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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/09/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 11,37 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, è comparso per parte ricorrente l'avv. Nicora, la quale precisa le conclusioni come in atti ai quali si riporta.
Ad ore 12,01 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore 12,01.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1163/2024 R.G. promossa da
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall' avv. Paola Nicora ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Gallarate, Largo Camussi, 5, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: ) - Convenuta contumace - Controparte_1 C.F._1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni di parte ricorrente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società ha chiesto: di accertare il proprio Parte_1 diritto di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna gas n. 03630000014560, alimentato dal contatore matricola n. 30169331, sito in Varese, Viale Valganna, 19; di ordinare alla convenuta o a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del Controparte_1
contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile di permettere ai tecnici incaricati dalla ricorrente di accedere all'immobile sito in Varese, Viale Valganna, 19, ove è situato il punto di riconsegna gas n. 03630000014560, al fine di eseguire l'intervento di distacco.
Al riguardo parte ricorrente ha riferito che: essa è impresa che gestisce la distribuzione del gas sul territorio del Comune di Varese;
che è l'impresa utente del Controparte_2 servizio di distribuzione ai sensi del TIMG (Testo integrato morosità gas), ossia il venditore del gas;
che è intestataria del contratto a suo tempo sottoscritto con il Controparte_1
pagina 2 di 5 venditore per la fornitura del gas presso il punto di riconsegna n. 03630000014560, alimentato dal contatore matricola n. 30169331, sito in Varese, Viale Valganna, 19; che a fronte della morosità della signora , il venditore inviava alla stessa atto di costituzione in mora e, CP_1 stante il mancato riscontro, chiedeva ad essa ricorrente di procedere alla chiusura
/interruzione dell'alimentazione del predetto punto di riconsegna;
che gli operatori a ciò incaricati non potevano effettuare l'intervento richiesto, stante l'inaccessibilità della “posizione della fornitura”; che il venditore preso atto dell'impossibilità di effettuare l'intervento di interruzione dell'alimentazione comunicava alla signora la propria intenzione di CP_1 risolvere il contratto di fornitura e chiedeva ad essa ricorrente la cessazione amministrativa del punto di riconsegna, con passaggio della signora al servizio di default;
che in CP_1
forza dell'art. 40 del TIVG (Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), essa ricorrente è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, nessuno si è costituito per la convenuta, nonostante la regolarità della notifica degli atti.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per discussione.
** * **
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
In forza del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), allegato A della Deliberazione CP_3
n. 99/11 e successive modifiche del Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), nel caso di morosità dell'utente finale del servizio (l'utilizzatore del gas), la società venditrice può chiedere a quella distributrice del gas la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura (art. 5 TIMG) o, in caso di esito negativo di detta operazione, l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (art. 10 TIMG).
pagina 3 di 5 Qualora anche detta operazione non sia fattibile tecnicamente, il venditore può chiedere al distributore di procedere alla cessazione amministrativa dell'utenza per morosità (art. 13
TIMG), con conseguente applicazione della disciplina della fornitura del servizio di default di cui al titolo IV del TIVG (art. 17 TIMG). Tale richiesta può essere presentata al distributore allorquando il venditore abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento. A fronte di tale richiesta la società di distribuzione è poi tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzata ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna.
Ciò premesso, risulta dalla documentazione in atti (atto di messa in mora, preavviso di risoluzione del contratto di fornitura): che la signora è stata intestataria di Controparte_1
utenza gas con punto di riconsegna n. 03630000014560; che la società venditrice del gas ha provveduto all'emissione di fatture in relazione a detto rapporto negoziale cui ha fatto seguito l'invio di missiva di messa in mora;
che i tentativi di sospensione della fornitura e di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna hanno avuto esito negativo;
che il venditore comunicava alla signora la propria volontà di risolvere rapporto di CP_1
fornitura in caso di mancato pagamento della fattura entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione in questione;
che il venditore chiedeva all'odierna ricorrente la cessazione amministrativa del punto di riconsegna.
In ogni caso, poi, la parte convenuta non costituendosi in giudizio non ha fornito nessun elemento utile a contrastare la pretesa della società ricorrente ed, in presenza di contestato inadempimento della controparte, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460
C.C. (ad es. Cass. n. 8615/2009; Cass. n. 3373/2010).
In conclusione, in accoglimento del ricorso proposto, va affermato il diritto della società di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione della signora Parte_1 CP_1
, in Varese, Viale Valganna, 19, al fine di procedere alla sua disalimentazione ed il
[...]
relativo obbligo della resistente di consentire al personale incaricato dalla società ricorrente di eseguire l'intervento di disalimentazione, con la precisazione che ove la convenuta non pagina 4 di 5 provvedesse ad adempiere spontaneamente a tale obbligo, l'odierna ricorrente dovrà porre in esecuzione il presente provvedimento nei tempi e nelle forme dell'esecuzione forzata.
L'obbligo di cui sopra non può invece estendersi a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile (come chiesto dalla ricorrente), in quanto non individuato con precisione in atti, né evocato in giudizio come parte processuale.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario, dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n.1163-2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della società di accedere ai locali siti in Varese, Viale Parte_1
Valganna, 19, ove è sito in punto di riconsegna n. 03630000014560, collegato all'utenza gas intestata a;
Controparte_1
ordina a di consentire al personale incaricato dalla società ricorrente di Controparte_1 eseguire l'intervento di disalimentazione del punto di riconsegna n. 03630000014560, collegato all'utenza gas intestata a e sito presso l'abitazione di quest'ultima Controparte_1
in Varese, Viale Valganna, 19; condanna a rifondere alle le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
2.000,00, oltre accessori di legge.
Varese, 11 settembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 11,37 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, è comparso per parte ricorrente l'avv. Nicora, la quale precisa le conclusioni come in atti ai quali si riporta.
Ad ore 12,01 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore 12,01.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1163/2024 R.G. promossa da
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall' avv. Paola Nicora ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Gallarate, Largo Camussi, 5, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: ) - Convenuta contumace - Controparte_1 C.F._1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni di parte ricorrente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società ha chiesto: di accertare il proprio Parte_1 diritto di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna gas n. 03630000014560, alimentato dal contatore matricola n. 30169331, sito in Varese, Viale Valganna, 19; di ordinare alla convenuta o a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del Controparte_1
contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile di permettere ai tecnici incaricati dalla ricorrente di accedere all'immobile sito in Varese, Viale Valganna, 19, ove è situato il punto di riconsegna gas n. 03630000014560, al fine di eseguire l'intervento di distacco.
Al riguardo parte ricorrente ha riferito che: essa è impresa che gestisce la distribuzione del gas sul territorio del Comune di Varese;
che è l'impresa utente del Controparte_2 servizio di distribuzione ai sensi del TIMG (Testo integrato morosità gas), ossia il venditore del gas;
che è intestataria del contratto a suo tempo sottoscritto con il Controparte_1
pagina 2 di 5 venditore per la fornitura del gas presso il punto di riconsegna n. 03630000014560, alimentato dal contatore matricola n. 30169331, sito in Varese, Viale Valganna, 19; che a fronte della morosità della signora , il venditore inviava alla stessa atto di costituzione in mora e, CP_1 stante il mancato riscontro, chiedeva ad essa ricorrente di procedere alla chiusura
/interruzione dell'alimentazione del predetto punto di riconsegna;
che gli operatori a ciò incaricati non potevano effettuare l'intervento richiesto, stante l'inaccessibilità della “posizione della fornitura”; che il venditore preso atto dell'impossibilità di effettuare l'intervento di interruzione dell'alimentazione comunicava alla signora la propria intenzione di CP_1 risolvere il contratto di fornitura e chiedeva ad essa ricorrente la cessazione amministrativa del punto di riconsegna, con passaggio della signora al servizio di default;
che in CP_1
forza dell'art. 40 del TIVG (Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), essa ricorrente è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, nessuno si è costituito per la convenuta, nonostante la regolarità della notifica degli atti.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per discussione.
** * **
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
In forza del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), allegato A della Deliberazione CP_3
n. 99/11 e successive modifiche del Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), nel caso di morosità dell'utente finale del servizio (l'utilizzatore del gas), la società venditrice può chiedere a quella distributrice del gas la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura (art. 5 TIMG) o, in caso di esito negativo di detta operazione, l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (art. 10 TIMG).
pagina 3 di 5 Qualora anche detta operazione non sia fattibile tecnicamente, il venditore può chiedere al distributore di procedere alla cessazione amministrativa dell'utenza per morosità (art. 13
TIMG), con conseguente applicazione della disciplina della fornitura del servizio di default di cui al titolo IV del TIVG (art. 17 TIMG). Tale richiesta può essere presentata al distributore allorquando il venditore abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento. A fronte di tale richiesta la società di distribuzione è poi tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzata ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna.
Ciò premesso, risulta dalla documentazione in atti (atto di messa in mora, preavviso di risoluzione del contratto di fornitura): che la signora è stata intestataria di Controparte_1
utenza gas con punto di riconsegna n. 03630000014560; che la società venditrice del gas ha provveduto all'emissione di fatture in relazione a detto rapporto negoziale cui ha fatto seguito l'invio di missiva di messa in mora;
che i tentativi di sospensione della fornitura e di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna hanno avuto esito negativo;
che il venditore comunicava alla signora la propria volontà di risolvere rapporto di CP_1
fornitura in caso di mancato pagamento della fattura entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione in questione;
che il venditore chiedeva all'odierna ricorrente la cessazione amministrativa del punto di riconsegna.
In ogni caso, poi, la parte convenuta non costituendosi in giudizio non ha fornito nessun elemento utile a contrastare la pretesa della società ricorrente ed, in presenza di contestato inadempimento della controparte, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460
C.C. (ad es. Cass. n. 8615/2009; Cass. n. 3373/2010).
In conclusione, in accoglimento del ricorso proposto, va affermato il diritto della società di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione della signora Parte_1 CP_1
, in Varese, Viale Valganna, 19, al fine di procedere alla sua disalimentazione ed il
[...]
relativo obbligo della resistente di consentire al personale incaricato dalla società ricorrente di eseguire l'intervento di disalimentazione, con la precisazione che ove la convenuta non pagina 4 di 5 provvedesse ad adempiere spontaneamente a tale obbligo, l'odierna ricorrente dovrà porre in esecuzione il presente provvedimento nei tempi e nelle forme dell'esecuzione forzata.
L'obbligo di cui sopra non può invece estendersi a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile (come chiesto dalla ricorrente), in quanto non individuato con precisione in atti, né evocato in giudizio come parte processuale.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario, dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n.1163-2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della società di accedere ai locali siti in Varese, Viale Parte_1
Valganna, 19, ove è sito in punto di riconsegna n. 03630000014560, collegato all'utenza gas intestata a;
Controparte_1
ordina a di consentire al personale incaricato dalla società ricorrente di Controparte_1 eseguire l'intervento di disalimentazione del punto di riconsegna n. 03630000014560, collegato all'utenza gas intestata a e sito presso l'abitazione di quest'ultima Controparte_1
in Varese, Viale Valganna, 19; condanna a rifondere alle le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
2.000,00, oltre accessori di legge.
Varese, 11 settembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
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