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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 18.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 4601/2018
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, via Felice Bisazza n. 30 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Tribulato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t. con sede in Forza D'Agrò (ME), Controparte_1
Piazza Giovanni XXIII n. 1, codice fiscale partita iva P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Messina, via Maddalena n. 108, presso e nello studio dell'Avv.
Alessandro Cacciotto che lo rappresenta e difende, giusta deliberazione di G.M. n. 16 del
29.01.2019 in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso del 4/10/2018 il sig. adiva Pt_1 questo Tribunale per sentir condannare il al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico a tempo determinato di autista in forza della procedura concorsuale indetta dall'amministrazione comunale per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di “Autisti Scuolabus” da inquadrare nella categoria B3, CCNL Enti Locali.
Premetteva il ricorrente che, in esito alla partecipazione alla suddetta selezione, si posizionava al quinto posto della graduatoria finale approvata dall'Ente con determina n.47 del 30.10.2012 ed a seguito del depennamento dei primi quattro classificati si collocava al primo posto della graduatoria e stipulava con l'Ente un contratto a tempo determinato della durata di soli 10 giorni (dal 15 al 28 ottobre 2014) per lo svolgimento del servizio Scuolabus comunale adibito al trasporto degli alunni della frazione di Scifì.
Dopo la scadenza del suddetto rapporto a termine, nonostante la perdurante necessità di garantire il servizio Scuolabus e l'assenza nella dotazione organica di personale da adibire alle mansioni di autista, il dal 2014 al 2017, invece di richiamare il Controparte_1 ricorrente, dapprima stipulava con altro personale contratti a termine per l'espletamento del servizio ed in seguito, anziché attingere dalla graduatoria appositamente formata, affidava il servizio di trasporto scolastico in appalto a terzi a titolo oneroso, con ciò ledendo, a parere del ricorrente, il suo diritto all'assunzione.
Stante quanto sopra, con comunicazione pec del 02/05/2017 il ricorrente inoltrava formale diffida per il mancato rispetto della graduatoria a suo tempo approvata evidenziando, tra l'altro, come l'Ente avesse utilizzato per il predetto servizio i dipendenti sig.ri PE
(non inserito in graduatoria), e
[...] Persona_2 Persona_3
(sesto e settimo in graduatoria) e richiedeva all'amministrazione il risarcimento di
[...]
ogni danno patito con contestuale richiesta di accesso agli atti per la trasmissione di ogni determina e/o delibera adottata per ricoprire il posto di autista sin dal 2013.
Seguiva in data 30/05/2017 riscontro da parte del (prot.n. 4749 del CP_1 CP_1
30/05/2017) il quale, nel respingere ogni pretesa, specificava che dopo il contratto a termine stipulato con il ricorrente (15-28/10/2014) il servizio scuolabus veniva espletato nell'anno
2015 dal dipendente sig. , negli anni 2016/2017 dal dipendente sig. Persona_4
ed in seguito, a causa dei problemi di salute di quest'ultimo, veniva affidato Parte_2
all'esterno all'associazione di volontariato “Gruppo comunale volontari di protezione civile” giusta deliberazione di G.M. n. 1 del 05/01/2017; specificava, altresì, che nessun rapporto diretto era intercorso con i sig.ri e ed allegava alla comunicazione Per_1 Persona_2 copia degli atti adottati dall'Ente sin dal 2013 per la copertura del servizio scuolabus.
A questo punto al sig. non rimaneva che adire le vie legali a tutela del suo diritto. Pt_1
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1
giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice Amministrativo.
Nel merito contestava le avverse pretese rivendicando il corretto operato dell'Ente locale nello svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del servizio di trasporto alunni.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo integrazione documentale, disposta da questo decidente, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Il ricorrente censura la condotta pretesamente omissiva del resistente deducendo i CP_1 seguenti motivi di gravame avverso gli atti amministrativi posti in essere da parte resistente e ritenuti illegittimi:
“I) Violazione degli artt. 35, 36 del D.lgs. n.165/2001; degli artt. 109 e 113 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di . CP_1
II) Violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della Pubblica
Amministrazione ex art.97 Cost. e dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c.; Violazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 1, Legge n. 241/1990.
III) Violazione della normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.”
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
A parere del una volta che il aveva deliberato Pt_1 Controparte_1
l'approvazione della graduatoria in esito alla procedura concorsuale di cui in narrativa, lo stesso aveva l'obbligo giuridico di attingere a quella graduatoria per l'assunzione CP_1 del personale da destinare alla copertura del servizio di trasporto pubblico degli alunni del territorio comunale. Pertanto, il ricorso a forme alternative di copertura del servizio in luogo della chiamata del avrebbe comportato plurime violazioni di legge ingenerando un danno a carico del Pt_1 ricorrente.
Occorre preliminarmente rilevare che, come noto, la P.A. gode nell'esercizio delle sue funzioni di un certo potere discrezionale che si concretizza nella facoltà di adottare le scelte che, nei limiti e con l'osservanza dei principi imposti dalla legge, consentano il conseguimento degli obiettivi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza così come sanciti dalla legge 241/90.
Nel caso di specie l'ente resistente, prevedendo di dover sopperire alla mancanza dell'autista addetto al servizio di trasporto, deliberava di indire una selezione al fine di costituire una graduatoria dalla quale attingere al solo fine (si legge espressamente nel bando) della
“…sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto o per assunzioni di carattere straordinario, comunque nei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.”
Pertanto, il non bandiva un concorso per l'assunzione di un autista Controparte_1
a tempo determinato ma procedeva alla formazione di una graduatoria dalla quale poter attingere per soddisfare eventuali esigenze di carattere straordinario.
Ciò comporta che i soggetti risultati idonei all'esito della selezione non sono risultati
“vincitori di concorso” ma sono risultati semplicemente idonei alla copertura dell'incarico laddove l'ente pubblico avesse ravvisato la necessità di fare ricorso alla graduatoria per il soddisfacimento delle sue necessità.
Di conseguenza il poteva ritenersi semplicemente titolare di un'aspettativa (alla Pt_1
chiamata) e non certamente titolare del diritto soggettivo alla copertura del posto.
In questo contesto emerge il potere discrezionale dell'amministrazione resistente che, nel pieno esercizio delle sue prerogative, stabiliva le modalità ritenute più idonee al soddisfacimento del pubblico interesse sotteso al servizio di trasporto pubblico nel rispetto dei principi imposti dalla legge.
Al riguardo il Consiglio di Stato, con recentissima pronuncia (7528/2024) ha avuto modo di stabilire quanto segue: “La responsabilità della pubblica amministrazione può ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato. Ai fini dell'accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell'amministrazione, occorre avere riguardo al carattere e al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, e con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell'errore scusabile.”
Applicando il superiore principio al caso di specie questo giudice non ritiene di poter rinvenire nell'azione del comune resistente un palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza
e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza in quanto il ricorso alla graduatoria (che pure c'è stato anche per altri soggetti idonei egualmente aventi diritto alla chiamata al pari del in virtù del principio di imparzialità) era solo uno dei modi attraverso i quali il Pt_1 servizio di trasporto poteva essere sodisfatto.
Men che meno, l'azione amministrativa del poteva definirsi grave Controparte_1
e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato.
D'altra parte, lo stesso art. 109 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del comune resistente prevede solo la possibilità di fare ricorso alla graduatoria per il reperimento del personale lasciando sul punto ampia discrezionalità all'amministrazione. (Art. 109 comma 4
- La graduatoria, durante il suo periodo di validità, può essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalle vigenti norme.) Del tutto infondate sono, inoltre, le censure relative alla procedura di affidamento del servizio che per l'esiguità del valore è stato assegnato senza alcuna necessità della procedura di evidenza pubblica come correttamente evidenziato dall'ente resistente.
Infatti, secondo il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (Codice degli Appalti), art. 36 comma
2 lett. a) vigente ratione temporis, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato.
Il ricorso, pertanto, è infondato.
In ogni caso, riguardo la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, occorre rilevare che la stessa è priva di alcun principio di prova.
Il pretenderebbe il pagamento di 36 mensilità della retribuzione di fatto che avrebbe Pt_1 percepito se il comune resistente gli avesse conferito e rinnovato l'incarico a tempo determinato per tutta la durata legalmente lecita dei contratti a termine.
Tuttavia, il ricorrente omette di dimostrare che nell'arco di tempo in questione lo stesso è rimasto privo di reddito.
Pertanto, la domanda risarcitoria è quindi sfornita di prova.
Altrettanto infondata è la richiesta di risarcimento per perdita di chance dato che nessuna allegazione è stata fornita dal su una eventuale stabilizzazione che, per legge, è Pt_1 preclusa agli enti pubblici in assenza dei necessari presupposti.
Nel caso di specie il ricorrente non aveva minimamente maturato i requisiti per una ipotetica stabilizzazione che, comunque, rimaneva subordinata al potere discrezionale dell'amministrazione dato il divieto assoluto di legge di conversione dei rapporti a termine nella pubblica amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, in base al valore dichiarato nell'atto introduttivo, come da dispositivo.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
4601/2018 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore quantificate in € 9.257,00 oltre spese CP_1
generali, iva, cpa.
Così deciso in Messina il 19.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando