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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. RO Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1476 R.G.V.G. dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CL CR
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
RO NN con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. depositato in data 16.09.2025 Parte_1
e hanno dedotto che con decreto n. 4572- 852 del Parte_2
13.07.2007 il Tribunale di Catanzaro aveva omologato le condizioni di separazione consensuale, in relazione al matrimonio concordatario da essi contratto in data
22.06.1980 e dal quale sono nati i figli in data 3.05.1981 e Persona_1 Per_2
in data 14.05.1986.
[...]
Nel predetto decreto, tra l'altro, si disponeva a carico del il pagamento in Pt_2 favore di della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento e Parte_1 della somma di € 800,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie. Essendo i figli divenuti nelle more economicamente autosufficienti ed avendo il dovuto cessare l'attività lavorativa per gravi Pt_2 ragioni di salute, le parti concordavano sulla revoca dell'emolumento in favore dei figli e sulla riduzione in € 150,00 mensili per il mantenimento di dalla Parte_1 data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti e, per l'effetto, a modifica delle condizioni economiche stabilite nel decreto n. 4572- 852 del
13.07.2007 del Tribunale di Catanzaro, che per il resto conferma, stabilisce che nulla è dovuto da a per il mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli maggiorenni ed autosufficienti dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
determina in € 150,00 mensili il contributo a carico di per il Parte_2 mantenimento di dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del Parte_1 presente giudizio, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile in base agli indici Istat;
compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 19.11.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. RO Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1476 R.G.V.G. dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CL CR
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
RO NN con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. depositato in data 16.09.2025 Parte_1
e hanno dedotto che con decreto n. 4572- 852 del Parte_2
13.07.2007 il Tribunale di Catanzaro aveva omologato le condizioni di separazione consensuale, in relazione al matrimonio concordatario da essi contratto in data
22.06.1980 e dal quale sono nati i figli in data 3.05.1981 e Persona_1 Per_2
in data 14.05.1986.
[...]
Nel predetto decreto, tra l'altro, si disponeva a carico del il pagamento in Pt_2 favore di della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento e Parte_1 della somma di € 800,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie. Essendo i figli divenuti nelle more economicamente autosufficienti ed avendo il dovuto cessare l'attività lavorativa per gravi Pt_2 ragioni di salute, le parti concordavano sulla revoca dell'emolumento in favore dei figli e sulla riduzione in € 150,00 mensili per il mantenimento di dalla Parte_1 data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti e, per l'effetto, a modifica delle condizioni economiche stabilite nel decreto n. 4572- 852 del
13.07.2007 del Tribunale di Catanzaro, che per il resto conferma, stabilisce che nulla è dovuto da a per il mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli maggiorenni ed autosufficienti dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
determina in € 150,00 mensili il contributo a carico di per il Parte_2 mantenimento di dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del Parte_1 presente giudizio, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile in base agli indici Istat;
compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 19.11.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo