appezzamenti in prossimità delle rotte arginali”.
Peraltro, sebbene tali interventi siano stati indicati dal perito come necessari per la ripresa dell'attività agricola, la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione comprovante il loro effettivo svolgimento (fatture o altri documenti).
Né la prova dei concreti lavori eseguiti risulta fornita dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che la teste ha riferito di aver aiutato la ricorrente nelle operazioni di pulizia del fondo, Testimone_1 senza tuttavia precisare quali attività siano state svolte, aggiungendo “Non so quali altre opere di ripristino abbia fatto la ricorrente oltre la pulizia a cui ho contribuito” e lo stesso CTP, pur confermando che “la ricorrente ha eseguito in proprio lavori di risistemazione del fondo” e di averla vista personalmente “mentre eseguiva i lavori di pulizia”, non ha indicato la natura, la durata o l'entità di tali operazioni, né ha riferito di aver visto sul fondo l'impiego di mezzi meccanici o lo svolgimento di interventi specifici di bonifica agricola in profondità. Nessuno dei testi, peraltro, ha puntualizzato le profondità delle lavorazioni eseguite, né ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...] quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo, del deposito su di esso di fango e melma e quella dell'avvenuta pulizia da parte della ricorrente con l'aiuto dei familiari (ossia in economia), il
Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base dell'estensione del fondo (coltivata per mq 3401), di € 1.500,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto alla ricorrente per i danni al pozzo. Nessuno dei testi escussi ha fatto menzione della presenza di tale manufatto, né sono stati prodotti documenti fotografici, tecnici o fiscali che ne comprovino l'esistenza al momento dell'evento, le caratteristiche costruttive, la funzionalità e l'entità del danno subito. In mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la liquidazione di tale voce di danno sarebbe, pertanto, del tutto aleatoria.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al risarcimento richiesto per il
8 danno alla serra, complessivamente quantificato dal CTP in € 960,00 per costi legati alla pulizia, sostituzione del telo e ripristino della base perimetrale. I testi escussi, infatti, pur avendo riferito entrambi della presenza sul fondo si una serra in cui erano coltivati pomodori, non hanno dedotto nessun danno da essa subito;
lo stesso CTP, sentito come testimone ha del tutto omesso di riferire che dall'evento erano derivati anche danni alla serra.
Nella perizia di parte, inoltre, si fa riferimento a interventi di pulizia, sostituzione del telo
(presumibilmente legata alle forti piogge e non all'esondazione dell'Alveo per cui è causa) e ripristino della base perimetrale, quantificati nell'importo complessivo di € 960,00: si tratta, a ben vedere, di una stima formulata in termini generali, priva di adeguato supporto documentale (fatture, preventivi o relazioni tecniche di dettaglio) e non ancorata a parametri oggettivi di riferimento.
Va, infine, dato atto che non è possibile riconoscere in favore della ricorrente neppure il danno per la perdita degli animali da cortile. La teste ha dichiarato genericamente che Testimone_1
l'acqua “ha danneggiato […] anche le galline che stavano in un pollaio”, senza tuttavia precisare né il numero degli animali presenti, né l'effettiva sorte degli stessi e il teste , Persona_1 consulente tecnico di parte, nulla ha riferito al riguardo. Sebbene, quindi, dalla documentazione fotografica in atti risulti raffigurata una AL morta su uno dei mobili, le generiche dichiarazioni dei testi non consentono di ritenere che essa si trovasse nella proprietà della ricorrente anche prima dell'esondazione, né che sia deceduta proprio a causa dell'esondazione.
Quanto, infine, ai danni all'abitazione e in particolare ai danni alle masserizie e scorte alimentari contenute all'interno del fabbricato, si osserva che sia nel ricorso che nella perizia ad esso allegata manca l'indicazione precisa dei beni mobili effettivamente presenti al momento dell'allagamento e concretamente danneggiati, nonché la specificazione dell'entità dei danni riportati da tali beni (se, cioè, essi siano andati completamente distrutti o siano stati solamente parzialmente danneggiati), tanto che la liquidazione per tali danni è stata compiuta nella consulenza
“a corpo”.
Né una specificazione di tali danni può rinvenirsi nelle generiche dichiarazioni dei testi escussi: la teste si è limitata ad affermare che “nella masseria erano presenti mobili e beni Tes_1 alimentari” e che “alcuni mobili li abbiamo dovuti buttare”, senza fornire ulteriori dettagli circa la tipologia, la quantità o lo stato dei beni danneggiati;
il teste , a sua volta, si è limitato a Persona_1 riferire che il “deposito agricolo” avrebbe subito danni legati “per lo più all'allagamento e alla sua pulizia”, senza indicare la perdita dei beni ivi contenuti.
Le stesse fotografie allegate al ricorso, peraltro, non consentono di accertare con sufficiente certezza l'esistenza, la consistenza o l'effettivo danneggiamento del mobilio (peraltro neppure dedotto).
9 I suddetti deficit probatori, pertanto, non consentono neppure una valutazione equitativa di tali voci di danno, risolvendosi un'eventuale liquidazione in un riconoscimento monetario meramente aleatorio.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dalla ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti
10 locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 3.521,10. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
11 In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre ad 1/3 delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 3.521,10, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1 indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1108/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ANNA CARBONE (c.f. ), dell'Avvocatura Regionale, C.F._5 giusta procura generale ad lites n. 33646 del 14.3.2018, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo
PEC di quest'ultima “anna. egione.campania.it”; Email_1
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 18.5.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in € 18.300,04 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino avvenuta in data 29.10.2015, al fondo agricolo, con annesso piccolo fabbricato, di sua proprietà, siti in Nocera Inferiore (SA), località “Cicalese - San
Mauro”, alla via Alessandro Volta, riportati in catasto al Comune di Nocera Inferiore al foglio 7,
p.lle nn. 360, 697, 698 e 2186 (ad uso orto irriguo della totale estensione di mq. 3401) e n. 2187
(adibito a fabbricato cat. A/3). Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere, si era riversata all'interno del fondo e del fabbricato ivi insistente, determinandone l'allagamento e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, al pozzo, alla serra, nonché alle masserizie e scorte alimentari presenti nel fabbricato attiguo. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, visure catastali e atti di Persona_1 provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della ricorrente, la prescrizione del diritto azionato e la propria carenza di legittimazione passiva in favore del , del quale Controparte_2 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa;
e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento e, comunque, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 2.7.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare osserva il Collegio, in ordine alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Bacino Sarno da parte della CP_1 che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (in tal senso, Cass., n. 16840/2013). La richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, costituisce, infatti, un'istanza di carattere processuale che, al pari delle richieste istruttorie, se non reiterata, è destinata alla caducazione.
2 Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di divisione per Notar dell'11/07/2011 rep. 136592 e visure Per_2 catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e , i quali, hanno confermato che la ricorrente conduceva un terreno con Persona_1 piccola abitazione, analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Il Collegio rileva, altresì, sempre in via preliminare, che non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dalla tenuto conto che l'evento dannoso si è verificato in data CP_1
29.10.2015 e che il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato la prima volta il 19.10.2020.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie
3 nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente. Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che il fondo condotto dalla ricorrente è rimasto allagato a seguito dell'evento esondativo e che la coltivazione di cipollotti ivi presente è andata completamente distrutta, non è, comunque, possibile ritenere provato il danno così come dedotto e quantificato in ricorso.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3 pessima manutenzione a causa della presenza di fango e detriti.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni e addirittura reiterato più volte nello stesso mese di ottobre 2015 (come riportato nella nota prot. 901938 del
28.12.2015 all. sub doc. 6 della - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad CP_1 interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, la ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (cipollotti e orto familiare), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore in profondità ed erpicatura manuale con livellamento del terreno), danni al pozzo per lo sterro, danni alla serra (pulizia, sostituzione telo e ripristino base perimetrale), la morte di animali da cortile (indicati in n. 7 polli), nonché danni alle masserizie e alle scorte alimentari presenti nell'abitazione, quantificandoli in complessivi € 18.300,04.
Quanto al danno alle colture, va innanzitutto rilevato che, nella perizia di parte allegata al ricorso e in esso richiamata, è stato quantificato un danno pari ad € 5.052,74 per la perdita della produzione di cipolle coltivate su un'estensione di mq.
3.281 circa, oltre un ulteriore danno di €
120,00 per la perdita dell'orto familiare, della superficie di circa mq. 120, coltivato - secondo
4 quanto indicato in perizia - a finocchi, melanzane, cipolle e verza.
Con riferimento a quest'ultima voce, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto nessun risarcimento, stante la mancanza di prova circa la concreta presenza delle coltivazioni indicate. Le dichiarazioni rese in sede istruttoria, infatti, risultano generiche e non pertinenti rispetto alle allegazioni e alle risultanze della perizia di parte: la teste ha fatto riferimento Testimone_1 esclusivamente a coltivazioni presenti nella serra della ricorrente (pomodori e altri ortaggi), senza menzionare l'orto familiare e lo stesso CTP di parte, l'arch. , ha fatto Persona_1 specifico riferimento solo ai pomodori presenti sotto la serra, limitandosi a dichiarare per il resto che sul fondo insisteva “una piccola porzione di terreno coltivata ad orto familiare”, aggiungendo di “non ricordare bene i danni da esso subiti”.
Tale lacuna probatoria non può ritenersi colmata neppure dalla consulenza tecnica in atti, nella quale il consulente di parte, nella sezione dedicata all'orto familiare, si è limitato ad indicare in modo indistinto e astratto una composizione tipica dell'orto familiare (“finocchi, melanzane, cipolle e verza”, pag. 7 della perizia), senza specificare la concreta presenza di tali coltivazioni sul fondo della ricorrente, effettuando così una valutazione meramente ipotetica e induttiva dei danni, inidonea a sostenere la pretesa risarcitoria.
Per quanto concerne il risarcimento richiesto per la perdita dei cipollotti, invece, risulta agli atti la prova dell'integrale danneggiamento e inutilizzabilità delle coltivazioni (cfr. le dichiarazioni dei testi e ). Tuttavia, entrambi i testi hanno riferito genericamente tale Tes_1 Persona_1 danneggiamento, senza precisare la quantità di prodotto presente sul fondo e lo stato di maturazione. Nella perizia di parte, poi, la valutazione dei danni ai cipollotti è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture presenti. La valutazione dei danni contenuta nella perizia, unita alla dichiarazione dei testi priva di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può, quindi, costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a
5 dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Mancano, altresì, agli atti documenti attestanti l'acquisto e la presenza degli altri beni mobili e attrezzi indicati come danneggiati. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni non può, infine, ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
6 Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi all'ingrosso dell'anno 2015 della Camera di
Commercio di Salerno” (cfr. pag. 4), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (19.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e del danneggiamento della coltivazione di cipollotti, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di cipolle, determinata, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, nella misura, ritenuta congrua, del 40% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la perdita della produzione, pari ad € 2.021,10 (ossia al 40% di €
5.052,74). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che la ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica, la pulizia e per il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il Collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno, né le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno.
In senso contrario alla necessità di tali operazioni, in mancanza di diversa specificazione da parte del CTP, milita, poi, anche la nota n. 901938 del 28.12.2015 (al. Sub doc. 6 , nella CP_1 quale è specificato che i terreni siti nel Comune di Castel San Giorgio interessati dall'alluvione (tra cui, quindi, deve ritenersi anche i terreni della ricorrente) erano di struttura regolare e senza avvallamenti o zone depresse, per cui “il deflusso del corpo idrico non smaltito dalla rete scolante è avvenuto per percolazione senza creare lunghi ristagni” e senza danni alle successive colture (pag.
5 della nota citata), con l'ulteriore precisazione per cui “gli allagamenti non hanno innescato
7 significativi processi erosivi superficiali o comportato importanti depositi di materiali alluvionali, a parte limitati appezzamenti in prossimità delle rotte arginali”.
Peraltro, sebbene tali interventi siano stati indicati dal perito come necessari per la ripresa dell'attività agricola, la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione comprovante il loro effettivo svolgimento (fatture o altri documenti).
Né la prova dei concreti lavori eseguiti risulta fornita dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che la teste ha riferito di aver aiutato la ricorrente nelle operazioni di pulizia del fondo, Testimone_1 senza tuttavia precisare quali attività siano state svolte, aggiungendo “Non so quali altre opere di ripristino abbia fatto la ricorrente oltre la pulizia a cui ho contribuito” e lo stesso CTP, pur confermando che “la ricorrente ha eseguito in proprio lavori di risistemazione del fondo” e di averla vista personalmente “mentre eseguiva i lavori di pulizia”, non ha indicato la natura, la durata o l'entità di tali operazioni, né ha riferito di aver visto sul fondo l'impiego di mezzi meccanici o lo svolgimento di interventi specifici di bonifica agricola in profondità. Nessuno dei testi, peraltro, ha puntualizzato le profondità delle lavorazioni eseguite, né ha esplicitato i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph.
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...] quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo, del deposito su di esso di fango e melma e quella dell'avvenuta pulizia da parte della ricorrente con l'aiuto dei familiari (ossia in economia), il
Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base dell'estensione del fondo (coltivata per mq 3401), di € 1.500,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto alla ricorrente per i danni al pozzo. Nessuno dei testi escussi ha fatto menzione della presenza di tale manufatto, né sono stati prodotti documenti fotografici, tecnici o fiscali che ne comprovino l'esistenza al momento dell'evento, le caratteristiche costruttive, la funzionalità e l'entità del danno subito. In mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la liquidazione di tale voce di danno sarebbe, pertanto, del tutto aleatoria.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al risarcimento richiesto per il
8 danno alla serra, complessivamente quantificato dal CTP in € 960,00 per costi legati alla pulizia, sostituzione del telo e ripristino della base perimetrale. I testi escussi, infatti, pur avendo riferito entrambi della presenza sul fondo si una serra in cui erano coltivati pomodori, non hanno dedotto nessun danno da essa subito;
lo stesso CTP, sentito come testimone ha del tutto omesso di riferire che dall'evento erano derivati anche danni alla serra.
Nella perizia di parte, inoltre, si fa riferimento a interventi di pulizia, sostituzione del telo
(presumibilmente legata alle forti piogge e non all'esondazione dell'Alveo per cui è causa) e ripristino della base perimetrale, quantificati nell'importo complessivo di € 960,00: si tratta, a ben vedere, di una stima formulata in termini generali, priva di adeguato supporto documentale (fatture, preventivi o relazioni tecniche di dettaglio) e non ancorata a parametri oggettivi di riferimento.
Va, infine, dato atto che non è possibile riconoscere in favore della ricorrente neppure il danno per la perdita degli animali da cortile. La teste ha dichiarato genericamente che Testimone_1
l'acqua “ha danneggiato […] anche le galline che stavano in un pollaio”, senza tuttavia precisare né il numero degli animali presenti, né l'effettiva sorte degli stessi e il teste , Persona_1 consulente tecnico di parte, nulla ha riferito al riguardo. Sebbene, quindi, dalla documentazione fotografica in atti risulti raffigurata una AL morta su uno dei mobili, le generiche dichiarazioni dei testi non consentono di ritenere che essa si trovasse nella proprietà della ricorrente anche prima dell'esondazione, né che sia deceduta proprio a causa dell'esondazione.
Quanto, infine, ai danni all'abitazione e in particolare ai danni alle masserizie e scorte alimentari contenute all'interno del fabbricato, si osserva che sia nel ricorso che nella perizia ad esso allegata manca l'indicazione precisa dei beni mobili effettivamente presenti al momento dell'allagamento e concretamente danneggiati, nonché la specificazione dell'entità dei danni riportati da tali beni (se, cioè, essi siano andati completamente distrutti o siano stati solamente parzialmente danneggiati), tanto che la liquidazione per tali danni è stata compiuta nella consulenza
“a corpo”.
Né una specificazione di tali danni può rinvenirsi nelle generiche dichiarazioni dei testi escussi: la teste si è limitata ad affermare che “nella masseria erano presenti mobili e beni Tes_1 alimentari” e che “alcuni mobili li abbiamo dovuti buttare”, senza fornire ulteriori dettagli circa la tipologia, la quantità o lo stato dei beni danneggiati;
il teste , a sua volta, si è limitato a Persona_1 riferire che il “deposito agricolo” avrebbe subito danni legati “per lo più all'allagamento e alla sua pulizia”, senza indicare la perdita dei beni ivi contenuti.
Le stesse fotografie allegate al ricorso, peraltro, non consentono di accertare con sufficiente certezza l'esistenza, la consistenza o l'effettivo danneggiamento del mobilio (peraltro neppure dedotto).
9 I suddetti deficit probatori, pertanto, non consentono neppure una valutazione equitativa di tali voci di danno, risolvendosi un'eventuale liquidazione in un riconoscimento monetario meramente aleatorio.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dalla ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti
10 locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 3.521,10. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
11 In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre ad 1/3 delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 3.521,10, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1 indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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