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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5168/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BE RU, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 5168 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Grisanti Parte_1
ATTRICE – OPPONENTE contro
in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA – OPPOSTA
CONTUMACE
e in qualità di mandataria di Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani
INTERVENUTA
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio in Parte_1 Controparte_1 qualità di asserita procuratrice speciale e/o quale presunta rappresentante di Controparte_2 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1311/2021 - RG n. 3774/2021, emesso dal Tribunale di Tivoli il 30.8.2021 con il quale era stato intimato il pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di euro euro 10.192,01 oltre interessi.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha contestato: la carenza di legittimazione attiva di
[...] in quanto il presunto credito azionato non sarebbe ricompreso nella cessione ex art. 58 TUB CP_2 del 10.12.2020, richiamata nel ricorso monitorio e non allegata;
l'assenza di potere rappresentativo della mandataria e il conseguente difetto di ius postulandi del difensore;
l'inesistenza del Controparte_1 credito azionato, non essendovi prova dell'erogazione delle somme e la genericità della pretesa monitoria, non essendo evidenziate in ricorso le rate del finanziamento asseritamente non corrisposte e i tassi d'interesse applicati.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per i motivi e le contestazioni sollevate in narrativa l'illegittimità, inammissibilità, invalidità e/o infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto e disporne la revoca.
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inesigibilità, comunque l'ESTINZIONE di ogni credito di cui al decreto ingiuntivo opposto;
3) Nel merito accertare e dichiarare la carenza di potere e di legittimazione della e Controparte_2 della e quindi l'inesistenza e/o nullità del relativo titolo per quanto dedotto nella presente Controparte_1 opposizione. 4) Nel merito accertare e dichiarare il difetto di ius postulandi in capo all'avv. 5) Nel Controparte_5 merito accertare e dichiarare la genericità, indeterminatezza e non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo. 6) In ogni caso, accertare e dichiarare la inammissibilità, illegittimità, invalidità e/o infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo. 7) Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”.
2. Si è costituita in giudizio nella qualità di mandataria di Controparte_3 quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_4 Controparte_2 deducendo l'infondatezza dell'opposizione e deducendo, in particolare, che:
- aveva acquistato pro soluto da in virtù di atto di cessione Controparte_2 Controparte_6 stipulato in data 10 dicembre 2020, una serie di crediti, tra i quali rientra quello originariamente vantato dalla banca cedente nei confronti di derivante dal contratto di finanziamento Parte_1 chirografario del 24/10/2007 con le relative garanzie ed accessori;
- nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 12 dicembre 2020
(pag. 13) era indicata chiaramente la categoria dei crediti ceduti da a , con Controparte_6 CP_2 conseguente prova della legittimazione attiva dal momento che il credito vantato nei Controparte_2 confronti dell'opponente derivava da finanziamento chirografario del 24/07/2007 e la banca aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine – con conseguente passaggio a sofferenza della posizione - con comunicazione ricevuta dal l giorno 11/3/2015; Pt_1
- la lista dei crediti ceduti era stata inoltre pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet www.intesasanpaolo.com, e in essa era ricompresa la posizione dell'odierno opponente;
- non sussisteva alcun vizio relativo alla procura conferita da a , allegata al CP_2 CP_1 ricorso monitorio e di conseguenza neppure in relazione alla procura alle liti;
- l'opponente, prima di interrompere i versamenti, aveva pagato una parte dei ratei del finanziamento chirografario e la contestazione della conformità all'originale del contratto prodotto in copia era dunque da ritenersi generica e inammissibile così come infondata era anche la doglianza relativa alla mancata prova dell'erogazione del finanziamento.
2 3. A scioglimento della riserva assunta in data 07/04/2022, il Giudice ha respinto l'istanza per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concesso termine di giorni 15, per l'insaturazione del procedimento di mediazione obbligatoria. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11/2/2025, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni relative alla inesistenza di una valida procura conferita da a , risultando allegata al ricorso monitorio (cfr. all. A) procura del CP_2 CP_1
14/12/2020 per atto notarile con la quale sono stati conferiti alla mandataria i necessari poteri sostanziali e processuali e neppure sussiste pertanto il difetto di ius postulandi del difensore (cfr. procura alle liti allegata al ricorso monitorio).
Ciò posto, va osservato che in tema di prova della cessione, secondo l'orientamento più rigoroso adottato dalla Suprema Corte, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798/2020).
Quanto alla prova documentale da fornire, occorre poi distinguere la questione della prova dell'esistenza della cessione - non soggetta, di regola, a particolari vincoli di forma e dimostrabile dunque con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, essendo il relativo accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità - dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
In particolare, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. 17944/2023;
Cass. n. 9412/2023; Cass. n. 4277/2023, Cass. n. 31188/2017).
Sulla base dei suddetti principi, si ritiene che la società abbia fornito prova documentale che il credito specifico, oggetto del presente giudizio, è ricompreso in entrambe le operazioni di cessione in blocco.
Segnatamente, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 12
3 dicembre 2020 è indicata chiaramente la categoria dei crediti ceduti da a Controparte_6 CP_2
ossia “…tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
[...] quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di Controparte_6 conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno
2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Nel caso di specie, il finanziamento chirografario risulta concesso all'opponente il 24/10/2007 (cfr. all.
1 ricorso monitorio) rientrando nell'intervallo temporale menzionato e risulta altresì che l'opponente abbia ricevuto il 11/3/2015 la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. all. 3 ricorso monitorio) – con conseguente passaggio a sofferenza della posizione, prima della operazione di cessione del 2020. Inoltre, è stato prodotto l'elenco dei crediti ceduti (cfr. all. 6 comparsa di costituzione), estratto dal sito internet della banca riportato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da cui risulta l'intervenuta cessione del credito vantato nei confronti dell'attore, identificato con lo specifico codice NDG 0445477550000, indicato anche nella certificazione del credito vantato dalla banca cedente (all. 8 comparsa di costituzione).
La convenuta ha poi prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 13 gennaio 2022 –
Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi della Legge 130/99 (all. 5 comparsa di costituzione) relativo alla successiva cessione del credito dell'attore da alla Controparte_2 Controparte_4
(identificato con NDG 6746434468000), nonché dichiarazione della cedente di attestazione che il credito oggetto di controversia, così identificato, rientri tra quelli ceduti (all.ti 9 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Tale documentazione, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore,
è sufficiente a dimostrare l'intervenuta cessione a e l'attuale titolarità del credito in capo CP_7 alla Controparte_4
L'eccezione di parte attrice deve essere dunque rigettata.
Per quanto concerne le ulteriori contestazioni relative alla non conformità della copia prodotta all'originale e mancata prova dell'erogazione della somma le stesse sono parimenti infondate. Tali argomentazioni, formulate peraltro in modo generico e senza indicare gli aspetti differenziali del contratto prodotto rispetto all'originale (cfr. Cass. 24363/2021), sono del tutto incompatibili con la mancata contestazione dell'intervenuto pagamento di talune rate iniziali in restituzione, come allegato dall'opposta (cfr. estratto conto, all. 4 ricorso monitorio).
Il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina difatti l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto (cfr. Cass. 25047/2009; Cass., n. 10949/2012).
5. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, sulla base
4 dei parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore compreso nello scaglione fino a
26.000 euro, tenuto conto del carattere documentale della lite e della ridotta attività difensiva e di udienza.
Inoltre, sussistono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. ai sensi del quale “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Si tratta di disposizione intesa a scoraggiare l'uso temerario del potere di azione giudiziaria, valorizzando il principio di autoresponsabilità della parte, chiamata a valutare attentamente le proprie strategie processuali.
La parte soccombente non ha offerto alcuna allegazione circostanziata né tantomeno un elemento di prova a sostegno della propria domanda che, a posteriori, appare meramente strumentale e defatigatoria;
la parte soccombente ha quindi agito in giudizio, se non con mala fede, certamente con colpa grave.
Ai fini della liquidazione equitativa, la scrivente ritiene di assumere come metro di giudizio il valore della causa e il tempo di durata del processo, posto che l'afflizione arrecata dall'essere temerariamente convenuto in giudizio può presumersi prima facie direttamente proporzionale al c.d. rischio di lite e al tempo necessario alla sua definizione;
tali fattori sono compendiati in termini quantitativi nella voce relativa alle spese processuali e, pertanto, si stima equo commisurare la condanna per lite temeraria all'importo liquidato per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della
[...] nella qualità di mandataria di liquidate in € 2.540,00 per Controparte_3 Controparte_4 compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., dichiara altresì tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di
[...] nella qualità di mandataria di dell'ulteriore somma di Controparte_3 Controparte_4
2.540,00 euro a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria.
Addì, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa BE RU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BE RU, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 5168 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Grisanti Parte_1
ATTRICE – OPPONENTE contro
in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA – OPPOSTA
CONTUMACE
e in qualità di mandataria di Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani
INTERVENUTA
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio in Parte_1 Controparte_1 qualità di asserita procuratrice speciale e/o quale presunta rappresentante di Controparte_2 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1311/2021 - RG n. 3774/2021, emesso dal Tribunale di Tivoli il 30.8.2021 con il quale era stato intimato il pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di euro euro 10.192,01 oltre interessi.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha contestato: la carenza di legittimazione attiva di
[...] in quanto il presunto credito azionato non sarebbe ricompreso nella cessione ex art. 58 TUB CP_2 del 10.12.2020, richiamata nel ricorso monitorio e non allegata;
l'assenza di potere rappresentativo della mandataria e il conseguente difetto di ius postulandi del difensore;
l'inesistenza del Controparte_1 credito azionato, non essendovi prova dell'erogazione delle somme e la genericità della pretesa monitoria, non essendo evidenziate in ricorso le rate del finanziamento asseritamente non corrisposte e i tassi d'interesse applicati.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per i motivi e le contestazioni sollevate in narrativa l'illegittimità, inammissibilità, invalidità e/o infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto e disporne la revoca.
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inesigibilità, comunque l'ESTINZIONE di ogni credito di cui al decreto ingiuntivo opposto;
3) Nel merito accertare e dichiarare la carenza di potere e di legittimazione della e Controparte_2 della e quindi l'inesistenza e/o nullità del relativo titolo per quanto dedotto nella presente Controparte_1 opposizione. 4) Nel merito accertare e dichiarare il difetto di ius postulandi in capo all'avv. 5) Nel Controparte_5 merito accertare e dichiarare la genericità, indeterminatezza e non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo. 6) In ogni caso, accertare e dichiarare la inammissibilità, illegittimità, invalidità e/o infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo. 7) Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”.
2. Si è costituita in giudizio nella qualità di mandataria di Controparte_3 quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_4 Controparte_2 deducendo l'infondatezza dell'opposizione e deducendo, in particolare, che:
- aveva acquistato pro soluto da in virtù di atto di cessione Controparte_2 Controparte_6 stipulato in data 10 dicembre 2020, una serie di crediti, tra i quali rientra quello originariamente vantato dalla banca cedente nei confronti di derivante dal contratto di finanziamento Parte_1 chirografario del 24/10/2007 con le relative garanzie ed accessori;
- nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 12 dicembre 2020
(pag. 13) era indicata chiaramente la categoria dei crediti ceduti da a , con Controparte_6 CP_2 conseguente prova della legittimazione attiva dal momento che il credito vantato nei Controparte_2 confronti dell'opponente derivava da finanziamento chirografario del 24/07/2007 e la banca aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine – con conseguente passaggio a sofferenza della posizione - con comunicazione ricevuta dal l giorno 11/3/2015; Pt_1
- la lista dei crediti ceduti era stata inoltre pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet www.intesasanpaolo.com, e in essa era ricompresa la posizione dell'odierno opponente;
- non sussisteva alcun vizio relativo alla procura conferita da a , allegata al CP_2 CP_1 ricorso monitorio e di conseguenza neppure in relazione alla procura alle liti;
- l'opponente, prima di interrompere i versamenti, aveva pagato una parte dei ratei del finanziamento chirografario e la contestazione della conformità all'originale del contratto prodotto in copia era dunque da ritenersi generica e inammissibile così come infondata era anche la doglianza relativa alla mancata prova dell'erogazione del finanziamento.
2 3. A scioglimento della riserva assunta in data 07/04/2022, il Giudice ha respinto l'istanza per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concesso termine di giorni 15, per l'insaturazione del procedimento di mediazione obbligatoria. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11/2/2025, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni relative alla inesistenza di una valida procura conferita da a , risultando allegata al ricorso monitorio (cfr. all. A) procura del CP_2 CP_1
14/12/2020 per atto notarile con la quale sono stati conferiti alla mandataria i necessari poteri sostanziali e processuali e neppure sussiste pertanto il difetto di ius postulandi del difensore (cfr. procura alle liti allegata al ricorso monitorio).
Ciò posto, va osservato che in tema di prova della cessione, secondo l'orientamento più rigoroso adottato dalla Suprema Corte, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798/2020).
Quanto alla prova documentale da fornire, occorre poi distinguere la questione della prova dell'esistenza della cessione - non soggetta, di regola, a particolari vincoli di forma e dimostrabile dunque con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, essendo il relativo accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità - dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
In particolare, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. 17944/2023;
Cass. n. 9412/2023; Cass. n. 4277/2023, Cass. n. 31188/2017).
Sulla base dei suddetti principi, si ritiene che la società abbia fornito prova documentale che il credito specifico, oggetto del presente giudizio, è ricompreso in entrambe le operazioni di cessione in blocco.
Segnatamente, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 12
3 dicembre 2020 è indicata chiaramente la categoria dei crediti ceduti da a Controparte_6 CP_2
ossia “…tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
[...] quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di Controparte_6 conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno
2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Nel caso di specie, il finanziamento chirografario risulta concesso all'opponente il 24/10/2007 (cfr. all.
1 ricorso monitorio) rientrando nell'intervallo temporale menzionato e risulta altresì che l'opponente abbia ricevuto il 11/3/2015 la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. all. 3 ricorso monitorio) – con conseguente passaggio a sofferenza della posizione, prima della operazione di cessione del 2020. Inoltre, è stato prodotto l'elenco dei crediti ceduti (cfr. all. 6 comparsa di costituzione), estratto dal sito internet della banca riportato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da cui risulta l'intervenuta cessione del credito vantato nei confronti dell'attore, identificato con lo specifico codice NDG 0445477550000, indicato anche nella certificazione del credito vantato dalla banca cedente (all. 8 comparsa di costituzione).
La convenuta ha poi prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 13 gennaio 2022 –
Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi della Legge 130/99 (all. 5 comparsa di costituzione) relativo alla successiva cessione del credito dell'attore da alla Controparte_2 Controparte_4
(identificato con NDG 6746434468000), nonché dichiarazione della cedente di attestazione che il credito oggetto di controversia, così identificato, rientri tra quelli ceduti (all.ti 9 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Tale documentazione, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore,
è sufficiente a dimostrare l'intervenuta cessione a e l'attuale titolarità del credito in capo CP_7 alla Controparte_4
L'eccezione di parte attrice deve essere dunque rigettata.
Per quanto concerne le ulteriori contestazioni relative alla non conformità della copia prodotta all'originale e mancata prova dell'erogazione della somma le stesse sono parimenti infondate. Tali argomentazioni, formulate peraltro in modo generico e senza indicare gli aspetti differenziali del contratto prodotto rispetto all'originale (cfr. Cass. 24363/2021), sono del tutto incompatibili con la mancata contestazione dell'intervenuto pagamento di talune rate iniziali in restituzione, come allegato dall'opposta (cfr. estratto conto, all. 4 ricorso monitorio).
Il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina difatti l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto (cfr. Cass. 25047/2009; Cass., n. 10949/2012).
5. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, sulla base
4 dei parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore compreso nello scaglione fino a
26.000 euro, tenuto conto del carattere documentale della lite e della ridotta attività difensiva e di udienza.
Inoltre, sussistono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. ai sensi del quale “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Si tratta di disposizione intesa a scoraggiare l'uso temerario del potere di azione giudiziaria, valorizzando il principio di autoresponsabilità della parte, chiamata a valutare attentamente le proprie strategie processuali.
La parte soccombente non ha offerto alcuna allegazione circostanziata né tantomeno un elemento di prova a sostegno della propria domanda che, a posteriori, appare meramente strumentale e defatigatoria;
la parte soccombente ha quindi agito in giudizio, se non con mala fede, certamente con colpa grave.
Ai fini della liquidazione equitativa, la scrivente ritiene di assumere come metro di giudizio il valore della causa e il tempo di durata del processo, posto che l'afflizione arrecata dall'essere temerariamente convenuto in giudizio può presumersi prima facie direttamente proporzionale al c.d. rischio di lite e al tempo necessario alla sua definizione;
tali fattori sono compendiati in termini quantitativi nella voce relativa alle spese processuali e, pertanto, si stima equo commisurare la condanna per lite temeraria all'importo liquidato per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della
[...] nella qualità di mandataria di liquidate in € 2.540,00 per Controparte_3 Controparte_4 compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
visto l'art. 96, co. 3, c.p.c., dichiara altresì tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di
[...] nella qualità di mandataria di dell'ulteriore somma di Controparte_3 Controparte_4
2.540,00 euro a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria.
Addì, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa BE RU
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