Art. 12.
(Indirizzo e vigilanza sulle ((Autorita' di sistema portuale)) )
1. L'autorita' di sistema portuale e' sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato di gestione relative:
a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30 .
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.
(Indirizzo e vigilanza sulle ((Autorita' di sistema portuale)) )
1. L'autorita' di sistema portuale e' sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato di gestione relative:
a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30 .
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.