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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 12/02/2025 N. 13249/2024
Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
- C.F. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eleonora Greco;
RICORRENTE contro
C.F. e P.IVA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, iscritto in data
12.11.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine di CP_1 ottenere la condanna al pagamento della complessiva somma lorda di euro 2.398,20 a titolo di retribuzione arretrata del mese di gennaio 2024, spettanze di fine rapporto (ferie residue, permessi residui, ratei di tredicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità) e TFR maturato e non corrisposto (quest'ultimo pari a euro 529,01 lordi). In particolare il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della società “ dapprima dal CP_1
01/04/2023 al 22/06/2023, con contratto di Tirocinio e mansione di “Aiuto Cuoco”, come si evince dalla Scheda Anagrafica Professionale del ricorrente trasmessa in data 04/11/2024 dal Centro per l'Impiego competente (doc. n. 2) e successivamente, in data 23/06/2023, di essere stato nuovamente assunto alle dipendenze della società “ con contratto CP_1 di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30/09/2023, con mansione di “Inserviente di Cucina” e inquadramento al Livello 6° del CCNL Pubblici esercizi;
- che il rapporto di lavoro con la resistente è stato successivamente prorogato al
31/01/2024 come si evince dalla comunicazione datoriale di proroga del 29/09/2023 (doc.
n. 4) ed è cessato in pari data per scadenza contrattuale (doc. 2);
- di aver svolto sempre mansioni di “Aiuto Cuoco” presso il Bar/ Unità Locale della società contenuta con insegna “Cà Puccino” sito in Milano (MI), Piazza Armando Diaz n. 5
(doc. 1);
- che l'orario di lavoro contrattuale era part time 60%, per 24 ore complessive dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle ore 15.00 (doc. 4)
- che il rapporto di lavoro con la convenuta è cessato in data 31/01/2024 per scadenza contrattuale;
- che tuttavia, alla cessazione del rapporto di lavoro la società convenuta ha omesso di corrispondergli la retribuzione del mese di gennaio 2024 pur avendo egli regolarmente prestato la propria attività lavorativa fino al giorno 31, le spettanze di fine rapporto e il TFR
e omettendo altresì la consegna della relativa busta paga datoriale
- di aver sollecitato il pagamento di quanto dovutogli con lettera via PEC datata
19/09/2024 indirizzata alla società convenuta (doc. n. 5), ma senza esito alcuno;
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga prodotte e dai documenti depositati (docc. 2 -8).
La parte ricorrente rivendica il pagamento della retribuzione arretrata del mese di gennaio 2024, spettanze di fine rapporto (ferie residue, permessi residui, ratei di tredicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità) e TFR maturato e non corrisposto.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697
c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 2.398,20 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca
Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2.398,20 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi
ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 1.030,00, oltre spese generali CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Francesca M.C. Capelli