Articolo 12 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 febbraio 1994
>
Versione
1 marzo 1998
>
Versione
15 settembre 2016
>
Versione
24 febbraio 2018
Art. 12.
(Indirizzo e vigilanza sulle ((Autorita' di sistema portuale)) )
1. L'autorita' di sistema portuale e' sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato di gestione relative:
a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30 .
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente